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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 6904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6904 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22921/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SARNO GIAN MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122
MILANO presso il difensore avv. SARNO GIAN MARCO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. SARNO GIAN MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28
20122 MILANO presso il difensore avv. SARNO GIAN MARCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGALLA OP C.F._2
ANDREA EMILIO MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. SGALLA ANDREA EMILIO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni depositate nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
pagina 1 di 24 Parti Attrici
Voglia l'onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione: (A) relativamente all'Operazion come descritta in atti: CP_2
(i) accertare e dichiarare che tra il signor (associante) e OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
contratto di associazione in partecipazione terminato in data 6/11/2020 con la vendita dell'ultimo degli appartamenti frazionati oggetto dell'operazione e in relazione al quale il signor non ha reso il OP conto della gestione e ha omesso di versare a gli Controparte_3 utili di gestione a quest'ultima ancora spetta la maggiore o minore quota che verrà ritenuta di giustizia – rigettando così la domanda pregiudiziale di inammissibilità della domanda attorea formulata da controparte per difetto di legittimazione passiva del convenuto oltre che violazione del divieto di venire contra factum proprium – e, per l'effetto, (ii) ordinare al signor di presentare il rendiconto e i documenti OP giustificativi dell'oper (iii) condannare il signor al pagamento del saldo degli utili di OP gestione ancora spettanti , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, pari a € 72.523,66 o al maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 6/11/2020 al saldo;
(iv) condannare il signor al pagamento in favore di OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma Controparte_3 terminata per aver resistito in giudizio per fini dilatori;
(B) relativamente all'Operazione Giambellino, come descritta in atti: (i) accertare e dichiarare che, in relazione al contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti, il signor Parte_2
(associato) e, per l'effetto, OP rigettare la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo; (ii) condannare il signor al pagamento in favore di OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma Controparte_3 terminata per aver resistito in giudizio per fini dilatori;
(C) relativamente all'Operazione AN, come descritta in atti: (a) in via principale, (i) accertare e dichiarare che tra il signor (associante) e OP [...]
, in persona del te pro tempor Controparte_3 insieme al signor (associati), è intercorso Parte_2 un contratto di a a seguito della decisione del signor di togliere dal mercato il secondo dei due CP_1 appartamenti frazi tto dell'operazione ancora da vendere per conservarne la proprietà e in relazione al quale il signor non ha CP_1 reso il conto della gestione e ha omesso di restituire a e al signor CP_3
l'intero apporto da loro conferito e ha omesso di pagare a Pt_2 [...] l signor gli utili di gestione per una quota pari da CP_3 Pt_2 ripartire equamente tra loro, ovvero per la maggiore o minore quota che verrà ritenuta di giustizia, realizzati dalla vendita del primo dei due appartamenti frazionati e a seguito della mancata vendita del secondo dei due appartamenti frazionati, e, per l'effetto, (ii) ordinare al signor di presentare il rendiconto e i OP pagina 2 di 24 documenti giustificativi dell'operazione; (iii) condannare il signor ad adempiere alle obbligazioni OP contrattuali e, dunque, a:
- restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
e al signor pro quota parte, € Parte_2 58.337,03, o il maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, a titolo di restituzione dell'apporto al netto del parziale rimborso già ricevuto;
- pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
e al signor pro quota parte, i Parte_2 seguenti importi: € 34.366,77, o il maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, per la quota degli utili di gestione realizzati dalla vendita del primo dei due appartamenti e non ancora corrisposti;
€ 42.612,74, o il maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, per la quota degli utili di gestione di cui al secondo appartamento e non ancora corrisposti;
il tutto oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 1/10/2020, data di vendita del primo appartamento, sino al saldo;
(b) in subordine, (i) accertare e dichiarare che tra il signor (associante) e OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 (associati), è in corso un contratto di associazione in partecipazione Parte_2 per il quale il signor CP_1 a seguito del frazion ll'immobile in due appartamenti ha proceduto alla vendita di solo uno di questi, non ha provveduto a rendere il conto della gestione, ha restituito solo in parte l'apporto conferito da
[...]
e dal signor mentre ha del tutto omesso il pagamento degli CP_3 Pt_2
gestione sin ati nella misura di 1/3, da ripartire equamente tra e il signor , ovvero nella maggiore o minore quota CP_3 CP_4 che di giustiz ingiustificatamente tardando la vendita del secondo appartamento;
(ii) ordinare al signor di presentare il rendiconto e i OP documenti giustificativi dell'operazione; (iii) dichiarare la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione per grave inadempimento del signor e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultimo a:
- restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
e al signor pro quota parte, € Parte_2 58.337, rrà ritenuto di giustizia, a titolo di restituzione dell'apporto al netto del parziale rimborso già ricevuto;
- ordinare al signor di pagare a , CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e al signor
[...]
pro quota parte, € 34.366,7 ore Parte_2
o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, per la quota degli utili di gestione realizzati dalla vendita del primo dei due appartamenti e non ancora corrisposti;
il tutto oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 1/10/2020, data di vendita del primo appartamento, sino al saldo;
(iv) condannare il signor a pagare a , CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 24 in persona del legale rappresentante pro tempore, e al signor
[...]
pro quota parte, l'importo di € 42.612,74, o il maggiore Parte_2 errà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla vendita del secondo appartamento;
(c) in via ulteriormente subordinata, (i) accertare che , in persona del legale Controparte_3 rappresentante Parte_2 hanno concesso al signor un finanziamento per l'importo CP_1 complessivo di € 73.337 i € 37.337,03 corrisposti da ed CP_3
€ 36.000,00 corrisposti dal signor e di cui il signor ha Pt_2 CP_1 soltanto restituito a quest'ultimo € , e per l'effetto (ii) condannare il signor a restituire a , CP_1 Controparte_3 in persona del legale rap te pro tempore al signor l'importo di € 21.000,00, oltre Parte_2 interessi (d) in ogni caso, condannare il signor al pagamento in favore di OP
, in p presentante pro tempore, e Controparte_3 del signor pro quota parte, di una somma Parte_2 equitativa iudizio per fini dilatori. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione. RICHIESTE ISTRUTTORIE A. Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli. Relativamente all'Operazione CP_2
- indicando a teste il signor , via Astesani 15, Persona_1
20161 Milano: 1. È vero che lei, signor , nel corso degli anni Persona_1
2018 e 2019, effettuò, sieme al signor
aventi a oggetto, rispettivamente, un immobile in via OP mmobile in via Ripamonti, Milano?
2. È vero che, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, lei presentò il signor CP_1 al signor perché il signor er Parte_2 CP_1 ricerca di imprenditori edili e/o investitori che potessero partecipare alle operazioni immobiliari dallo stesso individuate?
3. È vero che nel febbraio del 2019 il signor partecipò a un'operazione Pt_2 immobiliare, avente a oggetto quattro immobi ipamonti 150, Milano, organizzata e gestita dallo stesso signor CP_1
4. È vero che nel corso del 2021 il sign organizzò un incontro con lei CP_1 e il signor , nel corso del quale il signor le aveva chiesto di Pt_2 CP_1 pagare al € 30.000,00, dovuti a Pt_2 CP_1 CP_3 in relazione alla citata operazione di via Ripamonti 150, sottraendoli dagli utili spettanti allo stesso signor dall'operazione che lei e il signor CP_1 CP_1 avevate effettuato insieme in via Giambellino?
- indicando a teste il signor via Dante Alighieri 111, 20092 Cinisello Tes_1 Balsamo (MI):
5. È vero che lei, signor tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 Tes_1 eseguì dei lavori su incarico del signor , in Parte_2 qualità di legale rappresentante di Controparte_3 realizzazione dell'impianto elettrico negli appartamenti di via Ripamonti 150, Milano?
6. È vero che lei era a conoscenza del fatto che gli appartamenti in via Ripamonti
pagina 4 di 24 150 erano oggetto di un'operazione immobiliare in cui erano soci il signor
e il signor Pt_2 OP che nel cor seguiti negli immobili di via Ripamonti 150, Milano, lei ebbe occasione di dire al signor “non perdere , CP_1 Pt_2
è molto capace, è un socio forte” e che il signor rispose “lo so per CP_1 questo”?
8. È vero che lei conosce la signora Parte_3
9. È vero che tra il mese di maggio e il mese di giugno 2021 lei parlò con la signora per verificare se ci fosse modo di far ottenere al signor Parte_3
, quale titolare di , quanto ancora Pt_2 Controparte_3 al signor ia Ripamonti 150 OP e che la risposta della signora fu: "io non c'entro niente, ho dato i soldi a Pt_3
i soci sono loro due CP_1
- indicando a teste il signor , via Lanzone 40, 20123 Milano: Testimone_2
10. È vero, signor prile 2021 si tenne presso il suo Testimone_2 ufficio in via Lanzone 40, Milano, un incontro tra lei, il signor
[...]
, in qualità di legale rappresentante di , e la signora Parte_2 Controparte_3 Parte_3
[...]
o che il citato incontro venne organizzato dal signor CP_1 12. È vero che al citato incontro avrebbe dovuto partecipare anche il signor
CP_1 13. È vero che il citato incontro aveva a oggetto un'operazione immobiliare relativa a quattro immobili di via Ripamonti 150, Milano, organizzata e gestita dal signor e a cui aveva preso parte CP_1 CP_3
14. È nel corso del citato incont elle spese e della ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano?
15. È vero che nel corso del citato incontro il signor presentò i conteggi Pt_2 delle spese sostenute da che si rammost 23)? CP_3
16. È vero che nel corso del citato incontro la signora presentò i conteggi Pt_3 delle spese sostenute dal signor che si rammo c. 25, pag. CP_1 12)?
17. È vero che nel corso del citato incontro il signor contestò i conteggi Pt_2 presentati dalla signora Pt_3
18. È vero che nel corso incontro il signor , in particolare, Pt_2 contestò la veridicità della seguente nota contenuta nei conteggi presentati dalla signora “11/04/2019 Dato in contanti a in più volte 50.000,00”? Pt_3 Pt_2
19. È vero che nel corso del citato incontro in risposta alla contestazione del signor
sulla veridicità della citata nota della signora quest'ultima Pt_2 Pt_3 aveva spiegato che, in verità, i contanti erano stati consegnati al signor CP_1 affinché li versasse al signor e che l'importo
[...] Pt_2 complessivamente versato al signor era di complessivi € 58.000,00? CP_1
20. È vero che il signor , olare, contestò le seguenti spese Pt_2 riportate nella nota della signora Per_2
- “11/01/2019 Agenzia con a r Sara e .000,00” Pt_4
- “30/06/2020 Fatt. 3078 Notaio per .450,00” Pt_4
- “13/07/2020 Fatt. 4388 Notaio per 00,00” Pt_4
- “Cila e accatastamento acconto contanti 1.500,00”
- “10/11/2020 Ristrutturazione Manal con aria condizionata ecc. Fattura Morgan Service 37.000,00”
pagina 5 di 24 “Avvocato De Luca 500,00”
- “ contanti 1.500,00”? Controparte_5
2 del citato incontro tutti gli importi indicati nei conteggi della signora non erano supportati da giustificativi di spesa? Pt_3
22. È vero c o del citato incontro il signor , pur di incassare Pt_2 subito almeno una parte degli utili che sarebbero spettati a si era CP_3 dichiarato disponibile ad accettare a titolo transattivo il pa 30.000,00?
23. È vero che nel corso del citato incontro, la signora dichiarò che il Pt_3 citato importo di € 30.000,00 sarebbe stato pagato dal signor visto CP_1 che quest'ultimo aveva già ricevuto dalla famiglia ito delle Persona_3 vendite dei due immobili di via Ripamonti 150 a loro intestati, sub. 719 e 735, l'importo complessivo di € 58.000,00?
24. È vero che nei giorni successivi al citato incontro del 27 aprile 2021 lei ha effettuato dei conteggi relativamente alle citate spese per la determinazione e ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano?
25. È vero che il 4 maggio 2021 si tenne presso il suo ufficio in via Lanzone 40, Milano, un secondo incontro tra lei, il signor e la signora Pt_2 Pt_3
26. È vero che il citato incontro era stato organizzato dal signor CP_1
[...] 27. È vero che al citato incontro avrebbe dovuto partecipare anche il signor
OP 28. È vero che il citato incontro venne organizzato per far chiarezza sulle spese e la ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano? 29. È vero che nel corso del citato incontro lei disse che, all'esito dei conteggi da lei effettuati, avrebbe dovuto ricevere ancora € 30.000,00 per CP_3
l'operazione onti 150?
30. È vero che nel corso del citato incontro il signor si dichiarò Pt_2 disponibile ad accettare il citato importo di € 30.00
31. È vero che nel corso del citato incontro, la signora dichiarò che il Pt_3 citato importo avrebbe dovuto pagarlo il sig. CP_1
32. È vero che nei giorni successivi al citato incontro del 4 maggio 2021 lei avrebbe dovuto incontrare la signora per definire tutti gli aspetti Parte_3 della vicenda? Relativamente all'Operazione Giambellino
- indicando a teste il geometra Via Lamarmora 9, 20861 Testimone_3
Brugherio (MB):
33. È vero, geometra che tra la fine di settembre e i primi di Testimone_3 ottobre del 2019, lei i , suo Parte_2 conoscente, e il signor che conobbe in quel frangente, OP presso il bar di via R ilano, per discutere con loro dell'operazione immobiliare di via Giambellino 46, Milano, che prevedeva l'acquisto di un appartamento posto al settimo piano, il frazionamento in due distinte unità con relativa ristrutturazione e successiva rivendita?
34. È vero che nel corso del citato incontro il signor , d'accordo con il Pt_2 signor le propose di partecipare all'affare mediante un OP apport .000,00 con il riconoscimento di una quota pari al 20% degli utili che sarebbero stati ricavati dall'operazione?
pagina 6 di 24 35. È vero che nel corso del citato incontro lei accettò la citata offerta che venne formulata dal signor d'intesa con il signor Pt_2 CP_1
36. È vero che succe a tale incontro lei si l n il signor Pt_2 per il fatto che, nonostante un apporto sostanzialmente analogo a quello del signor le sarebbe stata riconosciuta una quota pari alla metà di quella CP_1 di quest'ultimo?
37. È vero che a fronte di tale lamentela, il signor le spiegò che la Pt_2 maggiore quota del signor era stata così convenuta per aver CP_1 quest'ultimo individuato l oggetto dell'operazione?
38. È vero che all'esito dell'operazione di via Giambellino 46, Milano, lei ha ricevuto dal signor pagamenti per complessivi € 131.975,59, di cui € Pt_2 80.000,00 per restituzioni ed € 51.975,59 per utili a lei spettanti? Relativamente all'Operazione Tes_4
- indicando a teste il signor : Testimone_5
39. È vero, signor tobre e il novembre 2019 il signor Testimone_5 le propose di partecipare a un'operazione immobiliare OP laboratorio in via AN 4/6, Milano, con annessa area a uso esclusivo e box pertinenziale, da acquistare, frazionare in due distinte unità, ristrutturare e rivendere, alla quale avrebbe partecipato anche
[...]
e il titolare di quest'ultima, signor Controparte_3 [...]
