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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG n.4718/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Vista l'ordinanza emessa in data 27.3.2025, con cui – considerato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 26.3.2025 – è stato fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., termine perentorio fino al 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte;
considerato che di detta ordinanza è stata data comunicazione alle parti;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 4718 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
il Condominio del Parco Ponticello di via R. Bosco n. 276, in IC EQ, in persona dell'Amm.re p.t., avv. Graziano Cafiero rapp.to e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Antonino Di Martino il quale è parte del presente giudizio anche in proprio (c.f.
1 – con il quale elettivamente C.F._1 Email_1
domicilia in Napoli, alla via Nicola Nicolini n. 39 presso l'Avv. Pietro D'Angiolillo
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
9 C.F. e , nato a [...] il [...] ed CodiceFiscale_2 Controparte_2
ivi residente a[...] – C.F. , per la presente CodiceFiscale_3
procedura tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Melisurgo n. 4 scala B int. 8, presso lo studio dell'avv. Ilaria Iaccarino C.F. che li rappresenta e difende in C.F._4
virtù di procura in atti
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 26 marzo 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto, veniva fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., nuovo termine perentorio fino al 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 16 aprile 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
2 Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 16
aprile 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario,
impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.1678/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 16.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Maria Teresa Onorato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
dott.ssa Paola Martorana Consigliere est.
dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Vista l'ordinanza emessa in data 27.3.2025, con cui – considerato il mancato deposito di note scritte per l'udienza del 26.3.2025 – è stato fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., termine perentorio fino al 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte;
considerato che di detta ordinanza è stata data comunicazione alle parti;
considerato che nessuno ha depositato le predette note;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello iscritto al n. 4718 del ruolo generale dell'anno 2018
TRA
il Condominio del Parco Ponticello di via R. Bosco n. 276, in IC EQ, in persona dell'Amm.re p.t., avv. Graziano Cafiero rapp.to e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Antonino Di Martino il quale è parte del presente giudizio anche in proprio (c.f.
1 – con il quale elettivamente C.F._1 Email_1
domicilia in Napoli, alla via Nicola Nicolini n. 39 presso l'Avv. Pietro D'Angiolillo
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
9 C.F. e , nato a [...] il [...] ed CodiceFiscale_2 Controparte_2
ivi residente a[...] – C.F. , per la presente CodiceFiscale_3
procedura tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Melisurgo n. 4 scala B int. 8, presso lo studio dell'avv. Ilaria Iaccarino C.F. che li rappresenta e difende in C.F._4
virtù di procura in atti
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'udienza fissata per la data del 26 marzo 2025, celebrata nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno depositava note scritte e pertanto, veniva fissato, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., nuovo termine perentorio fino al 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 16 aprile 2025 le parti non hanno depositato note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
2 Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 16
aprile 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario,
impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza n.1678/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 16.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Maria Teresa Onorato
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