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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 381 / 2024 promossa tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. , con l'avv. TOMMASO D'AVINO, CP_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
, c.f. , con l'avv. ANNA Controparte_2 C.F._2
BIANCHI, presso il cui Studio ha eletto domicilio nonchè
Avv. Serena Cresti, quale Curatore speciale dei minori Persona_1
e Persona_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
1 Per parte ricorrente: “Affinché l'On.le Tribunale adìto Voglia : A) Pronunciare la separazione legale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, prestandosi reciproco rispetto;
B) Assegnare la casa familiare ad entrambi i coniugi, dove i minori verranno collocati, disponendo che nei giorni di visita la stessa venga temporaneamente utilizzata dalla sig.ra in attesa che la stessa CP_1 rinvenga una unità abitativa idonea, con ordine al sig. di non interporre CP_2 attività che possano in qualche modo limitare o precludere il diritto di visita della ricorrente. C) Affidare i figli minori e congiuntamente ai Per_1 Per_2 coniugi, che saranno obbligati in egual misura ad educarli, istruirli ed accudirli, presso la casa familiare sita in Prato al Viale Galilei 200. Disponga le modalità di visita dei minori, fissando giorni ed orari che verranno applicati in caso di mancato accordo tra i genitori. Disponga che le visite dovranno svolgersi presso la residenza familiare. D) Disporre che il sig. percepisca integralmente CP_2
l'assegno unico per i figli erogato dall'PS , pari ad euro 115,00 mensili e conseguentemente stabilisca che la sig.ra è tenuta a versare in favore del sig. CP_1
a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di euro 250,00 , oltre CP_2 alle spese straordinarie nella misura del 50% solo ove le stesse siano state preventivamente concordate per iscritto tra i coniugi e non rientrano nella categoria delle spese urgenti legate a questioni di salute. In subordine disponga che la sig.ra versi a titolo di mantenimento la somma di euro 350,00 e CP_1 che ha diritto a percepire al 50% l'assegno unico. Disponga che i coniugi provvederanno ciascuno per il loro autonomo mantenimento. Rigetti la spiegata domanda di addebito della separazione avendo il Tribunale accertato che le cause erano imputabili ad entrambe le parti e che il sig. ha accettato per lungo CP_2 tempo con comportamento concludente le scelte della consorte. In ogni caso si rappresenta che la controparte sul punto non ha provato né offerto di provare le motivazioni a base della richiesta di addebito, rimanendo pertanto la circostanza priva di allegazione e prova. Spese compensate tra le parti anche per il comportamento processuale tenuto dalla sig.ra che ha rinunciato al CP_1
50% dell'assegno unico a favore del sig. ed ha versato a Controparte_2 favore del predetto anche la somma di euro 2.850,00 affinchè lo stesso acquistasse un'auto usata”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta 1) pronunciare la separazione legale
2 dei coniugi e , con addebito di responsabilità a Controparte_2 CP_1 quest'ultima, autorizzandoli a vivere separati prestandosi reciproco rispetto;
2) affidare i figli minori e , in via esclusiva, al padre sig. Per_1 Persona_2
, con il quale continueranno a vivere nella casa familiare Controparte_2 posta in Prato (PO), Viale G. Galilei n. 200 ed ove manterranno la propria residenza;
3) assegnare la casa familiare, sita in Prato (PO), Viale G. Galilei n.
