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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 874/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(P.Iva. , in persona dell'amministratore unico pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 ed (P.Iva: , in persona dell'amministratore unico pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv. Vito Agresti (c.f. ), con domicilio eletto C.F._1 presso lo studio professionale del difensore in Matera, via Lucana n. 122;
attore nei confronti di
c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Emilio Nicola Buccico (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3
(c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo C.F._3 difensore in Matera, via Roma n. 18; convenuta
e
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_2 C.F._4 CP_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto D'Onghia (c.f.: C.F._5
) e (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._6 Parte_4 C.F._7 presso lo studio professionale del primo difensore in Crispiano (TA), via Martina Franca n. 89; terzi chiamati
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 874/2019
I.1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ed adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Matera per ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su una stradina sterrata insistente sulla proprietà di che dalla SS7 consentiva l'accesso ai terreni di CP_1 proprietà di e su cui erano state posizionate due turbine eoliche, e Controparte_2 CP_3 di cui lamentano lo spoglio violento da parte di questa società.
In particolare, riferivano che: con contratto dell'11/12/2015 a Notaio , rep. n. 42682, Per_1 aveva concesso alla il diritto di superficie e le accessorie servitù Controparte_2 Parte_1 di passaggio, di sorvolo, elettrica, di elettrodotto, di cavidotto e accesso, su un terreno agricolo di sua proprietà sito in Matera, censito in catasto al foglio 56 part. 56, per l'installazione di una turbina eolica per la produzione di energia elettrica;
Con coevo contratto rep. n. 42.684 lo stesso CP_2
e la moglie avevano concesso alla P.F. Il diritto di superficie e le accessorie CP_3 Pt_1
e servitù di passaggio, di sorvolo, elettrica, die elettrodotto, di cavidotto ed accesso su un terreno agricolo di loro proprietà sito in Matera, censito in catasto al foglio 56 particelle 327, 329 e 410, per la medesima finalità; Ehi i lavori di installazione di dette turbine, eseguite dalla società
[...]
erano stati avviati in data 23/09/2016 ed ultimati il 25/05/2017; sin dall'inizio dei CP_4 lavori e per tutta la loro durata il personale da loro incaricato è quello della ditta esecutrice delle opere avevano sempre utilizzato una stradina sterrata che dalla SS7 consentiva l'accesso sui terreni Cont Cont dei suddetti coniugi, nsistente su proprietà della 'uso di detta stradina era CP_1 proseguito anche all'indomani del completamento dei lavori, per consentire la manutenzione delle installazioni. Delta stradina, rovinata a causa del passaggio dei loro mezzi pesanti, Ehi era stata Pt_5 da loro sistemata a proprie spese alla presenza del proprietario senza nessuna obiezione;
Ehi
l'ultimo intervento di manutenzione era stato eseguito in data 25/05/2018, mentre in data
03/07/2018 era stato impedito dalla il transito su questa stradina ai tecnici della CP_1
incaricati di eseguire gli interventi di manutenzione, in ragione di lavori Controparte_6 di aratura profonda e sbancamento della stessa, di entità tale da inibirne qualsiasi utilizzazione;
nonostante le contestazioni e le richieste di ripristino dello status quo ante, il passaggio continuava ad essere inibito dalla società proprietaria della stradina, con la produzione di danni alle turbine a causa delle mancate manutenzioni, quantificati invia provvisoria e attuale in misura pari ad euro
50.000,00.
Chiedevano, quindi, l'immediato ripristino della transitabilità della stradina, con riserva di agire per il risarcimento dei danni nell'eventuale fase di merito.
I.2. L'08/07/2019 si costituiva in giudizio la società che, pur non contestando di CP_1 aver modificato lo stato dei luoghi, riteneva di averlo fatto secondo diritto, non sussistendo alcun possesso tutelabile in capo alle richiedenti, la cui domanda meritava l'integrale rigetto: a) sulla stradina in questione le ricorrenti, così come i loro danti causa, non avevano mai conseguito né 2 R.G. n. 874/2019
esercitato alcuna servitù di passaggio. Dato il legame di parentela tra il suo legale rappresentante e i proprietari dei terreni su cui erano state installate le turbine eoliche, era stato consentito alle ricorrenti il transito temporaneo per l'esecuzione dei lavori di installazione delle turbine. Transito che, dopo il completamento di detti lavori, non era più stato consentito, anche in considerazione del fatto che, avvenendo con mezzi pesanti, causava numerosi danni al terreno di sua proprietà.
Danni che in una occasione erano stati financo riparati dalle società ricorrenti;
b) nessun passaggio poteva essere consentito a terzi, poiché, essendo quella stradina all'interno della fascia di rispetto del distributore di metano, i due accessi dalla SS 7 Appia al km 585+495 erano stati autorizzati espressamente dall' e regolamentati da un precipuo disciplinare, che vietava espressamente CP_7
l'accesso di privati e la obbligava al pagamento in favore di i un canone annuale di notevole CP_7 importo. Inoltre, sotto la stradina in questione correva la condotta idrica principale dell'acqua potabile che approvvigionava l'abitato di Matera di proprietà dell'AQL, il quale aveva espropriato una fascia di terreno che delimitava a monte la particella 511 del foglio 56. Il ponticello, al quale conduceva la stradina sterrata, oltrepassava la condotta idrica suddetta e l'AQL, per evitare danneggiamenti alla stessa, aveva da sempre vietato il transito su di esso a mezzi diversi da quelli agricoli;
c) come risultava dal contratto di concessione del diritto di superficie in favore delle società ricorrenti, le stesse avrebbero dovuto realizzare un accesso autonomo al terreno in questione sempre sui terreni id proprietà dei concedenti Parte_6
I.3. Sentiti numerosi informatori, con ordinanza del 07/09/2021, il Tribunale di Matera in persona del dott. Giuseppe Disabato “[ordinava] all' di reintegrare la e la CP_1 Parte_1 nel possesso della servitù di passaggio che, partendo dalla SS7 in agro di Matera, [attraversava] il Parte_2 fondo della resistente insistente sul foglio 56 particelle 511 e 410 e [raggiungeva] le aree sulle quali [erano] state installate le turbine eoliche, ripristinando la sede stradale”.
L'ordinanza non veniva reclamata, ma in data 05/11/2021 e Parte_1 Parte_2 chiedevano la prosecuzione del merito possessorio, affinché fosse confermata la statuizione sommaria e l' fosse condannata al pagamento in loro favore del risarcimento dei CP_1 danni, asseritamente patiti alle turbine a causa della mancata manutenzione dipesa dal blocco del passaggio sulla stradina ut supra, quantificato, alla data del 31/08/2021, in euro 65.955,58 per ciascuno di loro, come dettagliatamente specificato nella relazione del 23/10/2021 a firma del geom. CP_8
II.1. Evidenziata la pendenza del giudizio di attuazione dell'ordinanza possessoria RG n. 874-
1/2019, la i costituiva nella fase di merito in data 26/01/2022, chiedendo il rigetto CP_1 delle domande delle attrici, sia in ordine alla reintegra nel possesso, reiterando le difese già assunte innanzi, che in relazione alla domanda risarcitoria, contestandone il fondamento. Con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, sosteneva che: lo ius possessionis era tutelato solo con la 3 R.G. n. 874/2019
reintegra nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, senza possibilità di alcun risarcimento del danno, in mancanza di un diritto reale sulla cosa altrui;
nessuna prova, poi, del danno subito era stata data, atteso che “le considerazioni versate nella relazione a firma del tecnico di fiducia di parte ricorrente
… [apparivano] ictu oculi concettualmente errate e, in ogni caso, disancorate da qualsivoglia corretto ed obiettivo criterio di stima”. In ogni caso, formulava domanda di chiamata in causa dei concedenti il diritto di superficie, e per essere garantito in caso di eventuale condanna, Controparte_2 CP_3 ritenendo che fossero loro a dover rispondere dei danni lamentati dalle ricorrenti-attrici, avendo concesso loro il passaggio temporaneo per ragioni di cortesia e subendo essa numerosi danni dalla protrazione di detta condotta.
II.2. Autorizzata la chiamata dei terzi in causa, i coniugi si costituiva in giudizio Parte_6
l'11/05/2022, opponendosi radicalmente alle pretese della nei suoi confronti. In CP_1 primis, contestavano: a) la violazione del principio di simmetria tra fase cautelare e fase di merito, poiché non erano stati messi in condizione di partecipare alla prima e la domanda risarcitoria non era stata formulata nel ricorso introduttivo;
b) la nullità, perché non erano state esplicitate le ragioni di fatto e giuridiche in base alle quali era asserita la loro responsabilità aquiliana;
c) l'esistenza di una servitù di passaggio sulla stradina in questione a favore del terreno su cui erano insistenti le turbine, tant'è che nell'atto di concessione del diritto di superficie le società ricorrenti si erano impegnate a costruire un passaggio ad hoc per raggiungerle su un terreno di loro proprietà, che sarebbe stato asservito a tale funzione. D'altro canto, il fondo su cui c'erano le turbine non era intercluso. Se le ricorrenti avevano transitato sulla stradina in contestazione, lo avevano fatto sulla base di una autorizzazione concessagli direttamente dalla autonomamente;
sicché CP_1 non vi era alcuna ragione che li rendesse responsabili di eventuali danni lamentati dal possessore.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva istruita oralmente con l'audizione di numerosi testi. All'esito veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio per il tramite dell'ing. per l'individuazione dei presupposti di fatto e amministrativi per Persona_2 consentire il ripristino del passaggio di cui le ricorrenti erano state spossessate.
Depositata la relazione peritale il 05/06/2023, le parti venivano invitate alla precisazione delle conclusioni e al deposito di comparse conclusionali. Riservata la causa per la decisione, tuttavia, la stessa veniva rimessa sul ruolo per l'astensione del Giudice assegnatario e riassegnata allo scrivente
Magistrato, giusta decreto del Presidente del Tribunale dell'08/03/2024.
Fatte, quindi, riprecisare le conclusioni, veniva autorizzato nuovamente il deposito di memorie conclusionali e, dopo un paio di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. all'udienza di discussione del 24/09/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
4 R.G. n. 874/2019
IV. La domanda delle società ricorrenti-attrici non può trovare accoglimento per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 1168 c.c., “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo;
l'azione è altresì concessa a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
Espressione, questa della “semplice notorietà del fatto”, che, si evidenzia, fa riferimento alla certezza dei presupposti dell'esistenza di un possesso tutelabile in capo alla ricorrente e dell'avvenuto spoglio, violento o clandestino, ad opera dei resistenti, che nel caso di specie non v'era, tanto che l'istruttoria è stata necessaria e, come si dirà nel prosieguo, non ha comunque consentito di appurare la fondatezza della pretesa delle società ricorrenti.
La norma dell'art. 1168 assegna tutela allo ius possessionis e cioè al potere di fatto esercitato sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, secondo la definizione datane dall'art. 1147 c.c., indipendentemente dalla circostanza che detto potere corrisponda effettivamente all'apparente diritto. La tutela di cui all'art. 1168 c.c. non presuppone, dunque, l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (v. Cassazione civ. Sez. II, sentenza n.
2032 del 24/01/2019 e sentenza n. 21493vdel 30.11.2012); atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo (v. Cassazione civile sez. II sentenza n.19144 del 01/08/2017 e sentenza n.21493 del
30/11/2012).
I presupposti richiesti per il conseguimento della tutela de qua sono la tempestività dell'azione, il possesso del ricorrente precedentemente all'avvenuto spoglio, lo spossessamento subito a causa del comportamento dello spoliator, la violenza o clandestinità dello spoglio, nonché, dal punto di vista
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soggettivo, la consapevolezza dello spoliator di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore (animus spoliandi).
Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità il decorso del termine di decadenza non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepita, ex art. 2969 c.c., dalla parte interessata, la quale, peraltro, nel sollevare l'eccezione deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio (v. ex multis Cassazione civile sez. VI sentenza n.1455 del 19/01/2018 e sez. II sentenza n.9123 del 06/06/2012).
Rientrano nella casistica dello spoglio tutte le modifiche che pregiudichino e impediscano il potere del possessore anche attraverso i mutamenti di destinazione e le trasformazioni di una certa importanza. Lo spoglio può avvenire in modo violento e clandestino, quando si produca la privazione del possesso contro la volontà anche presunta del possessore, ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale, oppure senza violenza ed in maniera non clandestina. Nella seconda ipotesi, la tutela è concessa alle stesse condizioni previste per l'azione di manutenzione di cui si dirà in seguito.
Quanto agli elementi oggettivi, va precisato che:
• la coercizione può essere fisica e morale, ma non può consistere anche nella frode che, non eliminando il consenso, seppur viziato, richiede altri rimedi;
• la clandestinità fa riferimento ad un'attività di spoglio perpetuata all'insaputa del possessore (così ex multis Cassazione civile sez. II sentenza n.23870 del 03/09/2021);
• è passibile di azione di reintegrazione colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (v. ex plurimis Cassazione civile sez. II sentenza n.21613 del 28/07/2021);
• chi invoca la tutela reintegratoria deve dimostrare l'esistenza di un possesso di fatto, protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile rispetto alla verificazione dello spoglio (v. Cassazione civile sez. II sentenza n.10086 del 26/04/2013), la cui prova non si può desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale (v. ex pluribus Cassazione civile sez. II sentenza n.2032 del
24/01/2019 e sentenza n.4198 del 03/03/2016).
6 R.G. n. 874/2019
La reintegrazione nel possesso si differenzia dall'azione di manutenzione, che è, invece, regolata dall'art. 1170 c.c., secondo cui “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'università di mobili, può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Quando il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente”.
L'azione in questione mira in via alternativa a reintegrare nel possesso la vittima di uno spoglio non violento né clandestino oppure a far cessare le molestie e le turbative sofferte dal possessore.
Legittimato attivamente è il possessore (non anche il detentore come nell'azione di reintegrazione) di un immobile, di una universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto (v. ex multis Cassazione civile sez. II sentenza n.22642 del 25/09/2018).
Per molestia si intende qualsiasi comportamento che cagioni la modificazione in senso peggiorativo o limitativo del potere di fatto in cui si estrinseca il possesso. Può trattarsi di fatti materiali (molestia di fatto) o anche di atti giuridici (molestia di diritto). La molestia, pertanto, si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo, giacché, mentre quest'ultimo implica lo spossessamento del bene, la prima non incide sulla res ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso.
La molestia o turbativa che rileva ai fini dell'azione di manutenzione del possesso comprende qualsiasi comportamento che vada a modificare, restringere o arrecare pregiudizio al legittimo possesso altrui o che, comunque, limiti o modifichi il suo esercizio, in modo da renderlo più gravoso (v. Tribunale Bari sez. III, sentenza n.4503 del 03/12/2019; Tribunale La Spezia sentenza n.74 del 07/01/2020)); può consistere, altresì, in fatti negativi, ossia omissioni di atti dovuti (così Corte appello Napoli sez. II sentenza n.4051 del 26/11/2020) che determinino le medesime conseguenze. E tuttavia per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, bensì «solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili» (v. Cassazione sez. II sentenza n. 15788 del 11/11/2002, sentenza n.
11036 del 15/07/2003, sentenza n. 26787 del 23/10/2018). L'elemento materiale della molestia
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è, dunque, atipico, potendosi inquadrare all'interno di una "soglia superiore", oltre la quale è integrato lo spoglio, e una "inferiore", al di sotto della quale si ha sì ingerenza ma lecita.
Con riferimento all'elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa
(c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell'avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l'eventuale convinzione dell'autore della conformità della propria condotta al diritto.
L'esperibilità dell'azione è soggetta al termine di un anno, di natura decadenziale, decorre dalla turbativa possessoria e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto;
il decorso del termine in questione costituisce eccezione in senso stretto e pertanto non è rilevabile ex officio dal giudice;
inoltre, l'onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini della tutela possessoria (Tribunale Napoli Nord sez. I sentenza del 28/05/2019; Tribunale Lanciano sentenza del 27/01/2021; Corte appello Bari sez. III sentenza n.469 del 14/03/2018).
Il termine annuale per l'esperibilità dell'azione di manutenzione deve essere computato, in presenza di unità teleologica, dall'atto iniziale (v. Cassazione civile sez. II sentenza n.28272 del 04/11/2019); nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto, se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto (v. Cassazione civile sez.
II sentenza n.16053 del 14/06/2019 e sez. VI sentenza n.20134 del 17/08/2017).
In ragione di quanto lamentato dalle ricorrenti e sulla base delle difese assunte dalla CP_1
[...
l'azione proposta dalla e dalla (l'impedimento al transito Parte_1 Pt_1 Pt_2 sulla stradina interna esercitato dalle due società per la realizzazione delle turbine sui terreni dei coniugi va certamente inquadrata nell'ambito della reintegrazione nel possesso. Parte_6
Ciò che, tuttavia, è risultato controverso tra le parti è stata proprio l'esistenza di un possesso tutelabile in capo alle ricorrenti, visto che la resistente ha sostenuto di aver tollerato il passaggio temporaneamente per il completamento delle opere di allestimento delle turbine, in ragione del rapporto di parentela intercorrente con i coniugi zii del legale rappresentante della Parte_6
e di non aver più inteso consentire il transito all'indomani del loro posizionamento, CP_1 per l'espletamento delle opere di manutenzione. Tanto, considerato che il fondo degli zii non era intercluso, quella stradina non era mai stata utilizzata prima dagli stessi né da terzi e nell'atto di concessione del diritto di superficie era stato espressamente previsto che le società ricorrenti realizzassero una stradina sulla proprietà dei concedenti asservita a tale scopo. Opera che poi risulta effettivamente essere stata compiuta, come dichiarato dall'informatore di parte ricorrente ing. 8 R.G. n. 874/2019
che si è occupato della progettazione dell'installazione delle turbine Parte_7 informatore delle società ricorrenti, il quale, sentito all'udienza del 10/09/2019, ha dichiarato:
“preciso, inoltre, che durante i lavori abbiamo anche creato ex novo un ulteriore percorso stradale nella particella di proprietà dei coniugi con caratteristiche diverse da quelle del sentiero che ci siamo limitati a sistemare nel CP_2 tratto citato” e cioè in quel tratto di stradina sterrata che nel corso dei lavori di installazione delle turbine eoliche si era danneggiato a causa del passaggio dei mezzi pesanti, esattamente nella porzione “in cui la strada compie una curva in pendenza nella zona confinante con la particella su cui erano state installate le turbine”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che «la lunga durata dell'attività possessoria possa integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 29/05/2015, n.11277); «poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subìto l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 30/01/2023
n.2706).
Ora, è pacifico che le società ricorrenti abbiano transitato sulla stradina sterrata insistente sulla proprietà della sia durante l'esecuzione dei lavori di installazione delle turbine CP_1
(secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbero iniziati il 23/09/2016 e sarebbero stati completati il 25/05/2017) sia in seguito fino al mese di maggio 2018 per la loro manutenzione.
Tuttavia, si ritiene che il passaggio non sia stato effettuato iure possessionis, ma per mera tolleranza del proprietario in virtù del legame di parentela intercorrente tra i proprietari dei terreni su cui dovevano essere installate le turbine eoliche e la compagine societaria della infatti, CP_1
i soci della società de qua sono tra loro fratelli e sono nipoti dei coniugi Parte_6
A questa conclusione si è giunti considerando una pluralità di elementi:
- al momento della loro costituzione nella fase del merito possessorio i coniugi Parte_6 hanno ammesso con dichiarazione contra se di non aver mai utilizzato la stradina interna alla proprietà della per raggiungere i propri terreni, precisando che essi avevano CP_1 un accesso autonomo alla via pubblica. Su questa stradina, dunque, non c'era mai stata alcuna servitù di passaggio a favore dei loro terreni né era mai stato costituito un diritto di passaggio di tipo personale e avente natura meramente obbligatoria in loro favore. Hanno financo negato di aver mai esercitato di fatto il transito sulla stessa.
Quanto, invece, ai presunti accordi intercorsi con il nipote per consentire temporaneamente il passaggio sulla stradina interna nella proprietà della i coniugi hanno regato CP_1
9 R.G. n. 874/2019
recisamente detta circostanza. Eppure, l'ing. che si è occupato della Parte_7 progettazione dell'installazione delle turbine eoliche ed è anche colui che ha preso parte alla stipulazione dei contratti di concessione del diritto di superficie del 2015, sentito come informatore all'udienza del 10/09/2019, ha dichiarato di essersi recato sui terreni dei Pt_8 sin dal 2015, di aver sempre utilizzato per raggiungere detti fondi la stradina sterrata
[...] insistente sulla proprietà e di essere sempre stato accompagnato in dette CP_1 occasioni proprio da Appare evidente, allora, che: questi abbia negato la Controparte_2 circostanza di aver chiesto la cortesia del passaggio al nipote solo per sottrarsi all'azione di responsabilità promossa dalla nei suoi confronti proprio sulla base di detto CP_1 presupposto;
ma il transito sia stato materialmente effettuato financo da in Controparte_2 concomitanza con la realizzazione del progetto energetico in questione perché l'autorizzazione di era stata acquisita verbalmente in virtù del legame di parentela intercorrente Parte_9 con lo stesso;
- sempre l'ing. , nel corso dell'audizione del 10/09/2019, ha dichiarato che durante i Pt_7 lavori aveva incontrato spesso legale rappresentante della Parte_9 CP_1 che aveva i suoi uffici proprio nei luoghi di causa, il quale “informalmente [aveva] acconsentito al transito dei mezzi ed alla esecuzione dei lavori. Il transito [era] avvenuto innumerevoli volte senza che [lui avesse] mai registrato la sua opposizione”. Sentito come teste all'udienza del 10/01/2013, il professionista ha corroborato ulteriormente la tesi dell'autorizzazione di cortesia concessa da allo zio, riferendo: “è vero che durante i lavori ho visto il proprietario Parte_9 dell' in loco per diverse volte. È vero che alla sistemazione della stradina CP_1 sterrata assisteva il proprietario della stessa È vero che il predetto consentiva CP_1 tali lavori pacificamente, nel senso che era a conoscenza di quello che stava accadendo ed io stesso lo informavo dell'evoluzione dei lavori, all'inizio dei lavori in modo più frequente”. Non vi sarebbe stata alcuna necessità né di informarsi da parte di né di informare Parte_9 da parte dell'ing. se il passaggio non fosse stato consentito a tempo dalla Pt_7 per consentire allo zio di completare i lavori delle turbine. CP_1
Che , consulente delle ricorrenti, abbia, invece, dichiarato, all'udienza del Testimone_1
10/09/2019, di non aver mai incontrato durante i lavori il proprietario della CP_1 appare francamente non molto rilevante, considerato che, anche a voler ritenere dette dichiarazioni veritiere, le stesse devono essere riferite alle volte in cui l'informatore si è recato sui luoghi di causa;
eventualità che certamente deve essersi verificata in misura molto inferiore rispetto alla presenza dell'ing. , che era direttamente coinvolto nell'installazione dei Pt_7 macchinari. Le dichiarazioni rese dal medesimo nella fase di merito appaiono, Tes_1 invece, poco attendibili e costituiscono in parte una ritrattazione delle precedenti, visto che: • 10 R.G. n. 874/2019
non si comprende con quali competenze coordinasse le persone che lavoravano in cantiere per conto della essendo un consulente finanziario e commerciale;
• visto che Parte_10 aveva i suoi uffici in loco non è verosimile che lo abbia incontrato solo poche Parte_9 volte durante i lavori, visto che ha riferito di essersi recato sui luoghi di causa una volta ogni venti giorni, talvolta fermandosi due o tre giorni, ricordando solo che “è vero che durante i lavori ho visto alcune volte il proprietario dell' in loco, soprattutto quando abbiamo eseguito i lavori CP_1 di rifacimento di un pezzettino della strada in questione…rovinatasi per il transito dei mezzi”.
