Articolo 1168 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1168.
(Pesca abusiva).

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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