Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 707088/2012 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 707088 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , e, Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], residente a [...] C.F.: Parte_2
, entrambi residenti in [...], elettivamente C.F._2
domiciliati in Cagliari (CA), Via Domenico Millelire n. 7, presso lo studio del sottoscritto Avv. Stefano
Cherchi (c.f. - p.e.c. che rappresenta e C.F._3 Email_1
assiste loro giusta procura allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 28 gennaio 2022, attore contro
nato a [...] il [...], residente in [...], piazza Controparte_1
Gennargentu n. 15, c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Angela Fadda che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
All'udienza del 29 novembre 2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: voglia il Tribunale,
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione respinta,
pagina 1 di 7
1) accertare che non è intercorso alcun contratto d'opera professionale tra gli attori e l'arch. CP_1
ed in conseguenza dichiarare che nulla al medesimo è dovuto a titolo di compenso
[...]
professionale; in subordine
2) salvo gravame, dichiarare insussistente ogni diritto a compenso relativo all'opera professionale asseritamente svolta dal non rispondente alle richieste degli attori e negligentemente CP_1
erronea;
3) condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96 1 comma c.p.c., al risarcimento dei CP_1
danni in favore degli attori, da liquidarsi in via equitativa;
4) condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96, 3 comma c.p.c., al pagamento, oltre CP_1
alle spese legali, di una somma equitativamente determinata. in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
In via preliminare a) Rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo del CTU, Ing. , Persona_1 affinché prenda posizione in ordine alle “Tab. 3.1.” e “Tab. 3.2”, previa loro acquisizione al fascicolo d'ufficio;
b) Previa revoca dell'ordinanza 29.10.2015 ammettere tutti i mezzi istruttori così come dedotti e capitolati nella II memoria e nella III memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., già in atti.
In via principale c) Accertare e dichiarare che gli attori hanno conferito l'incarico professionale all'Arch. CP_1 per la predisposizione di un progetto “Piano casa” in ordine alla realizzazione di un vano sovrastante la terrazza, e che costui ha correttamente svolto l'attività oggetto dell'incarico medesimo.
d) Per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda attorea perché destituita di giuridico fondamento.
e) Condannare i signori e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella Parte_1 Parte_2
misura che verrà ritenuta di giustizia.
f) In ogni caso con vittoria di spese, competenze legali, rimborso spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente i signori e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'Arch. e la al fine CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 7 di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, accertare che non è intercorso alcun contratto d'opera professionale tra gli attori e l'arch. ed in conseguenza CP_1
dichiarare che nulla al medesimo è dovuto a titolo di compensi professionali;
in subordine, salvo gravame, dichiarare insussistente, non rispondente alle richieste degli attori e scientemente erronea l'asserita opera professionale svolta dal CP_1
sempre in subordine, dichiarare tenuta la a rilevare gli attori da ogni e qualsiasi Controparte_2 pretesa che venisse accolta in favore dell'arch. CP_1 condannare i convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 1° comma al risarcimento dei danni in favore degli attori, da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, condannare i convenuti ai sensi dell'art. 96, 3° comma al pagamento oltre le spese, di una somma equitativamente determinata;
in ogni ipotesi, con vittoria di spese e onorari”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale degli attori e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione dal precedente giudice sulle conclusioni formulate.
Con sentenza n. 1789/2020 depositata il 31 luglio 2020 nel procedimento R.A.C. 7088/2020 il precedente giudice ha così statuito:
“-dispone la separazione della causa promossa nei confronti del convenuto arch. da CP_1
quella promossa nei confronti della società E.Com.Ind;
-rigetta nel merito le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti della predetta società;
-dichiara per l'effetto e tenuti alla rifusione delle spese del Parte_1 Parte_2 giudizio sostenute dalla società e, per l'effetto, li condanna al pagamento della somma di € CP_2
3.350,00, oltre accessori di legge;
-dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio nei confronti del chiamato in causa arch. ”. CP_1
A seguito della separazione il giudizio è proseguito tra gli attori e l'arch. sotto il CP_1
R.A.C. 707088/2012.
Con ordinanza del 31 luglio 2020 il precedente giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: -la conformità dell'elaborato progettuale alle previsioni della legge regionale n. 4 del
2009; - la completezza dell'elaborato ovvero suoi eventuali errori ovvero carenze;
- la congruità
pagina 3 di 7 dell'importo chiesto quale compenso professionale avuto riguardo alle previsioni della normativa di settore.