? Parte_2
40. È vero che il signor le propose di partecipare alla citata operazione di CP_1 via AN 4/6 medi porto in denaro di € 69.000,00 con il riconoscimento di una quota pari a un terzo degli utili che sarebbero stati ricavati dall'operazione?
41. È vero che lei accettò la citata proposta del signor CP_1
42. È vero che, a oggi, lei ha ricevuto in pagamento d l'importo CP_1 complessivo di € 40.000,00 a titolo di restituzioni e/o di utili derivanti dall'operazione di via AN 4/6 e che, pertanto, lei è ancora in attesa di ricevere il relativo saldo? B. Si chiede di essere ammessi a fornire prova contraria nonché diretta sui capitoli di parte convenuta ove ammessi. C. Si chiede di ammettersi interrogatorio formale del signor sui OP seguenti capitoli: Relativamente all'attività imprenditoriale del signor CP_1
1. È vero che nel corso degli anni 2018 e 2019 lei a l'altro, due operazioni immobiliari insieme al signor Persona_1 Per (detto , aventi a oggetto, rispettivam Per e un immobile in via Ripamonti, Milano, intestati al signor Per
2. È vero che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 il sign le presentò il signor ? Parte_2
3. È i di via Ripamonti 150, via Giambellino 46 e via AN 4/6 da cui sono scaturite le relative operazioni immobiliari oggetto del presente giudizio?
4. È vero che l'immobile in zona via Corsica, Milano, che lei propose al signor
di visitare in data 14 marzo 2019, come da messaggio Whatsapp che Pt_2 si rammostra (doc. 24, pag. 1), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare? 5. È vero che l'immobile in via Romilli 20, Milano, che lei propose al signor
di visitare in data 2 aprile 2019, come da messaggio Whatsapp che si Pt_2 rammostra (doc. 24, pag. 3), era stato da lei individuato per una possibile
pagina 7 di 24 operazione immobiliare?
6. È vero che l'immobile in via Taormina 2 che lei propose al signor di Pt_2 visitare in data 21 giugno 2019, come da messaggio Whatsapp che s ra (doc. 24, pag. 6), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare?
7. È vero che l'immobile in via dei Fontanili 24/B, Milano, di cui lei fornì la planimetria al signor in data 1° aprile 2019, come da email che si Pt_2 rammostra (doc. 71), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare?
8. È vero che l'immobile da lei definito “interessante” di cui lei inviò in data 10 giugno 2019 al signor il link al relativo annuncio sul sito Pt_2 immobiliare.it che si rammostra (doc. 72), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare? Relativamente all'Operazione CP_2
9. È vero che nel febbraio del pose al signor un'operazione Pt_2 immobiliare avente a oggetto quattro immobili in via Ripamonti 150, Milano, di cui al presente giudizio?
10. È vero che fu lei a organizzare e gestire la citata operazione in via Ripamonti 150, Milano? 11. È vero che fu lei a presentare le signore , Parte_3 Persona_4
e
[...] Parte_5 Pt_2 12. È vero che lei organizzò l'incontro del 27 aprile 2021 presso l'ufficio del signor Tes_
in via Lanzone 40, Milano, al quale avrebbe dovuto partecipare lei, il signor e la signora Parte_2 Parte_3
13. È anizzato per e la ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano?
14. È vero che lei ha ricevuto dalle signore Parte_3 Persona_4 e/o da altro loro congiunto, in tutto o in parte, € 58.000,00 a titolo Parte_5
e/o di utile dalla operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano? 15. È vero che lei organizzò e avrebbe dovuto partecipare al secondo incontro del 4 maggio 2021 presso l'ufficio del signor con il signor Testimone_2
e la signora Pt_2 Parte_3 Relativamente all'Operazione Giambellino
16. È vero che, tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 2019, lei incontrò il signor e il geometra che conobbe in quel Pt_2 Testimone_3 frange il bar di via ilano, per discutere con loro dell'operazione immobiliare di via Giambellino 46, Milano, di cui al presente giudizio?
17. È vero che nel corso del citato incontro il signor , d'accordo con lei, Pt_2 propose al geometra di partecipare all'affar un apporto in Tes_3 denaro di € 80.000,00 con il riconoscimento a quest'ultimo di una quota pari al 20% degli utili che sarebbero stati ricavati dall'operazione?
18. È vero che nel corso del citato incontro il geometra accettò la citata Tes_3 proposta? Relativamente all'Operazione AN
19. È vero che, tra l'ottobre e il novembre 2019, lei propose al signor
[...] di partecipare all'operazione immobiliare di via AN 4/6, Tes_5 ediante un apporto in denaro di € 69.000,00 con il riconoscimento a quest'ultimo di una quota pari a un terzo degli utili che sarebbero stati ricavati
pagina 8 di 24 dall'operazione? 20. È vero che il signor accettò la citata proposta? Tes_5
21. È vero che, a oggi, l o al signor l'importo complessivo di Tes_5
€ 40.000,00 a titolo di restituzioni e/o di utili derivanti dall'operazione di via AN 4/6? D. Si Si chiede di voler ordinare al signor ex art. 210 c.p.c.: CP_1
i) l'esibizione della documentazione attesta menti effettuati in favore del signor in relazione all'Operazione AN;
Testimone_5
(ii) di o di residenza o del domicilio del signor per Testimone_5 consentire agli attori di intimarlo a comparire se ammesso a rendere testimonianza. E. Si chiede, a seguito della presentazione da parte del signor del conto della CP_1 gestione sull'Operazione e del conto della gestione sull'Operazione CP_2 Tes_4
e dei relativi giustificativ voler disporre consulenza tecnica d'uffici (i) per verificarne la correttezza, anche alla luce dei conteggi forniti dagli odierni attori, e quantificare gli utili di spettanza degli associati relativi all'Operazione CP_2 e all'Operazione e Tes_4
(ii) per verificare ell'immobile di via AN 4/6, Milano, distinto al NCEU foglio 556, part. 375, sub 704, al 31/12/2020. F. Per quanto emerso dal doc. 15 prodotto da controparte con memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., al fine di poter accertare i pagamenti intercorsi tra il signor OP
e le signore e Persona_4 Pt_5 Parte_5 della proposta di acquisto degli immobili in via Ripamonti 150, si chiede di voler ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli estratti del conto corrente n. CP_1 2615345 presso Agenzia Milano 4, e di tutti gli altri conti correnti bancari CP_6 di cui lo stesso è t al periodo dal 23/2/2019 a oggi. G. Per quanto concerne le istanze istruttorie del convenuto, gli attori chiedono caso di ammissione, di essere ammessi a prova contraria indiretta, con il teste signor
, in relazione al capitolo di prova 5) di controparte: Testimone_2
i delle spese sostenute da presentate dal signor CP_3
nel corso degli incontri tenuti presso il suo Parte_2
non furono contestati dalla signora Parte_3
[...]
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e difesa, anche istruttoria, così giudicare:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea svolta in relazione alla c.d. Operazione per difetto di legittimazione passiva del convenuto oltre che violazione del CP_2 divieto di venire contra factum proprium;
2) In via principale nel merito:
(i) in ogni caso, previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, anche previa compensazione con eventuali crediti vantati dagli attori con i crediti del convenuto rivenienti dalla c.d. Operazione Giambellino;
(ii) accertato l'inadempimento degli attori in relazione all'adeguato rendiconto e corresponsione degli utili in relazione all'operazione Giambellino, per l'effetto condannare i medesimi, anche in via riconvenzionale, al versamento al convenuto di un ammontare non inferiore a € 40.000,00, già al netto degli importi eventualmente spettanti agli attori per l'Operazione AN;
pagina 9 di 24 3) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., nella misura che risulterà in corso di causa o comunque sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché al pagamento in favore dell'esponente di una somma equitativamente d
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e difesa, anche istruttoria, così giudicare:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea svolta in relazione alla c.d. Operazione per difetto di legittimazione passiva del convenuto oltre che violazione del CP_2 divieto di venire contra factum proprium;
2) In via principale nel merito:
(i) in ogni caso, previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, anche previa compensazione con eventuali crediti vantati dagli attori con i crediti del convenuto rivenienti dalla c.d. Operazione Giambellino;
(ii) accertato l'inadempimento degli attori in relazione all'adeguato rendiconto e corresponsione degli utili in relazione all'operazione Giambellino, per l'effetto condannare i medesimi, anche in via riconvenzionale, al versamento al convenuto di un ammontare non inferiore a € 40.000,00, già al netto degli importi eventualmente spettanti agli attori per l'Operazione AN;
3) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., nella misura che risulterà in corso di causa o comunque sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché al pagamento in favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le ragioni esposte in atti.
4) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
Istanze istruttorie
Per quanto occorrer possa, previa revoca di ogni contrario (anche in via implicita) provvedimento del Giudice (in particolare l'ordinanza emessa in data 13.03.2025), si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie (anche a prova contraria) dedotte dal convenuto con le memorie ex art. 171-ter cpc n. 2
(v. pagg. 5-6) e n. 3 (v. pagg. 2-3), che si riportano di seguito per comodità di riferimento:
Prove testimoniali
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che la porzione dell'Immobile in via AN 4/6 tuttora intestata al Sig. , foglio OP
556 part. 375 sub 704, fu tolta dal mercato in quanto per circa dieci mesi nel 2020 non ricevette offerte coincidenti o prossime al prezzo richiesto;
2) Vero che fu l'agenzia A360 a consigliare di togliere l'immobile dalle inserzioni per evitare un pregiudizio commerciale;
3) Vero che anche successivamente l'immobile non fu riproposto sul mercato in conseguenza degli impatti della pandemia Covid;
4) Vero che tale scelta fu condivisa anche tra il Sig. ed il Sig. . CP_1 Parte_2 Si indica a teste il Sig. , domiciliato in Milano presso l'Agenzia A360, via Lanzone n.
7. Testimone_6 Tes_
5) Vero che negli incontri presso il Prof. con le Signore e in relazione ai conteggi Pt_5 Pt_3 sull'operazione immobiliare di via Ripamonti n. 150 il Sig. si presentò Parte_2 con dei semplici riepiloghi generali delle spese (intesi come non comprensivi dei giustificativi).
Si indica a teste il Prof. , residente in [...]
6) Vero che il Sig. manteneva negli anni 2019-2020 accordi di partecipazione alle operazioni Tes_3 immobiliari direttamente ed esclusivamente con il Sig. , nei casi in cui Parte_2 quest'ultimo era coinvolto;
7) Vero che accordi simili non furono mai raggiunti con il Sig. ma solo con il Sig. OP
relativamente all'Operazione Giambellino n. 46. Parte_2
Si indica a teste il geom. Via San Remigio n. 21 – Vimodrone. Testimone_3
Altre istanze istruttorie
pagina 10 di 24 - si chiede di effettuarsi consulenza tecnica d'ufficio relativamente alla valutazione dei due solai/sottotetti tuttora intestati a in via Ripamonti n. 150, NCEU foglio 581 sub 723 e 724, alla data della CP_3 rivendita (2020) da parte di degli altri immobili di cui all'operazione nello stesso fabbricato, CP_3 che tenga conto delle potenzialità di trasformazione e/o mutamento della destinazione d'uso in residenziale;
chiede di ordinarsi agli attori di presentare il conto della gestione dell'Operazione di via Giambellino, anche ai sensi dell'art. 2552 c.c., e all'esito di disporsi consulenza tecnica d'ufficio sulla congruità e correttezza dei valori e dei conteggi presentati, ovvero in subordine esame contabile;
- si chiede ordinarsi in ogni caso al dott. con studio in via Vittor Pisani n. 13, Persona_5 commercialista del Sig. , di esibire ex art. 210 ss. cpc le fatture, contabili e altra documentazione CP_1 (inclusa quella sul calcolo plusvalenze) relative ai conteggi sull'operazione immobiliare di acquisto e rivendita parziale dell'immobile in Milano, via AN n. 4/6. Prova contraria sulle avverse istanze istruttorie per testi sulla c.d. Operazione CP_2 nella denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli:
- in relazione al capitolo n. 8 si chiede ammissione quale teste a prova contraria della Sig.ra
[...]
residente in [...] Milano;
Testimone_7 Tes_
- in relazione ai capitoli da n. 10 a n. 32 (teste ), ad eccezione del capitolo n. 15, si chiede ammettersi quale teste a prova contraria la medesima Sig.ra Testimone_7
Prova contraria sulle avverse istanze istruttorie per testi sulla c.d. Operazione Giambellino. nella denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli (nn. 33-38): si chiede ammettersi quale teste a prova contraria indiretta il dott. , domiciliato presso Testimone_5
- agenzia di via Moscova n. 31/A, sul seguente capitolo: CP_6
“Vero che l'operazione relativa all'acquisto e poi rivendita dell'immobile in via Giambellino 46, in relazione alla quale il Sig. ottenne un mutuo per l'acquisto dalla Parte_2 CP_6 nel 2019, fu realizzata in accordo tra loro dal Sig. e dal Sig OP Parte_2
. , senza altri partecipanti alla stessa”.
[...] CP_7 Inoltre, sempre a prova contraria indiretta, si chiede ammettersi quale teste la Sig.ra Testimone_8 domiciliata in Via Soderini, presso l'agenzia Case e Case, sul seguente capitolo: “Vero che in relazione all'operazione di acquisto e vendita di immobile in via Giambellino 46 ad opera del Sig.
[...]
, i soggetti che realizzarono l'operazione furono in accordo tra loro il Sig. Parte_2
ed il sig, . In particolare, non partecipò Parte_2 OP all'operazione il geom. che operò solo quale tecnico per gli aspetti tecnico- Controparte_8 urbanistici”. Prova contraria su avverse deduzioni come rettificate in memoria attorea n. 2
Si chiede ammettersi quale teste a prova contraria sulle circostanze rappresentate e rettificate (rispetto a quanto indicato a pag.6 punto 6 della memoria attorea n. 1) a pag.10 della memoria n. 2 di parte attrice, la
Sig.ra residente in [...] Testimone_7
– Milano, sul seguente capitolo: “Vero che nel settembre 2023 la Sig.ra Testimone_7 ricevette una telefonata dell'avv. Sarno che le parlò di un accordo tra il Sig. e il Sig.
[...] CP_1
, che prevedeva il pagamento a quest'ultimo dalle signore e Parte_2 Pt_5 dell'importo di € 30.000,00 e chiese se intendevano in ogni caso definire così la questione”. Pt_3
** ** Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 13.6.2024 e il sig. Controparte_3
hanno convenuto in giudizio il sig. per sentire Parte_2 OP
accertare e dichiarare la conclusione tra i medesimi di due contratti di associazione in partecipazione pagina 11 di 24 aventi ad oggetto due operazioni immobiliari e per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di alcune somme in ipotesi dovute in adempimento di tali contratti a titolo di utili e di apporto, previa presentazione del relativo rendiconto. In via subordinata, limitatamente ad uno dei due contratti, gli attori hanno chiesto la risoluzione dello stesso per inadempimento del , con conseguente CP_1
condanna del medesimo alla restituzione dell'apporto ricevuto e al pagamento degli utili maturati in relazione all'operazione oggetto dell'accordo e asseritamente non portata a compimento nonché al risarcimento del danno per il mancato guadagno che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'accordo inter partes.