200, al sig. , con tutti i mobili, arredi e corredi nella stessa Controparte_2 contenuti;
4) disporre che la madre, signora , possa vedere liberamente CP_1
i figli, previ accordi con il padre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e che gli stessi possano stare con lei (quando avrà reperito idonea abitazione) un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola e due giorni infrasettimanali dall'uscita della scuola sino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola (in mancanza di accordo, i giorni infrasettimanali saranno martedì e giovedì). Disporre che la madre possa tenere i figli con sé per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente con il padre entro il mese di maggio di ogni anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, Natale o Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
I compleanni dei figli verranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori, ma, in mancanza di accordo, varrà la regola dell'alternanza; 4) disporre che la signora contribuisca al mantenimento dei figli, versando al padre entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo (come disposto dal Giudice con ordinanza del
17.05.24, maggiorato della rivalutazione Istat maturata) di euro 360,00.= ( di cui
€.155,00,= per , €.155,00.= per ed €.50,00.= per ), Per_1 Per_2 Per_3 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
5) porre a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessari per i tre figli, secondo il seguente criterio: - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola
e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, .disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
3 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura
e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate,. esami diagnostici, lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola e due giorni infrasettimanali dall'uscita della scuola sino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola (in mancanza di accordo, i giorni infrasettimanali saranno martedì e giovedì). Disporre che la madre possa tenere i figli con sé per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente con il padre entro il mese di maggio di ogni anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni,
Natale o Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta. I compleanni dei figli verranno trascorsi preferibilmente con entrambi i genitori, ma, in mancanza di accordo, varrà la regola dell'alternanza; 8) disporre che l'Assegno Unico erogato dall'PS per i figli sia percepito interamente dal sig. ; 9) disporre che Controparte_2
i coniugi, entrambi titolari di redditi propri, provvedano autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun reciproco contributo;
10) respingere tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto. Con condanna della signora
[...]
alla rifusione di spese e compensi legali del presente giudizio. Con le più CP_1 ampie riserve.”
Per il Curatore speciale dei Minori:” In via principale:
1. Confermare
l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con il supporto del servizio sociale territorialmente competente e con collocazione prevalente presso il padre Sig. , nell'attuale Controparte_2 abitazione familiare sita in Prato (PO), Viale G. Galilei n. 200; 2. Confermare
l'assegnazione della casa familiare al padre Sig. , quale Controparte_2 genitore collocatario dei minori;
3. Disciplinare la frequentazione dei minori con la madre Sig.ra secondo modalità flessibili che tengano conto degli CP_1 impegni lavorativi di quest'ultima e soprattutto delle esigenze dei minori, disponendo che il pernottamento presso la madre potrà avvenire nel momento in
4 cui la stessa avrà reperito un'idonea sistemazione abitativa confermando sostanzialmente le modalità già previste nell'ordinanza del 17/05/2024; 4. Disporre che, durante le vacanze estive, ciascun genitore possa tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il 31/05 di ogni anno, comunicando all'altro la località prescelta. Per le vacanze natalizie, stabilire che i minori trascorrano con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale, periodi equi e bilanciati, e precisamente: a) negli anni pari: dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
b) negli anni dispari: dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
garantendo in tal modo che i minori trascorrano alternativamente la Vigilia e il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro; Per le vacanze pasquali, stabilire che i minori trascorrano tre giorni consecutivi con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale, e precisamente: c) negli anni pari: il periodo comprendente il Venerdì Santo e il
Sabato Santo con la madre, e la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
d) negli anni dispari: il periodo comprendente il Venerdì Santo e il Sabato
Santo con il padre, e la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
Per le altre festività civili e religiose: applicando il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori per le festività del 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre e altre ricorrenze significative;
5. Confermare l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento dei figli versando al padre la somma mensile di euro 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nell'ordinanza del 17/05/2024; 6. Disporre che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito integralmente dal padre
Sig. , quale genitore collocatario, in considerazione della Controparte_2 collocazione prevalente dei minori presso di lui e dell'attuale equilibrio economico raggiunto nel nucleo familiare;
7. Disporre la continuità della presa in carico dei minori e da parte del Servizio Sociale territorialmente Per_1 Per_2 competente (SdS Area Pratese) con funzioni di monitoraggio e supporto, senza limitazione della responsabilità genitoriale, con i seguenti specifici compiti: - monitoraggio del benessere psicofisico dei minori e verifica del loro adattamento alla situazione familiare, con particolare attenzione alle specifiche esigenze derivanti dai disturbi dell'apprendimento certificati;
- supporto educativo e psicologico ai minori, anche attraverso il mantenimento del percorso psicologico
5 già intrapreso dalla minore e l'eventuale attivazione di analoghi supporti Per_1 per il minore qualora se ne ravvisi la necessità; - vigilanza Per_2 sull'andamento scolastico dei minori e coordinamento con le istituzioni scolastiche per garantire la continuità del supporto educativo specialistico;
8. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori. In via subordinata:
9. Qualora l'Ill.mo Tribunale non ritenesse di accogliere le conclusioni principali, si chiede di adottare i provvedimenti che saranno ritenuti più idonei a tutelare l'interesse superiore dei minori e , Per_1 Persona_2 tenendo conto dell'evoluzione positiva della situazione familiare e delle dichiarazioni rese dalla minore nel corso del suo ascolto”. Per_1
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 11.11.2025”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22/02/2024 e ritualmente notificato, CP_1 ha chiesto di dichiarare la separazione personale dal congiuge, CP_2
, sposato con rito concordatario in data 24/07/1999 in AN (SA),
[...] trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1999, parte II, Serie A, Atto n. 91.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli in data 27/7/2001, in data 23/9/2008 e in data Per_3 Per_1 Per_2
3/11/2013; (2) che gravi incomprensioni e difficoltà hanno deteriorato nel tempo il rapporto e allontanato i coniugi al punto da vivere separati di fatto in casa dal 2016;
(3) che il clima in casa è molto pesante e il convenuto non ha mai accolto le richieste della moglie che lo ha invitato ad allontanarsi da casa;
(4) che i coniugi pur godendo di redditi propri modesti, sono entrambi autosufficienti.
Ha chiesto, quindi, quali provvedimenti accessori l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
il diritto di visita del padre non collocatario come indicato in ricorso;
la previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili (di cui €
250,00 per ciascun figlio); la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie che si renderanno necessarie;
la declaratoria che l'autoveicolo acquistato dalla ricorrente rimanga nella disponibilità della medesima.
6 , costituendosi in giudizio ha allegato: 1) che la crisi Controparte_2 coniugale in essere è esclusivamente imputabile alla ricorrente;
(2) che nell'anno
2016, difatti, controparte ha intrapreso una relazione extraconiugale con un condomino di nazionalità marocchina, tale , per incontrare il quale si Per_4 assentava ripetutamente, iniziando a trascurare la casa e la famiglia;
(3) che contemporaneamente a tale relazione extra-coniugale, la ricorrente ha iniziato a chattare sui social con diversi uomini, trascorrendo ore al telefono ed estraniandosi dalla famiglia;
(4) che terminata, dopo due anni, la relazione con , il convenuto Per_4 ha perdonato la moglie la quale sembrava aver ritrovato la propria stabilità seppur continuasse a chattare ossessivamente con uomini sempre diversi;
(5) che la ricorrente nell'anno 2019 ha addirittura subito una cosiddetta c.d. “truffa amorosa”;
(6) che il resistente ha perdonato nuovamente la ricorrente aiutandola a liberarsi dal truffatore ma dopo un primo periodo di tranquillità la ricorrente ha iniziato una nuova relazione extra-coniugale con il cugino di;
(7) che, per giustificare le Per_4 uscite serali, portava fuori il cane facendosi accompagnare dalla figlia Per_1 all'epoca di dodici anni, alla quale poi lasciava il cane di notte, per potersi appartare con l'amante ai giardini;
(8) che la ricorrente, dopo la fine anche della seconda relazione extra-coniugale, ha comunque continuato a chattare continuamente con altri uomini;
(9) che la dipendenza dalle chat rende la ricorrente intrattabile ed aggressiva anche nei confronti dei figli;
(10) che il medesimo teme che la coniuge possa essere nuovamente vittima di malintenzionati e che comunque la stessa possa mettere in pericolo la serenità e la sicurezza dei figli, come già accaduto in passato;
(11) che non vorrebbe separarsi dalla moglie ma anzi vorrebbe accompagnarla nel necessario percorso psicologico che la medesima dovrà seguire per gli evidenti problemi e fragilità; (12) che, in ogni caso, la moglie non è in grado di occuparsi dei figli;
(13) di essere diabetico ed invalido al 46% e percepisce uno stipendio di circa € 750,00 mensili;
(14) che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa il doppio rispetto a quello del marito.
