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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 270/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VALLE ANGELO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. DAMASCO PIERFRANCESCO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) denunciata in data 27.12.2019, con un grado di menomazione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pari al 20% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi importi spettanti al ricorrente per la malattia CP_1 professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente sig. ha Parte_1 espressamente allegato di svolgere a decorrere dal 1973 e sino a tutto il 2017 mansioni di escavatorista e autista di macchinari cingolati, che, in particolare, le mansioni cui era addetto si svolgevano in cave di pietra site in agro di TE (cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – e (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Testimone_2
17.10.2024).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. , previo Persona_1 accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato ha accertato che :
La malattia del ricorrente, confermata strumentalmente, consiste in “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ed è riconducibile, con ragionevole certezza medico-legale, alla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sua attività lavorativa di autista ed escavatorista in cava di pietra, con esposizione prolungata a rumore superiore ai limiti previsti dalla norma;
a causa della stessa al ricorrente è derivata una menomazioni all'integrità psico-fisica, valutabile in misura pari al 15,5% di Danno Biologico sulla base delle tabelle ( D. Lgs. N. 38/2000). CP_1
2la malattia indicata rientra sia nella tabella delle malattie professionali ( D.M. 9/4/2008 voce 49) e pertanto soggetta a presunzione legale d'origine ai sensi dell'art.3 del D.P.R.
1124/1965, sia nella Lista 1 della G.U. n. 270 del 18/11/2023, in cui sono elencate le malattie professionali la cui origine è di elevata probabilità professionale.
La malattia professionale decorre dalla data della domanda”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche alla luce delle osservazioni critiche avanzate dal TP , attesa la non adeguata motivazione del CTU nominato in CP_1 relazione al nesso causale della malattia accertata, appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e degli accertamenti sanitari compiuti in sede di visita peritale.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 15.5% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 15,5%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto, nonché rimborso del c.u. versato pari ad euro 43,00.
Latina, 1/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 270/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VALLE ANGELO, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. DAMASCO PIERFRANCESCO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) denunciata in data 27.12.2019, con un grado di menomazione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pari al 20% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi importi spettanti al ricorrente per la malattia CP_1 professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente sig. ha Parte_1 espressamente allegato di svolgere a decorrere dal 1973 e sino a tutto il 2017 mansioni di escavatorista e autista di macchinari cingolati, che, in particolare, le mansioni cui era addetto si svolgevano in cave di pietra site in agro di TE (cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetto il ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – e (cfr. verbale udienza del Testimone_1 Testimone_2
17.10.2024).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. , previo Persona_1 accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato ha accertato che :
La malattia del ricorrente, confermata strumentalmente, consiste in “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ed è riconducibile, con ragionevole certezza medico-legale, alla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro sua attività lavorativa di autista ed escavatorista in cava di pietra, con esposizione prolungata a rumore superiore ai limiti previsti dalla norma;
a causa della stessa al ricorrente è derivata una menomazioni all'integrità psico-fisica, valutabile in misura pari al 15,5% di Danno Biologico sulla base delle tabelle ( D. Lgs. N. 38/2000). CP_1
2la malattia indicata rientra sia nella tabella delle malattie professionali ( D.M. 9/4/2008 voce 49) e pertanto soggetta a presunzione legale d'origine ai sensi dell'art.3 del D.P.R.
1124/1965, sia nella Lista 1 della G.U. n. 270 del 18/11/2023, in cui sono elencate le malattie professionali la cui origine è di elevata probabilità professionale.
La malattia professionale decorre dalla data della domanda”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche alla luce delle osservazioni critiche avanzate dal TP , attesa la non adeguata motivazione del CTU nominato in CP_1 relazione al nesso causale della malattia accertata, appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e degli accertamenti sanitari compiuti in sede di visita peritale.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n. 6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ancora Cass.27952/18)”.
5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' CP_1 va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 15.5% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 15,5%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre interessi CP_1 legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto, nonché rimborso del c.u. versato pari ad euro 43,00.
Latina, 1/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro