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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7146/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Salvatore Puzone, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Barbato, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2011/2018
[...] notificato dalla per euro 202.088,71 oltre accessori, sulla base di CP_1 fatture insolute prodotte in monitorio, relative al corrispettivo dovuto per il NT servizio di trasporto e smaltimento del sovvallo, reso dalla in favore dell'ente comunale, quale uno dei vari Comuni consorziati nel Consorzio
Bacino Salerno 1, tra i quali rientrava, all'epoca l'opponente. Deduceva a motivi la propria carenza di legittimazione passiva e, più dettagliatamente, la circostanza che il rapporto contrattuale non fosse in essere tra le parti in NT causa, bensì con tra la e il predetto Consorzio e quindi l'insussistenza di NT un contratto scritto tra esso e la , formatosi all'esito di una Pt_1 procedura di gara ad evidenza pubblica e con il relativo impegno dispesa.
Rilevava che era in corso il giudizio n. 1445/2015 RG davanti a questo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Tribunale, tra esso e il Consorzio, relativo a presunte spettanze Pt_1 pretese dal Consorzio anche per spese di smaltimento e trasporto del sovvallo, per cui chiedeva la riunione di giudizi. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio, la la quale rilevava che l'opponente CP_1 non contestava il credito di essa opposta, limitandosi ad allegare che il soggetto legittimato a dover pagare fosse il Consorzio e non esso come consorziato. Produceva documentazione a sostegno dell'infondatezza dell'opposizione, anche in considerazione che tutti gli altri Comuni NT consorziati pagavano regolarmente la prestazione alla e lo stesso opponente le aveva pagate in passato, non pagando da un certo momento in poi le relative fatture ricevute e mai contestate. Riguardo alla richiesta riunione al giudizio n. 1447/2015 si opponeva, deducendo che tra le pretese fatte valere in quel giudizio dal Consorzio Bacino Salerno 1, non rientravano i corrispettivi richiesti per il trasporto e smaltimento del sovvallo oggetto del presente giudizio. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudice non riteneva sussistenti i presupposti la riunione dei giudizi e, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, faceva precisare le conclusioni. All'esito, il nuovo giudice assegnatario, accolta una richiesta di anticipazione dell'udienza, riservava la causa in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente evidenziato che l'opponente non ha contestato le prestazioni eseguite dall'opposta, né il corrispettivo richiesto, ma solo che la pretesa andava rivolta al Consorzio di Bacino Salerno 1. NT Sul punto giova premettere che la è una società che svolge un'attività di selezione, cernita e smaltimento dei rifiuti che operava ed opera con il in virtù di regolari convenzioni, stipulate dal NTroparte_2
Consorzio sulla base di procedure ad evidenza pubblica nell'interesse dei singoli Comuni consorziati ex art. 2615 comma 2 c.c.
I Comuni consorziati facenti parte del Consorzio Bacino Salerno 1 provvedevano, dunque, a raccogliere i rifiuti nei rispettivi territori cittadini secondo il calendario da loro attuato per la raccolta differenziata e li trasportavano presso il centro di lavorazione (ovvero sede operativa), sito in NT Angri (SA), della , quale soggetto imprenditoriale scelto dal Consorzio e NT col quale erano stati stipulati gli accordi di cui alle convenzioni. La ,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ricevuti i rifiuti dei Comuni consorziati (plastica, alluminio e metalli, carta e cartone, vetro), attraverso le sue maestranze lavorative, li selezionava, ne ricavava la parte riciclabile commerciabile, che veniva indirizzato ai vari consorzi di filiera (es. , COMIECO, CONAI, ecc.), che la Per_1 pagavano direttamente al , il quale, a sua volta, NTroparte_2 NT detratte le somme corrispettive che spettavano alla per l'opera svolta e stabilite dai contratti in essere, li divideva tra i Comuni Consorziati, tra i quali rientrava anche l'opponente. L'opposta ha prodotto in giudizio le fatture e le note di credito che il Consorzio ha emesso in favore del
[...]
, proporzionate alle somme allo stesso spettanti, Parte_1 corrisposte dai consorzi di filiera, in base alle quantità di rifiuti riciclabili NT raccolti e conferiti alla . La ragione delle convenzioni tra i Comuni NT riuniti in Consorzio e la e le stesse disposizioni deliberate dal Consorzio, con il voto dei singoli Comuni consorziati, era quella di premiare il virtuosismo nella raccolta differenziata, poiché più erano virtuosi i Comuni consorziati che producevano i rifiuti urbani, più prodotto riciclabile veniva NT raccolto e veniva selezionato dalla , più incassi arrivavano a vantaggio degli stessi enti comunali da parte dei consorzi di filiera, attraverso l'interposizione del Consorzio, loro rappresentante.
Da tale circuito, però, per espressa previsione contrattuale di cui alle convenzioni agli atti, era escluso il sovvallo, vale a dire la frazione impura e NT non riciclabile risultante dalla selezione operata dalla . Ciò era in perfetta sintonia con la ratio innanzi spiegata, per cui i Comuni conferenti dovevano partecipare in parte alle spese di trasporto e smaltimento del sovvallo in proporzione al grado di impurità presenti nei rifiuti riciclabili conferiti, in modo da indurre Comuni e i rispettivi cittadini al rigoroso rispetto delle regole della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. NT L'art. 5 comma 4 della convenzione stipulata tra la ed il
[...]
in data 20/12/2017 nell'interesse e per conto dei Comuni CP_2 aderenti al Consorzio (che prevale, in quanto successiva, alla convenzione del
29/6/2004 invocata dall'opponente), non menzionando il sovvallo, esclude implicitamente che i costi di trasporto e smaltimento di esso ricadano sul
Consorzio, facendolo ricadere sui singoli consorziati, in linea con la ratio suddetta tesa a stimolare una sempre migliore raccolta differenziata dei rifiuti urbani. NT Il costo anticipato dalla per il trasporto e lo smaltimento del sovvallo in discariche o termovalorizzatori, in definitiva, non ricadeva sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Consorzio, ma sui singoli comuni consorziati, che restavano debitori della NT
, in ordine a questa tipologia di servizio.
Tale ricostruzione risulta anche dalla nota PROT. N.79/A del 10/05/2006 NT indirizzata dal al di ed alla , NTroparte_2 Pt_1 Parte_1 così come da altre note prodotte in atti, sempre provenienti dal Consorzio, e dalla nota proveniente dallo stesso Comune opponente e trasmessa al
Consorzio in virtù di determina n.11 del Servizio Ecologia in data 26/02/2008
–prot. n. 03013 del 28/02/2008, a firma del Responsabile dell'Area Affari
Generali.
La questione di diritto oggetto della presente causa va quindi risolta sulla base di quanto previsto dall'art. 2615 comma 2 c.c. che stabilisce: “Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”.
Ne consegue che tutte le operazioni attraverso le quali si esplicita e si sviluppa la tipica funzione consortile di intermediazione tra consorziati e terzi, coinvolgono direttamente la responsabilità dei singoli consorziati, indipendentemente dalla spendita del nome e dalla loro partecipazione contrattuale, proprio perché l'obbligazione è stata presa o è frutto di un accordo stabilito nel loro interesse e deliberato dagli organi del consorzio sulla base della partecipazione ad esso dei singoli Comuni consorziati. Né la prevista solidarietà del consorziato con fondo consortile esclude l'obbligazione diretta del Comune consorziato, anche perché la norma non fa cenno ad alcun beneficio per il consorziato di preventiva escussione del consorzio.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio e cioè di euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 18/3/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7146/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Salvatore Puzone, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Barbato, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2011/2018
[...] notificato dalla per euro 202.088,71 oltre accessori, sulla base di CP_1 fatture insolute prodotte in monitorio, relative al corrispettivo dovuto per il NT servizio di trasporto e smaltimento del sovvallo, reso dalla in favore dell'ente comunale, quale uno dei vari Comuni consorziati nel Consorzio
Bacino Salerno 1, tra i quali rientrava, all'epoca l'opponente. Deduceva a motivi la propria carenza di legittimazione passiva e, più dettagliatamente, la circostanza che il rapporto contrattuale non fosse in essere tra le parti in NT causa, bensì con tra la e il predetto Consorzio e quindi l'insussistenza di NT un contratto scritto tra esso e la , formatosi all'esito di una Pt_1 procedura di gara ad evidenza pubblica e con il relativo impegno dispesa.
Rilevava che era in corso il giudizio n. 1445/2015 RG davanti a questo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Tribunale, tra esso e il Consorzio, relativo a presunte spettanze Pt_1 pretese dal Consorzio anche per spese di smaltimento e trasporto del sovvallo, per cui chiedeva la riunione di giudizi. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio, la la quale rilevava che l'opponente CP_1 non contestava il credito di essa opposta, limitandosi ad allegare che il soggetto legittimato a dover pagare fosse il Consorzio e non esso come consorziato. Produceva documentazione a sostegno dell'infondatezza dell'opposizione, anche in considerazione che tutti gli altri Comuni NT consorziati pagavano regolarmente la prestazione alla e lo stesso opponente le aveva pagate in passato, non pagando da un certo momento in poi le relative fatture ricevute e mai contestate. Riguardo alla richiesta riunione al giudizio n. 1447/2015 si opponeva, deducendo che tra le pretese fatte valere in quel giudizio dal Consorzio Bacino Salerno 1, non rientravano i corrispettivi richiesti per il trasporto e smaltimento del sovvallo oggetto del presente giudizio. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudice non riteneva sussistenti i presupposti la riunione dei giudizi e, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, faceva precisare le conclusioni. All'esito, il nuovo giudice assegnatario, accolta una richiesta di anticipazione dell'udienza, riservava la causa in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Va preliminarmente evidenziato che l'opponente non ha contestato le prestazioni eseguite dall'opposta, né il corrispettivo richiesto, ma solo che la pretesa andava rivolta al Consorzio di Bacino Salerno 1. NT Sul punto giova premettere che la è una società che svolge un'attività di selezione, cernita e smaltimento dei rifiuti che operava ed opera con il in virtù di regolari convenzioni, stipulate dal NTroparte_2
Consorzio sulla base di procedure ad evidenza pubblica nell'interesse dei singoli Comuni consorziati ex art. 2615 comma 2 c.c.
I Comuni consorziati facenti parte del Consorzio Bacino Salerno 1 provvedevano, dunque, a raccogliere i rifiuti nei rispettivi territori cittadini secondo il calendario da loro attuato per la raccolta differenziata e li trasportavano presso il centro di lavorazione (ovvero sede operativa), sito in NT Angri (SA), della , quale soggetto imprenditoriale scelto dal Consorzio e NT col quale erano stati stipulati gli accordi di cui alle convenzioni. La ,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ricevuti i rifiuti dei Comuni consorziati (plastica, alluminio e metalli, carta e cartone, vetro), attraverso le sue maestranze lavorative, li selezionava, ne ricavava la parte riciclabile commerciabile, che veniva indirizzato ai vari consorzi di filiera (es. , COMIECO, CONAI, ecc.), che la Per_1 pagavano direttamente al , il quale, a sua volta, NTroparte_2 NT detratte le somme corrispettive che spettavano alla per l'opera svolta e stabilite dai contratti in essere, li divideva tra i Comuni Consorziati, tra i quali rientrava anche l'opponente. L'opposta ha prodotto in giudizio le fatture e le note di credito che il Consorzio ha emesso in favore del
[...]
, proporzionate alle somme allo stesso spettanti, Parte_1 corrisposte dai consorzi di filiera, in base alle quantità di rifiuti riciclabili NT raccolti e conferiti alla . La ragione delle convenzioni tra i Comuni NT riuniti in Consorzio e la e le stesse disposizioni deliberate dal Consorzio, con il voto dei singoli Comuni consorziati, era quella di premiare il virtuosismo nella raccolta differenziata, poiché più erano virtuosi i Comuni consorziati che producevano i rifiuti urbani, più prodotto riciclabile veniva NT raccolto e veniva selezionato dalla , più incassi arrivavano a vantaggio degli stessi enti comunali da parte dei consorzi di filiera, attraverso l'interposizione del Consorzio, loro rappresentante.
Da tale circuito, però, per espressa previsione contrattuale di cui alle convenzioni agli atti, era escluso il sovvallo, vale a dire la frazione impura e NT non riciclabile risultante dalla selezione operata dalla . Ciò era in perfetta sintonia con la ratio innanzi spiegata, per cui i Comuni conferenti dovevano partecipare in parte alle spese di trasporto e smaltimento del sovvallo in proporzione al grado di impurità presenti nei rifiuti riciclabili conferiti, in modo da indurre Comuni e i rispettivi cittadini al rigoroso rispetto delle regole della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. NT L'art. 5 comma 4 della convenzione stipulata tra la ed il
[...]
in data 20/12/2017 nell'interesse e per conto dei Comuni CP_2 aderenti al Consorzio (che prevale, in quanto successiva, alla convenzione del
29/6/2004 invocata dall'opponente), non menzionando il sovvallo, esclude implicitamente che i costi di trasporto e smaltimento di esso ricadano sul
Consorzio, facendolo ricadere sui singoli consorziati, in linea con la ratio suddetta tesa a stimolare una sempre migliore raccolta differenziata dei rifiuti urbani. NT Il costo anticipato dalla per il trasporto e lo smaltimento del sovvallo in discariche o termovalorizzatori, in definitiva, non ricadeva sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Consorzio, ma sui singoli comuni consorziati, che restavano debitori della NT
, in ordine a questa tipologia di servizio.
Tale ricostruzione risulta anche dalla nota PROT. N.79/A del 10/05/2006 NT indirizzata dal al di ed alla , NTroparte_2 Pt_1 Parte_1 così come da altre note prodotte in atti, sempre provenienti dal Consorzio, e dalla nota proveniente dallo stesso Comune opponente e trasmessa al
Consorzio in virtù di determina n.11 del Servizio Ecologia in data 26/02/2008
–prot. n. 03013 del 28/02/2008, a firma del Responsabile dell'Area Affari
Generali.
La questione di diritto oggetto della presente causa va quindi risolta sulla base di quanto previsto dall'art. 2615 comma 2 c.c. che stabilisce: “Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”.
Ne consegue che tutte le operazioni attraverso le quali si esplicita e si sviluppa la tipica funzione consortile di intermediazione tra consorziati e terzi, coinvolgono direttamente la responsabilità dei singoli consorziati, indipendentemente dalla spendita del nome e dalla loro partecipazione contrattuale, proprio perché l'obbligazione è stata presa o è frutto di un accordo stabilito nel loro interesse e deliberato dagli organi del consorzio sulla base della partecipazione ad esso dei singoli Comuni consorziati. Né la prevista solidarietà del consorziato con fondo consortile esclude l'obbligazione diretta del Comune consorziato, anche perché la norma non fa cenno ad alcun beneficio per il consorziato di preventiva escussione del consorzio.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio e cioè di euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 18/3/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5