Ha quindi aderito alla domanda di separazione personale ma ha chiesto di pronunciare sentenza che addebiti la separazione alla moglie ed ha domandato altresì: (a) l'affido esclusivo dei figli minori al padre con collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale da assegnare al medesimo;
(b) il diritto di visita della madre non collocataria come indicato in comparsa;
(c) la previsione dell'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento dei figli nella
7 misura di € 500,00 mensili (di cui € 250,00 per ciascun figlio), con assegno unico
PS in favore del marito;
(d) la ripartizione in egual misura delle spese straordinarie che si renderanno necessarie;
(e) la dichiarazione che essendo i coniugi autosufficienti non deve disporsi alcun contributo dell'uno nei confronti dell'altro.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 473.bis 17 c.p.c., il giudice delegato, sentite le parti personalmente all'udienza del 14/5/2024, con provvedimento del
17/05/2024 ha disposto l'affidamento dei figli minori e in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre con il supporto del Servizio Sociale che già ha in carico il nucleo;
ha assegnato la casa familiare al padre;
ha disposto la libera frequentazione madre- figli previ accordi con il padre e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e comunque un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, e due giorni infrasettimanali dall'uscita della scuola sino al mattino successivo;
ha posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando al padre l'importo di euro 350,00 (di cui € 150,00 per € 150,00 per ed € Per_1 Per_2
50,00 per maggiorenne ma non completamente autosufficiente), Per_3 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ha disposto l'equa ripartizione tra le parti delle spese straordinarie;
ha nominato l'avv. Serena Cresti del foro di Prato quale curatore speciale dei minori;
ha disposto CTU sulla capacità genitoriale delle parti;
ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di Prato di svolgere un'indagine sul nucleo familiare verificando la necessità di un sostegno medico per la ricorrente e di un sostegno psicologico o medico per i figli minori, eventualmente in collaborazione con MI e;
ha respinto tutte le istanze istruttorie CP_3 formulate dalle parti ed ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato per le eventuali iniziative di propria competenza.
In data 13/06/2024 si è costituita in giudizio l'Avv. Serena Cresti, quale curatore speciale dei minori ed allegando la consapevolezza di entrambi Per_2 Per_1
i figli minori sul fatto che la separazione tra i genitori avrà solo benefici, la lora volontà di star fuori dal conflitto e il desiderio di trascorrere del tempo con i genitori.
Il giudice delegato, all'esito della CTU e della relazione depositata dai Servizi sociali nel frattempo, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, ha disposto la presa in
8 carico della minore dal centro specializzato per i disturbi Per_1 dell'alimentazione; ha ordinato la prosecuzione dei sostegni già attivi per i minori nonché l'attivazione del sostegno scolastico per;
ha invitato la ricorrente Per_2 ad ottemperare all'ordinanza emessa in via temporanea reperendo un alloggio alternativo con sollecitudine;
ha preso atto della disponibilità delle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; ha quindi disposto un rinvio per verificare l'andamento dei percorsi intrapresi onerando i servizi sociali di depositare una relazione di aggiornamento.
Nela relazione di aggiornamento depositata in data 07/03/2025, “il Servizio Sociale
Professionale rileva che entrambi i genitori non appaiono, al momento, in grado di garantire un ambiente sereno e tutelante per i figli, continuano ad essere concentrati esclusivamente sul loro conflitto, non rendendosi conto dei disagi creati ai minori ed appaiono inoltre inconsapevoli delle problematiche psico fisiche, legate all'alimentazione della figlia . Per quanto suddetto il Servizio Sociale Per_1 chiede che sia valutata la possibilità di un inserimento dei minori fuori dalla famiglia di origine che in prima ipotesi potrebbe riguardare un affido eterofamiliare part-time o in alternativa residenziale. Consapevoli delle difficoltà di individuare una risorsa in tal senso, questo ufficio predisporrà, previa autorizzazione del Tribunale, un progetto di affido e nel caso non fosse concretizzabile in un tempo massimo di sei mesi, non si esclude l'opportunità di valutare un inserimento dei minori in una struttura educativa, per permettere loro di crescere in un ambiente tutelante che garantisca risposte ai loro bisogni”.