In via di ulteriore subordine, e l hanno chiesto l'accertamento della CP_3 Parte_2
conclusione di un contratto di finanziamento tra le parti, parzialmente inadempiuto da parte del convenuto quanto alla restituzione delle somme mutuate e per l'effetto la condanna del convenuto al pagamento di quanto ancora agli stessi non versato.
Nella propria narrativa gli attori hanno dato atto della conclusione di un terzo contratto di associazione in partecipazione con il , avente ad oggetto un'altra operazione immobiliare, CP_1
senza tuttavia formulare alcuna domanda in relazione a tale negozio, ritenendo lo stesso adempiuto da tutte le parti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il convenuto ha fatto valere il difetto di legittimazione degli attori con riguardo ad uno dei contratti, asseritamente concluso da e CP_3
altre parti (madre e sorella della propria compagna).
In ogni caso, il ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, ha contestato l'adempimento degli obblighi delle controparti discendenti dalla terza operazione immobiliare (Giambellino) con condanna delle medesime al pagamento degli utili ricavati da tale operazione, previa presentazione del relativo rendiconto.
Nella prima memoria istruttoria gli attori hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale per infondatezza della stessa.
Nell'impossibilità di un componimento bonario della controversia, più volte sollecitato dal
Tribunale, non ammesse le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande delle parti.
in persona del legale rappresentante Abdelghani, e il sig. in proprio CP_3 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il sig. per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di CP_1
alcune somme a titolo di utili e di apporto in ipotesi dovute in virtù di due contratti di associazione in pagina 12 di 24 partecipazione stipulati, tra il 2019 e il 2020, rispettivamente, tra e il con CP_3 CP_1 riguardo all''operazione Ripamonti' e tra l e il sig. , con la CP_3 Parte_2 CP_1 successiva aggiunta di un terzo soggetto, tal , con riguardo all' 'operazione AN'. Testimone_5
Quanto a quest'ultima operazione, in subordine, gli attori hanno chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto con le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie o, ancora, la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma asseritamente versatagli a titolo di finanziamento.
Nella narrativa dei propri atti gli attori hanno anche menzionato una terza operazione,
'operazione Giambellino', asseritamente oggetto di un contratto di associazione in partecipazione concluso nello stesso periodo tra l' il e tal geom. in relazione Parte_2 CP_1 Testimone_3
a cui essi non hanno formulato alcuna domanda nell'atto di citazione, sostenendo l'intervenuta corretta esecuzione del contratto, con inesistenza di alcuna pretesa tra le parti.
Il ha fatto valere l'infondatezza di tutte le domande attoree relative alle operazioni CP_1
e , contestando la ricostruzione delle vicende tra le parti rappresentata dagli attori, CP_2 Tes_4 evidenziando la condotta contraddittoria di che, in relazione all'operazione CP_3 CP_2
non avrebbe avanzato alcuna richiesta nella fase stragiudiziale e nella prima procedura di mediazione esperita tra le parti, avendo la stessa proceduto a fare valere le proprie pretese solo in una seconda procedura di mediazione e poi nel presente giudizio.
In relazione a tale operazione, il convenuto ha inoltre fatto valere il proprio difetto di legittimazione, affermando di non essere stato parte del contratto, ma di essersi limitato a fornire prestazioni di consulenza a favore delle signore e rispettivamente madre e Persona_4 Parte_5
sorella della propria compagna nell'acquisto di due degli immobili di via Ripamonti.
Quanto all'operazione Giambellino, senza negare la conclusione dell'accordo, il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio credito al pagamento di una somma a titolo di utili in ipotesi non corrispostagli dalla controparte secondo quanto pattuito tra i contraenti.
Dato atto sin da ora della grandissima confusione delle difese delle parti, per chiarezza espositiva conviene trattare separatamente le differenti 'operazioni', anche alla luce della diversità delle parti in ipotesi contraenti degli azionati contratti.
Operazione CP_2
ha allegato di aver stipulato un contratto di associazione in partecipazione con il CP_3
avente ad oggetto un'operazione di acquisto, ristrutturazione e successiva vendita di n. 4 CP_1
immobili siti in Milano, via Ripamonti n. 150.
pagina 13 di 24 L'operazione sarebbe stata originata, diretta e gestita dal sig. quale associante mentre CP_1
in qualità di associata, avrebbe versato un apporto in parte sotto forma di denaro per CP_3
l'acquisto degli immobili e in parte sotto forma di servizio avente ad oggetto la ristrutturazione di tre degli stessi, con diritto alla quota del 50% degli utili scaturiti dall'affare.
In esecuzione del contratto, a seguito dell'intervenuto acquisto dei 4 immobili, gli stessi sarebbero stati oggetto di ristrutturazione, comprensiva di parziali frazionamenti e accorpamenti, e quindi rivenduti a terzi soggetti.
Gli incassi discendenti delle compravendite delle unità immobiliari di Via Ripamonti sarebbero pari ad € 490.000,00, le spese, per la gestione complessiva dell'operazione (notaio, pratiche edili, ristrutturazione, spese condominiali et similia) ammonterebbero ad € 317.360,90.
La differenza tra gli incassi e le spese sostenute per l'operazione, pari ad € 172.639,10 rappresenterebbe l'utile della stessa, da dividersi al 50% tra le parti per l'importo di € 86.319,55.
Facendo i conteggi delle poste dare e avere tra le parti, considerato che avrebbe già CP_3 incassato la somma di € 13.795,89, tale società sarebbe creditrice nei confronti del della CP_1 restante parte di € 72.523,66, in applicazione degli accordi e della disciplina codicistica di cui agli artt.
2549 e ss. c.c.
Ciò osservato, giova richiamare l'art. 2549 c.c. posto dalla attrice a fondamento della propria pretesa.
Secondo tale norma 'Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto'.
Per pacifico principio, tale contratto è un contratto di scambio caratterizzato dal sinallagma tra l'attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'affare o dell'impresa da parte di un contraente e l'apporto patrimoniale da parte dell'altro, che costituisce elemento essenziale della fattispecie (cfr. Cass. 2018/16198).
Ciò posto, rileva che parte attrice, gravata del relativo onere probatorio (Cass. Sez. Un.
2001/13533) non ha fornito gli elementi richiesti dall'art. 1346 c.c. con particolare riguardo all'oggetto dell'accordo tra le parti.
si è infatti limitata a richiamare presunte intese verbali tra le parti, senza allegare la CP_3
data a cui risalirebbero tali intese, facendo piuttosto riferimento ad alcune attività poste in essere a febbraio 2019 (proposta di acquisto delle 4 unità immobiliari;
cfr. doc. n. 4) e aprile 2019 (atto di compravendita di tali unità; cfr. doc. n. 5) che tuttavia non coincidono con il supposto accordo di associazione in partecipazione, ma, semmai, con l'esecuzione dello stesso.
pagina 14 di 24 In secondo luogo, dopo aver qualificato il come associante e l'attrice quale associata, Per_6 non ha indicato quale fosse l'accordo delle parti riguardo il presunto affare, limitandosi a CP_3 far riferimento ad un'operazione immobiliare che prevedeva l'acquisto di 4 unità, a cui in corso di causa si sono aggiunti due sottotetti (cfr. p. 11 comp. cost. e p. 6/7 memoria ex art. 171 ter c.p.c. att.), la ristrutturazione e la rivendita delle stesse, senza tuttavia specificare in cosa consistessero le reciproche prestazioni.
In particolare, si è dilungata a trattare di questioni attinenti i soggetti che si CP_3
sarebbero dovuti rendere acquirenti degli immobili, come mutati nel tempo occorso per la realizzazione dell'operazione (inizialmente il solo poi, le conoscenti di quest'ultimo sigg.re e Per_6 Persona_4
dal medesimo asseritamente a sé interposte nell'operazione, e stessa). Parte_5 CP_3
Tuttavia tali questioni, che attengono, piuttosto alla fase esecutiva dell'accordo relativo all'allegata operazione immobiliare, sono irrilevanti al fine del decidere considerato che la stessa parte istante non ha dedotto alcun interesse delle parti circa l'identità del soggetto acquirente tali beni.
Né, del resto, la significatività di tale identità risulta in re ipsa, considerato che l'obiettivo perseguito dai contraenti, come allegato da stessa, era la differenza tra il prezzo di CP_3
acquisto delle citate unità immobiliari e quello di rivendita delle stesse, una volta effettuate le ipotizzate opere di ristrutturazione.
Neppure l'attrice ha dimostrato l'esistenza di un accordo circa l'apporto, costituente l'oggetto dell'obbligo principale di se stessa quale dell'associata.
Dalla lettura degli atti pare dedursi che detto apporto consistesse in parte nel versamento di una somma (€ 110.000,00 + € 30.000,00) in linea capitale per contribuire all'acquisto degli immobili e alle spese accessorie ed in parte nella realizzazione da parte propria, in ragione delle proprie competenze e del proprio oggetto sociale, di lavori di ristrutturazione di tali immobili per un valore di € 55.000,00 (p.
6 cit.).
Tuttavia, lungi dal provare un'intesa delle parti su tale prestazione, si è limitata a CP_3
esporre un lungo elenco di spese e lavori in ipotesi svolti, peraltro inspiegabilmente in relazione a tre dei quattro immobili oggetto dell'operazione, senza fornire alcun elemento idoneo a delineare la volontà delle parti al momento della stipula del dedotto contratto di associazione.
A ciò si aggiunge che tratta in modo fungibile la voce 'apporto' e quella 'spese', CP_3
nonostante tali voci costituiscano l'oggetto di differenti istituti nella disciplina del contratto di associazione.
Così nelle tabelle riportate nell'atto di citazione aventi ad oggetto i 'conteggi dell'operazione',
l'attrice definisce 'apporto' quello di entrambe le parti, associato e associante, con ciò facendo pagina 15 di 24 riferimento all'oggetto di una prestazione gravante solo sull'associata e non dovuta da parte del
, quale ipotetico gestore dell'affare (cfr. p. 9 cit.; p. 38 comparsa conclusionale). CP_1
Subito dopo, nella medesima pagina, essa qualifica come 'spese' gli stessi importi già qualificati come apporti, in ipotesi corrisposti da e da se stessa, in relazione all'operazione in Per_6
esame.
La riportata confusione impedisce di individuare gli elementi costitutivi del dedotto accordo, ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Non valgono a supplire tali gravissime lacune probatorie né i messaggi via whattapp scambiatisi tra il legale rappresentante di e il (doc. n. 25 att.), né le allegate fatture. CP_3 Per_6
Posto che, analogamente alla questione dell'identità dei soggetti acquirenti delle 4 unità, tali messaggi e tali fatture attengono semmai alla fase esecutiva del contratto di associazione, rileva che, comunque gli stessi non sono univocamente riconducibili all'operazione in esame (cfr, p. es, fatture allegate sub n. 15 att.).
Detta circostanza è tanto più rilevante, in considerazione della pluralità delle operazioni prospettate o realizzate tra le parti, (p. es. appartamento via SS 2, operazioni in viale Corsica, via
Romili, via Taormina, via dei Fontanili (docc. nn. 24, 71 att.).
A conferma di ciò rileva che addirittura la stessa per suffragare la tesi CP_3 dell'inadempimento del ha riportato in comparsa conclusionale uno scambio di messaggi CP_1 whatsapp in ipotesi riferiti all'operazione che all'udienza di rimessione della causa in CP_2
decisione ha affermato essere invece relativi ad un altro rapporto tra le parti (ristrutturazione SS, cfr. verb. ud. 10.9.25).
Ancora, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza dell'accordo tra la quota di partecipazione agli utili asseritamente convenuta con la controparte, essendosi limitata ad affermare che la stessa fosse pari al 50%.
Per quanto i messaggi whatsapp tra le parti prodotti sub docc. nn. 24 e 25 e le stesse difese del rendano verosimile la sussistenza di accordi tra le parti in relazione ad un'operazione su CP_1
immobili in via Ripamonti, tuttavia la mancata allegazione degli elementi identificativi delle obbligazioni principali di associante ed associata determina l'impossibilità di valutare gli eventuali inadempimenti del al fine della condanna del medesimo al pagamento degli utili in ipotesi CP_1
maturati e ancora non corrisposti.
Ciò conduce al rigetto della domanda attorea in parte qua, senza necessità dell'esame delle poste esposte da riguardo le asserite opere di ristrutturazione e del rendiconto dell'operazione. CP_3
La domanda relativa all'operazione viene pertanto rigettata. CP_2
pagina 16 di 24 Detta conclusione, in virtù delle esposte osservazioni, determina l'assorbimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . CP_1
Priva di fondamento è poi l'eccezione del convenuto relativa all'inammissibilità della domanda attorea per aver posto in essere una condotta contra factum proprium, consistente nella CP_3
proposizione di due domande di mediazione aventi ad oggetto pretese differenti.
In particolare la seconda domanda, presentata a novembre, sarebbe più ampia di quella presentata a marzo dello stesso anno, in quanto conterrebbe domande relative all'operazione Ripamonti non contenute nella precedente (docc. nn. 62 e 63 att.).
Verificato che in effetti ha ampliato le proprie richieste nei confronti del , CP_3 CP_1
introducendo solo successivamente le questioni relative all'operazione rileva che tale CP_2
condotta, riconducibile all'esercizio del diritto di difesa dell'attrice, non è di certo causa di inammissibilità della domanda giudiziale.
Essa risulterà, semmai, rilevante in sede di valutazione di spese legali.
Operazione AN.
Passando a esaminare la seconda delle operazioni immobiliari rispetto a cui e CP_3
l' hanno avanzato pretese nei confronti del , gli attori hanno affermato di aver Parte_2 CP_1 concluso con quest'ultimo, sempre verbalmente, un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto l'acquisto di un laboratorio al piano terra in Milano, via AN 4/6 con annessa area ad uso esclusivo e box pertinenziale, la ristrutturazione dello stesso e la rivendita degli immobili ottenuti a seguito della ristrutturazione.
Anche in questo caso, il sarebbe stato l'associante, con l'obbligo di versare agli attori CP_1 la quota del 50% degli utili prodotti dall'affare, a fronte dell'apporto della somma di € 150.000,00.
Successivamente le parti avrebbero aggiunto un terzo soggetto quale associato.
A fronte del versamento dell'importo di € 60.000,00 a titolo di apporto, quest'ultimo sarebbe divenuto titolare del diritto alla percentuale di 1/3 degli utili derivanti dall'operazione, con corrispondente riduzione della quota delle altre parti del contratto.
