Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6025 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Carlo Alberto n. 25 - IN, presso lo studio dell'avv. Salvatore
FIERAMONTI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in via Mascagni n. 62 - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Maurizio
Albiani e rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo CARTENY, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale - recesso e restituzione doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.;
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (note di trattazione scritta del 20.6.2024): 1) in via principale accertare
1
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello avverso il Tribunale di IN, nonché per il giudizio in riassunzione avanti il Giudice di Pace di IN rg. n.
3130/19 oltre alle spese e compensi del presente giudizio”; per parte convenuta (comparsa di costituzione): “In via principale rigettare le domande tutte dispiegate dall'attore per i motivi di cui al presente atto e perché infondate. Sempre in via principale: accogliere la domanda riconvenzionale e per
l'effetto condannare il Sig. alla restituzione di € 7.023,00 Parte_1
(settemilaventitre/00 euro) illegittimamente da esso ottenuta con l'esperimento dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. r.g. 637-2016 E., in virtù della sentenza n.
1599-2013 del Giudice di Pace di IN con sentenza n. 1029-2019. In rito: dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale indotta dall'attore. Nel merito: in accoglimento dei sovraesposti motivi, di fatto e di diritto, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata e conseguentemente dichiarare legittima da parte del convenuto la ritenzione della somma di € 2.000,00 (duemila/00), ricevuta a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria. Con la condanna dell'attore, in ogni caso Sig. alle spese e compensi professionali di giudizio. In ogni caso: Parte_1 condannare l'attore Sig. al risarcimento dei danni punitivi ex art. 96 Parte_1
c.p.c. unitamente alle spese e compensi professionali di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con comparsa in riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza per valore del Giudice di pace di IN n. 1088/20, ritualmente notificata, Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale,
[...] CP_1
al fine di sentir accertare l'inadempimento di quest'ultimo agli obblighi assunti con scrittura privata del 01/06/2010 (recante impegno irrevocabile all'acquisto di immobile), con conseguente condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita.
La presente controversia trae origine dall'atto di citazione, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con cui ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
2 Giudice di pace di IN (R.G. n. 4269/12) deducendo che nel CP_1
mese di maggio 2010, tramite il sito casedacasa.it, era venuto a conoscenza della vendita di una villetta bifamiliare sita nel Comune di Cisterna di IN;
Interessato a detto annuncio, si è recato presso l' Controparte_2 per assumere informazioni sull'immobile e, in data
[...]
01/06/2010, accompagnato da un dipendente della , ha visionato, Controparte_2 unitamente alla moglie l'immobile in vendita. Persona_1
Ritornato in agenzia, ha sottoscritto una scrittura privata, con la quale si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare per sé o per persona da nominare l'immobile sito in Cisterna di IN, località Borgo Flora, costituito da una porzione bifamiliare, posta su due livelli, così composta: piano terra, sala, cucina e wc. Primo piano: tre camere, wc e 2 balconi;
giardino di pertinenza esclusiva di mq. 250 con sovrastante magazzino, il tutto riportato in catasto del Comune di Cisterna al foglio
138, part. 292, sub 8, vano 6,5; immobile di proprietà del IG. CP_1
Al momento della sottoscrizione della suddetta proposta, che veniva redatta dalla IG.ra , parte attrice ha versato un assegno di € 2.000,00 tratto sulla Parte_2
banca BNL (n. 230925460508), intestato al venditore da imputarsi CP_1
a titolo di acconto quale caparra confirmatoria e da consegnare al venditore solo alla firma del preliminare.
La restante parte del prezzo veniva stabilito nella misura di € 243.000,00 da corrispondersi come segue: a) quanto ad € 43.000,00 da versarsi ad integrazione in conto prezzo al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita che avrebbe dovuto essere stipulato entro la data del 20/06/2010; b) quanto ai restanti 200.000,00 da versarsi a titolo di saldo all'atto notarile o con l'accollo di eventuale capitale residuo mutuo.
