Art. 4.
Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1739 , e successive disposizioni.
Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue gestioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1739 , e successive disposizioni.