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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5040/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5040/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cassarino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e NTroparte_1 C.F._2 NTroparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Bongiovanni, C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.01.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
e , tesa a: a) accertare la costituzione per destinazione NTroparte_1 NTroparte_2
del padre di famiglia della servitù di scarico di acque chiare e scure a carico della proprietà dei convenuti ed a favore di quella dell'attrice; b) conseguentemente, dichiarare illegittimo il comportamento ostativo/oppositivo posto in essere dai convenuti, ordinando agli stessi di consentire all'attrice la verifica e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione, il ripristino e/o l'adeguamento dell'esistente condotta fognaria e, segnatamente, della condotta di sub irrigazione, ricadente sul loro terreno;
c) condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati all'attrice a seguito dell'ingiustificata opposizione e delle turbative e molestie poste in essere ai danni di quest'ultima.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, in data 02.03.1972, i genitori dell'attrice acquistavano uno stacco di terreno sito ad Augusta, c.da Monte Cipollazzo
Sant'Elena, sul quale costruivano un immobile per civile abitazione e un impianto di smaltimento delle acque reflue chiare e scure a servizio del predetto immobile. Con testamento olografo del 19.03.1999, il de cuius disponeva dei Persona_1 propri beni, lasciando all'attrice e al convenuto , indivisamente ed in NTroparte_1
parti uguali, la propria metà indivisa del detto terreno e a ciascuno dei due figli la metà dei due fabbricati insistenti sul terreno. A seguito del frazionamento del 12.04.2005, il terreno veniva diviso in due porzioni. Con atto di compravendita del 07.11.2006,
(madre dell'attrice) e la stessa attrice vendevano ai convenuti la metà Persona_2 della proprietà e l'intero usufrutto del fabbricato per civile abitazione unitamente ai tre quarti della proprietà e l'intero restante usufrutto del terreno pertinenziale circostante l'unità immobiliare, con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente o nascente dalla legge, dalla situazione dei luoghi, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto in atto si trova. In forza del superiore atto, i convenuti divenivano proprietari esclusivi della particella 946, foglio 59, compreso l'immobile ivi esistente, rimanendo comproprietario per ¼ della particella 945, i cui NTroparte_1 restanti ¾ appartenevano, per ¼ all'attrice e per 2/4 alla madre . Con Persona_2 testamento olografo del 25.03.2007, lasciava all'attrice la propria Persona_2
metà indivisa del terreno censito alla particella 945, foglio 59, nonché il fabbricato ivi
Pag. 2 di 8 esistente. In virtù del frazionamento dei fondi, il fondo di proprietà esclusiva dei convenuti sarebbe gravato dalla servitù per destinazione del padre di famiglia di smaltimento e scarico delle acque chiare e scure provenienti dalla condotta fognaria dell'immobile dell'attrice. I convenuti, in occasione di un intervento fatto eseguire dall'attrice a mezzo di autospurgo per la pulizia dei pozzetti e della fossa biologica, NT presentavano un esposto all' di Siracusa per presunte irregolarità dell'impianto fognario a servizio dell'immobile dell'attrice, opponendosi all'esecuzione, da parte della stessa, dei lavori sulla predetta condotta fognaria e, segnatamente, sulla porzione finale di essa ricadente nel terreno dei convenuti e finalizzati, altresì, alla verifica dello stato della condotta della sub irrigazione, per poter dare eventualmente corso all'esecuzione delle necessarie opere di riparazione e/o miglioramento e rendere l'impianto conforme alla normativa vigente in materia, così provvedendo alla regolarizzazione amministrativa della pratica di definitiva autorizzazione allo scarico per come illo tempore avviata da opponendosi, persino, Persona_1 all'esecuzione dei lavori con i quali l'attrice aveva deciso di spostare la condotta disperdente, gravante sul terreno dei convenuti, sul proprio terreno, così sostanzialmente impedendo all'attrice di regolarizzare la condotta fognaria ed esponendola alle relative conseguenze sanzionatorie per possibili irregolarità dell'impianto fognario e della relativa autorizzazione.
2. - Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il NTroparte_1 NTroparte_2
rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il procedimento di mediazione, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo C.T.U., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - La domanda attorea è infondata e va respinta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (dominante) per l'utilità di un altro fondo (servente), appartenente ad un diverso proprietario.
Pag. 3 di 8 Si distinguono: a) servitù coattive, costituite per legge (artt. 1032 e ss. c.c.); b) servitù volontarie, costituite per contratto o testamento (artt. 1058 e ss. c.c.).
Le servitù possono essere, inoltre, costituite: c) per usucapione, in virtù del relativo possesso ultraventennale, purché si tratti di servitù apparenti, dotate, cioè, di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (art. 1061 c.c.); d) per destinazione del padre di famiglia, quando due fondi siano la risultante dell'alienazione e della divisione di un'unica proprietà, quando la situazione originaria dei luoghi corrispondeva al contenuto di una servitù a carico di un fondo ed a vantaggio dell'altro (art. 1062 c.c.).
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è configurabile, a norma dell'art. 1061, co. 1, c.c., solo con riguardo alle servitù apparenti, cioè le servitù al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la costituzione per destinazione del padre di famiglia, che si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanenti, anche solo parzialmente o occasionalmente, purché tali da rendere inequivoca la funzione servente, richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a)
l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari;
b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario. Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all'atto dell'alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis e a titolo originario (cfr. Cass. n. 24849/2005; Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 2994/2004).
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme (cfr. Cass. n.
28379/2022).
Pag. 4 di 8 Deve escludersi, pertanto, l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari (cfr. Cass. n. 14693/2002).
4.2. - La servitù di scarico è un diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di liberarsi delle acque sovrabbondanti del proprio fondo passando attraverso quello del vicino. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
4.3. - Con riguardo al caso in esame, l'attrice ha chiesto accertarsi l'avvenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di scarico gravante sul fondo di proprietà dei convenuti, posto che l'impianto di scarico - originariamente unitario - si sarebbe esteso, sin dalla sua realizzazione, anche sul fondo oggi di proprietà dei convenuti, ove sarebbe collocata la condotta di sub-irrigazione terminale.
Il c.t.u. nominato dal Tribunale ha accertato che “l'ubicazione e la conformazione della condotta oggetto di lite riscontrata in sede peritale ha la seguente conformazione: Dal versante ovest dell'abitazione dell'attrice si dipartono 2 condotte di cui una di diametro
ø 120mm ed una seconda di ø 40mm; la condotta di diametro maggiore è collegata prima del tubo sifonato, mentre la condotta di diametro minore è collegata mediante
“Tees” all'uscita del tubo sifonato che rappresenterebbe la condotta principale di scarico (foto 1). La condotta principale di scarico collegata al “Tees” ø 120 mm si interra sino ad intercettare il pozzetto di ispezione n.1 (foto 2 e 3) ubicato nel versante
Nord della p.lla 945, questo a sua volta è collegato ad altro pozzetto di ispezione ubicato nel retro dell'abitazione (versante EST) ove è presente anche la fossa Imhoff con i relativi pozzetti di ingresso e cacciata. Nel versante Sud del'u.i. di parte attrice è presente un pozzetto di ispezione dalla quale si diparte in direzione sud (verso la proprietà convenuta) una condotta che dovrebbe intercettare l'impianto di subirrigazione che PRESUMIBILMENTE ricade nella p.lla 496 di proprietà convenuta” (cfr. pag. 9, relazione c.t.u.).
Tuttavia, esaminando la pratica di autorizzazione allo scarico e impianto fognario n.389-89 richiesta da “è emerso che l'ubicazione originaria della Persona_1
condotta era prevista nel versante Ovest (terreno adiacente la via Esiodo) della p.lla
414 (oggi p.lla 945 di proprietà attorea). Secondo quanto riportato nell'elaborato
Pag. 5 di 8 grafico di cui alla Pratica 389/89, la condotta di scarico si diparte dal versante Ovest dell'abitazione dell'odierna parte attrice ed intercetta il pozzetto di ingresso della fossa
Imhoff, mentre il pozzetto di cacciata della stessa risulterebbe collegata alla subirrigazione. Dette opere, secondo l'elaborato grafico allegato alla Pratica EC.