Considerato che l'affare oggetto del contratto di associazione in partecipazione non sarebbe stato colpevolmente portato a termine da parte dell'associante, che avrebbe ingiustificatamente ritirato dal mercato uno dei due immobili ottenuti dalla ristrutturazione e così perso il ricavo dalla relativa vendita, e l' hanno convenuto il per ottenere, in via principale, previo CP_3 Parte_2 CP_1
accertamento del compimento dell'affare, la condanna del medesimo alla restituzione della parte dell'apporto in ipotesi non ancora reso e al pagamento della quota di utili che si sarebbero prodotti se il pagina 17 di 24 avesse adempiuto l'accordo con la rivendita anche del secondo bene ottenuto dalla CP_1
restituzione.
In via subordinata essi hanno chiesto la risoluzione del dedotto contratto per inadempimento del convenuto, o, in caso di diversa qualificazione del rapporto, la condanna del medesimo alla restituzione di una somma versatagli a titolo di finanziamento.
1. Prendendo le mosse dalla domanda in via principale, analogamente a quanto visto nell'esame dell'operazione gli attori a ciò tenuti non hanno dato la prova dell'oggetto dell' CP_2
accordo inter partes.
Anche in questo caso, gli stessi non hanno indicato la data dell'accordo, non hanno definito l'affare oggetto del contratto, non hanno specificato le prestazioni asseritamente convenute tra le parti.
Innanzitutto e l' non hanno specificato in cosa consistesse l'attività che CP_3 Parte_2
il gestore avrebbe dovuto compiere. CP_1
Essi si sono concentrati sui fatti in ipotesi succedutisi nell'esecuzione del supposto contratto, inidonei a dare la dimostrazione delle intese delle parti, come raggiunte nel generico corso del 2019.
Dalla lettura degli atti nella parte dedicata al racconto circa la dinamica delle attività compiute in esecuzione del contratto, pare doversi dedurre che l'operazione immobiliare comprendesse l'acquisto di un piano terra in via AN ad uso laboratorio, il cambio di destinazione di tale bene, il relativo frazionamento in due unità e la successiva rivendita delle stesse.
Ma nessuna prova è stata fornita circa la formazione di un accordo tra le parti in tal senso.
In secondo luogo, dopo aver indicato nell'ammontare di € 150.000,00 l'apporto dovuto, già modificato rispetto alle deduzioni di cui alla prima domanda di mediazione in cui l'ammontare era quantificato in € 175.563,47 (doc. n. 62 att.), gli attori hanno fatto valere un'intervenuta diversa quantificazione dello stesso.
In particolare, essendosi allungati i tempi per la concessione a di un mutuo CP_3
necessario per tale pagamento, le parti avrebbero concordato di ridurre ad € 70.000,00 l'importo dovuto dagli originari associati,
Tale riduzione sarebbe stata possibile grazie all'inserimento nell'operazione di tale
[...]
, quale associato aggiuntivo del contratto di associazione in partecipazione, che si sarebbe Tes_5 impegnato a versare la somma di € 60.000,00 (poi riquantificata in € 69.000,00 a seguito delle difese del convenuto) e comunque 'da verificare' (p. 33 comparsa conclusionale).
Tale circostanza avrebbe comportato una rivisitazione della quota degli utili.
pagina 18 di 24 In particolare, a modifica della misura del 50% a favore dell'associante e 50% a favore di entrambi gli associati originariamente prevista, il nuovo accordo avrebbe stabilito la quota di 1/3 a favore di , 1/3 a favore degli attori e 1/3 a favore del . CP_1 Tes_5
Dall'esposizione attorea risulta che non c'è coincidenza tra l'importo originariamente dovuto a titolo di apporto dagli attori (€ 150.000,00) e quello risultante dalle modifiche successive (€ 70.000,00 da parte degli attori + € 60.000,00, poi riquantificato in corso di causa in € 69.000,00, da parte del
), a seguito del dilatarsi dei tempi per la concessione di un finanziamento a favore di uno dei Tes_5
due associati, di cui non viene fatta menzione nel supposto contratto di associazione in CP_3
partecipazione.
A ciò si aggiunge che, analogamente a quanto visto in relazione all'operazione gli CP_2 attori trattano allo stesso modo, in rapporto di totale fungibilità, la categoria dell'apporto e quella delle spese, con ciò non consentendo di identificare le prestazioni a carico delle parti (cfr. tabelle a pag. 24 e
25 cit.; p. 41 comp. conc.).
Non sono risultati idonei al fine della dimostrazione degli accordi tra le parti i messaggi whattaspp tra le parti che, nel menzionare plurime operazioni, p. es. ex e SS (doc. n. 59 Per_7 pp. 4 e 10), bonifici e fatture varie, richiamano genericamente l'immobile di (doc. n. 59, pp. 1, Tes_4
2, 8, 13) senza tuttavia indicare in cosa consistesse l'operazione e quali fossero le prestazioni delle parti.
Ancora, nessun elemento hanno fornito gli attori in ordine al presunto rapporto con , Tes_5
con cui, candidamente, riconoscono di non aver mai interloquito e della cui partecipazione all'affare ammettono di non aver avuto riscontro da parte del (p. 33 cit.; p. 8 comp. concl.). CP_1
Neppure i capitoli di prova orale dedotti dagli attori hanno fornito suffragio probatorio alla tesi dei medesimi.
Sottolineata l'incapacità a testimoniare del sig. , che nella prospettazione degli stessi Tes_5
attori istanti sarebbe parte del contratto e come tale non escutibile come teste, rileva che comunque, tutte le circostanze dedotte in relazione all'operazione sia nei capitoli per prova testimoniale Tes_4
che per interpello del convenuto sono irrilevanti ai fini del decidere.
Le stesse sono volte, infatti, a dimostrare un supposto accordo tra e , che per CP_1 Tes_5 il disposto dell'art. 2550 c.c. non sarebbe comunque opponibile ai precedenti associati, considerato che, come visto, gli attori hanno pacificamente riconosciuto di non aver mai avuto contatti con il Tes_5
e di non conoscere i termini dei supposti accordi stipulati tra quest'ultimo e l'associante.
Le citate affermazioni attoree costituiscono, pertanto, la prova della insussistenza dei requisiti richiesti dalla richiamata norma per l'efficace attribuzione della partecipazione per l'operazione pagina 19 di 24 al terzo , alla luce dell'impossibilità di configurare il consenso rispetto ad un Tes_4 Tes_5
accordo non conosciuto.
Con conseguente irrilevanza degli articolati capitoli.
Analogamente a quanto visto con riguardo alla precedente operazione, per quanto siano in atti alcuni elementi che rendono verosimile la sussistenza di intese tra le parti circa l'operazione AN
(docc. att. nn. 52, 57, 58, 59, docc. conv. n. 4, 5, 8) a cui fa riferimento lo stesso convenuto nei propri atti, tuttavia l'esposta omessa identificazione delle parti e dell'oggetto delle prestazioni principali in capo alle parti impedisce la verifica circa gli obblighi in capo al e la conseguente condanna CP_1
del medesimo al relativo adempimento, sia con riguardo alla restituzione dell'apporto che degli eventuali utili.
Detta conclusione determina il rigetto della domanda in via principale di condanna del CP_1 all'esecuzione del contratto, con assorbimento della domanda di presentazione del rendiconto formulata dagli attori.
2. Essa determina altresì il rigetto della domanda in via subordinata avente ad oggetto la pronuncia di risoluzione dell'allegato contratto per inadempimento del , responsabile di aver CP_1
tolto dalla vendita la seconda delle due unità immobiliari risultate dal cambio d'uso e dal frazionamento del laboratorio e delle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.
Sottolineato che gli stessi attori hanno prospettato in via dubitativa la condotta del CP_1
come inadempimento (cfr. p. 33 comparsa conclusionale, dove, alternativamente all'inadempimento essi prospettano un adempimento di fatto delle obbligazioni contrattuali), rileva che la mancata dimostrazione degli elementi costituenti l'operazione e del relativo accordo non consente di individuare gli obblighi in capo al convenuto e la eventuale violazione degli stessi.
In mancanza di prova dei relativi presupposti, anche la domanda di risoluzione viene quindi respinta e con essa le domande relative alla restituzione dell'apporto, al risarcimento del danno ed alla condanna al pagamento degli utili, comunque non accoglibile alla luce dell'effetto retroattivo della risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
3. In via di ulteriore subordine, gli attori hanno chiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 58.337,03 di cui € 37.337,03 a ed € 21.000,00 all' CP_3
in ipotesi dovuta a titolo di restituzione di un finanziamento dell'importo di € 73.337,03 di Parte_2 cui il avrebbe restituito la minor somma di € 15.000,00. CP_1
Anche per tale ipotesi gli attori non hanno fornito alcuna prova riguardo la data dell'accordo e i termini dello stesso.
pagina 20 di 24 Neppure, gli stessi hanno dato alcuna dimostrazione del pagamento di tale apporto da parte dei medesimi e del soggetto ricevente il denaro a ciò destinato.
Anche la domanda in oggetto deve, quindi, essere rigettata.
Operazione Giambellino.
Come visto, nell'atto di citazione gli attori hanno dedicato qualche paragrafo ad un terzo contratto di associazione in partecipazione in ipotesi stipulato tra l' e il e tal geom. Parte_2 CP_1
Testimone_3
Tale operazione, avrebbe avuto ad oggetto un appartamento sito in Milano, via Giambellino 46.
In questo caso i ruoli sarebbero stati invertiti, l' avrebbe rivestito la qualità di Parte_2 associante mentre il , unitamente al avrebbero partecipato all'affare quali associati. CP_1 Tes_3
Secondo gli attori, il rapporto avrebbe avuto regolare esecuzione.
Gli associati avrebbero versato l'apporto dagli stessi rispettivamente dovuto a fronte del riconoscimento di una quota di utili pari 40% a favore dell'odierno convenuto e pari 20% a favore del
Tes_3
In particolare, come pari doversi dedurre dalla tabella riportata a p. 40 della comparsa conclusionale attorea, tale apporto sarebbe stato pari ad € 84.000,00 da parte del ed € CP_1
80.000,00 da pare del Tes_3
Anche in questo caso l'operazione, dagli atti di causa l'operazione avrebbe riguardato l'acquisto dell'immobile, la ristrutturazione dello stesso e la relativa rivendita con la restituzione dell'apporto e la distribuzione del maggior prezzo ottenuto a favore dei contraenti nelle misure concordate.
L' ha sostenuto di aver portato a compimento l'affare, di aver reso tutti gli importi a Parte_2
titolo di apporto e di aver versato agli associati gli utili ottenuti dalla detrazione dei costi dai ricavi, con conseguente estinzione di tutti i diritti e gli obblighi delle parti.
Il ha contestato le avverse deduzioni. CP_1
In particolare, il convenuto, senza negare l'esistenza di un accordo avente ad oggetto l'operazione Giambellino, ha contestato la qualifica del quale associato, facendo valere Pt_6
l'inopponibilità della partecipazione dello stesso all'operazione, eventualmente riconducibile ad un rapporto interno con l' Parte_2
Detta circostanza comporterebbe che, ove provato l'accordo, la quota di utili a sé spettanti sarebbe pari al 50% e non al 40% come dedotto dalla controparte.
Considerato che i costi dell'operazione come allegati da parte attrice sarebbero errati, il ha fatto valere un proprio credito residuo rispetto all'operazione pari ad € 73.600,00, da CP_1
pagina 21 di 24 compensarsi parzialmente con gli eventuali debiti al medesimo risultanti fare capo nel corso del giudizio.
Egli ha quindi formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna degli attori al versamento di un importo non inferiore alla somma di € 40.000,00, al netto di altri importi risultanti dovuti, a titolo di utili derivanti dall'operazione de qua.
Anche nell'ipotesi in esame, le parti non hanno fornito elementi idonei individuare i contraenti.
Gli atti di parte attrice fanno riferimento all' Parte_2
Detta circostanza induce a ritenere che, nella prospettazione attorea, lo stesso abbia partecipato in proprio all'operazione e non quale legale rappresentante di CP_3
Tuttavia, nella già menzionate tabelle della conclusionale attorea, sotto l'operazione
Giambellino compaiono anche dei versamenti di CP_3
Dal canto suo, il convenuto, senza dedicare alcuna osservazione all'individuazione del/i soggetto/i associante/i chiede la condanna di entrambi gli attori al pagamento della parte di utili ancora dovuta, previo accertamento dell'inadempimento del relativo obbligo.
Detta conclusione induce a ritenere che secondo la tesi del convenuto le sue controparti sarebbero entrambi, sia che l' CP_3 Parte_2
Ancora, dal quadro probatorio in atti non è chiara la partecipazione del all'operazione Tes_3
e l'eventuale ruolo del medesimo.
Sebbene il doc. n. 47 di parte attrice evidenzi dei passaggi di denaro tra l' e il Parte_2
da tale documento non è evincibile a cosa tali passaggi si riferiscano, recando la Tes_3 genericissima causale 'prestiti infruttiferi'.
Non idonei ai fini che interessano in questa sede risultano in questa sede i capitoli di prova orale articolati dal convenuto, tenuto all'onere della prova in questa sede in qualità di creditore agente per l'adempimento del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. 2001/13533cit.).
Tali capitoli contengono infatti circostanze non rilevanti ai fini dell'identificazione dell'oggetto del lamentato accordo (capp. nn. 1 -5) e del tutto generiche, articolate in violazione dell'art. 244 c.p.c. nella relativa interpretazione giurisprudenziale.
Analogamente del tutto generiche quanto all'oggetto dell'affare, al tempo dello stesso e all'identità dei soggetti associanti ( e/o sono le circostanze oggetto dei capitoli Parte_2 CP_3
di prova orale attorei che, come tali, vanno dichiarate inammissibili.
L'impossibilità di individuare le parti dell'accordo determina la conseguente impossibilità di identificare gli obblighi reciproci con riguardo agli apporti dovuti e alla misura di utili da distribuire.
pagina 22 di 24 In aggiunta, l'omessa specificazione dell'oggetto dell'affare non consente di verificare se lo stesso sia stato portato a compimento in modo conforme agli accordi.
Detta circostanza è particolarmente significativa alla luce delle contestazioni circa il soggetto tenuto ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo costituenti parte dell'affare.
In particolare, gli attori menzionano tal ATL mentre il convenuto sostiene che Parte_7 detti lavori dovessero essere eseguiti da alla luce dell'oggetto sociale della medesima. CP_3
Analogamente alle conclusioni di cui alla già esaminate operazioni, la grandissima confusione nelle difese delle parti non consente di identificare l'oggetto dei rapporti e il conseguente diritto del
, attore in via riconvenzionale, al pagamento di una somma a titolo di utili. CP_1
Ciò comporta che, pur in presenza di alcuni indizi a favore di pattuizioni tra le parti circa un immobile in via Giambellino, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere respinta.
Condanna ex art. 96 c.p.c.
Sia gli attori che i convenuti hanno formulato domanda di condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La soccombenza di tutte le parti rispetto alle rispettive domande determina la mancanza del presupposto al cui ricorrere la richiamata norma prevede la condanna al risarcimento del danno.
Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza.
