Art. 1168.
(Pesca abusiva).
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
(Pesca abusiva).
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.