389/89 erano previste nel versante Ovest dell'odierna p.lla 945, vedasi allegato 3 contenente anche l'Estratto dalla Pratica EC. 389/89 in atti. Durante l'accesso peritale lo scrivente ha potuto accertare (anche mediante prove di scarico delle acque) che
l'impianto ha una conformazione ed ubicazione diversa rispetto a quanto previsto nella
Pratica EC. 389/89” (cfr. pagg. 8-9, relazione c.t.u.).
Ed ancora, l'espletata c.t.u. ha evidenziato che “Il pozzetto n. 3 rappresenta l'ultima opera visibile presente nei luoghi, infatti dal suddetto pozzetto si diparte, in direzione
Sud e PROBABILMENTE verso la proprietà del convenuto (p.lla 946) la condotta di collegamento alla subirrigazione. Poiché detta condotta risulta interrata, si rileva che non risultano visibili, nel fondo di proprietà convenuta, opere di natura permanente
(pozzetti ispezioni, ecc. ecc.) che possano permettere di individuare l'esatta posizione della subirrigazione, la quale con molta probabilità si PRESUME ricadere nella proprietà degli odierni convenuti. Sono stati utilizzati i termini PROBABILMENTE e
PRESUMIBILMENTE in quanto sia la condotta che si diparte dal pozzetto di ispezione
n.3 che la stessa condotta di subirrigazione risultano essere opere interrate e non visibili e, pertanto, non è dato sapere l'esatta ubicazione” (cfr. pagg. 11-12, relazione c.t.u.).
4.4. - Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, dunque, emerge non solo l'assenza di elementi oggettivi e permanenti visibili, neppure parzialmente o occasionalmente, nel fondo di proprietà dei convenuti che rendano evidente l'esistenza di una servitù di scarico (posto che il tratto finale della condotta risulta soltanto presunto e non accertabile con sicurezza, poiché interrato e privo di opere visibili), ma anche e soprattutto che l'unico elaborato progettuale ufficiale (EC. 389/89) colloca, originariamente, la subirrigazione proprio sul fondo (oggi) di proprietà dell'attrice e non su quello dei convenuti. L'impianto di scarico riscontrato, infatti, non corrisponde all'elaborato tecnico allegato alla Pratica EC. 389/89, non potendosi, pertanto, affermare che l'impianto attuale sia quello originariamente realizzato dal padre delle parti in causa, proprietario dell'intero fondo, prima del frazionamento dello stesso.
Pag. 6 di 8 4.5. - Ne discende il rigetto della domanda.
5. - Respinta, siccome infondata, la domanda di accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di scarico, vanno, parimenti, rigettate anche le consequenziali domande di natura inibitoria e risarcitoria proposte da parte attrice.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (valore indeterminabile - complessità bassa), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attrice ed in favore dei convenuti, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
6.1. - Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
6.2. - Va, infine, respinta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., sul rilievo che la mera infondatezza della domanda non è sintomo di un comportamento della parte caratterizzato da mala fede o colpa grave, requisiti indispensabili ai fini della suddetta condanna, che non si ravvisano nel caso di specie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5040/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e .
[...] NTroparte_2
2) Condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 NTroparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 NTroparte_2
per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge.
Pag. 7 di 8 3) Pone definitivamente a carico di Parte_1
con separato provvedimento.