È importante, però, sottolineare che anche il fosse a conoscenza del rapporto di Tes_1 parentela intercorrente tra e , come risulta dalla sua audizione Controparte_2 Parte_9 nella fase cautelare. Dato, questo, che è ragionevole ritenere sia stato considerato come il viatico, quantomeno implicito visto che ha riferito di non sapere nulla di eventuali accordi tra ed , per il transito sulla stradina, anche data la precisazione, Parte_9 Controparte_2 assai opportuna, fatta dallo stesso informatore nella medesima udienza: “non mi sono occupato personalmente della predisposizione dei contratti stipulati con i coniugi ma immagino che la società CP_2 solitamente predisponga sempre dei contratti ove occorra utilizzare delle servitù sui fondi di proprietà altrui”.
Quindi, le società ricorrenti erano solite regolamentare per iscritto il passaggio su beni altrui assoggettati a servitù di passaggio;
nel caso di specie ciò non è avvenuto e non sono emerse delle ragioni giustificative di detta anomalia al di là del consenso al transito per mera tolleranza rilasciato da;
Parte_9
- agente di polizia penitenziaria sentito come testimone all'udienza del Tes_2
18/10/2022, ha dichiarato: “è vero che il signor ha chiesto al nipote di Controparte_2 Parte_9 consentire il passaggio dei mezzi della società Energia MO.FO. ed Energia P.F. sul fondo agricolo di proprietà della per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'impianto eolico e della strada CP_1 oggetto della servitù di passaggio descritta nei rogiti per Notaio di Matera dell'11712/2025. Sono Per_1
a conoscenza id tanto poiché all'epoca lavoravo in officina dal sig. ed ascoltai lo zio che Parte_9 chiedeva al di far passare la ditta per l'installazione dell'impianto eolico. Tanto accadeva in un tempo CP_2 successivo all'estate dell'anno 2016. È vero che l'amministratore della ha CP_1 Parte_9 sempre detto allo zio, signor che l'ingresso dalla SS7 al fondo agricolo confinante con la Controparte_2 stazione di servizio era vietato dalle prescrizioni imposte dall on la licenza/concessione del '98 e con CP_7 il relativo disciplinare e che, pertanto, il transito dei mezzi della società Energia MA.FO. ed Energia P.F. avrebbe dovuto cessare una volta installate le pale eoliche. Sono a conoscenza id tanto, poiché, al momento di cui ho detto innanzi, quando ero presente in autofficina, la frase in circostanza fu riferita dal nipote allo zio”;
- nel contratto stipulato dinanzi al Notaio in Matera rep. n. 42682 racc. n. 19549 Per_1 dell'11/12/2015 stipulato tra e è specificato che: a) le Controparte_2 Parte_1 turbine avrebbero dovuto essere installate, come in effetti lo sono state, su una porzione del 11 R.G. n. 874/2019
terreno sito nel Comune di Matera in contrada Torre Spagnola -Trasano, identificato in catasto terreni al foglio 56 part. 56 da distaccarsi dalla parte restante, di circa 81m², confinante con residua proprietà del concedente da tutti i lati;
b) le accessorie servitù in favore della costruenda turbina eolica, consistenti nelle servitù di passaggio, di sorvolo, di elettrodotto, cavidotto, linea aerea Enel e di installazione armadio stradale, accesso e di ogni altro onere, disagio o servitù che avrebbe potuto essere necessaria per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della suddetta turbina eolica, sono state concesse sull'immobile di proprietà del concedente
[...]
di circa 7ettari, confinante con altra proprietà sua e con le proprietà e CP_2 Per_3 Per_4 sempre insistente sulla stessa particella 56 del foglio 56; c) la concessionaria si obbligava contrattualmente a realizzare, a sue spese, una strada in materiale lapideo di collegamento non asfaltata e predisposta per il passaggio di mezzi motorizzati necessari alle operazioni di montaggio e alla realizzazione del cavidotto di collegamento, con l'osservanza di alcune prescrizioni e cioè doveva essere garantita la regimentazione delle acque rispettando la pendenza del terreno e la strada doveva aveva una larghezza di 3m lineari sino ad allargarsi fino a 10m in prossimità dell'impianto di palificazione, che avrebbe dovuto essere parallela e contigua alla strada oggetto di servitù. Solo su questa porzione di terreno di proprietà del concedente è stata costituita la servitù anche di passaggio per la durata di anni Controparte_2
21 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stessa.
Eguale previsione è rinvenibile anche nell'altro contratto stipulato dinanzi al Notaio Per_1 in Matera rep. n. 42684 racc. n. 19541 dell'11/12/2015 stipulato tra i coniugi Controparte_2
e con relativamente al terreno sito in Matera in contrada Torre CP_3 Parte_2
Spagnola-Trasano ed identificato in catasto al foglio 56 part. 327. In questo caso le servitù dovevano gravare su una porzione di detto terreno, nonché sulle particelle 329 e 410 sempre di proprietà dei coniugi confinanti con altri terreni di loro proprietà, nonché Parte_6 con le proprietà e Per_3 Per_4
Queste previsioni hanno trovato conforto nell'atto di costituzione di servitù di passaggio, depositato all'udienza dell'08/09/2020. Si tratta di una scrittura privata sottoscritta da
[...]
e senza data, non oggetto di Controparte_9 Controparte_2 CP_3 disconoscimento. In detto atto le società ricorrenti davano atto che, per raggiungere più le turbine ubicate nel terreno foglio 56 particelle 661 e 663, era già sussistente un passaggio attraverso la particella 410 di proprietà della ma per una loro maggiore comodità CP_3 avevano necessità di accedere direttamente dalla SS7attraverso i fondi dei concedenti di cui al foglio 56, particelle 419, 425, 423, 408 e 410 di proprietà sempre dei coniugi Parte_6 quest'ultimi per favorire le prime prestavano il consenso alla costituzione di detta servitù di passaggio ulteriore, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 6.000,00; 12 R.G. n. 874/2019
- la sistemazione della stradina interna costituiva un obbligo giuridico delle società ricorrenti a titolo di riparazione del danno cagionato alla proprietà della Non si trattava CP_1 certamente di opere eseguite per innovare o rendere più agevole il transito dei propri mezzi, poste in essere con l'animus di chi ritiene essere il dominus dell'area.
Se per il periodo di realizzazione dell'impianto, può ritenersi sussistente con ragionevole certezza la tolleranza di al passaggio continuativo, per quanto riguarda il periodo successivo Parte_9 deve precisarsi che, se l'accesso v'è stato per la manutenzione delle turbine come è emerso dalle dichiarazioni di tutti gli informatori e testi, lo stesso non può che essere stato meramente saltuario.
E proprio in virtù di detta occasionalità può ritenersi plausibile che lo stesso sia stato ancora tollerato dalla per i rapporti con gli zii coniugi in attesa del CP_1 Parte_6 completamento dell'accesso dedicato previsto nei contratti di concessione del diritto di superficie del 2015, fintanto che, decorso un termine significativo dal completamento dei lavori senza che detto transito si arrestasse, ha negato il passaggio fino a riprendersi di fatto la Parte_9 piena disponibilità della sua proprietà, non essendo più tenuto a consentire il transito dei mezzi speciali sine die. In tema di tutela possessoria delle servitù di passaggio, sebbene la sporadicità e saltuarietà degli atti di passaggio non siano di per sé sufficienti ad escludere il possesso della relativa servitù, potendo la discontinuità essere in funzione degli specifici bisogni del fondo, è comunque necessaria la prova di un concreto esercizio di fatto del passaggio che sia apprezzabile univocamente come potere di fatto sulla res; l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio è subordinato alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima allo spoglio (v. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8815 del 30/04/2015). Prova che nel caso di specie le società ricorrenti non hanno affatto fornito. A proposito si richiamano le dichiarazioni rese:
- dall'informatore all'udienza del 25/02/2020, che ha confermato che le Parte_11 manutenzioni si sarebbero svolte dal maggio 2017 alla fine di maggio 2018. Visto che i lavori di installazione si sono conclusi, sulla base della prospettazione delle ricorrenti, il 25/05/2017, appare per vero poco plausibile che sia stata fatta già una manutenzione nei successivi 6 giorni finali del mese. Ad ogni modo, al di là di questa “stranezza”, l'uomo, che è un ex dipendente della
[...]
che aveva costruito gli impianti eolici in questione, ha riferito che “le manutenzioni Parte_10 avvengono due volte l'anno, però il sito in questione ha richiesto più interventi straordinari”, senza tuttavia precisare quanti interventi sarebbero stati eseguiti e quando si sarebbero svolti, né le ragioni per le quali giustappunto in questo sito si sarebbe verificata una simile anomalia;
13 R.G. n. 874/2019
- dall'informatore , che da giugno a dicembre 2017 aveva lavorato per la Gas Parte_12
Natural di nei locali della La ragazza, sentita come informatore Parte_13 CP_1 all'udienza del 25/02/2020, ha riferito: “quando ero sul posto di lavoro, mi è capitato di veder transitare sulla stradina adiacente agli uffici i mezzi pesanti diretti all'impianto eolico situato alle spalle della pompa di benzina.
Preciso che a volte era presente anche il che ha impedito agli operai, credo, di parte ricorrente di modificare CP_2 il percorso della stradina fino ad allora utilizzato tramite l'utilizzo della brecciolina che a detta degli operai doveva facilitare il transito dei mezzi. In quella occasione il riferì agli operai che gli stessi non erano autorizzati ad CP_2 apportare modifiche al percorso fino ad allora utilizzato al solo fine di favorire lo zio. Il precisò anche che CP_2 il transito era stato loro consentito solo per il tempo strettamene necessario all'installazione dell'impianto eolico e non era previsto che i mezzi transitassero per quella strada una volta terminata l'installazione. Dopo questo episodio, ho visto transitare per la stradina solo mezzi più piccoli (fuoristrada o jeep) ma non camion”;
- dall'informatore lavoratore presso il distributore di metano ino Persona_5 CP_1 al 2019, audito come informatore all'udienza dell'08/09/2020, ha riferito: “ricordo di aver visto nel
2017 mezzi pesanti transitare sulla stradina che passa accanto alla pompa di benzina e diretti verso il terreno adiacente per installare le turbine eoliche oggetto di causa. So che il passaggio era consentito perché il terreno dove sono installate le turbine è di proprietà dello zio del proprietario della che quindi non si è opposto CP_1 al transito. Il passaggio è proseguito anche l'anno successivo alla installazione delle turbine (fino al 2018 certamente) per la manutenzione delle stesse. So che il proprietario della non era più disposto a consentire il CP_1 transito e che pertanto ha cercato di impedirlo ostruendo il passaggio. Preciso però di non conoscere i dettagli”;
- dal teste , che all'udienza del 18/10/2022, ha confermato che “è vero che l'amministratore Tes_2 della una volta terminata l'installazione delle pale eoliche si è subito opposto al Controparte_10 CP_2 transito dei mezzi della e dell' attraverso il proprio terreno. Sono a conoscenza di Parte_1 Parte_2 quanto innanzi, poiché io ero sempre presente e la discussione indicata in circostanza fu fatta a seguito della mia chiamata al per la presenza di brecciolino sul passaggio all'interno del terreno che costeggiava l'impianto. Il CP_2 sig. ..si opponeva al transito poiché riteneva che i lavori di installazione fossero terminati”. Parte_9
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica d'ufficio per mezzo dell'ing. ha Persona_2 consentito di chiarire un dato oggettivo, che già era emerso nell'atto di costituzione della servitù depositata il 30/07/2021 dalla difesa della , e cioè che il passaggio da parte delle società CP_1 ricorrenti sulla stradina di proprietà della con accesso diretto dalla SS7 non poteva CP_1 essere concesso dalla né tantomeno tollerato dalla stessa in mancanza di una CP_1
autorizzazione amministrativa da parte dell che, come recentemente ribadito dalla sezione CP_7
V del Consiglio di Stato con sentenza n. 9371 del 31/10/2023, ha carattere personale e non può 14 R.G. n. 874/2019
essere oggetto di trasferimento tra privati, neanche in caso di cessione d'azienda e figuriamoci in punto di fatto. Il transito posto in essere dalle società ricorrenti, quindi, è avvenuto contra legem, in spregio alla tutela di interessi pubblicistici connessi alla sicurezza della circolazione stradale. In quanto posto in essere in violazione di precetti pubblicistici, ad essa non può essere accordata alcuna tutela per il periodo antecedente al conseguimento del provvedimento amministrativo, che
è inidoneo a sanare vizi pregressi. Né è concepibile che la consenta il transito a CP_1 terzi, laddove vi è un obbligo preciso assunto dalla stessa nei confronti dell' a tutela di CP_7 interessi pubblicistici e a pena di revoca della sua stessa autorizzazione all'accesso dalla SS7.
IV.2. La domanda risarcitoria avanzata dalle società ricorrenti-attrici nei confronti della
è risultata infondata per il sol fatto del rigetto della domanda di reintegrazione nel CP_1 possesso come detto nel paragrafo che precede. In ogni caso si osserva che, è certa: la sussistenza di una strada che attraverso le proprietà consentiva l'accesso dalla strada pubblica Parte_6 ai fondi su cui insistevano le turbine, realizzata in pendenza dei lavori di installazione;
la mancata richiesta da parte delle società ricorrenti-attrici delle necessarie autorizzazioni per il CP_7 trasporto speciale e l'accesso ai terreni dalla SS7, con tutte le prescrizioni indicate dal ctu;
sicché eventuali omesse manutenzioni e i relativi danni alle turbine devono essere imputabili ex art. 1227
c.p.c. esclusivamente alla loro condotta omissiva colpevole.
IV.3. In ultimo, quanto alla chiamata in causa dei terzi e a parte della CP_2 CP_3 CP_1
[...
va premesso che:
- «le ragioni di urgenza, che sono proprie della tutela della situazione possessoria, comportano l'articolazione del giudizio in due fasi, di cui la prima culmina con l'adozione di un interdetto cautelare e provvisorio, che deve essere poi confermato o revocato nella sentenza finale. L'attuale disciplina del procedimento possessorio, dettata dall'art.
703 c.p.c., dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegua per il merito, il quale diviene, pertanto, prolungamento eventuale e non automatico. Il ricorso introduttivo è, peraltro, atto unico capace di instaurare entrambe le fasi del procedimento, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, a norma dell'art. 183 c.p.c., rivela natura di mero impulso endoprocessuale» (v. ex multis
Cassazione civile sez. II ordinanza del 26/02/2025 n.5077);
- «Stante la natura bifasica del procedimento possessorio, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, ottenuta la tutela cautelare intenda ottenere la condanna al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, 15 R.G. n. 874/2019
e qualora il giudice adito non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalichi i limiti del contenuto del provvedimento interdittele, decidendo sulla domanda accessoria di risarcimento dei danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 13/07/2021 n.19990).
- «ai fini della configurabilità di un danno da lesione del possesso conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., integrante una fattispecie di illecito extracontrattuale, non ha rilievo l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa» (v. Cassazione civile sez. III sentenza del 11/12/2023
n.34540);
- «la proposizione della domanda risarcitoria connessa alla lesione del possesso è riservata alla fase del merito possessorio, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio nella fase a cognizione piena. Infatti, ove il soggetto leso che invochi la tutela possessoria intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché è sufficiente che siffatta domanda accessoria sia proposta prima dell'introduzione di tale fase, l'unica deputata alla correlata decisione sulla connessa pretesa ristoratoria» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del
24/04/2023 n.10869).
Ora, la domanda di garanzia proposta dalla resistente nei confronti dei coniugi Parte_6 rimane assorbita dal rigetto di quella risarcitoria proposta dalle società ricorrenti-attrici nei confronti della Il punctum pruriens sollevato dai terzi chiamati, tuttavia, attiene alla CP_1 ammissibilità della partecipazione al giudizio possessorio nella fase di merito di soggetti ulteriori e diversi da quelli che hanno partecipato alla fase cautelale appare inammissibile nella fase di merito possessorio. Ebbene, astrattamente deve ritenersi possibile un intervento del terzo o una chiamata del terzo in causa anche nel giudizio possessorio, poiché gli artt. 105 e 106 c.p.c. hanno portata generale essendo inseriti nel libro I delle Disposizioni Generali del codice di rito e ben possono trovare applicazione, nel silenzio della legge, anche nell'ambito di questa azione, in quanto compatibili. Ne discende, pertanto, che, essendo la domanda risarcitoria discutibile dinanzi al
Giudice solo nel giudizio di merito possessorio che le società ricorrente erano facultate ma non obbligate ad esperire, non solo è ammissibile la chiamata in garanzia dei coniugi Parte_6 da parte della ma l'interesse ex art. 100 c.p.c. in caso alla resistente ad estendere il CP_1
16 R.G. n. 874/2019
contradditorio ai terzi è sorto solo nel momento in cui le società ricorrenti-attrici hanno chiesto di fissarsi udienza di prosecuzione del giudizio con la trattazione del merito possessorio.
L'eccezione di inammissibilità della loro chiamata in causa sollevata dai terzi è, Parte_6 dunque, infondata.
La questione problematica vera, tuttavia, è individuare la condotta illecita tenuta dai concessionari, giustificativa della traslazione su di loro della responsabilità risarcitoria della CP_1
Secondo quanto emerso dal processo intero, infatti, i coniugi avrebbero chiesto la Parte_6 cortesia al nipote di consentire alle concessionarie il transito sulla stradina interna Parte_9 insistente sulla sua proprietà per il tempo necessario all'installazione delle turbine eoliche e alla realizzazione, a cura e spese delle ed della stradina di Parte_1 Parte_2 collegamento sulle proprietà degli stessi concedenti. Il danno lamentato dalle società ricorrenti- attrici sarebbe dipeso dalla mancata manutenzione delle turbine a causa dell'impedimento al transito sulla stradina sterrata insistente sulla proprietà della dovuto alla condotta CP_1 ostruzionistica del legale rappresentante . Non paiono sussistenti i presupposti di Parte_9 legge affinché rispondano del fatto del terzo, individuato tanto nelle due società Parte_6 ricorrenti-attrici quanto nella , poiché non è emerso che dette condotte siano state CP_1 poste in essere da questi due con il concorso morale o materiale dei coniugi concedenti.
La domanda di garanzia proposta dalla nei confronti dei coniugi CP_1 Parte_6 avrebbe dovuto, pertanto, essere rigettata nel merito.
V. Il rigetto della domanda possessoria delle società ricorrenti-attrici determina il travolgimento delle statuizioni adottate con provvedimento del 09/11/2022 nell'ambito del procedimento di attuazione RG 874-1/2019, i cui costi rimangono a carico delle società Parte_14
Sul punto preme solo precisare che, ove sussista un possesso tutelabile il soggetto
[...] che è obbligato a rispettarlo è tenuto solo ad astenersi dal porre in essere condotte ostruzionistiche, non certo ad assumere delle condotte attive per favorire o agevolare il suo esercizio, e tantomeno a sostenere costi in relazione a procedimenti amministrativi di autorizzazione necessari a tale scopo.
L'art. 1030 c.c. sulle prestazioni accessorie nelle servitù prediali, infatti, dispone che “il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti”. Titoli che nel caso di specie non sussistono.
VI. In relazione al presente giudizio, la regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra le società ricorrenti-attrici e la segue il principio di soccombenza e viene disposta come CP_1 in dispositivo – in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 valore indeterminabile 17 R.G. n. 874/2019
complessità bassa (scaglione euro 26.000.01-euro 52.000,00), senza alcun aumento ex art. 4 comma
2 DM, essendo le posizioni delle società d esattamente eguali. Parte_1 Parte_2
Quanto, invece, ai rapporti tra la e i terzi chiamati ritenute CP_1 Parte_6 sussistenti altre ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 per le ragioni riferite in motivazione, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle società ricorrenti-attrici i costi della ctu dell'ing. , come Per_2 liquidati con decreti dell'08/03/2022 (euro 1.582,21 oltre iva e cpa se dovuti) e del 29/09/2022
(euro 398,01 oltre iva e cpa se dovuti) resi nel procedimento di attuazione RG n. 874-1/2019, le cui spese legali sono liquidate in favore della come in dispositivo – in applicazione CP_1 dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 valore indeterminabile complessità bassa (scaglione euro 26.000.01-euro 52.000,00), senza alcun aumento ex art. 4 comma 2 DM, essendo le posizioni delle società ed esattamente eguali. Pone altresì a carico delle Parte_1 Parte_2 stesse società i costi della ctu dell'ing. liquidati con decreto del 29/03/2024 nel presente Per_2 giudizio RG n. 874/2019.
Non si rinvengono, invece, i presupposti per una condanna delle società soccombenti per lite temeraria ex art. 96 né ai sensi del comma 1 c.p.c., perché non è stato né allegato né provato il danno subito dalla a causa dell'avvio dell'azione di reintegrazione nel possesso, né ai CP_1 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o colpa grave anche alla luce dei provvedimenti assunti dal precedente Magistrato assegnatario della causa.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
RIGETTA le domande di reintegrazione nel possesso e di risarcimento dei danni avanzate dalle società ed nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_1
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. delle società ed Parte_1 Pt_2 avanzata dalla
[...] CP_1
CONDANNA le società ed al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute dalla nel giudizio possessorio (fase cautelare e merito possessorio) e nel CP_1 procedimento di attuazione RG n. 874-1/2019, che liquida in complessivi euro 8.580,00 (di cui euro 3.503,00 per il giudizio di attuazione ed euro 5.077,00 per quello possessorio per intero), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
18 R.G. n. 874/2019
Pone i costi di ctu, liquidati come da separati decreti, definitivamente a carico delle società soccombenti, su cui graveranno altresì gli ulteriori costi sostenuti nel corso del procedimento di attuazione RG n. 874-1/2019.
Matera, 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
19 R.G. n. 874/2019
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 24/09/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(P.Iva. , in persona dell'amministratore unico pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 ed (P.Iva: , in persona dell'amministratore unico pro tempore, Parte_2 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'avv. Vito Agresti (c.f. ), con domicilio eletto C.F._1 presso lo studio professionale del difensore in Matera, via Lucana n. 122;
attore nei confronti di
c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Emilio Nicola Buccico (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3
(c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo C.F._3 difensore in Matera, via Roma n. 18; convenuta
e
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_2 C.F._4 CP_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto D'Onghia (c.f.: C.F._5
) e (c.f.: ), con domicilio eletto C.F._6 Parte_4 C.F._7 presso lo studio professionale del primo difensore in Crispiano (TA), via Martina Franca n. 89; terzi chiamati
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 874/2019
I.1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. ed adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Matera per ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su una stradina sterrata insistente sulla proprietà di che dalla SS7 consentiva l'accesso ai terreni di CP_1 proprietà di e su cui erano state posizionate due turbine eoliche, e Controparte_2 CP_3 di cui lamentano lo spoglio violento da parte di questa società.