Tenuto conto che le parti attrici sono soccombenti su tutte le relative domande, ad inclusione di quelle subordinate, e che hanno introdotto una vicenda, l'operazione Giambellino, senza formulare alcuna domanda sulla stessa ma costringendo la controparte a svolgere quelle difese che hanno condotto alla domanda riconvenzionale di valore peraltro, ben inferiore a quello delle domande attoree, ritiene il Tribunale che e l' siano da ritenersi le parti 'maggiormente CP_3 Parte_2 soccombenti' e che le stesse debbano essere condannate a rimborsare integralmente il Fracasso.
Visto l'esito della causa rilevante ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., detta conclusione è corroborata dal fatto che gli attori hanno rifiutato la proposta transattiva formulata dal CP_1 all'udienza del 12.3.2025, senza giustificato motivo (tale non potendo ritenersi quello addotto a tale udienza col richiamo ad una supposta quantificazione da parte del Tribunale, che lungi dall'indicare una somma aveva fornito i criteri per una tale eventuale quantificazione ad opera dei soggetti in causa;
v. verbale 14.1.2025).
A ciò si aggiunge la condotta degli attori antecedentemente alla instaurazione del presente giudizio, che, non hanno accettato una proposta di componimento della questione, superiore a quella effettuata in causa e ingiustificatamente respinta, formulata dal a seguito di una diffida CP_1
pagina 23 di 24 inviatagli a novembre 2022 (docc. nn. 60 e 61 att.), per poi proporre due domande di mediazione, rispettivamente a marzo e novembre 2023 (docc. nn. 62 e 63 att. cit.), modificando la prospettazione dei fatti e le pretese sulle stesse fondate, con ciò investendo il della necessità di prendere CP_1
continue diverse posizioni rispetto alle stesse vicende.
Alla luce di quanto precede, tali spese vengono liquidate applicando le determinazioni di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta, della condotta degli attori (cfr. art. 4 D.M. cit), della pluralità delle parti attrici aventi la medesima posizione processuale ed in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda di inammissibilità della domanda formulata dal convenuto nei confronti degli attori circa l'operazione erché infondata;
CP_2
2. rigetta tutte le domande degli attori per mancanza di prova circa l'oggetto dei contratti asseritamente stipulati tra le parti con riguardo alle c.d. Operazioni e CP_2
per le ragioni di cui in motivazione;
Tes_4
3. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto per mancanza di prova circa
l'oggetto del contratto asseritamente stipulato tra le parti con riguardo alla c.d. Operazione
Giambellino, per le ragioni di cui in motivazione;
4. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente formulate tra le parti perché infondate;
5. condanna in via solidale e il sig. Controparte_3 [...]
a pagare a le spese del giudizio liquidate nella misura Parte_2 OP
complessiva di € 17.064,63 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22921/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SARNO GIAN MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122
MILANO presso il difensore avv. SARNO GIAN MARCO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. SARNO GIAN MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28
20122 MILANO presso il difensore avv. SARNO GIAN MARCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGALLA OP C.F._2
ANDREA EMILIO MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. SGALLA ANDREA EMILIO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni depositate nel fascicolo telematico e di seguito riportate:
pagina 1 di 24 Parti Attrici
Voglia l'onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione: (A) relativamente all'Operazion come descritta in atti: CP_2
(i) accertare e dichiarare che tra il signor (associante) e OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
contratto di associazione in partecipazione terminato in data 6/11/2020 con la vendita dell'ultimo degli appartamenti frazionati oggetto dell'operazione e in relazione al quale il signor non ha reso il OP conto della gestione e ha omesso di versare a gli Controparte_3 utili di gestione a quest'ultima ancora spetta la maggiore o minore quota che verrà ritenuta di giustizia – rigettando così la domanda pregiudiziale di inammissibilità della domanda attorea formulata da controparte per difetto di legittimazione passiva del convenuto oltre che violazione del divieto di venire contra factum proprium – e, per l'effetto, (ii) ordinare al signor di presentare il rendiconto e i documenti OP giustificativi dell'oper (iii) condannare il signor al pagamento del saldo degli utili di OP gestione ancora spettanti , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, pari a € 72.523,66 o al maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, maggiorato degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 6/11/2020 al saldo;
(iv) condannare il signor al pagamento in favore di OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma Controparte_3 terminata per aver resistito in giudizio per fini dilatori;
(B) relativamente all'Operazione Giambellino, come descritta in atti: (i) accertare e dichiarare che, in relazione al contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti, il signor Parte_2
(associato) e, per l'effetto, OP rigettare la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo; (ii) condannare il signor al pagamento in favore di OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma Controparte_3 terminata per aver resistito in giudizio per fini dilatori;
(C) relativamente all'Operazione AN, come descritta in atti: (a) in via principale, (i) accertare e dichiarare che tra il signor (associante) e OP [...]
, in persona del te pro tempor Controparte_3 insieme al signor (associati), è intercorso Parte_2 un contratto di a a seguito della decisione del signor di togliere dal mercato il secondo dei due CP_1 appartamenti frazi tto dell'operazione ancora da vendere per conservarne la proprietà e in relazione al quale il signor non ha CP_1 reso il conto della gestione e ha omesso di restituire a e al signor CP_3
l'intero apporto da loro conferito e ha omesso di pagare a Pt_2 [...] l signor gli utili di gestione per una quota pari da CP_3 Pt_2 ripartire equamente tra loro, ovvero per la maggiore o minore quota che verrà ritenuta di giustizia, realizzati dalla vendita del primo dei due appartamenti frazionati e a seguito della mancata vendita del secondo dei due appartamenti frazionati, e, per l'effetto, (ii) ordinare al signor di presentare il rendiconto e i OP pagina 2 di 24 documenti giustificativi dell'operazione; (iii) condannare il signor ad adempiere alle obbligazioni OP contrattuali e, dunque, a:
- restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
e al signor pro quota parte, € Parte_2 58.337,03, o il maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, a titolo di restituzione dell'apporto al netto del parziale rimborso già ricevuto;
- pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
e al signor pro quota parte, i Parte_2 seguenti importi: € 34.366,77, o il maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, per la quota degli utili di gestione realizzati dalla vendita del primo dei due appartamenti e non ancora corrisposti;
€ 42.612,74, o il maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, per la quota degli utili di gestione di cui al secondo appartamento e non ancora corrisposti;
il tutto oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 1/10/2020, data di vendita del primo appartamento, sino al saldo;
(b) in subordine, (i) accertare e dichiarare che tra il signor (associante) e OP [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 (associati), è in corso un contratto di associazione in partecipazione Parte_2 per il quale il signor CP_1 a seguito del frazion ll'immobile in due appartamenti ha proceduto alla vendita di solo uno di questi, non ha provveduto a rendere il conto della gestione, ha restituito solo in parte l'apporto conferito da
[...]
e dal signor mentre ha del tutto omesso il pagamento degli CP_3 Pt_2
gestione sin ati nella misura di 1/3, da ripartire equamente tra e il signor , ovvero nella maggiore o minore quota CP_3 CP_4 che di giustiz ingiustificatamente tardando la vendita del secondo appartamento;
(ii) ordinare al signor di presentare il rendiconto e i OP documenti giustificativi dell'operazione; (iii) dichiarare la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione per grave inadempimento del signor e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultimo a:
- restituire a in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
e al signor pro quota parte, € Parte_2 58.337, rrà ritenuto di giustizia, a titolo di restituzione dell'apporto al netto del parziale rimborso già ricevuto;
- ordinare al signor di pagare a , CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, e al signor
[...]
pro quota parte, € 34.366,7 ore Parte_2
o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, per la quota degli utili di gestione realizzati dalla vendita del primo dei due appartamenti e non ancora corrisposti;
il tutto oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 1/10/2020, data di vendita del primo appartamento, sino al saldo;
(iv) condannare il signor a pagare a , CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 24 in persona del legale rappresentante pro tempore, e al signor
[...]
pro quota parte, l'importo di € 42.612,74, o il maggiore Parte_2 errà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per il mancato guadagno che sarebbe derivato dalla vendita del secondo appartamento;
(c) in via ulteriormente subordinata, (i) accertare che , in persona del legale Controparte_3 rappresentante Parte_2 hanno concesso al signor un finanziamento per l'importo CP_1 complessivo di € 73.337 i € 37.337,03 corrisposti da ed CP_3
€ 36.000,00 corrisposti dal signor e di cui il signor ha Pt_2 CP_1 soltanto restituito a quest'ultimo € , e per l'effetto (ii) condannare il signor a restituire a , CP_1 Controparte_3 in persona del legale rap te pro tempore al signor l'importo di € 21.000,00, oltre Parte_2 interessi (d) in ogni caso, condannare il signor al pagamento in favore di OP
, in p presentante pro tempore, e Controparte_3 del signor pro quota parte, di una somma Parte_2 equitativa iudizio per fini dilatori. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione. RICHIESTE ISTRUTTORIE A. Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli. Relativamente all'Operazione CP_2
- indicando a teste il signor , via Astesani 15, Persona_1
20161 Milano: 1. È vero che lei, signor , nel corso degli anni Persona_1
2018 e 2019, effettuò, sieme al signor
aventi a oggetto, rispettivamente, un immobile in via OP mmobile in via Ripamonti, Milano?
2. È vero che, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, lei presentò il signor CP_1 al signor perché il signor er Parte_2 CP_1 ricerca di imprenditori edili e/o investitori che potessero partecipare alle operazioni immobiliari dallo stesso individuate?
3. È vero che nel febbraio del 2019 il signor partecipò a un'operazione Pt_2 immobiliare, avente a oggetto quattro immobi ipamonti 150, Milano, organizzata e gestita dallo stesso signor CP_1
4. È vero che nel corso del 2021 il sign organizzò un incontro con lei CP_1 e il signor , nel corso del quale il signor le aveva chiesto di Pt_2 CP_1 pagare al € 30.000,00, dovuti a Pt_2 CP_1 CP_3 in relazione alla citata operazione di via Ripamonti 150, sottraendoli dagli utili spettanti allo stesso signor dall'operazione che lei e il signor CP_1 CP_1 avevate effettuato insieme in via Giambellino?
- indicando a teste il signor via Dante Alighieri 111, 20092 Cinisello Tes_1 Balsamo (MI):
5. È vero che lei, signor tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 Tes_1 eseguì dei lavori su incarico del signor , in Parte_2 qualità di legale rappresentante di Controparte_3 realizzazione dell'impianto elettrico negli appartamenti di via Ripamonti 150, Milano?
6. È vero che lei era a conoscenza del fatto che gli appartamenti in via Ripamonti
pagina 4 di 24 150 erano oggetto di un'operazione immobiliare in cui erano soci il signor
e il signor Pt_2 OP che nel cor seguiti negli immobili di via Ripamonti 150, Milano, lei ebbe occasione di dire al signor “non perdere , CP_1 Pt_2
è molto capace, è un socio forte” e che il signor rispose “lo so per CP_1 questo”?
8. È vero che lei conosce la signora Parte_3
9. È vero che tra il mese di maggio e il mese di giugno 2021 lei parlò con la signora per verificare se ci fosse modo di far ottenere al signor Parte_3
, quale titolare di , quanto ancora Pt_2 Controparte_3 al signor ia Ripamonti 150 OP e che la risposta della signora fu: "io non c'entro niente, ho dato i soldi a Pt_3
i soci sono loro due CP_1
- indicando a teste il signor , via Lanzone 40, 20123 Milano: Testimone_2
10. È vero, signor prile 2021 si tenne presso il suo Testimone_2 ufficio in via Lanzone 40, Milano, un incontro tra lei, il signor
[...]
, in qualità di legale rappresentante di , e la signora Parte_2 Controparte_3 Parte_3
[...]
o che il citato incontro venne organizzato dal signor CP_1 12. È vero che al citato incontro avrebbe dovuto partecipare anche il signor
CP_1 13. È vero che il citato incontro aveva a oggetto un'operazione immobiliare relativa a quattro immobili di via Ripamonti 150, Milano, organizzata e gestita dal signor e a cui aveva preso parte CP_1 CP_3
14. È nel corso del citato incont elle spese e della ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano?
15. È vero che nel corso del citato incontro il signor presentò i conteggi Pt_2 delle spese sostenute da che si rammost 23)? CP_3
16. È vero che nel corso del citato incontro la signora presentò i conteggi Pt_3 delle spese sostenute dal signor che si rammo c. 25, pag. CP_1 12)?
17. È vero che nel corso del citato incontro il signor contestò i conteggi Pt_2 presentati dalla signora Pt_3
18. È vero che nel corso incontro il signor , in particolare, Pt_2 contestò la veridicità della seguente nota contenuta nei conteggi presentati dalla signora “11/04/2019 Dato in contanti a in più volte 50.000,00”? Pt_3 Pt_2
19. È vero che nel corso del citato incontro in risposta alla contestazione del signor
sulla veridicità della citata nota della signora quest'ultima Pt_2 Pt_3 aveva spiegato che, in verità, i contanti erano stati consegnati al signor CP_1 affinché li versasse al signor e che l'importo
[...] Pt_2 complessivamente versato al signor era di complessivi € 58.000,00? CP_1
20. È vero che il signor , olare, contestò le seguenti spese Pt_2 riportate nella nota della signora Per_2
- “11/01/2019 Agenzia con a r Sara e .000,00” Pt_4
- “30/06/2020 Fatt. 3078 Notaio per .450,00” Pt_4
- “13/07/2020 Fatt. 4388 Notaio per 00,00” Pt_4
- “Cila e accatastamento acconto contanti 1.500,00”
- “10/11/2020 Ristrutturazione Manal con aria condizionata ecc. Fattura Morgan Service 37.000,00”
pagina 5 di 24 “Avvocato De Luca 500,00”
- “ contanti 1.500,00”? Controparte_5
2 del citato incontro tutti gli importi indicati nei conteggi della signora non erano supportati da giustificativi di spesa? Pt_3
22. È vero c o del citato incontro il signor , pur di incassare Pt_2 subito almeno una parte degli utili che sarebbero spettati a si era CP_3 dichiarato disponibile ad accettare a titolo transattivo il pa 30.000,00?
23. È vero che nel corso del citato incontro, la signora dichiarò che il Pt_3 citato importo di € 30.000,00 sarebbe stato pagato dal signor visto CP_1 che quest'ultimo aveva già ricevuto dalla famiglia ito delle Persona_3 vendite dei due immobili di via Ripamonti 150 a loro intestati, sub. 719 e 735, l'importo complessivo di € 58.000,00?
24. È vero che nei giorni successivi al citato incontro del 27 aprile 2021 lei ha effettuato dei conteggi relativamente alle citate spese per la determinazione e ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano?
25. È vero che il 4 maggio 2021 si tenne presso il suo ufficio in via Lanzone 40, Milano, un secondo incontro tra lei, il signor e la signora Pt_2 Pt_3
26. È vero che il citato incontro era stato organizzato dal signor CP_1
[...] 27. È vero che al citato incontro avrebbe dovuto partecipare anche il signor
OP 28. È vero che il citato incontro venne organizzato per far chiarezza sulle spese e la ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano? 29. È vero che nel corso del citato incontro lei disse che, all'esito dei conteggi da lei effettuati, avrebbe dovuto ricevere ancora € 30.000,00 per CP_3
l'operazione onti 150?