Così deciso a Siracusa, in data 15 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
le spese di c.t.u., liquidate
Pag. 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5040/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Cassarino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. e NTroparte_1 C.F._2 NTroparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Bongiovanni, C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 22.01.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da , nei confronti di Parte_1
e , tesa a: a) accertare la costituzione per destinazione NTroparte_1 NTroparte_2
del padre di famiglia della servitù di scarico di acque chiare e scure a carico della proprietà dei convenuti ed a favore di quella dell'attrice; b) conseguentemente, dichiarare illegittimo il comportamento ostativo/oppositivo posto in essere dai convenuti, ordinando agli stessi di consentire all'attrice la verifica e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione, il ripristino e/o l'adeguamento dell'esistente condotta fognaria e, segnatamente, della condotta di sub irrigazione, ricadente sul loro terreno;
c) condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati all'attrice a seguito dell'ingiustificata opposizione e delle turbative e molestie poste in essere ai danni di quest'ultima.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, in data 02.03.1972, i genitori dell'attrice acquistavano uno stacco di terreno sito ad Augusta, c.da Monte Cipollazzo
Sant'Elena, sul quale costruivano un immobile per civile abitazione e un impianto di smaltimento delle acque reflue chiare e scure a servizio del predetto immobile. Con testamento olografo del 19.03.1999, il de cuius disponeva dei Persona_1 propri beni, lasciando all'attrice e al convenuto , indivisamente ed in NTroparte_1
parti uguali, la propria metà indivisa del detto terreno e a ciascuno dei due figli la metà dei due fabbricati insistenti sul terreno. A seguito del frazionamento del 12.04.2005, il terreno veniva diviso in due porzioni. Con atto di compravendita del 07.11.2006,
(madre dell'attrice) e la stessa attrice vendevano ai convenuti la metà Persona_2 della proprietà e l'intero usufrutto del fabbricato per civile abitazione unitamente ai tre quarti della proprietà e l'intero restante usufrutto del terreno pertinenziale circostante l'unità immobiliare, con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente o nascente dalla legge, dalla situazione dei luoghi, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto in atto si trova. In forza del superiore atto, i convenuti divenivano proprietari esclusivi della particella 946, foglio 59, compreso l'immobile ivi esistente, rimanendo comproprietario per ¼ della particella 945, i cui NTroparte_1 restanti ¾ appartenevano, per ¼ all'attrice e per 2/4 alla madre . Con Persona_2 testamento olografo del 25.03.2007, lasciava all'attrice la propria Persona_2
metà indivisa del terreno censito alla particella 945, foglio 59, nonché il fabbricato ivi
Pag. 2 di 8 esistente. In virtù del frazionamento dei fondi, il fondo di proprietà esclusiva dei convenuti sarebbe gravato dalla servitù per destinazione del padre di famiglia di smaltimento e scarico delle acque chiare e scure provenienti dalla condotta fognaria dell'immobile dell'attrice. I convenuti, in occasione di un intervento fatto eseguire dall'attrice a mezzo di autospurgo per la pulizia dei pozzetti e della fossa biologica, NT presentavano un esposto all' di Siracusa per presunte irregolarità dell'impianto fognario a servizio dell'immobile dell'attrice, opponendosi all'esecuzione, da parte della stessa, dei lavori sulla predetta condotta fognaria e, segnatamente, sulla porzione finale di essa ricadente nel terreno dei convenuti e finalizzati, altresì, alla verifica dello stato della condotta della sub irrigazione, per poter dare eventualmente corso all'esecuzione delle necessarie opere di riparazione e/o miglioramento e rendere l'impianto conforme alla normativa vigente in materia, così provvedendo alla regolarizzazione amministrativa della pratica di definitiva autorizzazione allo scarico per come illo tempore avviata da opponendosi, persino, Persona_1 all'esecuzione dei lavori con i quali l'attrice aveva deciso di spostare la condotta disperdente, gravante sul terreno dei convenuti, sul proprio terreno, così sostanzialmente impedendo all'attrice di regolarizzare la condotta fognaria ed esponendola alle relative conseguenze sanzionatorie per possibili irregolarità dell'impianto fognario e della relativa autorizzazione.
2. - Si sono costituiti in giudizio e , chiedendo il NTroparte_1 NTroparte_2
rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il procedimento di mediazione, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo C.T.U., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - La domanda attorea è infondata e va respinta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (dominante) per l'utilità di un altro fondo (servente), appartenente ad un diverso proprietario.