In particolare, riferivano che: con contratto dell'11/12/2015 a Notaio , rep. n. 42682, Per_1 aveva concesso alla il diritto di superficie e le accessorie servitù Controparte_2 Parte_1 di passaggio, di sorvolo, elettrica, di elettrodotto, di cavidotto e accesso, su un terreno agricolo di sua proprietà sito in Matera, censito in catasto al foglio 56 part. 56, per l'installazione di una turbina eolica per la produzione di energia elettrica;
Con coevo contratto rep. n. 42.684 lo stesso CP_2
e la moglie avevano concesso alla P.F. Il diritto di superficie e le accessorie CP_3 Pt_1
e servitù di passaggio, di sorvolo, elettrica, die elettrodotto, di cavidotto ed accesso su un terreno agricolo di loro proprietà sito in Matera, censito in catasto al foglio 56 particelle 327, 329 e 410, per la medesima finalità; Ehi i lavori di installazione di dette turbine, eseguite dalla società
[...]
erano stati avviati in data 23/09/2016 ed ultimati il 25/05/2017; sin dall'inizio dei CP_4 lavori e per tutta la loro durata il personale da loro incaricato è quello della ditta esecutrice delle opere avevano sempre utilizzato una stradina sterrata che dalla SS7 consentiva l'accesso sui terreni Cont Cont dei suddetti coniugi, nsistente su proprietà della 'uso di detta stradina era CP_1 proseguito anche all'indomani del completamento dei lavori, per consentire la manutenzione delle installazioni. Delta stradina, rovinata a causa del passaggio dei loro mezzi pesanti, Ehi era stata Pt_5 da loro sistemata a proprie spese alla presenza del proprietario senza nessuna obiezione;
Ehi
l'ultimo intervento di manutenzione era stato eseguito in data 25/05/2018, mentre in data
03/07/2018 era stato impedito dalla il transito su questa stradina ai tecnici della CP_1
incaricati di eseguire gli interventi di manutenzione, in ragione di lavori Controparte_6 di aratura profonda e sbancamento della stessa, di entità tale da inibirne qualsiasi utilizzazione;
nonostante le contestazioni e le richieste di ripristino dello status quo ante, il passaggio continuava ad essere inibito dalla società proprietaria della stradina, con la produzione di danni alle turbine a causa delle mancate manutenzioni, quantificati invia provvisoria e attuale in misura pari ad euro
50.000,00.
Chiedevano, quindi, l'immediato ripristino della transitabilità della stradina, con riserva di agire per il risarcimento dei danni nell'eventuale fase di merito.
I.2. L'08/07/2019 si costituiva in giudizio la società che, pur non contestando di CP_1 aver modificato lo stato dei luoghi, riteneva di averlo fatto secondo diritto, non sussistendo alcun possesso tutelabile in capo alle richiedenti, la cui domanda meritava l'integrale rigetto: a) sulla stradina in questione le ricorrenti, così come i loro danti causa, non avevano mai conseguito né 2 R.G. n. 874/2019
esercitato alcuna servitù di passaggio. Dato il legame di parentela tra il suo legale rappresentante e i proprietari dei terreni su cui erano state installate le turbine eoliche, era stato consentito alle ricorrenti il transito temporaneo per l'esecuzione dei lavori di installazione delle turbine. Transito che, dopo il completamento di detti lavori, non era più stato consentito, anche in considerazione del fatto che, avvenendo con mezzi pesanti, causava numerosi danni al terreno di sua proprietà.
Danni che in una occasione erano stati financo riparati dalle società ricorrenti;
b) nessun passaggio poteva essere consentito a terzi, poiché, essendo quella stradina all'interno della fascia di rispetto del distributore di metano, i due accessi dalla SS 7 Appia al km 585+495 erano stati autorizzati espressamente dall' e regolamentati da un precipuo disciplinare, che vietava espressamente CP_7
l'accesso di privati e la obbligava al pagamento in favore di i un canone annuale di notevole CP_7 importo. Inoltre, sotto la stradina in questione correva la condotta idrica principale dell'acqua potabile che approvvigionava l'abitato di Matera di proprietà dell'AQL, il quale aveva espropriato una fascia di terreno che delimitava a monte la particella 511 del foglio 56. Il ponticello, al quale conduceva la stradina sterrata, oltrepassava la condotta idrica suddetta e l'AQL, per evitare danneggiamenti alla stessa, aveva da sempre vietato il transito su di esso a mezzi diversi da quelli agricoli;
c) come risultava dal contratto di concessione del diritto di superficie in favore delle società ricorrenti, le stesse avrebbero dovuto realizzare un accesso autonomo al terreno in questione sempre sui terreni id proprietà dei concedenti Parte_6
I.3. Sentiti numerosi informatori, con ordinanza del 07/09/2021, il Tribunale di Matera in persona del dott. Giuseppe Disabato “[ordinava] all' di reintegrare la e la CP_1 Parte_1 nel possesso della servitù di passaggio che, partendo dalla SS7 in agro di Matera, [attraversava] il Parte_2 fondo della resistente insistente sul foglio 56 particelle 511 e 410 e [raggiungeva] le aree sulle quali [erano] state installate le turbine eoliche, ripristinando la sede stradale”.
L'ordinanza non veniva reclamata, ma in data 05/11/2021 e Parte_1 Parte_2 chiedevano la prosecuzione del merito possessorio, affinché fosse confermata la statuizione sommaria e l' fosse condannata al pagamento in loro favore del risarcimento dei CP_1 danni, asseritamente patiti alle turbine a causa della mancata manutenzione dipesa dal blocco del passaggio sulla stradina ut supra, quantificato, alla data del 31/08/2021, in euro 65.955,58 per ciascuno di loro, come dettagliatamente specificato nella relazione del 23/10/2021 a firma del geom. CP_8
II.1. Evidenziata la pendenza del giudizio di attuazione dell'ordinanza possessoria RG n. 874-
1/2019, la i costituiva nella fase di merito in data 26/01/2022, chiedendo il rigetto CP_1 delle domande delle attrici, sia in ordine alla reintegra nel possesso, reiterando le difese già assunte innanzi, che in relazione alla domanda risarcitoria, contestandone il fondamento. Con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, sosteneva che: lo ius possessionis era tutelato solo con la 3 R.G. n. 874/2019
reintegra nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, senza possibilità di alcun risarcimento del danno, in mancanza di un diritto reale sulla cosa altrui;
nessuna prova, poi, del danno subito era stata data, atteso che “le considerazioni versate nella relazione a firma del tecnico di fiducia di parte ricorrente
… [apparivano] ictu oculi concettualmente errate e, in ogni caso, disancorate da qualsivoglia corretto ed obiettivo criterio di stima”. In ogni caso, formulava domanda di chiamata in causa dei concedenti il diritto di superficie, e per essere garantito in caso di eventuale condanna, Controparte_2 CP_3 ritenendo che fossero loro a dover rispondere dei danni lamentati dalle ricorrenti-attrici, avendo concesso loro il passaggio temporaneo per ragioni di cortesia e subendo essa numerosi danni dalla protrazione di detta condotta.
II.2. Autorizzata la chiamata dei terzi in causa, i coniugi si costituiva in giudizio Parte_6
l'11/05/2022, opponendosi radicalmente alle pretese della nei suoi confronti. In CP_1 primis, contestavano: a) la violazione del principio di simmetria tra fase cautelare e fase di merito, poiché non erano stati messi in condizione di partecipare alla prima e la domanda risarcitoria non era stata formulata nel ricorso introduttivo;
b) la nullità, perché non erano state esplicitate le ragioni di fatto e giuridiche in base alle quali era asserita la loro responsabilità aquiliana;
c) l'esistenza di una servitù di passaggio sulla stradina in questione a favore del terreno su cui erano insistenti le turbine, tant'è che nell'atto di concessione del diritto di superficie le società ricorrenti si erano impegnate a costruire un passaggio ad hoc per raggiungerle su un terreno di loro proprietà, che sarebbe stato asservito a tale funzione. D'altro canto, il fondo su cui c'erano le turbine non era intercluso. Se le ricorrenti avevano transitato sulla stradina in contestazione, lo avevano fatto sulla base di una autorizzazione concessagli direttamente dalla autonomamente;
sicché CP_1 non vi era alcuna ragione che li rendesse responsabili di eventuali danni lamentati dal possessore.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva istruita oralmente con l'audizione di numerosi testi. All'esito veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio per il tramite dell'ing. per l'individuazione dei presupposti di fatto e amministrativi per Persona_2 consentire il ripristino del passaggio di cui le ricorrenti erano state spossessate.
Depositata la relazione peritale il 05/06/2023, le parti venivano invitate alla precisazione delle conclusioni e al deposito di comparse conclusionali. Riservata la causa per la decisione, tuttavia, la stessa veniva rimessa sul ruolo per l'astensione del Giudice assegnatario e riassegnata allo scrivente
Magistrato, giusta decreto del Presidente del Tribunale dell'08/03/2024.
Fatte, quindi, riprecisare le conclusioni, veniva autorizzato nuovamente il deposito di memorie conclusionali e, dopo un paio di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c. all'udienza di discussione del 24/09/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
4 R.G. n. 874/2019
IV. La domanda delle società ricorrenti-attrici non può trovare accoglimento per le ragioni di cui infra.
IV.1. Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 1168 c.c., “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo;
l'azione è altresì concessa a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
Espressione, questa della “semplice notorietà del fatto”, che, si evidenzia, fa riferimento alla certezza dei presupposti dell'esistenza di un possesso tutelabile in capo alla ricorrente e dell'avvenuto spoglio, violento o clandestino, ad opera dei resistenti, che nel caso di specie non v'era, tanto che l'istruttoria è stata necessaria e, come si dirà nel prosieguo, non ha comunque consentito di appurare la fondatezza della pretesa delle società ricorrenti.
La norma dell'art. 1168 assegna tutela allo ius possessionis e cioè al potere di fatto esercitato sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, secondo la definizione datane dall'art. 1147 c.c., indipendentemente dalla circostanza che detto potere corrisponda effettivamente all'apparente diritto. La tutela di cui all'art. 1168 c.c. non presuppone, dunque, l'accertamento della titolarità di un diritto dominicale sul bene oggetto della pretesa restitutoria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (v. Cassazione civ. Sez. II, sentenza n.
2032 del 24/01/2019 e sentenza n. 21493vdel 30.11.2012); atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo (v. Cassazione civile sez. II sentenza n.19144 del 01/08/2017 e sentenza n.21493 del
30/11/2012).
I presupposti richiesti per il conseguimento della tutela de qua sono la tempestività dell'azione, il possesso del ricorrente precedentemente all'avvenuto spoglio, lo spossessamento subito a causa del comportamento dello spoliator, la violenza o clandestinità dello spoglio, nonché, dal punto di vista
5 R.G. n. 874/2019
soggettivo, la consapevolezza dello spoliator di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore (animus spoliandi).
Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità il decorso del termine di decadenza non è rilevabile d'ufficio dal giudice ed è soggetto al regime delle preclusioni, in primo come in secondo grado, giacché, vertendosi in materia di diritti disponibili, deve essere eccepita, ex art. 2969 c.c., dalla parte interessata, la quale, peraltro, nel sollevare l'eccezione deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso dell'anno dall'asserito spoglio (v. ex multis Cassazione civile sez. VI sentenza n.1455 del 19/01/2018 e sez. II sentenza n.9123 del 06/06/2012).