All'udienza di conferimento dell'incarico i quesiti sono stati integrati con la richiesta al c.t.u. di accertare: -se le tavole di progetto prodotte corrispondano allo stato dell'immobile degli attori;
-se la relazione geotecnica prodotta potesse essere redatta da un architetto e se le prove che si dichiarano essere state effettuate sono state svolte e secondo quali modalità, come indicate nelle necessarie autorizzazioni comunale e della Soprintendenza ai Beni Archeologici, autorizzandosi il CTU, nella ipotesi di mancata produzione delle predette autorizzazioni da parte del ad acquisirne copia dai CP_1
competenti uffici.
A seguito del deposito della relazione da parte del c.t.u. Ing. , la causa è stata tenuta a Persona_1
decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Richiesta di rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre il richiamo del CTU, Ing.
, affinché prenda posizione in ordine alle “Tab. 3.1.” e “Tab. 3.2”, previa loro Persona_1 acquisizione al fascicolo d'ufficio
Il convenuto ha chiesto l'acquisizione al fascicolo d'ufficio dei documenti “Tab. 3.1” e “Tab. 3.2” e il richiamo del c.t.u. per consentirgli di esaminarli e prendere posizione.
Sulla “Tab. 3.1” si è già pronunciato il precedente giudice istruttore con provvedimento in calce al verbale d'udienza del 9 settembre 2020 di espunzione del predetto documento dal fascicolo in quanto non calendato nella memoria istruttoria e non prodotto all'udienza del 9 settembre 2020.
E' manifestamente infondata la pretesa di considerare i documenti “Tab. 3.1” e “Tab. 3.2” come documenti di risulta, atteso che si tratterebbe di documenti redatti dallo stesso professionista convenuto.
Non si tratta certo di documenti di cui la parte ha avuto conoscenza, incolpevolmente, dopo la scadenza del termine per le produzioni documentali.
E' gravemente scorretto il comportamento processuale della parte che introduce surrettiziamente un documento nel fascicolo al di fuori dei modi e dei tempi stabiliti dal codice di procedura civile.
2) revoca dell'ordinanza 29.10.2015 ammettere tutti i mezzi istruttori così come dedotti e capitolati dal convenuto nella II memoria e nella III memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il giudicante ritiene condivisibile la motivazione con cui il primo giudice, nell'ordinanza del 29 ottobre
2015, ha rigettato le istanze istruttorie del convenuto oggi reiterate.
Per ragioni di sintesi si rinvia alla motivazione dell'ordinanza citata.
3) Accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un contratto di prestazione d'opera pagina 4 di 7 intellettuale tra gli attori e l'arch. CP_1
Sulla domanda si è già pronunciato il primo giudice con la sentenza n. 1789/2020 depositata il 31 luglio
2021 alla pagina 11 dove, dopo l'articolata e analitica disamina delle prove orali e delle produzioni documentali svolta nelle pagine precedenti, il giudice istruttore ha dichiarato: “Deve per l'effetto rigettarsi la domanda diretta a far accertare che non è intercorso alcun contratto d'opera professionale tra gli attori e l'arch. ed a far dichiarare che nulla al medesimo è dovuto CP_1
a titolo di compensi professionali”.
E' evidente che la relativa statuizione non è stata riportata nel dispositivo per un mero lapsus calami, emendabile con la procedura prevista e disciplinata dagli articoli 287 e seguenti c.p.c.
Si tratta di una fortuita divergenza tra la motivazione e il dispositivo, cagionata da una svista nella redazione della sentenza che, come tale, può essere percepita e rilevata ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del precedente giudice, il cui contenuto può essere individuato senza incertezza.
Tanto premesso, la statuizione contenuta nella sentenza citata risulta vincolante nella prosecuzione del giudizio separato.
4) Accertamento dell'insussistenza del diritto a compenso relativo all'opera professionale svolta dal non rispondente alle richieste degli attori e negligentemente erronea CP_1
Accertato che tra le parti era stato concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale, documentato lo svolgimento di una certa attività da parte dell'arch. occorre ora CP_1 stabilire la sussistenza o l'insussistenza di un diritto al compenso in capo al professionista.
Secondo un principio di diritto che questo giudice ritiene di dover condividere, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 2, 12/02/2021, n. 3686; Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2, 19/07/2016, n.
14759; Cass. Cass. Sez. 2, 06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1,
29/11/2004, n. 22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728).
L'attività del professionista è stata oggetto di attento esame da parte del consulente tecnico d'ufficio.