Pag. 3 di 8 Si distinguono: a) servitù coattive, costituite per legge (artt. 1032 e ss. c.c.); b) servitù volontarie, costituite per contratto o testamento (artt. 1058 e ss. c.c.).
Le servitù possono essere, inoltre, costituite: c) per usucapione, in virtù del relativo possesso ultraventennale, purché si tratti di servitù apparenti, dotate, cioè, di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (art. 1061 c.c.); d) per destinazione del padre di famiglia, quando due fondi siano la risultante dell'alienazione e della divisione di un'unica proprietà, quando la situazione originaria dei luoghi corrispondeva al contenuto di una servitù a carico di un fondo ed a vantaggio dell'altro (art. 1062 c.c.).
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è configurabile, a norma dell'art. 1061, co. 1, c.c., solo con riguardo alle servitù apparenti, cioè le servitù al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la costituzione per destinazione del padre di famiglia, che si determina non in virtù di una manifestazione di volontà negoziale ma per la presenza di opere visibili e permanenti, anche solo parzialmente o occasionalmente, purché tali da rendere inequivoca la funzione servente, richiede il concorso di più elementi costitutivi di una complessa fattispecie, e cioè: a)
l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio tale da manifestare l'esistenza di una servitù se i due fondi o le due parti del fondo appartenessero a distinti proprietari;
b) la separazione dei due fondi o delle due parti del fondo per effetto di una atto di alienazione volontario. Pertanto, in presenza di tali elementi e in mancanza, all'atto dell'alienazione, di una volontà contraria, la servitù si intende stabilita ope legis e a titolo originario (cfr. Cass. n. 24849/2005; Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 2994/2004).
Il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro, richiesto dall'art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto della divisione del fondo in comproprietà, le due porzioni del fondo hanno cessato di appartenere ai comproprietari nel loro insieme (cfr. Cass. n.
28379/2022).
Pag. 4 di 8 Deve escludersi, pertanto, l'anzidetta costituzione quando risulti che le opere assuntivamente destinate all'esercizio della servitù siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari (cfr. Cass. n. 14693/2002).
4.2. - La servitù di scarico è un diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di liberarsi delle acque sovrabbondanti del proprio fondo passando attraverso quello del vicino. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
4.3. - Con riguardo al caso in esame, l'attrice ha chiesto accertarsi l'avvenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di scarico gravante sul fondo di proprietà dei convenuti, posto che l'impianto di scarico - originariamente unitario - si sarebbe esteso, sin dalla sua realizzazione, anche sul fondo oggi di proprietà dei convenuti, ove sarebbe collocata la condotta di sub-irrigazione terminale.
Il c.t.u. nominato dal Tribunale ha accertato che “l'ubicazione e la conformazione della condotta oggetto di lite riscontrata in sede peritale ha la seguente conformazione: Dal versante ovest dell'abitazione dell'attrice si dipartono 2 condotte di cui una di diametro
ø 120mm ed una seconda di ø 40mm; la condotta di diametro maggiore è collegata prima del tubo sifonato, mentre la condotta di diametro minore è collegata mediante
“Tees” all'uscita del tubo sifonato che rappresenterebbe la condotta principale di scarico (foto 1). La condotta principale di scarico collegata al “Tees” ø 120 mm si interra sino ad intercettare il pozzetto di ispezione n.1 (foto 2 e 3) ubicato nel versante
Nord della p.lla 945, questo a sua volta è collegato ad altro pozzetto di ispezione ubicato nel retro dell'abitazione (versante EST) ove è presente anche la fossa Imhoff con i relativi pozzetti di ingresso e cacciata. Nel versante Sud del'u.i. di parte attrice è presente un pozzetto di ispezione dalla quale si diparte in direzione sud (verso la proprietà convenuta) una condotta che dovrebbe intercettare l'impianto di subirrigazione che PRESUMIBILMENTE ricade nella p.lla 496 di proprietà convenuta” (cfr. pag. 9, relazione c.t.u.).