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 il giudice, preso atto della relazione di aggiornamento depositata, stante la disponibilità di tutte le parti coinvolte a partecipare ai percorsi appena attivati, ha disposto un rinvio invitando i Servizi
Sociali a depositare relazione di aggiornamento.
All'esito dell'udienza dell'8/4/2025, il giudice delegato, preso atto del reperimento di altro alloggio da parte della ricorrente e del miglioramento riferito dalle parti riguardo la situazione generale per entrambi i figli, ha invitato parte ricorrente a depositare documentazione relativa all'alloggio reperito e parte convenuta a depositare documentazione circa l'attività lavorativa del figlio onerando i Per_3
Servizi Sociali incaricati di relazionare l'andamento del nucleo familiare.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza dell'8/7/2025, il giudice, vista la relazione dei Servizi Sociali depositata il
9 27/06/25, ha preso atto della disponibilità della madre a che il padre percepisca interamente l'assegno unico;
ha respinto l'istanza di audizione dei minori ritenuta superflua e contraria al loro interesse;
ha disposto la prosecuzione dell'incarico ai
Servizi Sociali con onere di relazionare l'andamento della situazione familiare;
ha ordinato alle parti di depositare documentazione aggiornata sulla propria situazione reddituale.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento reso all'esito del deposito delle note scritte (termine del 6/11/2025) previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni delle comparse conclusionali e memorie di replica, nonché previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preliminarmente, questo Collegio ritiene di dover confermare ogni decisione di carattere istruttorio precedentemente già assunta, alla luce delle richieste istruttorie dedotte dalle parti, in quanto integralmente inammissibili, per i motivi già esplicitati nell'ordinanza del 17/05/2024.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi.
Dalla data di prima udienza di comparizione delle parti, i coniugi hanno condotto vite autonome.
Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Addebito della separazione – Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi
i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
10 legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (cfr., da ultimo,
Cass. Ordinanza 40795/21).
La domanda di addebito formulata tempestivamente (vd. ex multis S.C. ord. n
17590/2020) dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta non può essere accolta alla luce delle allegazioni svolte dal medesimo nell'atto costitutivo in giudizio. In particolare, si osserva che il convenuto ha dedotto che, nonostante i ripetuti tradimenti posti in essere dalla moglie, il medesimo l'ha sempre perdonata cercando di recuperare il rapporto coniugale. In sede di audizione, di fronte al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 14/5/2024, il ha poi dichiarato CP_2
“Io non vorrei separarmi perché sono ancora innamorato di mia moglie e credo che lei da sola non riesca a gestirsi. Io e mia moglie abbiamo continuato ad avere rapporti intimi, anche adesso” dando prova che i comportamenti della ricorrente, sebbene contrari ai doveri matrimoniali, non hanno determinato la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Affidamento, collocamento dei figli minori ed diritto di visita Per_2 Per_1 del genitore non collocatario - Con riguardo alle modalità di affidamento dei figli minori della coppia si osserva quanto segue. Dalla ctu effettuata, pienamente condivisibile perché redatta in assenza di vizi logici, razionalmente e scientemente,
è emerso che la ricorrente ha vissuto una storia familiare molto sofferta che le ha determinato forte fragilità nella sfera affettiva e nell'immagine di sé, che ha indotto nel tempo a comportamenti riferibili “ad una problematica di dipendenza affettiva” che la spinge alla continua “ricerca di conferme nel suo valore di donna e di essere umano” tanto da aver tenuto talvolta “comportamenti non protettivi e tutelanti verso
i figli minori soprattutto verso la figlia ” ed “ in certe occasioni ha quindi Per_1 messo avanti il proprio bisogno di conferma al suo dovere di protezione della figlia
”. Per_1
Quanto al convenuto, dalla CTU è emerso che il medesimo proviene da una famiglia in cui il marito è sempre rimasto accanto alla moglie che lo aveva tradito e che quindi sta ripercorrendo la medesima “dinamica familiare contenente dei conflitti emotivi ed affettivi non risolti”; ha sviluppato una dipendenza affettiva dalla moglie, nonostante i ripetuti tradimenti ed è rimasto ancorato alla relazione non sana con la coniuge, tentando di controllarla impropriamente, senza la consapevolezza di essere prevaricante nei suoi confronti. Nei confronti dei figli anch'egli non è apparso
11 sufficientemente tutelante: risulta che lui stesso abbia riferito ai figli dei tradimenti della moglie e che chieda spesso ai figli di schierarsi con lui e contro la madre, mettendoli in mezzo nelle discussioni con la moglie.
In relazione ai figli, la ctu ha evidenziato che, seppur molto legati ai genitori, i minori soffrono questo quadro di alta conflittualità quotidiana: Aurora presenta infatti una sintomatologia riconducile ad un disturbo della alimentazione e lamenta frustrazione e sofferenza per essere esposto ai litigi tra i genitori, Per_2 oltre a presentare un disturbo dell'apprendimento.
Tuttavia, nel corso del tempo, grazie alla presa di coscienza da parte dei genitori e dei supporti attivati, è emerso un significativo mutamento in positivo della situazione familiare, determinatosi anche dalla riacquisita serenità dei figli a seguito del reperimento da parte della ricorrente di una abitazione in locazione che ha determinato l'interruzione della convivenza forzata e l'attenuazione della conflittualità genitoriale, attenuazione che ha inciso positivamente anche sul benessere dei figli.
Tale presa di coscienza da parte dei genitori, i quali hanno aderito a tutti i suggerimenti sottopostogli sia dal Servizio Sociale che della ctu nonché a tutte le disposizioni del giudice delegato porta il Tribunale ad effettuare una prognosi positiva circa le loro capacità genitoriali, potendo concludere per il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, come attualmente in essere.
Tali conclusioni appaiono le più tutelanti, allo stato, per il benessere psico-fisico dei figli, come peraltro anche riconosciuto dalla curatrice speciale nominata.
Tuttavia, tenuto conto delle riscontrate fragilità e della delicatezza della situazione, nonché delle evidenziate problematiche relative ai figli, al momento sotto controllo, il Tribunale ritiene di dover affiancare ai genitori il Servizio Sociale incaricato, in funzione di ausilio recependo le conclusioni rese sul punto dalla curatrice speciale dei minori, attribuendo, pertanto, al Servizio i seguenti compiti: monitoraggio del benessere psicofisico dei minori e verifica del loro adattamento alla situazione familiare, con particolare attenzione alle specifiche esigenze derivanti dai disturbi dell'apprendimento certificati;
supporto educativo e psicologico dei minori, anche attraverso il mantenimento del percorso psicologico già intrapreso dalla minore e l'eventuale attivazione di analoghi supporti per il minore Per_1 Per_2 qualora se ne ravvisi la necessità; vigilanza sull'andamento scolastico dei minori e
12 coordinamento con le istituzioni scolastiche per garantire la continuità del supporto educativo specialistico.
I servizi sociali incaricati dovranno redigere relazione semestrale al giudice tutelare presso il Tribunale di Prato ai sensi dell'art. 337 c.c. ritenendo il Tribunale di attivare la vigilanza del medesimo al fine di monitorare il nucleo familiare fino all'eliminazione di ogni criticità.
Con riguardo al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene che la madre possa vedere e tenere con sé i figli previi accordi con il padre presi di volta in volta tenuto conto delle esigenze lavorative della stessa e della distanza geografica tra la sua abitazione e quella dei figli. In mancanza di accordo la madre potrà vedere e tenere con sé i figli un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera sino alle ore 21.00 nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 nei giorni di martedì e giovedì. Durante le vacanze estive i genitori potranno stare con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, ciascuno, avendo cura di comunicare tempestivamente all'altro il luogo ed il periodo di villeggiatura, comunque entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie i minori potranno stare una settimana dalla madre e una dal padre
(23 dicembre -30 dicembre/ 31 dicembre – gennaio) alternando di anno in anno il giorno di Natale (Natale 2025 lo passeranno con la madre). Durante le vacanze pasquali i minori potranno stare tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo
(Pasqua 2026 la passeranno con il padre).