Dalla relazione di c.t.u., congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che il progetto predisposto dall'arch. è incompleto “in particolare per quanto riguarda il CP_1
pagina 5 di 7 computo metrico e la dimostrazione della liceità dello stato attuale, oltre al problema della mancanza dagli atti di planimetrie, sezioni, prospetti dello stato di progetto, mancanza alla quale solo in parte sopperiscono il rendering, la relazione tecnica, le email”.
Il c.t.u. ha anche evidenziato talune carenze del progetto consistenti nel mancato riferimento a pratiche edilizie precedenti, nell'errata rappresentazione della distribuzione interna allo stato attuale, nella mancata individuazione di un vincolo paesaggistico e nella mancanza di corrispondenza tra il progetto, la situazione catastale, progettuale e di fatto relativa all'immobile e la situazione assentita dal Comune.
Il c.t.u. ha accertato che l'immobile, che avrebbe dovuto essere assoggettato a piano casa (legge regionale n.
4 del 2009), non era conforme allo stato assentito dal Comune di Cagliari e quindi il Piano casa non sarebbe stato realizzabile.
Sarebbe stato necessario eseguire un accertamento di conformità e, prima ancora, sarebbe stato necessario intervenire sulla larghezza della scala, fuori norma rispetto a quanto stabilito dal Regolamento edilizio
(irregolarità rispetto alla quale non è possibile un accertamento di conformità ma occorre svolgere i lavori per la messa a norma).
Sulla scorta dei rilievi formulati, il c.t.u. ha ritenuto non realizzabile il Piano casa.
Il c.t.u. ha valutato come non trascurabili gli errori e le carenze del progetto e ha osservato che, se la committenza avesse incaricato un nuovo progettista dopo la consegna degli elaborati, il nuovo professionista non avrebbe potuto semplicemente riprendere la pratica dal punto in cui era stata interrotta,
ma sarebbe stato costretto a rielaborare e a reimpostare il progetto.
Per quanto riguarda la relazione geotecnica, non è stato dimostrato lo svolgimento delle prove penetrometriche o altre prove similari (è bene ricordare che, in base ai principi generali in materia di onere della prova, la prova dell'adempimento della prestazione ricade sul professionista).
Il convenuto ha esposto di non avere potuto svolgere correttamente la propria attività perché gli attori non lo hanno delegato per l'accesso agli atti e non gli hanno fornito tutta la documentazione che sarebbe stata necessaria.
In proposito deve condividersi quanto esposto dal c.t.u., il quale ha evidenziato che, se effettivamente i fatti si sono svolti come esposto dal convenuto, quest'ultimo si sarebbe dovuto astenere dal predisporre un progetto col rischio di doverne modificare profondamente i connotati o, addirittura, di non poterlo realizzare.
Il c.t.u. ha anche osservato che l'importo richiesto in parcella non può che riferirsi alla redazione di un progetto completo e cantierabile.
Lo stesso professionista in data 7 maggio 2012 ha inviato al un sms del seguente tenore: “Salve sig. Pt_1
, il progetto relativo alla sua abitazione è concluso previa sua visione ed indicazioni sull'interno Pt_1
pagina 6 di 7 recuperato” da cui si evince che l'arch. riteneva di avere portato a termine l'incarico senza necessità CP_1 di ulteriori indagini.
Stanti le carenze del progetto come sopra evidenziato, sulla base dei principi enunciati non può essere riconosciuto il diritto al compenso del professionista.
5) Reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. e regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u.
L'esito della lite, con la reciproca soccombenza, esclude che si possano applicare il primo e il terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Le rispettive domande devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, devono essere poste a carico del convenuto, soccombente rispetto alla domanda di accertamento negativo del diritto al compenso, ferma restando la solidarietà in favore del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Rigetta la domanda di acquisizione dei documenti “Tab. 3.1” e “Tab. 3.2” e di richiamo del c.t.u.;
2) Rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza 29.10.2015 e di ammissione di tutti i mezzi istruttori così come dedotti e capitolati dal convenuto nella II memoria e nella III memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
3) Nulla deve disporsi sull'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale tra gli attori e l'arch. essendosi già CP_1
pronunciato in senso positivo il precedente giudice con la sentenza n. 1789/2020 depositata il
31 luglio 2021;
4) Accerta e dichiara l'insussistenza del diritto a compenso relativo all'opera professionale svolta dal CP_1
5) Rigetta le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
6) Compensa integralmente le spese di lite;
7) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico del convenuto.
Cagliari, 23/01/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone pagina 7 di 7