Rientrano nella casistica dello spoglio tutte le modifiche che pregiudichino e impediscano il potere del possessore anche attraverso i mutamenti di destinazione e le trasformazioni di una certa importanza. Lo spoglio può avvenire in modo violento e clandestino, quando si produca la privazione del possesso contro la volontà anche presunta del possessore, ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale, oppure senza violenza ed in maniera non clandestina. Nella seconda ipotesi, la tutela è concessa alle stesse condizioni previste per l'azione di manutenzione di cui si dirà in seguito.
Quanto agli elementi oggettivi, va precisato che:
• la coercizione può essere fisica e morale, ma non può consistere anche nella frode che, non eliminando il consenso, seppur viziato, richiede altri rimedi;
• la clandestinità fa riferimento ad un'attività di spoglio perpetuata all'insaputa del possessore (così ex multis Cassazione civile sez. II sentenza n.23870 del 03/09/2021);
• è passibile di azione di reintegrazione colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (v. ex plurimis Cassazione civile sez. II sentenza n.21613 del 28/07/2021);
• chi invoca la tutela reintegratoria deve dimostrare l'esistenza di un possesso di fatto, protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile rispetto alla verificazione dello spoglio (v. Cassazione civile sez. II sentenza n.10086 del 26/04/2013), la cui prova non si può desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale (v. ex pluribus Cassazione civile sez. II sentenza n.2032 del
24/01/2019 e sentenza n.4198 del 03/03/2016).
6 R.G. n. 874/2019
La reintegrazione nel possesso si differenzia dall'azione di manutenzione, che è, invece, regolata dall'art. 1170 c.c., secondo cui “chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'università di mobili, può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Quando il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente”.
L'azione in questione mira in via alternativa a reintegrare nel possesso la vittima di uno spoglio non violento né clandestino oppure a far cessare le molestie e le turbative sofferte dal possessore.
Legittimato attivamente è il possessore (non anche il detentore come nell'azione di reintegrazione) di un immobile, di una universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile a condizione che sia possessore da almeno un anno, in modo continuativo e non interrotto (v. ex multis Cassazione civile sez. II sentenza n.22642 del 25/09/2018).
Per molestia si intende qualsiasi comportamento che cagioni la modificazione in senso peggiorativo o limitativo del potere di fatto in cui si estrinseca il possesso. Può trattarsi di fatti materiali (molestia di fatto) o anche di atti giuridici (molestia di diritto). La molestia, pertanto, si distingue dallo spoglio esclusivamente sotto il profilo quantitativo, giacché, mentre quest'ultimo implica lo spossessamento del bene, la prima non incide sulla res ma compromette la sola attività di godimento della stessa, rendendola più difficile o limitando le modalità di esercizio del possesso.
La molestia o turbativa che rileva ai fini dell'azione di manutenzione del possesso comprende qualsiasi comportamento che vada a modificare, restringere o arrecare pregiudizio al legittimo possesso altrui o che, comunque, limiti o modifichi il suo esercizio, in modo da renderlo più gravoso (v. Tribunale Bari sez. III, sentenza n.4503 del 03/12/2019; Tribunale La Spezia sentenza n.74 del 07/01/2020)); può consistere, altresì, in fatti negativi, ossia omissioni di atti dovuti (così Corte appello Napoli sez. II sentenza n.4051 del 26/11/2020) che determinino le medesime conseguenze. E tuttavia per giurisprudenza costante non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla res da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, bensì «solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, con la conseguenza che ne restano fuori quei comportamenti che, non compromettendo né limitando apprezzabilmente l'esercizio del potere di fatto, siano con questo compatibili» (v. Cassazione sez. II sentenza n. 15788 del 11/11/2002, sentenza n.
11036 del 15/07/2003, sentenza n. 26787 del 23/10/2018). L'elemento materiale della molestia
7 R.G. n. 874/2019
è, dunque, atipico, potendosi inquadrare all'interno di una "soglia superiore", oltre la quale è integrato lo spoglio, e una "inferiore", al di sotto della quale si ha sì ingerenza ma lecita.
Con riferimento all'elemento subiettivo in capo al soggetto che pone in essere la turbativa
(c.d. animus turbandi), la giurisprudenza è dell'avviso che essa deve presumersi obiettivamente in ragione del solo fatto degli atti di molestia, non rilevando l'eventuale convinzione dell'autore della conformità della propria condotta al diritto.
L'esperibilità dell'azione è soggetta al termine di un anno, di natura decadenziale, decorre dalla turbativa possessoria e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto;
il decorso del termine in questione costituisce eccezione in senso stretto e pertanto non è rilevabile ex officio dal giudice;
inoltre, l'onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini della tutela possessoria (Tribunale Napoli Nord sez. I sentenza del 28/05/2019; Tribunale Lanciano sentenza del 27/01/2021; Corte appello Bari sez. III sentenza n.469 del 14/03/2018).
Il termine annuale per l'esperibilità dell'azione di manutenzione deve essere computato, in presenza di unità teleologica, dall'atto iniziale (v. Cassazione civile sez. II sentenza n.28272 del 04/11/2019); nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto, se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto - presentando caratteristiche sue proprie - si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto (v. Cassazione civile sez.
II sentenza n.16053 del 14/06/2019 e sez. VI sentenza n.20134 del 17/08/2017).
In ragione di quanto lamentato dalle ricorrenti e sulla base delle difese assunte dalla CP_1
[...
l'azione proposta dalla e dalla (l'impedimento al transito Parte_1 Pt_1 Pt_2 sulla stradina interna esercitato dalle due società per la realizzazione delle turbine sui terreni dei coniugi va certamente inquadrata nell'ambito della reintegrazione nel possesso. Parte_6
Ciò che, tuttavia, è risultato controverso tra le parti è stata proprio l'esistenza di un possesso tutelabile in capo alle ricorrenti, visto che la resistente ha sostenuto di aver tollerato il passaggio temporaneamente per il completamento delle opere di allestimento delle turbine, in ragione del rapporto di parentela intercorrente con i coniugi zii del legale rappresentante della Parte_6
e di non aver più inteso consentire il transito all'indomani del loro posizionamento, CP_1 per l'espletamento delle opere di manutenzione. Tanto, considerato che il fondo degli zii non era intercluso, quella stradina non era mai stata utilizzata prima dagli stessi né da terzi e nell'atto di concessione del diritto di superficie era stato espressamente previsto che le società ricorrenti realizzassero una stradina sulla proprietà dei concedenti asservita a tale scopo. Opera che poi risulta effettivamente essere stata compiuta, come dichiarato dall'informatore di parte ricorrente ing. 8 R.G. n. 874/2019
che si è occupato della progettazione dell'installazione delle turbine Parte_7 informatore delle società ricorrenti, il quale, sentito all'udienza del 10/09/2019, ha dichiarato:
“preciso, inoltre, che durante i lavori abbiamo anche creato ex novo un ulteriore percorso stradale nella particella di proprietà dei coniugi con caratteristiche diverse da quelle del sentiero che ci siamo limitati a sistemare nel CP_2 tratto citato” e cioè in quel tratto di stradina sterrata che nel corso dei lavori di installazione delle turbine eoliche si era danneggiato a causa del passaggio dei mezzi pesanti, esattamente nella porzione “in cui la strada compie una curva in pendenza nella zona confinante con la particella su cui erano state installate le turbine”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che «la lunga durata dell'attività possessoria possa integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 29/05/2015, n.11277); «poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subìto l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 30/01/2023
n.2706).
Ora, è pacifico che le società ricorrenti abbiano transitato sulla stradina sterrata insistente sulla proprietà della sia durante l'esecuzione dei lavori di installazione delle turbine CP_1
(secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbero iniziati il 23/09/2016 e sarebbero stati completati il 25/05/2017) sia in seguito fino al mese di maggio 2018 per la loro manutenzione.
Tuttavia, si ritiene che il passaggio non sia stato effettuato iure possessionis, ma per mera tolleranza del proprietario in virtù del legame di parentela intercorrente tra i proprietari dei terreni su cui dovevano essere installate le turbine eoliche e la compagine societaria della infatti, CP_1
i soci della società de qua sono tra loro fratelli e sono nipoti dei coniugi Parte_6
A questa conclusione si è giunti considerando una pluralità di elementi:
- al momento della loro costituzione nella fase del merito possessorio i coniugi Parte_6 hanno ammesso con dichiarazione contra se di non aver mai utilizzato la stradina interna alla proprietà della per raggiungere i propri terreni, precisando che essi avevano CP_1 un accesso autonomo alla via pubblica. Su questa stradina, dunque, non c'era mai stata alcuna servitù di passaggio a favore dei loro terreni né era mai stato costituito un diritto di passaggio di tipo personale e avente natura meramente obbligatoria in loro favore. Hanno financo negato di aver mai esercitato di fatto il transito sulla stessa.
Quanto, invece, ai presunti accordi intercorsi con il nipote per consentire temporaneamente il passaggio sulla stradina interna nella proprietà della i coniugi hanno regato CP_1
9 R.G. n. 874/2019
recisamente detta circostanza. Eppure, l'ing. che si è occupato della Parte_7 progettazione dell'installazione delle turbine eoliche ed è anche colui che ha preso parte alla stipulazione dei contratti di concessione del diritto di superficie del 2015, sentito come informatore all'udienza del 10/09/2019, ha dichiarato di essersi recato sui terreni dei Pt_8 sin dal 2015, di aver sempre utilizzato per raggiungere detti fondi la stradina sterrata
[...] insistente sulla proprietà e di essere sempre stato accompagnato in dette CP_1 occasioni proprio da Appare evidente, allora, che: questi abbia negato la Controparte_2 circostanza di aver chiesto la cortesia del passaggio al nipote solo per sottrarsi all'azione di responsabilità promossa dalla nei suoi confronti proprio sulla base di detto CP_1 presupposto;
ma il transito sia stato materialmente effettuato financo da in Controparte_2 concomitanza con la realizzazione del progetto energetico in questione perché l'autorizzazione di era stata acquisita verbalmente in virtù del legame di parentela intercorrente Parte_9 con lo stesso;
- sempre l'ing. , nel corso dell'audizione del 10/09/2019, ha dichiarato che durante i Pt_7 lavori aveva incontrato spesso legale rappresentante della Parte_9 CP_1 che aveva i suoi uffici proprio nei luoghi di causa, il quale “informalmente [aveva] acconsentito al transito dei mezzi ed alla esecuzione dei lavori. Il transito [era] avvenuto innumerevoli volte senza che [lui avesse] mai registrato la sua opposizione”. Sentito come teste all'udienza del 10/01/2013, il professionista ha corroborato ulteriormente la tesi dell'autorizzazione di cortesia concessa da allo zio, riferendo: “è vero che durante i lavori ho visto il proprietario Parte_9 dell' in loco per diverse volte. È vero che alla sistemazione della stradina CP_1 sterrata assisteva il proprietario della stessa È vero che il predetto consentiva CP_1 tali lavori pacificamente, nel senso che era a conoscenza di quello che stava accadendo ed io stesso lo informavo dell'evoluzione dei lavori, all'inizio dei lavori in modo più frequente”. Non vi sarebbe stata alcuna necessità né di informarsi da parte di né di informare Parte_9 da parte dell'ing. se il passaggio non fosse stato consentito a tempo dalla Pt_7 per consentire allo zio di completare i lavori delle turbine. CP_1
Che , consulente delle ricorrenti, abbia, invece, dichiarato, all'udienza del Testimone_1
10/09/2019, di non aver mai incontrato durante i lavori il proprietario della CP_1 appare francamente non molto rilevante, considerato che, anche a voler ritenere dette dichiarazioni veritiere, le stesse devono essere riferite alle volte in cui l'informatore si è recato sui luoghi di causa;
eventualità che certamente deve essersi verificata in misura molto inferiore rispetto alla presenza dell'ing. , che era direttamente coinvolto nell'installazione dei Pt_7 macchinari. Le dichiarazioni rese dal medesimo nella fase di merito appaiono, Tes_1 invece, poco attendibili e costituiscono in parte una ritrattazione delle precedenti, visto che: • 10 R.G. n. 874/2019
non si comprende con quali competenze coordinasse le persone che lavoravano in cantiere per conto della essendo un consulente finanziario e commerciale;
• visto che Parte_10 aveva i suoi uffici in loco non è verosimile che lo abbia incontrato solo poche Parte_9 volte durante i lavori, visto che ha riferito di essersi recato sui luoghi di causa una volta ogni venti giorni, talvolta fermandosi due o tre giorni, ricordando solo che “è vero che durante i lavori ho visto alcune volte il proprietario dell' in loco, soprattutto quando abbiamo eseguito i lavori CP_1 di rifacimento di un pezzettino della strada in questione…rovinatasi per il transito dei mezzi”.