Tuttavia, esaminando la pratica di autorizzazione allo scarico e impianto fognario n.389-89 richiesta da “è emerso che l'ubicazione originaria della Persona_1
condotta era prevista nel versante Ovest (terreno adiacente la via Esiodo) della p.lla
414 (oggi p.lla 945 di proprietà attorea). Secondo quanto riportato nell'elaborato
Pag. 5 di 8 grafico di cui alla Pratica 389/89, la condotta di scarico si diparte dal versante Ovest dell'abitazione dell'odierna parte attrice ed intercetta il pozzetto di ingresso della fossa
Imhoff, mentre il pozzetto di cacciata della stessa risulterebbe collegata alla subirrigazione. Dette opere, secondo l'elaborato grafico allegato alla Pratica EC.
389/89 erano previste nel versante Ovest dell'odierna p.lla 945, vedasi allegato 3 contenente anche l'Estratto dalla Pratica EC. 389/89 in atti. Durante l'accesso peritale lo scrivente ha potuto accertare (anche mediante prove di scarico delle acque) che
l'impianto ha una conformazione ed ubicazione diversa rispetto a quanto previsto nella
Pratica EC. 389/89” (cfr. pagg. 8-9, relazione c.t.u.).
Ed ancora, l'espletata c.t.u. ha evidenziato che “Il pozzetto n. 3 rappresenta l'ultima opera visibile presente nei luoghi, infatti dal suddetto pozzetto si diparte, in direzione
Sud e PROBABILMENTE verso la proprietà del convenuto (p.lla 946) la condotta di collegamento alla subirrigazione. Poiché detta condotta risulta interrata, si rileva che non risultano visibili, nel fondo di proprietà convenuta, opere di natura permanente
(pozzetti ispezioni, ecc. ecc.) che possano permettere di individuare l'esatta posizione della subirrigazione, la quale con molta probabilità si PRESUME ricadere nella proprietà degli odierni convenuti. Sono stati utilizzati i termini PROBABILMENTE e
PRESUMIBILMENTE in quanto sia la condotta che si diparte dal pozzetto di ispezione
n.3 che la stessa condotta di subirrigazione risultano essere opere interrate e non visibili e, pertanto, non è dato sapere l'esatta ubicazione” (cfr. pagg. 11-12, relazione c.t.u.).
4.4. - Dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, dunque, emerge non solo l'assenza di elementi oggettivi e permanenti visibili, neppure parzialmente o occasionalmente, nel fondo di proprietà dei convenuti che rendano evidente l'esistenza di una servitù di scarico (posto che il tratto finale della condotta risulta soltanto presunto e non accertabile con sicurezza, poiché interrato e privo di opere visibili), ma anche e soprattutto che l'unico elaborato progettuale ufficiale (EC. 389/89) colloca, originariamente, la subirrigazione proprio sul fondo (oggi) di proprietà dell'attrice e non su quello dei convenuti. L'impianto di scarico riscontrato, infatti, non corrisponde all'elaborato tecnico allegato alla Pratica EC. 389/89, non potendosi, pertanto, affermare che l'impianto attuale sia quello originariamente realizzato dal padre delle parti in causa, proprietario dell'intero fondo, prima del frazionamento dello stesso.
Pag. 6 di 8 4.5. - Ne discende il rigetto della domanda.
5. - Respinta, siccome infondata, la domanda di accertamento della costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di scarico, vanno, parimenti, rigettate anche le consequenziali domande di natura inibitoria e risarcitoria proposte da parte attrice.
6. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (valore indeterminabile - complessità bassa), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attrice ed in favore dei convenuti, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
6.1. - Le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
6.2. - Va, infine, respinta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., sul rilievo che la mera infondatezza della domanda non è sintomo di un comportamento della parte caratterizzato da mala fede o colpa grave, requisiti indispensabili ai fini della suddetta condanna, che non si ravvisano nel caso di specie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5040/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e .
[...] NTroparte_2
2) Condanna alla rifusione, in favore di e Parte_1 NTroparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 NTroparte_2
per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge.
Pag. 7 di 8 3) Pone definitivamente a carico di Parte_1
con separato provvedimento.
Così deciso a Siracusa, in data 15 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
le spese di c.t.u., liquidate
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