Parte attrice ha ulteriormente dedotto: che, all'atto della predisposizione della scrittura predetta, l'agenzia immobiliare, nella persona della IG.ra , ha dichiarato che - come indicato Pt_2 all'art. 4 dello stesso atto - l'immobile fosse libero da iscrizioni ipotecarie e formalità pregiudizievoli e assistito da concessione o licenza edilizia, impegnandosi, peraltro, a far pervenire tutta la documentazione richiesta dall'acquirente prima della stipula del preliminare;
3 che, nei giorni seguenti, unitamente alla moglie, si è recato presso l'agenzia per visionare detta documentazione urbanistica, senza tuttavia che l'agenzia la esponesse, come concordato;
che successivamente, dopo essere riuscito a contattare il titolare dell'agenzia,
, questi gli avrebbe rappresentato che il termine previsto per la Controparte_2
stipula del preliminare (20/06/2010) doveva intendersi come essenziale, vista l'urgenza di acquistare l'immobile, ricevendo rassicurazioni dallo stesso CP_2 circa la regolarità urbanistica dell'immobile in questione;
che, decorso inutilmente il termine previsto nella proposta irrevocabile per la stipula del preliminare, a seguito delle reiterate richieste in ordine alla mancata stipula, il titolare dell'agenzia immobiliare lo ha informato della sussistenza di una pratica di sanatoria per degli abusi edilizi esterni, riguardanti un locale lavatoio ed un muro divisorio, oltre ad alcune irregolarità urbanistiche attinenti alle parti interne della villetta, da regolarizzare con DIA;
tale pratica, in ogni caso, secondo il titolare dell'agenzia, sarebbe stata in fase di ultimazione ed era gestita dal geometra Per_2
incaricato dall'agenzia stessa.
[...]
Aggiunge l'attore che, nei primi giorni di settembre dello stesso anno 2010, non avendo ricevuto alcuna notizia in merito alla sanatoria, parte attrice si sarebbe recata in agenzia al fine di rappresentare il venir meno del suo interesse all'acquisto della villetta, stante il decorso del termine del 20/06/2010 previsto per la stipula del preliminare ed il perdurare dello stato di incertezza in relazione all'esito della sanatoria sugli abusi edilizi.
Tale comunicazione è stata formalizzata a mezzo raccomandata del
14/09/2010 con cui parte attrice ha contestato il grave inadempimento posto in essere dalla per avergli sottaciuto al momento della Controparte_2 sottoscrizione della proposta irrevocabile, l'esistenza di abusi edilizi ancora non sanati sul bene oggetto di vendita ed il grave inadempimento del venditore per non aver rispettato il termine del 20/06/2010 per la stipula del preliminare, dichiarando, altresì, di recedere dalla proposta di acquisto sottoscritta il 1/6/2010, riservandosi ogni azione legale.
Con successiva nota del 15/09/2010, l'agenzia ha Controparte_2
invitato alla stipula del contratto preliminare per il giorno Parte_1
4 15/10/2010 e con successiva lettera del 16/11/2010 la suddetta agenzia ha contestato il presunto inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione della proposta di acquisto e affermando che la procedura di sanatoria si sarebbe conclusa da circa un mese (pratica definita in data 25/11/2010).
Con lettera del 02/12/2010, parte convenuta ha comunicato di voler risolvere il contratto di cui trattasi, incassando l'assegno dell'importo di € 2.000,00 versato dall'attore a titolo di caparra confirmatoria.
Sulla scorta delle richiamate circostanze in fatto, parte attrice ha chiesto di accertare la sussistenza dell'inadempimento lamentato, con conseguente legittimità del recesso esercitato e condanna di parte convenuta al pagamento di € 4.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria.
Nell'originario giudizio innanzi al Giudice di pace di IN (R.G. n.
4269/12), il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante la prova per testi articolata da parte attrice, il giudice onorario ha trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza n. 1599/2013, depositata in data 02/10/2013, il Giudice di pace di IN ha così deciso: “dichiara l'avvenuta risoluzione della proposta di acquisto per grave inadempimento della parte convenuta per decorrenza del CP_1
termine essenziale stabilito;
conseguentemente, condanna parte convenuta, CP_1
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4.000,00, oltre
[...] interessi legali dalla data della proposta all'effettivo pagamento;
determina in €
700,00 le spese di lite e, per effetto della ritenuta compensazione, condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice nella misura di € 350,00, di cui € 50,00 per spese, oltre Iva come per legge, e contributi a favore compensa il residuo 50%”. CP_3
1.1 Con atto di citazione notificato in data 23/12/2013, ha CP_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “preliminarmente: disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza n. 1599/13 del 2 ottobre 2013, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di IN, Giudice dott. Giovanni Centola, nel procedimento recante n. 4269/12; annullare la sentenza emessa per mancata instaurazione del contraddittorio conseguentemente a vizio della notifica dell'atto
5 introduttivo del giudizio avanti il Giudice di Pace;
nel merito, totalmente riformare la sentenza di primo grado n. 1599/13, emessa dal Giudice di Pace di IN nel procedimento recante n. R.G. 4269/12, impugnata, e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, dichiarare legittima da parte dell'appellante la ritenzione della somma di € 2.000,00 ricevuta a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria.
Con la condanna dell'appellato IG. alle spese e compensi di Parte_1
giudizio relativi al presente grado da distrarsi a favore del suindicato procuratore antistatario”.