È importante, però, sottolineare che anche il fosse a conoscenza del rapporto di Tes_1 parentela intercorrente tra e , come risulta dalla sua audizione Controparte_2 Parte_9 nella fase cautelare. Dato, questo, che è ragionevole ritenere sia stato considerato come il viatico, quantomeno implicito visto che ha riferito di non sapere nulla di eventuali accordi tra ed , per il transito sulla stradina, anche data la precisazione, Parte_9 Controparte_2 assai opportuna, fatta dallo stesso informatore nella medesima udienza: “non mi sono occupato personalmente della predisposizione dei contratti stipulati con i coniugi ma immagino che la società CP_2 solitamente predisponga sempre dei contratti ove occorra utilizzare delle servitù sui fondi di proprietà altrui”.
Quindi, le società ricorrenti erano solite regolamentare per iscritto il passaggio su beni altrui assoggettati a servitù di passaggio;
nel caso di specie ciò non è avvenuto e non sono emerse delle ragioni giustificative di detta anomalia al di là del consenso al transito per mera tolleranza rilasciato da;
Parte_9
- agente di polizia penitenziaria sentito come testimone all'udienza del Tes_2
18/10/2022, ha dichiarato: “è vero che il signor ha chiesto al nipote di Controparte_2 Parte_9 consentire il passaggio dei mezzi della società Energia MO.FO. ed Energia P.F. sul fondo agricolo di proprietà della per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'impianto eolico e della strada CP_1 oggetto della servitù di passaggio descritta nei rogiti per Notaio di Matera dell'11712/2025. Sono Per_1
a conoscenza id tanto poiché all'epoca lavoravo in officina dal sig. ed ascoltai lo zio che Parte_9 chiedeva al di far passare la ditta per l'installazione dell'impianto eolico. Tanto accadeva in un tempo CP_2 successivo all'estate dell'anno 2016. È vero che l'amministratore della ha CP_1 Parte_9 sempre detto allo zio, signor che l'ingresso dalla SS7 al fondo agricolo confinante con la Controparte_2 stazione di servizio era vietato dalle prescrizioni imposte dall on la licenza/concessione del '98 e con CP_7 il relativo disciplinare e che, pertanto, il transito dei mezzi della società Energia MA.FO. ed Energia P.F. avrebbe dovuto cessare una volta installate le pale eoliche. Sono a conoscenza id tanto, poiché, al momento di cui ho detto innanzi, quando ero presente in autofficina, la frase in circostanza fu riferita dal nipote allo zio”;
- nel contratto stipulato dinanzi al Notaio in Matera rep. n. 42682 racc. n. 19549 Per_1 dell'11/12/2015 stipulato tra e è specificato che: a) le Controparte_2 Parte_1 turbine avrebbero dovuto essere installate, come in effetti lo sono state, su una porzione del 11 R.G. n. 874/2019
terreno sito nel Comune di Matera in contrada Torre Spagnola -Trasano, identificato in catasto terreni al foglio 56 part. 56 da distaccarsi dalla parte restante, di circa 81m², confinante con residua proprietà del concedente da tutti i lati;
b) le accessorie servitù in favore della costruenda turbina eolica, consistenti nelle servitù di passaggio, di sorvolo, di elettrodotto, cavidotto, linea aerea Enel e di installazione armadio stradale, accesso e di ogni altro onere, disagio o servitù che avrebbe potuto essere necessaria per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della suddetta turbina eolica, sono state concesse sull'immobile di proprietà del concedente
[...]
di circa 7ettari, confinante con altra proprietà sua e con le proprietà e CP_2 Per_3 Per_4 sempre insistente sulla stessa particella 56 del foglio 56; c) la concessionaria si obbligava contrattualmente a realizzare, a sue spese, una strada in materiale lapideo di collegamento non asfaltata e predisposta per il passaggio di mezzi motorizzati necessari alle operazioni di montaggio e alla realizzazione del cavidotto di collegamento, con l'osservanza di alcune prescrizioni e cioè doveva essere garantita la regimentazione delle acque rispettando la pendenza del terreno e la strada doveva aveva una larghezza di 3m lineari sino ad allargarsi fino a 10m in prossimità dell'impianto di palificazione, che avrebbe dovuto essere parallela e contigua alla strada oggetto di servitù. Solo su questa porzione di terreno di proprietà del concedente è stata costituita la servitù anche di passaggio per la durata di anni Controparte_2
21 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stessa.
Eguale previsione è rinvenibile anche nell'altro contratto stipulato dinanzi al Notaio Per_1 in Matera rep. n. 42684 racc. n. 19541 dell'11/12/2015 stipulato tra i coniugi Controparte_2
e con relativamente al terreno sito in Matera in contrada Torre CP_3 Parte_2
Spagnola-Trasano ed identificato in catasto al foglio 56 part. 327. In questo caso le servitù dovevano gravare su una porzione di detto terreno, nonché sulle particelle 329 e 410 sempre di proprietà dei coniugi confinanti con altri terreni di loro proprietà, nonché Parte_6 con le proprietà e Per_3 Per_4
Queste previsioni hanno trovato conforto nell'atto di costituzione di servitù di passaggio, depositato all'udienza dell'08/09/2020. Si tratta di una scrittura privata sottoscritta da
[...]
e senza data, non oggetto di Controparte_9 Controparte_2 CP_3 disconoscimento. In detto atto le società ricorrenti davano atto che, per raggiungere più le turbine ubicate nel terreno foglio 56 particelle 661 e 663, era già sussistente un passaggio attraverso la particella 410 di proprietà della ma per una loro maggiore comodità CP_3 avevano necessità di accedere direttamente dalla SS7attraverso i fondi dei concedenti di cui al foglio 56, particelle 419, 425, 423, 408 e 410 di proprietà sempre dei coniugi Parte_6 quest'ultimi per favorire le prime prestavano il consenso alla costituzione di detta servitù di passaggio ulteriore, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 6.000,00; 12 R.G. n. 874/2019
- la sistemazione della stradina interna costituiva un obbligo giuridico delle società ricorrenti a titolo di riparazione del danno cagionato alla proprietà della Non si trattava CP_1 certamente di opere eseguite per innovare o rendere più agevole il transito dei propri mezzi, poste in essere con l'animus di chi ritiene essere il dominus dell'area.
Se per il periodo di realizzazione dell'impianto, può ritenersi sussistente con ragionevole certezza la tolleranza di al passaggio continuativo, per quanto riguarda il periodo successivo Parte_9 deve precisarsi che, se l'accesso v'è stato per la manutenzione delle turbine come è emerso dalle dichiarazioni di tutti gli informatori e testi, lo stesso non può che essere stato meramente saltuario.
E proprio in virtù di detta occasionalità può ritenersi plausibile che lo stesso sia stato ancora tollerato dalla per i rapporti con gli zii coniugi in attesa del CP_1 Parte_6 completamento dell'accesso dedicato previsto nei contratti di concessione del diritto di superficie del 2015, fintanto che, decorso un termine significativo dal completamento dei lavori senza che detto transito si arrestasse, ha negato il passaggio fino a riprendersi di fatto la Parte_9 piena disponibilità della sua proprietà, non essendo più tenuto a consentire il transito dei mezzi speciali sine die. In tema di tutela possessoria delle servitù di passaggio, sebbene la sporadicità e saltuarietà degli atti di passaggio non siano di per sé sufficienti ad escludere il possesso della relativa servitù, potendo la discontinuità essere in funzione degli specifici bisogni del fondo, è comunque necessaria la prova di un concreto esercizio di fatto del passaggio che sia apprezzabile univocamente come potere di fatto sulla res; l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio è subordinato alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima allo spoglio (v. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8815 del 30/04/2015). Prova che nel caso di specie le società ricorrenti non hanno affatto fornito. A proposito si richiamano le dichiarazioni rese:
- dall'informatore all'udienza del 25/02/2020, che ha confermato che le Parte_11 manutenzioni si sarebbero svolte dal maggio 2017 alla fine di maggio 2018. Visto che i lavori di installazione si sono conclusi, sulla base della prospettazione delle ricorrenti, il 25/05/2017, appare per vero poco plausibile che sia stata fatta già una manutenzione nei successivi 6 giorni finali del mese. Ad ogni modo, al di là di questa “stranezza”, l'uomo, che è un ex dipendente della
[...]
che aveva costruito gli impianti eolici in questione, ha riferito che “le manutenzioni Parte_10 avvengono due volte l'anno, però il sito in questione ha richiesto più interventi straordinari”, senza tuttavia precisare quanti interventi sarebbero stati eseguiti e quando si sarebbero svolti, né le ragioni per le quali giustappunto in questo sito si sarebbe verificata una simile anomalia;
13 R.G. n. 874/2019
- dall'informatore , che da giugno a dicembre 2017 aveva lavorato per la Gas Parte_12
Natural di nei locali della La ragazza, sentita come informatore Parte_13 CP_1 all'udienza del 25/02/2020, ha riferito: “quando ero sul posto di lavoro, mi è capitato di veder transitare sulla stradina adiacente agli uffici i mezzi pesanti diretti all'impianto eolico situato alle spalle della pompa di benzina.