Assegnazione della casa familiare – In ragione del prevalente collocamento dei minori presso il padre l'assegnazione della casa familiare deve essere disposta in favore di quest'ultimo che la abiterà unitamente ai figli. La domanda di assegnazione della casa familiare ad entrambi i genitori formulata da parte ricorrente non può essere accolta. Né si ritiene conforme al superiore interesse dei minori che la madre eserciti il proprio diritto di visita presso l'abitazione familiare, modalità questa che potrebbe riacuire il conflitto.
Mantenimento della prole- Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2)
13 il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda ed altresì permane, ai sensi dell'art. 337- septies c.c., fino al raggiungimento della autosufficienza economica.
Il Collegio ritiene che, valutata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti – tenuto conto delle esigenze legate all'età dei figli, del fatto che maggiorenne, aiuta economicamente il padre come da Per_3 quest'ultimo riferito e che risiedono stabilmente con il convenuto, della situazione economica di entrambe le parti come risultante della documentazione prodotta- sussistano le condizioni per disporre una lieve diminuzione dell'assegno di mantenimento a carico della madre determinandolo nella misura di euro 290,00 mensili (120,00 euro per 120,00 euro per e 50,00 euro per Per_1 Per_2
. Occorre, infatti, considerare che la madre si è resa disponibile a che il Per_3 padre percepisca interamente l'assegno unico e ha un canone di locazione di euro
450,00 guadagnando mensilmente la somma di euro 1.100,00.
In ordine al figlio non c'è prova in atti che il medesimo sia divenuto Per_3 economicamente autosufficiente.
Le spese straordinarie, secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n. 468/2019 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse innanzi a questo Tribunale, dovranno essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico e universale dovrà essere erogato in favore del padre, sul quale grave in via prevalente, la gestione quotidiana de figli.
Spese di lite – Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura dello stesso, il
Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, dovranno essere poste a carico di parte ricorrente e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi ed CP_1
, sposati a AN (SA) in data 24/07/1999, Controparte_2
14 trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1999, parte II, Serie A, Atto n. 91;
2. respinge la domanda di addebito formulata da parte convenuta;
3. dispone che i figli minori e siano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in via condivisa, con collocamento prevalente presso il padre;
4. dispone il supporto del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale già incaricato attribuendo i seguenti compiti: monitoraggio del benessere psicofisico dei minori e verifica del loro adattamento alla situazione familiare, con particolare attenzione alle specifiche esigenze derivanti dai disturbi dell'apprendimento certificati;
supporto educativo e psicologico dei minori, anche attraverso il mantenimento del percorso psicologico già intrapreso dalla minore e l'eventuale attivazione di analoghi supporti Per_1 per il minore qualora se ne ravvisi la necessità; vigilanza Per_2 sull'andamento scolastico dei minori e coordinamento con le istituzioni scolastiche per garantire la continuità del supporto educativo specialistico;
5. assegna la casa familiare sita in Prato viale Galileo Galilei n. 200 al padre che vi abiterà unitamente ai figli;
6. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli previi accordi con il padre presi di volta in volta tenuto conto delle esigenze lavorative della stessa e della distanza geografica tra la sua abitazione e quella dei figli. In mancanza di accordo la madre potrà vedere e tenere con sé i figli un weekend ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera sino alle ore 21.00 nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 nei giorni di martedì e giovedì. Durante le vacanze estive i genitori potranno stare con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, ciascuno, avendo cura di comunicare tempestivamente all'altro il luogo ed il periodo di villeggiatura, comunque entro il 31 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie i minori potranno stare una settimana dalla madre e una dal padre (23 dicembre -30 dicembre/ 31 dicembre – gennaio) alternando di anno in anno il giorno di Natale (Natale 2025 lo passeranno con la madre). Durante le vacanze pasquali i minori potranno stare tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2026 la passeranno con il padre);
15 7. pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
290,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
16 il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
9. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall'PS sia percepito interamente dal padre;
10. dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare territorialmente competente (Prato) per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
11. dispone che i servizi sociali incaricati redigano relazione semestrale indirizzata al giudice tutelare competente;
12. spese del giudizio integralmente compensate;
13. pone a carico di parte ricorrente e di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, nella misura del 50% ciascuno.
14. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della
Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi al Servizio Sociale già incaricato.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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