Nel costituirsi in giudizio, , ha chiesto il rigetto dell'appello Parte_1
poiché ritenuto infondato in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 1029/2019, pubblicata in data 23/04/2019, il Tribunale adìto ha così provveduto: “In accoglimento dell'appello proposto da CP_1 dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado e del conseguente giudizio e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 1599/13 emessa dal
Giudice di Pace di IN;
I) Visto l'art. 354 c.p.c. rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di IN per la decisione nel merito assegnando alle stesse termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio. II) Condanna CP_4
alla refusione, in favore di delle spese della presente
[...] CP_1 procedura che liquida in € 190,00 per spese, e € 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge”.
1.2 L'odierna parte attrice ha riassunto la causa dinanzi al Giudice di pace di
IN per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare
l'inadempimento del IG. agli obblighi di cui alla scrittura privata CP_1 del 1.6.2010; per l'effetto condannare il IG. alla restituzione di € CP_1
4.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri come per legge”.
Nel giudizio si è costituito il quale ha preliminarmente CP_1 eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, in virtù della richiesta di restituzione della somma di € 7.023,00 riscossa da a seguito di Parte_1
pignoramento presso terzi avanti il Tribunale di IN (R.G. n. 637/2016), in forza della sentenza n. 1599/13 del Giudice di pace di IN poi dichiarata nulla dal
Tribunale di IN con sentenza n. 1029/19 e, nel merito, ha insistito per il rigetto
6 della domanda attorea.
Con sentenza n. 1088/20, il Giudice di pace di IN ha accolto l'eccezione in rito sollevata dal convenuto non solo per la proposta domanda riconvenzionale, il cui importo è eccedente il limite di euro 5.000,00, ma anche perché la richiesta di accertamento dell'inadempimento si riferiva ad una scrittura privata per l'acquisto di un immobile al prezzo di euro 243.000,00, dichiarando la propria incompetenza per valore, con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di IN.
1.3 Con atto dell'11/12/2020, ha riassunto il giudizio, Parte_1 reiterando la richiesta di accertamento dell'inadempimento di agli CP_1
obblighi di cui alla scrittura privata del 01/06/2010, con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di € 4.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi e spese del giudizio di appello, del giudizio in riassunzione davanti il
Giudice di pace e del presente giudizio.
Riproposta la descrizione dei fatti come sopra riportati, parte attrice ha nuovamente dedotto sulla condotta reticente dell'agenzia immobiliare nell'aver, appunto, sottaciuto, in sede di proposta irrevocabile d'acquisto del 01/06/2010,
l'esistenza di una sanatoria in corso per un “ampliamento di porticato esistente e per la realizzazione di locale tecnico e diversa distribuzione di spazi interni e variazioni prospettiche a servizio dell'immobile residenziale…”, nonché sul mancato rispetto da parte di del termine previsto per la stipula del contratto CP_1 preliminare, da cui deriverebbe il diritto a vedersi restituita la somma di € 4.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata.
Si è costituito in giudizio il quale ha, a sua volta, ecepito CP_1
l'inadempimento di parte attrice rispetto agli obblighi assunti con la proposta irrevocabile di acquisto, con la precisazione che la condotta asseritamente inadempiente sarebbe addebitabile ad un terzo, vale a dire l'
[...]
; ritenuto quindi l'inadempimento di parte Controparte_2 attrice rispetto all'obbligo alla stipula del preliminare, il convenuto ha chiesto dichiararsi legittima la ritenzione della somma di € 2.000,00, ricevuta a titolo di acconto della caparra confirmatoria e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore alla restituzione della somma di € 7.023,00, illegittimamente ottenuta
7 dall'attore mediante esperimento di espropriazione mobiliare presso terzi (R.G. Es. n.
637/2016), in forza della sentenza n. 1599/13 del Giudice di Pace di IN, poi dichiarata nulla dal Tribunale di IN quale giudice del gravame.
Istruita documentalmente la causa e disposta l'acquisizione agli atti della prova per testi assunta nell'ambito del giudizio R.G. n. 4269/19, valutabile nell'ambito del presente giudizio senza la necessità di ripeterne la prova, con ordinanza del 5/10/2024, all'esito di udienza di precisazione dele conclusioni tenuta nelle forme della trattazione scritta a norma dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. (rito ante riforma 2022).
2. Va preliminarmente rilevato che il deposito della comparsa conclusionale e memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c. nei termini di legge costituisce un mero onere delle parti in giudizio, pertanto, l'eventuale omesso deposito delle stesse non esime l'organo giudicante dal valutare gli argomenti difensivi precedentemente formulati, né da tale comportamento possono desumersi elementi di prova rilevanti ai fini della decisione.
Ancora, circa la condotta processuale della difesa di parte convenuta, che neppure risulta comparsa (nelle forme previste) all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, va osservato che il comportamento della parte che non compare all'udienza di precisazione delle conclusioni non implica alcuna rinuncia tacita alle richieste dallo stessa già avanzate nel corso di causa. Al contrario, l'assenza del difensore produce l'unico effetto di richiamare le domande e conclusioni già formulate negli atti che le contengono.
Il pur corretto rilievo di parte attrice (riportato nelle conclusionali), per cui l'ultimo atto processuale compiuto dal difensore di risale al CP_1
17/2/2022, non esime il tribunale dal valutare la fondatezza delle eccezioni e domande proposte dal convenuto e decidere la causa affrontando tutte le questioni ritualmente introdotte.
3. La domanda di parte attrice relativa alla legittimità del recesso esercitato e al diritto ad eIGere il versamento del doppio della caparra confirmatoria versata va valutata in relazione ai seguenti rilievi.
8 Il vincolo contrattuale che lega le parti è costituito dalla scrittura privata del
1/6/2010, denominata “Proposta di acquisto”, sottoscritta dal proprietario dell'immobile oggetto della stessa, (convenuto) e dal proponente CP_1
l'acquisto, (attore). Parte_1
È necessario osservare che detta proposta d'acquisto non possa qualificarsi come irrevocabile, ad onta del fatto che essa si autoqualifichi come tale.
Invero, ai sensi dell'art. 1329 c.c., la revoca è senza effetto (dunque, la proposta è irrevocabile) qualora il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un periodo di tempo determinato.
Si definisce, dunque, irrevocabile poiché il potenziale acquirente, stabilendo una data di scadenza, non può ritirarla prima di tale data.
Nella proposta irrevocabile, disciplinata dall'art. 1329 c.c., l'elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta, ragione per cui, l'essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa
e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di revoca (Cass. civ., sez. II, 02/08/2010, n. 18001).
Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, c.c. costituisce, dunque, elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, c.c., finché il contratto non sia concluso (Cass. civ., sez. II, 02/10/2014, n. 20853).
3.1 Nel caso di specie, ancorché la proposta in atti riporti la dicitura “si impegna irrevocabilmente ad acquistare per sé o per persona fisica o giuridica che si
9 riserva a nominare all'atto definitivo l'immobile sotto indicato, del quale è stata presa visione in ogni particolare tramite l'agenzia sopra indicata”, non essendo indicato alcun termine, la proposta va considerata semplice e, come si evince dall'art. 1326 c.c., laddove alla proposta segua l'accettazione, come nel caso di specie, l'affare può ritenersi concluso e vincolante per le parti.
Ciò trova altresì conferma nell'art. 4, lett. e), della proposta d'acquisto in esame, ove si fa riferimento alla conclusione del contratto e alla revoca della proposta, regolata dagli artt. 1326 e 1328 c.c. (“la revocabilità della presente proposta è regolata dagli artt. 1326 e 1328 cod. civ., la mancata accettazione da parte del venditore non darà luogo al risarcimento di eventuali danni a favore del sottoscritto” - cfr. art. 4, lett. e), della proposta d'acquisto).
3.2 Tuttavia, nel caso in esame, come dedotto dalle stesse parti in giudizio e desumibile dall'esame della stessa proposta d'acquisto in atti (doc. 1 atto di citazione) in cui è stato fissato un termine per la stipula del preliminare, si riscontra una volontà delle parti di concludere l'affare attraverso una tripartizione negoziale, tipica della prassi immobiliare: proposta d'acquisto, spesso veicolata dal mediatore - stipula del contratto preliminare - contratto definitivo.
Sul valore giuridico da riconoscersi alla proposta d'acquisto accettata (come nel caso di specie) e sulla nullità della stessa laddove sia poi seguita da un contratto preliminare, si sono pronunciate le Sezioni Unite, che, valorizzando la causa in concreto, vale a dire lo scopo pratico del negozio e la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente e funzionalmente diretto a realizzare, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e
2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla
10 differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale” (Cass. civ., sez. un., 06/03/2015, n. 4628).
Per la Suprema Corte, dunque, va escluso che sia nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, allorquando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare. Pertanto, quello che farebbe differenza, e dovrebbe portare ad escludere il difetto di causa, è
l'interesse delle parti a frammentare la formazione dell'accordo, pur nella volontà di impegnarsi fin da subito: l'ordinamento - a seguire il giudice di legittimità - lo consente. Con la richiamata sentenza viene posta in assoluto rilievo l'autonomia contrattuale delle parti. La Cassazione non ritiene corretto fermarsi all'alternativa
“preliminare o definitivo”, perché far ciò IGnifica amputare le forme dell'autonomia privata, sia quando si vuole rintracciare ad ogni costo il contratto preliminare in qualunque accordo iniziale, sia quando si ravvisa nel c.d. preliminare chiuso il contratto definitivo, passibile soltanto di riproduzione notarile.
A guardare la concretezza dei traffici giuridici nel settore immobiliare ci si accorge che la complessità dei contatti ha determinato una tripartizione delle fasi, come accennato.
Le Sezioni unite ne prendono atto, individuando una prima fase in cui, a volte con la formula, almeno dichiarata, della proposta irrevocabile, l'aspirante acquirente offre un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, atto che viene riscontrato dalla accettazione o dal rifiuto del proprietario.
Una seconda, espressamente prevista, di stipula del contratto preliminare propriamente detto.
La terza, costituita dall'indispensabile rogito notarile con il saldo del prezzo.
La Suprema Corte è intervenuta, perciò, sul contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto il c.d. preliminare del preliminare, ritenendolo ammissibile, seppure a certe condizioni, così che il vincolo che da questo contratto sorge è fonte di responsabilità contrattuale in caso di inadempimento.
11 Senza questa premessa le domande attoree non avrebbero avuto la possibilità di essere ulteriormente vagliate, stante la nullità dell'accordo intervenuto tra le parti e denominato “proposta di acquisto”, con cui appunto si scandisce il percorso negoziale nei termini della tripartizione richiamata dalla stessa Corte di cassazione.
4. Posto quanto sopra, va osservato come, nel caso di specie, le parti abbiano previsto la corresponsione di una somma, da parte del proponente l'acquisto, pari ad €
2.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, che ha una funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che, in caso di adempimento, avrebbe dovuto essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (art. 1385, primo comma, c.c.).
In punto di diritto, va osservato come l'art. 1385 c.c. consenta alla parte non inadempiente una facoltà di recesso, con diritto alla ritenzione della caparra, laddove sia inadempiente la parte che ha dato la caparra, o ad eIGere il doppio, se l'inadempimento è imputabile alla parte che l'ha ricevuta (art. 1385, secondo comma,
c.p.c.), nonché la possibilità di domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, prevedendo, in tal caso, che il risarcimento del danno è regolato dalla norme generali
(art. 1385, terzo comma, c.c.).
Il recesso previsto dall'art. 1385, secondo comma, c.c., invocato nel caso di specie, presuppone l'inadempimento della controparte avente gli stessi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale e configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, al pari di quanto previsto dagli artt.
1454, 1456, 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile.
Condivide con il fenomeno risolutivo tanto i presupposti, quali l'inadempimento dell'altro contraente, che deve rivestire il carattere della gravità e dalla non scarsa importanza, quanto le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 31/01/2019, n. 2969; Cass. civ.,
Sez. II, 06/09/2011, n. 18266).
Deve a tal proposito evidenziarsi che “ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto
12 dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo” (Cass. n. 409 del 13/01/2012; da ultimo, Cass. civ., sez.
II, 21/06/2024, ord. n. 17148).
L'indagine circa la gravità dell'inadempimento lamentato deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio della proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (Cass. civ. sez. II, 23/11/2020, n. 26558).
Ai fini della valutazione della gravità si deve, dunque, tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. II, 20/06/2019, n. 16624).
4.1 Posto quanto sopra, va osservato come dalla lettura dell'atto introduttivo si evinca che parte attrice alleghi espressamente l'inadempimento dell'agenzia immobiliare (non parte del presente giudizio), consistito nell'aver omesso di rendere le informazioni circa l'esistenza di abusi edilizi non ancora sanati, e del venditore odierno convenuto per non aver rispettato il termine essenziale previsto per la stipula del contratto preliminare (termine stabilito per il 20/06/2010).
Dalla prospettazione attorea è, dunque, desumibile che i coniugi Pt_1 hanno avuto contatti solo ed esclusivamente con l'agenzia Controparte_2
e non anche con l'odierno convenuto (non avendo, peraltro, contestato, nella prima difesa utile, le deduzioni sul punto di parte convenuta, secondo la quale non vi sarebbero mai stati rapporti diretti tra le parti), tant'è che la prova per testi articolata e ammessa nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace di IN (all'esito del quale
è stata pronunciata la sentenza n.1599/13, appellata e annullata per nullità della notificazione dell'atto di citazione e del conseguente giudizio) ha avuto ad oggetto la
13 sola condotta reticente assunta dall'agenzia Controparte_2
Chiarito ciò, pare utile rilevare come non si rinvengano inadempimenti imputabili alla parte convenuta in relazione agli impegni assunti dalle parti nell'accordo del 1/6/2010.
4.1.1 Diversamente da quanto prospettato dall'attore, il termine previsto per la stipula del contratto preliminare non può considerarsi essenziale (come sbrigativamente ritenuto dal giudice di pace).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle qual desumere
l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita (così già Cass. civ.
15/10/2007, n. 21587 e conforme, più di recente, Cass. civ. sez, II, 22/10/2014, n,
22454).
L'accertamento in ordine all'essenzialità del termine va condotto alla stregua
“delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura ed oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga dall'oggetto del contratto o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. civ. Sez. III,
15/07/2016, n. 14426)” (Cass. civ. Sez. II, 09/10/2018 n. 24894).
Tale accertamento non può non tenere conto delle circostanze che vengono in rilievo nel caso concreto.
Ed infatti è la stessa parte attrice ad evidenziare che, decorso inutilmente il termine previsto per la stipula del preliminare del 20/06/2010, in data 03/08/2010 si è recato presso l'agenzia immobiliare chiedendo spiegazioni in merito alla mancata stipula del contratto preliminare (e in tale occasione sarebbe stato edotto dell'esistenza di una sanatoria in corso) e, rassicurato dall'agente immobiliare sull'esito positivo della procedura, si è recato nuovamente in agenzia nei primi giorni
14 di settembre, rappresentando di non essere più interessato all'acquisto dell'immobile, stante la decorrenza del termine previsto per la stipula ed il perdurare della situazione di incertezza in merito all'esito della sanatoria.
Tali circostanze denotano senza alcun dubbio l'insussistenza della volontà delle parti di “ritenere perduta l'utilità del contratto concluso oltre il giorno indicato”.
Nessuna diversa volontà può rinvenirsi nella fattispecie oggetto di esame, atteso che - all'art. 5), lett. B), della più volte citata proposta di acquisto - le parti hanno stabilito che il contratto preliminare doveva concludersi “entro il 20/06/2010”, senza alcuna ulteriore precisazione nel corpo dell'atto.
Ne deriva la non essenzialità del termine pattuito e le parti dell'accordo avrebbero dovuto ritenersi vincolate anche dopo la scadenza del termine concordato per la stipula del contratto preliminare.
4.1.2 In merito al dedotto inadempimento di parte convenuta, consistito nel non aver fornito, al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, informazioni in merito all'esistenza di abusi edilizi non ancora sanati si osserva quanto segue.
L'art. 4) della proposta d'acquisto, richiamato da parte attrice al fine di supportare la tesi sostenuta e relativo allo stato dell'immobile, prevede che:
“a) l'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, salvo l'eventuale mutuo fondiario, ed essere assistito da concessione o licenza edilizia e di abitabilità, nonché essere nella piena disponibilità del venditore;
b) la porzione immobiliare in oggetto dovrà, a cura e spese della parte venditrice, essere trasferita al momento del rogito notarile in conformità alle norme urbanistico - edilizie, in regola con le leggi vigenti e con i versamenti condominiali, libera da vincoli, vizi, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli”.
Emerge con sufficiente chiarezza che l'obbligo della parte venditrice di trasferire l'immobile in conformità alle norme urbanistico - edilizie sia strettamente connesso al rogito notarile, da intendersi quale contratto definitivo (come si evince anche dalle modalità pattuite per il pagamento del prezzo: € 2.000,00 alla firma della proposta d'acquisto; € 45.000,00 quale integrazione in conto prezzo da versare al
15 momento della stipula del contratto preliminare;
€ 200.000,00 da versare a saldo all'atto notarile).
In altri termini, il venditore si è impegnato a trasferire un immobile conforme alle norme urbanistico - edilizie al momento della stipula del contratto definitivo, a nulla rilevando che, prima di quel momento, fosse in corso una sanatoria.
Anzi, la stessa esistenza di una domanda di sanatoria (presentata dal convenuto in data 10/12/2004 al n. 43989 di protocollo cfr. doc. 6 atto di citazione) è indice della volontà di parte convenuta di adempiere alle obbligazioni assunte.
A ciò si aggiunga che, anche laddove un inadempimento si ritenesse configurabile, non rivestirebbe quel carattere di gravità, necessario, come già osservato, ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 1385 c.c..
La valutazione della gravità dell'inadempimento non può, invero, prescindere dalla verifica della sussistenza di un preciso requisito oggettivo: l'inadempimento deve incidere in modo IGnificativo sul sinallagma contrattuale, alterandone l'equilibrio in modo apprezzabile.
Considerato, sulla scorta dei princìpi di diritti richiamati, che l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene devono essere verificate in concreto, nel caso di specie, l'esistenza degli abusi edilizi concernenti l'immobile oggetto della proposta d'acquisto e consistenti in
“ampliamento di porticato esistente e realizzazione di un locale tecnico e diversa distribuzione spazi interni e variazioni prospettiche a servizio dell'immobile residenziale realizzato con C.E. n. 99 del 06/11/1997, pratica n. 0777”, non sono idonei a determinare un'automatica alterazione del sinallagma contrattuale (quello relativo all'accordo preliminare concluso tra le parti in 1/6/2010), atteso che non vi risulta che si sia determinata un'insanabile violazione delle disposizioni urbanistiche, posto che le opere sono state poi sanate, come dimostrato dalla concessione edilizia in sanatoria n. 111 del 25/11/2010.
Non sussistevano, invero, impedimenti originari di carattere materiale o giuridico idonei ad ostacolare in modo irrimediabile il risultato cui era diretta la prestazione contrattualmente convenuta.
Sotto altro profilo, alcun mutamento del sinallagma avrebbe potuto determinare la esistenza di irregolarità urbanistiche sanabili (e sanate) in un accordo
16 che non le prevedeva come elementi costitutivi delle volontà in esso manifestate;
essendosi piuttosto le parti accordate pera la necessità della regolarizzazione eventualmente necessaria dell'immobile “al momento dell'atto notarile” (come sopra esposto nel dettaglio).
In assenza di una condotta inadempiente in grado di alterare in modo IGnificativo il sinallagma contrattuale non è, dunque, possibile configurare un inadempimento grave idoneo a rendere operativo il meccanismo del recesso dal contratto di cui all'art. 1385, secondo comma, c.c..
4.1.3 Ancorché ciò incida sulla validità del contratto e non sulla sussistenza o meno di un inadempimento, di cui si discute nel caso di specie, pare utile richiamare ad abuntantiam il principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite con riguardo al negozio di trasferimento di proprietà immobiliare, secondo cui la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418 cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass., Sez. U, 22/3/2019,
n. 8230). L'affermata irrilevanza, ai fini della sussistenza del vizio genetico del contratto, della conformità o meno della costruzione al titolo menzionato, valevole, come detto, nel contratto ad effetti reali, non può che ridondare, a maggior ragione, nel contratto ad effetti obbligatori, quale il contratto preliminare di compravendita immobiliare, per la cui esistenza non è richiesta neppure la dichiarazione del promittente alienante degli estremi del titolo urbanistico, la quale può anche sopravvenire all'atto ed essere prodotta in giudizio, ove si intenda ottenere con esso la sentenza di trasferimento coattivo del bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. (Cass.,
Sez. 3, 15/1/2020, n. 538). Come chiaramente affermato da questa Corte, anche di
17 recente, infatti, in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto (Cass., Sez. 2, 28/9/2023, n. 27559; Cass., Sez. 2, 28/2/2007, n.
4786; Cass., Sez. 2, 23/10/1991, n. 11218)” (Cass. civ. sez. II, 21/06/2024, ord. n.
17148).
La sussistenza di difformità edilizie non incide, dunque, sulla validità del contratto preliminare, ben potendo intervenire una sanatoria delle stesse prima della stipula del contratto definitivo.
Non è di ostacolo a quanto precede il fatto che la giurisprudenza di legittimità abbia teorizzato l'esistenza di un principio generale di buona fede o correttezza, in forza del quale i soggetti sono tenuti, nell'ambito dei rapporti della loro vita di relazione, e quindi anche nelle loro relazioni contrattuali, a prescindere dalla mancanza di specifici obblighi positivamente stabiliti, a mantenere un comportamento leale.
Principio generale che vale non soltanto come regola di condotta, ma come fonte legale integrativa del contratto, quale regola che vale a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze in cui il rapporto si attua, si specifica in obblighi di informazione e di avviso, è volta alla salvaguardia dell'utilità altrui (nei limiti dell'apprezzabile sacrificio della parte tenuta ad osservarla) ed alla cui violazione conseguono profili di responsabilità, ad esempio in relazione ai falsi affidamenti colposamente ingenerati in uno dei paciscenti (Cass. civ., sez. II, 09/07/2021, ord. n. 19579).
La violazione degli obblighi informativi, pertanto, non può costituire l'unico elemento sulla base del quale viene valutata la gravità dell'inadempimento nell'ambito di un contratto di scambio, poiché suddetti obblighi non fanno parte del nucleo essenziale del sinallagma contrattuale, né quando siano previsti dal contratto
- poiché in tal caso si tratta comunque di prestazioni secondarie - né, tantomeno, quando di essi non vi sia traccia nell'ambito degli accordi assunti tra le parti. Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, dunque, vanno innanzitutto distinte le
18 violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento. Ed inoltre, può essere dato rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti (Cass. civ., sez. II,
09/07/2021, ord. n. 19579).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il recesso operato da parte attrice non può ritenersi legittimamente esercitato, pertanto, la domanda di accertamento del diritto al versamento del doppio della caparra confirmatoria è infondata e va rigettata.
5. Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha proposto domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare parte attrice alla restituzione della somma di € 7.023,00, ad essa assegnata a seguito di pignoramento mobiliare presso terzi
(R.G. n. 637/16), promosso in virtù della sentenza n. 1599/13 del Giudice di pace di
IN, poi dichiarata nulla in appello con sentenza n. 1029/2019 del Tribunale di
IN.
La domanda, sulla quale peraltro parte attrice non prende alcuna posizione nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e che era già stata avanzata dall'odierno convenuto nel procedimento davanti al Giudice di pace, è fondata e va dunque accolta.
5.1 All'esito del giudizio R.G. n. 4269/2012, il Giudice di pace di IN ha pronunciato la sentenza n. 1599/2013, con la quale ha dichiarato l'avvenuta risoluzione della proposta d'acquisto per grave inadempimento della parte convenuta per decorrenza del termine essenziale stabilito, con conseguente CP_1 condanna dello stesso al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, pari ad €
4.000,00, oltre interessi dalla data della proposta all'effettivo soddisfo.
Tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 14/11/2013 e notificata con il relativo precetto in data 27/11/2013 (notifica rinnovata in data 31/03/2016), è stata posta a fondamento dell'azione esecutiva (pignoramento presso terzi), con
19 assegnazione al creditore procedente, , la somma di € 7.023,00 e Parte_1
ordine al terzo pignorato (Selex E.S., di cui era dipendente) di CP_1
corrispondere la suddetta somma.
La sentenza è stata appellata e, all'esito del giudizio R.G. n. 7787/2013, con sentenza n. 1029/2019, in accoglimento dell'appello proposto da CP_1
(odierno convenuto), è stata dichiarata la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado e del conseguente giudizio e, per l'effetto, annullata la sentenza n. 1599/2013 emessa dal Giudice di pace di IN.
Venuto meno il titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, in forza del quale
è stato intrapreso il pignoramento presso terzi, in un momento successivo alla conclusione della procedura esecutiva, il debitore, al fine di recuperare le somme indebitamente versate, è tenuto a promuovere azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore procedente.
A tal proposito, va richiamato il principio di diritto, alla stregua del quale:
“Soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo” (Cass. civ., sez. III,
09/07/2020, n. 14601).
L'istituto della ripetizione dell'indebito trova il proprio fondamento normativo agli artt. 2033 ss. c.c. ed attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di un preesistente debito, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'abbia ricevuto.
Quanto al profilo dell'onere della prova nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, esso grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa;
perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
Ancora sui limiti dell'onere della prova in capo all'attore: proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta
20 causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica eIGere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (Cass. civ., sez. VI ,
26/05/2021, n. 14428).
Dunque, l'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si fonda sui presupposti dell'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio;
spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare, per il caso di un'obbligazione pecuniaria, sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi, avuto riguardo ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio.
Di particolare rilievo è la posizione della giurisprudenza di legittimità sui caratteri del giudizio che il giudice deve compiere nel valutare la prova offerta dall'attore che agisce in ripetizione di un indebito oggettivo.
Tale posizione è compendiata nella seguente massima che trova fondamento nella stessa ratio che fonda la disciplina dell'indebito, vale a dire il disfavore dell'ordinamento per gli spostamenti patrimoniali privi di causa: allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (Cass. civ., sez. II, 08/10/2021,
n. 27372).
Nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti circa la corresponsione di
€ 7.023,00 da parte del convenuto CP_1
L'avvenuto pagamento risulta altresì dalla documentazione in atti, in particolare dalle buste paga di dalle quali si evince l'avvenuta CP_1
detrazione sullo stipendio in ossequio all'ordine disposto a seguito dell'azione esecutiva intrapresa (all. 5 fascicolo di parte convenuta).
21 Pertanto, venuto meno il titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva (che, si ribadisce, è stato oggetto di declaratoria di nullità), va condannata parte attrice alla restituzione della somma di € 7.023,00 corrisposta da parte convenuta.
Non sono stati chiesti interessi.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia e per il tenore e la completezza delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata e limitata quella decisoria, per avere sostanzialmente la difesa abbandonato il processo all'esito della costituzione) seguono la soccombenza.
Quanto sopra trova riscontro nell'applicazione dei seguenti principi:
- in applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), con la conseguente applicazione, nel caso di specie, del valore della domanda riconvenzionale;
- in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art.
4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio” (Cass. civ., sez. VI - II, 20/02/2023, ord. n. 5289), con la conseguenza che, nel caso in decisione, va preso atto che la difesa di parte convenuta/attrice in riconvenzionale non ha né precisato le conclusioni, né ha depositato memorie conclusionali e di replica;
il compenso va dunque limitato alla percentuale del 10% della fase decisionale del relativo scaglione (operata la riduzione ai minimi come sopra rilevato).
6.1 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attore proposta da parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non
22 ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. eIGe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e, per CP_1
l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 7.023,00;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 933,05 per compenso al difensore, oltre spese CP_1
generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
IN, lì 06/02/2025
Il giudice
Luca Venditto
23