Preciso che a volte era presente anche il che ha impedito agli operai, credo, di parte ricorrente di modificare CP_2 il percorso della stradina fino ad allora utilizzato tramite l'utilizzo della brecciolina che a detta degli operai doveva facilitare il transito dei mezzi. In quella occasione il riferì agli operai che gli stessi non erano autorizzati ad CP_2 apportare modifiche al percorso fino ad allora utilizzato al solo fine di favorire lo zio. Il precisò anche che CP_2 il transito era stato loro consentito solo per il tempo strettamene necessario all'installazione dell'impianto eolico e non era previsto che i mezzi transitassero per quella strada una volta terminata l'installazione. Dopo questo episodio, ho visto transitare per la stradina solo mezzi più piccoli (fuoristrada o jeep) ma non camion”;
- dall'informatore lavoratore presso il distributore di metano ino Persona_5 CP_1 al 2019, audito come informatore all'udienza dell'08/09/2020, ha riferito: “ricordo di aver visto nel
2017 mezzi pesanti transitare sulla stradina che passa accanto alla pompa di benzina e diretti verso il terreno adiacente per installare le turbine eoliche oggetto di causa. So che il passaggio era consentito perché il terreno dove sono installate le turbine è di proprietà dello zio del proprietario della che quindi non si è opposto CP_1 al transito. Il passaggio è proseguito anche l'anno successivo alla installazione delle turbine (fino al 2018 certamente) per la manutenzione delle stesse. So che il proprietario della non era più disposto a consentire il CP_1 transito e che pertanto ha cercato di impedirlo ostruendo il passaggio. Preciso però di non conoscere i dettagli”;
- dal teste , che all'udienza del 18/10/2022, ha confermato che “è vero che l'amministratore Tes_2 della una volta terminata l'installazione delle pale eoliche si è subito opposto al Controparte_10 CP_2 transito dei mezzi della e dell' attraverso il proprio terreno. Sono a conoscenza di Parte_1 Parte_2 quanto innanzi, poiché io ero sempre presente e la discussione indicata in circostanza fu fatta a seguito della mia chiamata al per la presenza di brecciolino sul passaggio all'interno del terreno che costeggiava l'impianto. Il CP_2 sig. ..si opponeva al transito poiché riteneva che i lavori di installazione fossero terminati”. Parte_9
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica d'ufficio per mezzo dell'ing. ha Persona_2 consentito di chiarire un dato oggettivo, che già era emerso nell'atto di costituzione della servitù depositata il 30/07/2021 dalla difesa della , e cioè che il passaggio da parte delle società CP_1 ricorrenti sulla stradina di proprietà della con accesso diretto dalla SS7 non poteva CP_1 essere concesso dalla né tantomeno tollerato dalla stessa in mancanza di una CP_1
autorizzazione amministrativa da parte dell che, come recentemente ribadito dalla sezione CP_7
V del Consiglio di Stato con sentenza n. 9371 del 31/10/2023, ha carattere personale e non può 14 R.G. n. 874/2019
essere oggetto di trasferimento tra privati, neanche in caso di cessione d'azienda e figuriamoci in punto di fatto. Il transito posto in essere dalle società ricorrenti, quindi, è avvenuto contra legem, in spregio alla tutela di interessi pubblicistici connessi alla sicurezza della circolazione stradale. In quanto posto in essere in violazione di precetti pubblicistici, ad essa non può essere accordata alcuna tutela per il periodo antecedente al conseguimento del provvedimento amministrativo, che
è inidoneo a sanare vizi pregressi. Né è concepibile che la consenta il transito a CP_1 terzi, laddove vi è un obbligo preciso assunto dalla stessa nei confronti dell' a tutela di CP_7 interessi pubblicistici e a pena di revoca della sua stessa autorizzazione all'accesso dalla SS7.
IV.2. La domanda risarcitoria avanzata dalle società ricorrenti-attrici nei confronti della
è risultata infondata per il sol fatto del rigetto della domanda di reintegrazione nel CP_1 possesso come detto nel paragrafo che precede. In ogni caso si osserva che, è certa: la sussistenza di una strada che attraverso le proprietà consentiva l'accesso dalla strada pubblica Parte_6 ai fondi su cui insistevano le turbine, realizzata in pendenza dei lavori di installazione;
la mancata richiesta da parte delle società ricorrenti-attrici delle necessarie autorizzazioni per il CP_7 trasporto speciale e l'accesso ai terreni dalla SS7, con tutte le prescrizioni indicate dal ctu;
sicché eventuali omesse manutenzioni e i relativi danni alle turbine devono essere imputabili ex art. 1227
c.p.c. esclusivamente alla loro condotta omissiva colpevole.
IV.3. In ultimo, quanto alla chiamata in causa dei terzi e a parte della CP_2 CP_3 CP_1
[...
va premesso che:
- «le ragioni di urgenza, che sono proprie della tutela della situazione possessoria, comportano l'articolazione del giudizio in due fasi, di cui la prima culmina con l'adozione di un interdetto cautelare e provvisorio, che deve essere poi confermato o revocato nella sentenza finale. L'attuale disciplina del procedimento possessorio, dettata dall'art.
703 c.p.c., dispone che, soltanto se richiesto con apposita nuova istanza dalla parte interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale della fase interdittale (di accoglimento o di rigetto), il giudizio prosegua per il merito, il quale diviene, pertanto, prolungamento eventuale e non automatico. Il ricorso introduttivo è, peraltro, atto unico capace di instaurare entrambe le fasi del procedimento, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, a norma dell'art. 183 c.p.c., rivela natura di mero impulso endoprocessuale» (v. ex multis
Cassazione civile sez. II ordinanza del 26/02/2025 n.5077);
- «Stante la natura bifasica del procedimento possessorio, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, ottenuta la tutela cautelare intenda ottenere la condanna al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, 15 R.G. n. 874/2019
e qualora il giudice adito non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalichi i limiti del contenuto del provvedimento interdittele, decidendo sulla domanda accessoria di risarcimento dei danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello» (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 13/07/2021 n.19990).
- «ai fini della configurabilità di un danno da lesione del possesso conseguente ad un'attività di spoglio rilevante ai sensi dell'art. 1168 c.c., integrante una fattispecie di illecito extracontrattuale, non ha rilievo l'insussistenza dello ius possidendi in capo alla parte illecitamente privata del possesso, in quanto l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente una identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà o di godimento, essendo sufficiente che l'attore dimostri di trovarsi in una relazione di fatto con la cosa e di avere subito un danno patrimoniale per la mancata disponibilità di essa» (v. Cassazione civile sez. III sentenza del 11/12/2023
n.34540);
- «la proposizione della domanda risarcitoria connessa alla lesione del possesso è riservata alla fase del merito possessorio, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio nella fase a cognizione piena. Infatti, ove il soggetto leso che invochi la tutela possessoria intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché è sufficiente che siffatta domanda accessoria sia proposta prima dell'introduzione di tale fase, l'unica deputata alla correlata decisione sulla connessa pretesa ristoratoria» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del
24/04/2023 n.10869).
Ora, la domanda di garanzia proposta dalla resistente nei confronti dei coniugi Parte_6 rimane assorbita dal rigetto di quella risarcitoria proposta dalle società ricorrenti-attrici nei confronti della Il punctum pruriens sollevato dai terzi chiamati, tuttavia, attiene alla CP_1 ammissibilità della partecipazione al giudizio possessorio nella fase di merito di soggetti ulteriori e diversi da quelli che hanno partecipato alla fase cautelale appare inammissibile nella fase di merito possessorio. Ebbene, astrattamente deve ritenersi possibile un intervento del terzo o una chiamata del terzo in causa anche nel giudizio possessorio, poiché gli artt. 105 e 106 c.p.c. hanno portata generale essendo inseriti nel libro I delle Disposizioni Generali del codice di rito e ben possono trovare applicazione, nel silenzio della legge, anche nell'ambito di questa azione, in quanto compatibili. Ne discende, pertanto, che, essendo la domanda risarcitoria discutibile dinanzi al
Giudice solo nel giudizio di merito possessorio che le società ricorrente erano facultate ma non obbligate ad esperire, non solo è ammissibile la chiamata in garanzia dei coniugi Parte_6 da parte della ma l'interesse ex art. 100 c.p.c. in caso alla resistente ad estendere il CP_1
16 R.G. n. 874/2019
contradditorio ai terzi è sorto solo nel momento in cui le società ricorrenti-attrici hanno chiesto di fissarsi udienza di prosecuzione del giudizio con la trattazione del merito possessorio.
L'eccezione di inammissibilità della loro chiamata in causa sollevata dai terzi è, Parte_6 dunque, infondata.
La questione problematica vera, tuttavia, è individuare la condotta illecita tenuta dai concessionari, giustificativa della traslazione su di loro della responsabilità risarcitoria della CP_1
Secondo quanto emerso dal processo intero, infatti, i coniugi avrebbero chiesto la Parte_6 cortesia al nipote di consentire alle concessionarie il transito sulla stradina interna Parte_9 insistente sulla sua proprietà per il tempo necessario all'installazione delle turbine eoliche e alla realizzazione, a cura e spese delle ed della stradina di Parte_1 Parte_2 collegamento sulle proprietà degli stessi concedenti. Il danno lamentato dalle società ricorrenti- attrici sarebbe dipeso dalla mancata manutenzione delle turbine a causa dell'impedimento al transito sulla stradina sterrata insistente sulla proprietà della dovuto alla condotta CP_1 ostruzionistica del legale rappresentante . Non paiono sussistenti i presupposti di Parte_9 legge affinché rispondano del fatto del terzo, individuato tanto nelle due società Parte_6 ricorrenti-attrici quanto nella , poiché non è emerso che dette condotte siano state CP_1 poste in essere da questi due con il concorso morale o materiale dei coniugi concedenti.
La domanda di garanzia proposta dalla nei confronti dei coniugi CP_1 Parte_6 avrebbe dovuto, pertanto, essere rigettata nel merito.
V. Il rigetto della domanda possessoria delle società ricorrenti-attrici determina il travolgimento delle statuizioni adottate con provvedimento del 09/11/2022 nell'ambito del procedimento di attuazione RG 874-1/2019, i cui costi rimangono a carico delle società Parte_14
Sul punto preme solo precisare che, ove sussista un possesso tutelabile il soggetto
[...] che è obbligato a rispettarlo è tenuto solo ad astenersi dal porre in essere condotte ostruzionistiche, non certo ad assumere delle condotte attive per favorire o agevolare il suo esercizio, e tantomeno a sostenere costi in relazione a procedimenti amministrativi di autorizzazione necessari a tale scopo.
L'art. 1030 c.c. sulle prestazioni accessorie nelle servitù prediali, infatti, dispone che “il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti”. Titoli che nel caso di specie non sussistono.
VI. In relazione al presente giudizio, la regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra le società ricorrenti-attrici e la segue il principio di soccombenza e viene disposta come CP_1 in dispositivo – in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 valore indeterminabile 17 R.G. n. 874/2019
complessità bassa (scaglione euro 26.000.01-euro 52.000,00), senza alcun aumento ex art. 4 comma
2 DM, essendo le posizioni delle società d esattamente eguali. Parte_1 Parte_2
Quanto, invece, ai rapporti tra la e i terzi chiamati ritenute CP_1 Parte_6 sussistenti altre ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 per le ragioni riferite in motivazione, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
Pone definitivamente a carico delle società ricorrenti-attrici i costi della ctu dell'ing. , come Per_2 liquidati con decreti dell'08/03/2022 (euro 1.582,21 oltre iva e cpa se dovuti) e del 29/09/2022
(euro 398,01 oltre iva e cpa se dovuti) resi nel procedimento di attuazione RG n. 874-1/2019, le cui spese legali sono liquidate in favore della come in dispositivo – in applicazione CP_1 dei parametri medi di cui al DM n. 147/2022 valore indeterminabile complessità bassa (scaglione euro 26.000.01-euro 52.000,00), senza alcun aumento ex art. 4 comma 2 DM, essendo le posizioni delle società ed esattamente eguali. Pone altresì a carico delle Parte_1 Parte_2 stesse società i costi della ctu dell'ing. liquidati con decreto del 29/03/2024 nel presente Per_2 giudizio RG n. 874/2019.
Non si rinvengono, invece, i presupposti per una condanna delle società soccombenti per lite temeraria ex art. 96 né ai sensi del comma 1 c.p.c., perché non è stato né allegato né provato il danno subito dalla a causa dell'avvio dell'azione di reintegrazione nel possesso, né ai CP_1 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non ravvisandosi la mala fede o colpa grave anche alla luce dei provvedimenti assunti dal precedente Magistrato assegnatario della causa.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
RIGETTA le domande di reintegrazione nel possesso e di risarcimento dei danni avanzate dalle società ed nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_1
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. delle società ed Parte_1 Pt_2 avanzata dalla
[...] CP_1
CONDANNA le società ed al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute dalla nel giudizio possessorio (fase cautelare e merito possessorio) e nel CP_1 procedimento di attuazione RG n. 874-1/2019, che liquida in complessivi euro 8.580,00 (di cui euro 3.503,00 per il giudizio di attuazione ed euro 5.077,00 per quello possessorio per intero), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
18 R.G. n. 874/2019
Pone i costi di ctu, liquidati come da separati decreti, definitivamente a carico delle società soccombenti, su cui graveranno altresì gli ulteriori costi sostenuti nel corso del procedimento di attuazione RG n. 874-1/2019.
Matera, 05/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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