30. È vero che nel corso del citato incontro il signor si dichiarò Pt_2 disponibile ad accettare il citato importo di € 30.00
31. È vero che nel corso del citato incontro, la signora dichiarò che il Pt_3 citato importo avrebbe dovuto pagarlo il sig. CP_1
32. È vero che nei giorni successivi al citato incontro del 4 maggio 2021 lei avrebbe dovuto incontrare la signora per definire tutti gli aspetti Parte_3 della vicenda? Relativamente all'Operazione Giambellino
- indicando a teste il geometra Via Lamarmora 9, 20861 Testimone_3
Brugherio (MB):
33. È vero, geometra che tra la fine di settembre e i primi di Testimone_3 ottobre del 2019, lei i , suo Parte_2 conoscente, e il signor che conobbe in quel frangente, OP presso il bar di via R ilano, per discutere con loro dell'operazione immobiliare di via Giambellino 46, Milano, che prevedeva l'acquisto di un appartamento posto al settimo piano, il frazionamento in due distinte unità con relativa ristrutturazione e successiva rivendita?
34. È vero che nel corso del citato incontro il signor , d'accordo con il Pt_2 signor le propose di partecipare all'affare mediante un OP apport .000,00 con il riconoscimento di una quota pari al 20% degli utili che sarebbero stati ricavati dall'operazione?
pagina 6 di 24 35. È vero che nel corso del citato incontro lei accettò la citata offerta che venne formulata dal signor d'intesa con il signor Pt_2 CP_1
36. È vero che succe a tale incontro lei si l n il signor Pt_2 per il fatto che, nonostante un apporto sostanzialmente analogo a quello del signor le sarebbe stata riconosciuta una quota pari alla metà di quella CP_1 di quest'ultimo?
37. È vero che a fronte di tale lamentela, il signor le spiegò che la Pt_2 maggiore quota del signor era stata così convenuta per aver CP_1 quest'ultimo individuato l oggetto dell'operazione?
38. È vero che all'esito dell'operazione di via Giambellino 46, Milano, lei ha ricevuto dal signor pagamenti per complessivi € 131.975,59, di cui € Pt_2 80.000,00 per restituzioni ed € 51.975,59 per utili a lei spettanti? Relativamente all'Operazione Tes_4
- indicando a teste il signor : Testimone_5
39. È vero, signor tobre e il novembre 2019 il signor Testimone_5 le propose di partecipare a un'operazione immobiliare OP laboratorio in via AN 4/6, Milano, con annessa area a uso esclusivo e box pertinenziale, da acquistare, frazionare in due distinte unità, ristrutturare e rivendere, alla quale avrebbe partecipato anche
[...]
e il titolare di quest'ultima, signor Controparte_3 [...]
? Parte_2
40. È vero che il signor le propose di partecipare alla citata operazione di CP_1 via AN 4/6 medi porto in denaro di € 69.000,00 con il riconoscimento di una quota pari a un terzo degli utili che sarebbero stati ricavati dall'operazione?
41. È vero che lei accettò la citata proposta del signor CP_1
42. È vero che, a oggi, lei ha ricevuto in pagamento d l'importo CP_1 complessivo di € 40.000,00 a titolo di restituzioni e/o di utili derivanti dall'operazione di via AN 4/6 e che, pertanto, lei è ancora in attesa di ricevere il relativo saldo? B. Si chiede di essere ammessi a fornire prova contraria nonché diretta sui capitoli di parte convenuta ove ammessi. C. Si chiede di ammettersi interrogatorio formale del signor sui OP seguenti capitoli: Relativamente all'attività imprenditoriale del signor CP_1
1. È vero che nel corso degli anni 2018 e 2019 lei a l'altro, due operazioni immobiliari insieme al signor Persona_1 Per (detto , aventi a oggetto, rispettivam Per e un immobile in via Ripamonti, Milano, intestati al signor Per
2. È vero che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 il sign le presentò il signor ? Parte_2
3. È i di via Ripamonti 150, via Giambellino 46 e via AN 4/6 da cui sono scaturite le relative operazioni immobiliari oggetto del presente giudizio?
4. È vero che l'immobile in zona via Corsica, Milano, che lei propose al signor
di visitare in data 14 marzo 2019, come da messaggio Whatsapp che Pt_2 si rammostra (doc. 24, pag. 1), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare? 5. È vero che l'immobile in via Romilli 20, Milano, che lei propose al signor
di visitare in data 2 aprile 2019, come da messaggio Whatsapp che si Pt_2 rammostra (doc. 24, pag. 3), era stato da lei individuato per una possibile
pagina 7 di 24 operazione immobiliare?
6. È vero che l'immobile in via Taormina 2 che lei propose al signor di Pt_2 visitare in data 21 giugno 2019, come da messaggio Whatsapp che s ra (doc. 24, pag. 6), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare?
7. È vero che l'immobile in via dei Fontanili 24/B, Milano, di cui lei fornì la planimetria al signor in data 1° aprile 2019, come da email che si Pt_2 rammostra (doc. 71), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare?
8. È vero che l'immobile da lei definito “interessante” di cui lei inviò in data 10 giugno 2019 al signor il link al relativo annuncio sul sito Pt_2 immobiliare.it che si rammostra (doc. 72), era stato da lei individuato per una possibile operazione immobiliare? Relativamente all'Operazione CP_2
9. È vero che nel febbraio del pose al signor un'operazione Pt_2 immobiliare avente a oggetto quattro immobili in via Ripamonti 150, Milano, di cui al presente giudizio?
10. È vero che fu lei a organizzare e gestire la citata operazione in via Ripamonti 150, Milano? 11. È vero che fu lei a presentare le signore , Parte_3 Persona_4
e
[...] Parte_5 Pt_2 12. È vero che lei organizzò l'incontro del 27 aprile 2021 presso l'ufficio del signor Tes_
in via Lanzone 40, Milano, al quale avrebbe dovuto partecipare lei, il signor e la signora Parte_2 Parte_3
13. È anizzato per e la ripartizione degli utili relativi all'operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano?
14. È vero che lei ha ricevuto dalle signore Parte_3 Persona_4 e/o da altro loro congiunto, in tutto o in parte, € 58.000,00 a titolo Parte_5
e/o di utile dalla operazione immobiliare di via Ripamonti 150, Milano? 15. È vero che lei organizzò e avrebbe dovuto partecipare al secondo incontro del 4 maggio 2021 presso l'ufficio del signor con il signor Testimone_2
e la signora Pt_2 Parte_3 Relativamente all'Operazione Giambellino
16. È vero che, tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 2019, lei incontrò il signor e il geometra che conobbe in quel Pt_2 Testimone_3 frange il bar di via ilano, per discutere con loro dell'operazione immobiliare di via Giambellino 46, Milano, di cui al presente giudizio?
17. È vero che nel corso del citato incontro il signor , d'accordo con lei, Pt_2 propose al geometra di partecipare all'affar un apporto in Tes_3 denaro di € 80.000,00 con il riconoscimento a quest'ultimo di una quota pari al 20% degli utili che sarebbero stati ricavati dall'operazione?
18. È vero che nel corso del citato incontro il geometra accettò la citata Tes_3 proposta? Relativamente all'Operazione AN
19. È vero che, tra l'ottobre e il novembre 2019, lei propose al signor
[...] di partecipare all'operazione immobiliare di via AN 4/6, Tes_5 ediante un apporto in denaro di € 69.000,00 con il riconoscimento a quest'ultimo di una quota pari a un terzo degli utili che sarebbero stati ricavati
pagina 8 di 24 dall'operazione? 20. È vero che il signor accettò la citata proposta? Tes_5
21. È vero che, a oggi, l o al signor l'importo complessivo di Tes_5
€ 40.000,00 a titolo di restituzioni e/o di utili derivanti dall'operazione di via AN 4/6? D. Si Si chiede di voler ordinare al signor ex art. 210 c.p.c.: CP_1
i) l'esibizione della documentazione attesta menti effettuati in favore del signor in relazione all'Operazione AN;
Testimone_5
(ii) di o di residenza o del domicilio del signor per Testimone_5 consentire agli attori di intimarlo a comparire se ammesso a rendere testimonianza. E. Si chiede, a seguito della presentazione da parte del signor del conto della CP_1 gestione sull'Operazione e del conto della gestione sull'Operazione CP_2 Tes_4
e dei relativi giustificativ voler disporre consulenza tecnica d'uffici (i) per verificarne la correttezza, anche alla luce dei conteggi forniti dagli odierni attori, e quantificare gli utili di spettanza degli associati relativi all'Operazione CP_2 e all'Operazione e Tes_4
(ii) per verificare ell'immobile di via AN 4/6, Milano, distinto al NCEU foglio 556, part. 375, sub 704, al 31/12/2020. F. Per quanto emerso dal doc. 15 prodotto da controparte con memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., al fine di poter accertare i pagamenti intercorsi tra il signor OP
e le signore e Persona_4 Pt_5 Parte_5 della proposta di acquisto degli immobili in via Ripamonti 150, si chiede di voler ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. l'esibizione degli estratti del conto corrente n. CP_1 2615345 presso Agenzia Milano 4, e di tutti gli altri conti correnti bancari CP_6 di cui lo stesso è t al periodo dal 23/2/2019 a oggi. G. Per quanto concerne le istanze istruttorie del convenuto, gli attori chiedono caso di ammissione, di essere ammessi a prova contraria indiretta, con il teste signor
, in relazione al capitolo di prova 5) di controparte: Testimone_2
i delle spese sostenute da presentate dal signor CP_3
nel corso degli incontri tenuti presso il suo Parte_2
non furono contestati dalla signora Parte_3
[...]
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e difesa, anche istruttoria, così giudicare:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea svolta in relazione alla c.d. Operazione per difetto di legittimazione passiva del convenuto oltre che violazione del CP_2 divieto di venire contra factum proprium;
2) In via principale nel merito:
(i) in ogni caso, previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, anche previa compensazione con eventuali crediti vantati dagli attori con i crediti del convenuto rivenienti dalla c.d. Operazione Giambellino;
(ii) accertato l'inadempimento degli attori in relazione all'adeguato rendiconto e corresponsione degli utili in relazione all'operazione Giambellino, per l'effetto condannare i medesimi, anche in via riconvenzionale, al versamento al convenuto di un ammontare non inferiore a € 40.000,00, già al netto degli importi eventualmente spettanti agli attori per l'Operazione AN;
pagina 9 di 24 3) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., nella misura che risulterà in corso di causa o comunque sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché al pagamento in favore dell'esponente di una somma equitativamente d
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, argomentazione e difesa, anche istruttoria, così giudicare:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea svolta in relazione alla c.d. Operazione per difetto di legittimazione passiva del convenuto oltre che violazione del CP_2 divieto di venire contra factum proprium;
2) In via principale nel merito:
(i) in ogni caso, previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, anche previa compensazione con eventuali crediti vantati dagli attori con i crediti del convenuto rivenienti dalla c.d. Operazione Giambellino;
(ii) accertato l'inadempimento degli attori in relazione all'adeguato rendiconto e corresponsione degli utili in relazione all'operazione Giambellino, per l'effetto condannare i medesimi, anche in via riconvenzionale, al versamento al convenuto di un ammontare non inferiore a € 40.000,00, già al netto degli importi eventualmente spettanti agli attori per l'Operazione AN;
3) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c., nella misura che risulterà in corso di causa o comunque sarà ritenuta equa e di giustizia, nonché al pagamento in favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le ragioni esposte in atti.
4) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.”
Istanze istruttorie
Per quanto occorrer possa, previa revoca di ogni contrario (anche in via implicita) provvedimento del Giudice (in particolare l'ordinanza emessa in data 13.03.2025), si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie (anche a prova contraria) dedotte dal convenuto con le memorie ex art. 171-ter cpc n. 2
(v. pagg. 5-6) e n. 3 (v. pagg. 2-3), che si riportano di seguito per comodità di riferimento:
Prove testimoniali
Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che la porzione dell'Immobile in via AN 4/6 tuttora intestata al Sig. , foglio OP
556 part. 375 sub 704, fu tolta dal mercato in quanto per circa dieci mesi nel 2020 non ricevette offerte coincidenti o prossime al prezzo richiesto;
2) Vero che fu l'agenzia A360 a consigliare di togliere l'immobile dalle inserzioni per evitare un pregiudizio commerciale;
3) Vero che anche successivamente l'immobile non fu riproposto sul mercato in conseguenza degli impatti della pandemia Covid;
4) Vero che tale scelta fu condivisa anche tra il Sig. ed il Sig. . CP_1 Parte_2 Si indica a teste il Sig. , domiciliato in Milano presso l'Agenzia A360, via Lanzone n.
7. Testimone_6 Tes_
5) Vero che negli incontri presso il Prof. con le Signore e in relazione ai conteggi Pt_5 Pt_3 sull'operazione immobiliare di via Ripamonti n. 150 il Sig. si presentò Parte_2 con dei semplici riepiloghi generali delle spese (intesi come non comprensivi dei giustificativi).
Si indica a teste il Prof. , residente in [...]
6) Vero che il Sig. manteneva negli anni 2019-2020 accordi di partecipazione alle operazioni Tes_3 immobiliari direttamente ed esclusivamente con il Sig. , nei casi in cui Parte_2 quest'ultimo era coinvolto;
7) Vero che accordi simili non furono mai raggiunti con il Sig. ma solo con il Sig. OP
relativamente all'Operazione Giambellino n. 46. Parte_2
Si indica a teste il geom. Via San Remigio n. 21 – Vimodrone. Testimone_3
Altre istanze istruttorie
pagina 10 di 24 - si chiede di effettuarsi consulenza tecnica d'ufficio relativamente alla valutazione dei due solai/sottotetti tuttora intestati a in via Ripamonti n. 150, NCEU foglio 581 sub 723 e 724, alla data della CP_3 rivendita (2020) da parte di degli altri immobili di cui all'operazione nello stesso fabbricato, CP_3 che tenga conto delle potenzialità di trasformazione e/o mutamento della destinazione d'uso in residenziale;
chiede di ordinarsi agli attori di presentare il conto della gestione dell'Operazione di via Giambellino, anche ai sensi dell'art. 2552 c.c., e all'esito di disporsi consulenza tecnica d'ufficio sulla congruità e correttezza dei valori e dei conteggi presentati, ovvero in subordine esame contabile;
- si chiede ordinarsi in ogni caso al dott. con studio in via Vittor Pisani n. 13, Persona_5 commercialista del Sig. , di esibire ex art. 210 ss. cpc le fatture, contabili e altra documentazione CP_1 (inclusa quella sul calcolo plusvalenze) relative ai conteggi sull'operazione immobiliare di acquisto e rivendita parziale dell'immobile in Milano, via AN n. 4/6. Prova contraria sulle avverse istanze istruttorie per testi sulla c.d. Operazione CP_2 nella denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli:
- in relazione al capitolo n. 8 si chiede ammissione quale teste a prova contraria della Sig.ra
[...]
residente in [...] Milano;
Testimone_7 Tes_
- in relazione ai capitoli da n. 10 a n. 32 (teste ), ad eccezione del capitolo n. 15, si chiede ammettersi quale teste a prova contraria la medesima Sig.ra Testimone_7
Prova contraria sulle avverse istanze istruttorie per testi sulla c.d. Operazione Giambellino. nella denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli (nn. 33-38): si chiede ammettersi quale teste a prova contraria indiretta il dott. , domiciliato presso Testimone_5
- agenzia di via Moscova n. 31/A, sul seguente capitolo: CP_6
“Vero che l'operazione relativa all'acquisto e poi rivendita dell'immobile in via Giambellino 46, in relazione alla quale il Sig. ottenne un mutuo per l'acquisto dalla Parte_2 CP_6 nel 2019, fu realizzata in accordo tra loro dal Sig. e dal Sig OP Parte_2
. , senza altri partecipanti alla stessa”.
[...] CP_7 Inoltre, sempre a prova contraria indiretta, si chiede ammettersi quale teste la Sig.ra Testimone_8 domiciliata in Via Soderini, presso l'agenzia Case e Case, sul seguente capitolo: “Vero che in relazione all'operazione di acquisto e vendita di immobile in via Giambellino 46 ad opera del Sig.
[...]
, i soggetti che realizzarono l'operazione furono in accordo tra loro il Sig. Parte_2
ed il sig, . In particolare, non partecipò Parte_2 OP all'operazione il geom. che operò solo quale tecnico per gli aspetti tecnico- Controparte_8 urbanistici”. Prova contraria su avverse deduzioni come rettificate in memoria attorea n. 2
Si chiede ammettersi quale teste a prova contraria sulle circostanze rappresentate e rettificate (rispetto a quanto indicato a pag.6 punto 6 della memoria attorea n. 1) a pag.10 della memoria n. 2 di parte attrice, la
Sig.ra residente in [...] Testimone_7
– Milano, sul seguente capitolo: “Vero che nel settembre 2023 la Sig.ra Testimone_7 ricevette una telefonata dell'avv. Sarno che le parlò di un accordo tra il Sig. e il Sig.
[...] CP_1
, che prevedeva il pagamento a quest'ultimo dalle signore e Parte_2 Pt_5 dell'importo di € 30.000,00 e chiese se intendevano in ogni caso definire così la questione”. Pt_3
** ** Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 13.6.2024 e il sig. Controparte_3
hanno convenuto in giudizio il sig. per sentire Parte_2 OP
accertare e dichiarare la conclusione tra i medesimi di due contratti di associazione in partecipazione pagina 11 di 24 aventi ad oggetto due operazioni immobiliari e per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di alcune somme in ipotesi dovute in adempimento di tali contratti a titolo di utili e di apporto, previa presentazione del relativo rendiconto. In via subordinata, limitatamente ad uno dei due contratti, gli attori hanno chiesto la risoluzione dello stesso per inadempimento del , con conseguente CP_1
condanna del medesimo alla restituzione dell'apporto ricevuto e al pagamento degli utili maturati in relazione all'operazione oggetto dell'accordo e asseritamente non portata a compimento nonché al risarcimento del danno per il mancato guadagno che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'accordo inter partes.
In via di ulteriore subordine, e l hanno chiesto l'accertamento della CP_3 Parte_2
conclusione di un contratto di finanziamento tra le parti, parzialmente inadempiuto da parte del convenuto quanto alla restituzione delle somme mutuate e per l'effetto la condanna del convenuto al pagamento di quanto ancora agli stessi non versato.
Nella propria narrativa gli attori hanno dato atto della conclusione di un terzo contratto di associazione in partecipazione con il , avente ad oggetto un'altra operazione immobiliare, CP_1
senza tuttavia formulare alcuna domanda in relazione a tale negozio, ritenendo lo stesso adempiuto da tutte le parti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il convenuto ha fatto valere il difetto di legittimazione degli attori con riguardo ad uno dei contratti, asseritamente concluso da e CP_3
altre parti (madre e sorella della propria compagna).
In ogni caso, il ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, ha contestato l'adempimento degli obblighi delle controparti discendenti dalla terza operazione immobiliare (Giambellino) con condanna delle medesime al pagamento degli utili ricavati da tale operazione, previa presentazione del relativo rendiconto.
Nella prima memoria istruttoria gli attori hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale per infondatezza della stessa.
Nell'impossibilità di un componimento bonario della controversia, più volte sollecitato dal
Tribunale, non ammesse le istanze istruttorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande delle parti.
in persona del legale rappresentante Abdelghani, e il sig. in proprio CP_3 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il sig. per ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di CP_1
alcune somme a titolo di utili e di apporto in ipotesi dovute in virtù di due contratti di associazione in pagina 12 di 24 partecipazione stipulati, tra il 2019 e il 2020, rispettivamente, tra e il con CP_3 CP_1 riguardo all''operazione Ripamonti' e tra l e il sig. , con la CP_3 Parte_2 CP_1 successiva aggiunta di un terzo soggetto, tal , con riguardo all' 'operazione AN'. Testimone_5
Quanto a quest'ultima operazione, in subordine, gli attori hanno chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto con le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie o, ancora, la condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma asseritamente versatagli a titolo di finanziamento.
Nella narrativa dei propri atti gli attori hanno anche menzionato una terza operazione,
'operazione Giambellino', asseritamente oggetto di un contratto di associazione in partecipazione concluso nello stesso periodo tra l' il e tal geom. in relazione Parte_2 CP_1 Testimone_3
a cui essi non hanno formulato alcuna domanda nell'atto di citazione, sostenendo l'intervenuta corretta esecuzione del contratto, con inesistenza di alcuna pretesa tra le parti.
Il ha fatto valere l'infondatezza di tutte le domande attoree relative alle operazioni CP_1
e , contestando la ricostruzione delle vicende tra le parti rappresentata dagli attori, CP_2 Tes_4 evidenziando la condotta contraddittoria di che, in relazione all'operazione CP_3 CP_2
non avrebbe avanzato alcuna richiesta nella fase stragiudiziale e nella prima procedura di mediazione esperita tra le parti, avendo la stessa proceduto a fare valere le proprie pretese solo in una seconda procedura di mediazione e poi nel presente giudizio.
In relazione a tale operazione, il convenuto ha inoltre fatto valere il proprio difetto di legittimazione, affermando di non essere stato parte del contratto, ma di essersi limitato a fornire prestazioni di consulenza a favore delle signore e rispettivamente madre e Persona_4 Parte_5
sorella della propria compagna nell'acquisto di due degli immobili di via Ripamonti.
Quanto all'operazione Giambellino, senza negare la conclusione dell'accordo, il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio credito al pagamento di una somma a titolo di utili in ipotesi non corrispostagli dalla controparte secondo quanto pattuito tra i contraenti.
Dato atto sin da ora della grandissima confusione delle difese delle parti, per chiarezza espositiva conviene trattare separatamente le differenti 'operazioni', anche alla luce della diversità delle parti in ipotesi contraenti degli azionati contratti.
Operazione CP_2
ha allegato di aver stipulato un contratto di associazione in partecipazione con il CP_3
avente ad oggetto un'operazione di acquisto, ristrutturazione e successiva vendita di n. 4 CP_1
immobili siti in Milano, via Ripamonti n. 150.
pagina 13 di 24 L'operazione sarebbe stata originata, diretta e gestita dal sig. quale associante mentre CP_1
in qualità di associata, avrebbe versato un apporto in parte sotto forma di denaro per CP_3
l'acquisto degli immobili e in parte sotto forma di servizio avente ad oggetto la ristrutturazione di tre degli stessi, con diritto alla quota del 50% degli utili scaturiti dall'affare.
In esecuzione del contratto, a seguito dell'intervenuto acquisto dei 4 immobili, gli stessi sarebbero stati oggetto di ristrutturazione, comprensiva di parziali frazionamenti e accorpamenti, e quindi rivenduti a terzi soggetti.
Gli incassi discendenti delle compravendite delle unità immobiliari di Via Ripamonti sarebbero pari ad € 490.000,00, le spese, per la gestione complessiva dell'operazione (notaio, pratiche edili, ristrutturazione, spese condominiali et similia) ammonterebbero ad € 317.360,90.
La differenza tra gli incassi e le spese sostenute per l'operazione, pari ad € 172.639,10 rappresenterebbe l'utile della stessa, da dividersi al 50% tra le parti per l'importo di € 86.319,55.
Facendo i conteggi delle poste dare e avere tra le parti, considerato che avrebbe già CP_3 incassato la somma di € 13.795,89, tale società sarebbe creditrice nei confronti del della CP_1 restante parte di € 72.523,66, in applicazione degli accordi e della disciplina codicistica di cui agli artt.
2549 e ss. c.c.
Ciò osservato, giova richiamare l'art. 2549 c.c. posto dalla attrice a fondamento della propria pretesa.
Secondo tale norma 'Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto'.
Per pacifico principio, tale contratto è un contratto di scambio caratterizzato dal sinallagma tra l'attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell'affare o dell'impresa da parte di un contraente e l'apporto patrimoniale da parte dell'altro, che costituisce elemento essenziale della fattispecie (cfr. Cass. 2018/16198).
Ciò posto, rileva che parte attrice, gravata del relativo onere probatorio (Cass. Sez. Un.
2001/13533) non ha fornito gli elementi richiesti dall'art. 1346 c.c. con particolare riguardo all'oggetto dell'accordo tra le parti.
si è infatti limitata a richiamare presunte intese verbali tra le parti, senza allegare la CP_3
data a cui risalirebbero tali intese, facendo piuttosto riferimento ad alcune attività poste in essere a febbraio 2019 (proposta di acquisto delle 4 unità immobiliari;
cfr. doc. n. 4) e aprile 2019 (atto di compravendita di tali unità; cfr. doc. n. 5) che tuttavia non coincidono con il supposto accordo di associazione in partecipazione, ma, semmai, con l'esecuzione dello stesso.
pagina 14 di 24 In secondo luogo, dopo aver qualificato il come associante e l'attrice quale associata, Per_6 non ha indicato quale fosse l'accordo delle parti riguardo il presunto affare, limitandosi a CP_3 far riferimento ad un'operazione immobiliare che prevedeva l'acquisto di 4 unità, a cui in corso di causa si sono aggiunti due sottotetti (cfr. p. 11 comp. cost. e p. 6/7 memoria ex art. 171 ter c.p.c. att.), la ristrutturazione e la rivendita delle stesse, senza tuttavia specificare in cosa consistessero le reciproche prestazioni.
In particolare, si è dilungata a trattare di questioni attinenti i soggetti che si CP_3
sarebbero dovuti rendere acquirenti degli immobili, come mutati nel tempo occorso per la realizzazione dell'operazione (inizialmente il solo poi, le conoscenti di quest'ultimo sigg.re e Per_6 Persona_4
dal medesimo asseritamente a sé interposte nell'operazione, e stessa). Parte_5 CP_3
Tuttavia tali questioni, che attengono, piuttosto alla fase esecutiva dell'accordo relativo all'allegata operazione immobiliare, sono irrilevanti al fine del decidere considerato che la stessa parte istante non ha dedotto alcun interesse delle parti circa l'identità del soggetto acquirente tali beni.
Né, del resto, la significatività di tale identità risulta in re ipsa, considerato che l'obiettivo perseguito dai contraenti, come allegato da stessa, era la differenza tra il prezzo di CP_3
acquisto delle citate unità immobiliari e quello di rivendita delle stesse, una volta effettuate le ipotizzate opere di ristrutturazione.
Neppure l'attrice ha dimostrato l'esistenza di un accordo circa l'apporto, costituente l'oggetto dell'obbligo principale di se stessa quale dell'associata.
Dalla lettura degli atti pare dedursi che detto apporto consistesse in parte nel versamento di una somma (€ 110.000,00 + € 30.000,00) in linea capitale per contribuire all'acquisto degli immobili e alle spese accessorie ed in parte nella realizzazione da parte propria, in ragione delle proprie competenze e del proprio oggetto sociale, di lavori di ristrutturazione di tali immobili per un valore di € 55.000,00 (p.
6 cit.).
Tuttavia, lungi dal provare un'intesa delle parti su tale prestazione, si è limitata a CP_3
esporre un lungo elenco di spese e lavori in ipotesi svolti, peraltro inspiegabilmente in relazione a tre dei quattro immobili oggetto dell'operazione, senza fornire alcun elemento idoneo a delineare la volontà delle parti al momento della stipula del dedotto contratto di associazione.
A ciò si aggiunge che tratta in modo fungibile la voce 'apporto' e quella 'spese', CP_3
nonostante tali voci costituiscano l'oggetto di differenti istituti nella disciplina del contratto di associazione.
Così nelle tabelle riportate nell'atto di citazione aventi ad oggetto i 'conteggi dell'operazione',
l'attrice definisce 'apporto' quello di entrambe le parti, associato e associante, con ciò facendo pagina 15 di 24 riferimento all'oggetto di una prestazione gravante solo sull'associata e non dovuta da parte del
, quale ipotetico gestore dell'affare (cfr. p. 9 cit.; p. 38 comparsa conclusionale). CP_1
Subito dopo, nella medesima pagina, essa qualifica come 'spese' gli stessi importi già qualificati come apporti, in ipotesi corrisposti da e da se stessa, in relazione all'operazione in Per_6
esame.
La riportata confusione impedisce di individuare gli elementi costitutivi del dedotto accordo, ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Non valgono a supplire tali gravissime lacune probatorie né i messaggi via whattapp scambiatisi tra il legale rappresentante di e il (doc. n. 25 att.), né le allegate fatture. CP_3 Per_6
Posto che, analogamente alla questione dell'identità dei soggetti acquirenti delle 4 unità, tali messaggi e tali fatture attengono semmai alla fase esecutiva del contratto di associazione, rileva che, comunque gli stessi non sono univocamente riconducibili all'operazione in esame (cfr, p. es, fatture allegate sub n. 15 att.).
Detta circostanza è tanto più rilevante, in considerazione della pluralità delle operazioni prospettate o realizzate tra le parti, (p. es. appartamento via SS 2, operazioni in viale Corsica, via
Romili, via Taormina, via dei Fontanili (docc. nn. 24, 71 att.).
A conferma di ciò rileva che addirittura la stessa per suffragare la tesi CP_3 dell'inadempimento del ha riportato in comparsa conclusionale uno scambio di messaggi CP_1 whatsapp in ipotesi riferiti all'operazione che all'udienza di rimessione della causa in CP_2
decisione ha affermato essere invece relativi ad un altro rapporto tra le parti (ristrutturazione SS, cfr. verb. ud. 10.9.25).
Ancora, l'attrice non ha dimostrato la sussistenza dell'accordo tra la quota di partecipazione agli utili asseritamente convenuta con la controparte, essendosi limitata ad affermare che la stessa fosse pari al 50%.
Per quanto i messaggi whatsapp tra le parti prodotti sub docc. nn. 24 e 25 e le stesse difese del rendano verosimile la sussistenza di accordi tra le parti in relazione ad un'operazione su CP_1
immobili in via Ripamonti, tuttavia la mancata allegazione degli elementi identificativi delle obbligazioni principali di associante ed associata determina l'impossibilità di valutare gli eventuali inadempimenti del al fine della condanna del medesimo al pagamento degli utili in ipotesi CP_1
maturati e ancora non corrisposti.
Ciò conduce al rigetto della domanda attorea in parte qua, senza necessità dell'esame delle poste esposte da riguardo le asserite opere di ristrutturazione e del rendiconto dell'operazione. CP_3
La domanda relativa all'operazione viene pertanto rigettata. CP_2
pagina 16 di 24 Detta conclusione, in virtù delle esposte osservazioni, determina l'assorbimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . CP_1
Priva di fondamento è poi l'eccezione del convenuto relativa all'inammissibilità della domanda attorea per aver posto in essere una condotta contra factum proprium, consistente nella CP_3
proposizione di due domande di mediazione aventi ad oggetto pretese differenti.
In particolare la seconda domanda, presentata a novembre, sarebbe più ampia di quella presentata a marzo dello stesso anno, in quanto conterrebbe domande relative all'operazione Ripamonti non contenute nella precedente (docc. nn. 62 e 63 att.).
Verificato che in effetti ha ampliato le proprie richieste nei confronti del , CP_3 CP_1
introducendo solo successivamente le questioni relative all'operazione rileva che tale CP_2
condotta, riconducibile all'esercizio del diritto di difesa dell'attrice, non è di certo causa di inammissibilità della domanda giudiziale.
Essa risulterà, semmai, rilevante in sede di valutazione di spese legali.
Operazione AN.
Passando a esaminare la seconda delle operazioni immobiliari rispetto a cui e CP_3
l' hanno avanzato pretese nei confronti del , gli attori hanno affermato di aver Parte_2 CP_1 concluso con quest'ultimo, sempre verbalmente, un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto l'acquisto di un laboratorio al piano terra in Milano, via AN 4/6 con annessa area ad uso esclusivo e box pertinenziale, la ristrutturazione dello stesso e la rivendita degli immobili ottenuti a seguito della ristrutturazione.
Anche in questo caso, il sarebbe stato l'associante, con l'obbligo di versare agli attori CP_1 la quota del 50% degli utili prodotti dall'affare, a fronte dell'apporto della somma di € 150.000,00.
Successivamente le parti avrebbero aggiunto un terzo soggetto quale associato.
A fronte del versamento dell'importo di € 60.000,00 a titolo di apporto, quest'ultimo sarebbe divenuto titolare del diritto alla percentuale di 1/3 degli utili derivanti dall'operazione, con corrispondente riduzione della quota delle altre parti del contratto.
Considerato che l'affare oggetto del contratto di associazione in partecipazione non sarebbe stato colpevolmente portato a termine da parte dell'associante, che avrebbe ingiustificatamente ritirato dal mercato uno dei due immobili ottenuti dalla ristrutturazione e così perso il ricavo dalla relativa vendita, e l' hanno convenuto il per ottenere, in via principale, previo CP_3 Parte_2 CP_1
accertamento del compimento dell'affare, la condanna del medesimo alla restituzione della parte dell'apporto in ipotesi non ancora reso e al pagamento della quota di utili che si sarebbero prodotti se il pagina 17 di 24 avesse adempiuto l'accordo con la rivendita anche del secondo bene ottenuto dalla CP_1
restituzione.
In via subordinata essi hanno chiesto la risoluzione del dedotto contratto per inadempimento del convenuto, o, in caso di diversa qualificazione del rapporto, la condanna del medesimo alla restituzione di una somma versatagli a titolo di finanziamento.
1. Prendendo le mosse dalla domanda in via principale, analogamente a quanto visto nell'esame dell'operazione gli attori a ciò tenuti non hanno dato la prova dell'oggetto dell' CP_2
accordo inter partes.
Anche in questo caso, gli stessi non hanno indicato la data dell'accordo, non hanno definito l'affare oggetto del contratto, non hanno specificato le prestazioni asseritamente convenute tra le parti.
Innanzitutto e l' non hanno specificato in cosa consistesse l'attività che CP_3 Parte_2
il gestore avrebbe dovuto compiere. CP_1
Essi si sono concentrati sui fatti in ipotesi succedutisi nell'esecuzione del supposto contratto, inidonei a dare la dimostrazione delle intese delle parti, come raggiunte nel generico corso del 2019.
Dalla lettura degli atti nella parte dedicata al racconto circa la dinamica delle attività compiute in esecuzione del contratto, pare doversi dedurre che l'operazione immobiliare comprendesse l'acquisto di un piano terra in via AN ad uso laboratorio, il cambio di destinazione di tale bene, il relativo frazionamento in due unità e la successiva rivendita delle stesse.
Ma nessuna prova è stata fornita circa la formazione di un accordo tra le parti in tal senso.
In secondo luogo, dopo aver indicato nell'ammontare di € 150.000,00 l'apporto dovuto, già modificato rispetto alle deduzioni di cui alla prima domanda di mediazione in cui l'ammontare era quantificato in € 175.563,47 (doc. n. 62 att.), gli attori hanno fatto valere un'intervenuta diversa quantificazione dello stesso.
In particolare, essendosi allungati i tempi per la concessione a di un mutuo CP_3
necessario per tale pagamento, le parti avrebbero concordato di ridurre ad € 70.000,00 l'importo dovuto dagli originari associati,
Tale riduzione sarebbe stata possibile grazie all'inserimento nell'operazione di tale
[...]
, quale associato aggiuntivo del contratto di associazione in partecipazione, che si sarebbe Tes_5 impegnato a versare la somma di € 60.000,00 (poi riquantificata in € 69.000,00 a seguito delle difese del convenuto) e comunque 'da verificare' (p. 33 comparsa conclusionale).
Tale circostanza avrebbe comportato una rivisitazione della quota degli utili.
pagina 18 di 24 In particolare, a modifica della misura del 50% a favore dell'associante e 50% a favore di entrambi gli associati originariamente prevista, il nuovo accordo avrebbe stabilito la quota di 1/3 a favore di , 1/3 a favore degli attori e 1/3 a favore del . CP_1 Tes_5
Dall'esposizione attorea risulta che non c'è coincidenza tra l'importo originariamente dovuto a titolo di apporto dagli attori (€ 150.000,00) e quello risultante dalle modifiche successive (€ 70.000,00 da parte degli attori + € 60.000,00, poi riquantificato in corso di causa in € 69.000,00, da parte del
), a seguito del dilatarsi dei tempi per la concessione di un finanziamento a favore di uno dei Tes_5
due associati, di cui non viene fatta menzione nel supposto contratto di associazione in CP_3
partecipazione.
A ciò si aggiunge che, analogamente a quanto visto in relazione all'operazione gli CP_2 attori trattano allo stesso modo, in rapporto di totale fungibilità, la categoria dell'apporto e quella delle spese, con ciò non consentendo di identificare le prestazioni a carico delle parti (cfr. tabelle a pag. 24 e
25 cit.; p. 41 comp. conc.).
Non sono risultati idonei al fine della dimostrazione degli accordi tra le parti i messaggi whattaspp tra le parti che, nel menzionare plurime operazioni, p. es. ex e SS (doc. n. 59 Per_7 pp. 4 e 10), bonifici e fatture varie, richiamano genericamente l'immobile di (doc. n. 59, pp. 1, Tes_4
2, 8, 13) senza tuttavia indicare in cosa consistesse l'operazione e quali fossero le prestazioni delle parti.
Ancora, nessun elemento hanno fornito gli attori in ordine al presunto rapporto con , Tes_5
con cui, candidamente, riconoscono di non aver mai interloquito e della cui partecipazione all'affare ammettono di non aver avuto riscontro da parte del (p. 33 cit.; p. 8 comp. concl.). CP_1
Neppure i capitoli di prova orale dedotti dagli attori hanno fornito suffragio probatorio alla tesi dei medesimi.
Sottolineata l'incapacità a testimoniare del sig. , che nella prospettazione degli stessi Tes_5
attori istanti sarebbe parte del contratto e come tale non escutibile come teste, rileva che comunque, tutte le circostanze dedotte in relazione all'operazione sia nei capitoli per prova testimoniale Tes_4
che per interpello del convenuto sono irrilevanti ai fini del decidere.
Le stesse sono volte, infatti, a dimostrare un supposto accordo tra e , che per CP_1 Tes_5 il disposto dell'art. 2550 c.c. non sarebbe comunque opponibile ai precedenti associati, considerato che, come visto, gli attori hanno pacificamente riconosciuto di non aver mai avuto contatti con il Tes_5
e di non conoscere i termini dei supposti accordi stipulati tra quest'ultimo e l'associante.
Le citate affermazioni attoree costituiscono, pertanto, la prova della insussistenza dei requisiti richiesti dalla richiamata norma per l'efficace attribuzione della partecipazione per l'operazione pagina 19 di 24 al terzo , alla luce dell'impossibilità di configurare il consenso rispetto ad un Tes_4 Tes_5
accordo non conosciuto.
Con conseguente irrilevanza degli articolati capitoli.
Analogamente a quanto visto con riguardo alla precedente operazione, per quanto siano in atti alcuni elementi che rendono verosimile la sussistenza di intese tra le parti circa l'operazione AN
(docc. att. nn. 52, 57, 58, 59, docc. conv. n. 4, 5, 8) a cui fa riferimento lo stesso convenuto nei propri atti, tuttavia l'esposta omessa identificazione delle parti e dell'oggetto delle prestazioni principali in capo alle parti impedisce la verifica circa gli obblighi in capo al e la conseguente condanna CP_1
del medesimo al relativo adempimento, sia con riguardo alla restituzione dell'apporto che degli eventuali utili.
Detta conclusione determina il rigetto della domanda in via principale di condanna del CP_1 all'esecuzione del contratto, con assorbimento della domanda di presentazione del rendiconto formulata dagli attori.
2. Essa determina altresì il rigetto della domanda in via subordinata avente ad oggetto la pronuncia di risoluzione dell'allegato contratto per inadempimento del , responsabile di aver CP_1
tolto dalla vendita la seconda delle due unità immobiliari risultate dal cambio d'uso e dal frazionamento del laboratorio e delle conseguenti domande restitutorie e risarcitorie.
Sottolineato che gli stessi attori hanno prospettato in via dubitativa la condotta del CP_1
come inadempimento (cfr. p. 33 comparsa conclusionale, dove, alternativamente all'inadempimento essi prospettano un adempimento di fatto delle obbligazioni contrattuali), rileva che la mancata dimostrazione degli elementi costituenti l'operazione e del relativo accordo non consente di individuare gli obblighi in capo al convenuto e la eventuale violazione degli stessi.
In mancanza di prova dei relativi presupposti, anche la domanda di risoluzione viene quindi respinta e con essa le domande relative alla restituzione dell'apporto, al risarcimento del danno ed alla condanna al pagamento degli utili, comunque non accoglibile alla luce dell'effetto retroattivo della risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c.
3. In via di ulteriore subordine, gli attori hanno chiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma di € 58.337,03 di cui € 37.337,03 a ed € 21.000,00 all' CP_3
in ipotesi dovuta a titolo di restituzione di un finanziamento dell'importo di € 73.337,03 di Parte_2 cui il avrebbe restituito la minor somma di € 15.000,00. CP_1
Anche per tale ipotesi gli attori non hanno fornito alcuna prova riguardo la data dell'accordo e i termini dello stesso.
pagina 20 di 24 Neppure, gli stessi hanno dato alcuna dimostrazione del pagamento di tale apporto da parte dei medesimi e del soggetto ricevente il denaro a ciò destinato.
Anche la domanda in oggetto deve, quindi, essere rigettata.
Operazione Giambellino.
Come visto, nell'atto di citazione gli attori hanno dedicato qualche paragrafo ad un terzo contratto di associazione in partecipazione in ipotesi stipulato tra l' e il e tal geom. Parte_2 CP_1
Testimone_3
Tale operazione, avrebbe avuto ad oggetto un appartamento sito in Milano, via Giambellino 46.
In questo caso i ruoli sarebbero stati invertiti, l' avrebbe rivestito la qualità di Parte_2 associante mentre il , unitamente al avrebbero partecipato all'affare quali associati. CP_1 Tes_3
Secondo gli attori, il rapporto avrebbe avuto regolare esecuzione.
Gli associati avrebbero versato l'apporto dagli stessi rispettivamente dovuto a fronte del riconoscimento di una quota di utili pari 40% a favore dell'odierno convenuto e pari 20% a favore del
Tes_3
In particolare, come pari doversi dedurre dalla tabella riportata a p. 40 della comparsa conclusionale attorea, tale apporto sarebbe stato pari ad € 84.000,00 da parte del ed € CP_1
80.000,00 da pare del Tes_3
Anche in questo caso l'operazione, dagli atti di causa l'operazione avrebbe riguardato l'acquisto dell'immobile, la ristrutturazione dello stesso e la relativa rivendita con la restituzione dell'apporto e la distribuzione del maggior prezzo ottenuto a favore dei contraenti nelle misure concordate.
L' ha sostenuto di aver portato a compimento l'affare, di aver reso tutti gli importi a Parte_2
titolo di apporto e di aver versato agli associati gli utili ottenuti dalla detrazione dei costi dai ricavi, con conseguente estinzione di tutti i diritti e gli obblighi delle parti.
Il ha contestato le avverse deduzioni. CP_1
In particolare, il convenuto, senza negare l'esistenza di un accordo avente ad oggetto l'operazione Giambellino, ha contestato la qualifica del quale associato, facendo valere Pt_6
l'inopponibilità della partecipazione dello stesso all'operazione, eventualmente riconducibile ad un rapporto interno con l' Parte_2
Detta circostanza comporterebbe che, ove provato l'accordo, la quota di utili a sé spettanti sarebbe pari al 50% e non al 40% come dedotto dalla controparte.
Considerato che i costi dell'operazione come allegati da parte attrice sarebbero errati, il ha fatto valere un proprio credito residuo rispetto all'operazione pari ad € 73.600,00, da CP_1
pagina 21 di 24 compensarsi parzialmente con gli eventuali debiti al medesimo risultanti fare capo nel corso del giudizio.
Egli ha quindi formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna degli attori al versamento di un importo non inferiore alla somma di € 40.000,00, al netto di altri importi risultanti dovuti, a titolo di utili derivanti dall'operazione de qua.
Anche nell'ipotesi in esame, le parti non hanno fornito elementi idonei individuare i contraenti.
Gli atti di parte attrice fanno riferimento all' Parte_2
Detta circostanza induce a ritenere che, nella prospettazione attorea, lo stesso abbia partecipato in proprio all'operazione e non quale legale rappresentante di CP_3
Tuttavia, nella già menzionate tabelle della conclusionale attorea, sotto l'operazione
Giambellino compaiono anche dei versamenti di CP_3
Dal canto suo, il convenuto, senza dedicare alcuna osservazione all'individuazione del/i soggetto/i associante/i chiede la condanna di entrambi gli attori al pagamento della parte di utili ancora dovuta, previo accertamento dell'inadempimento del relativo obbligo.
Detta conclusione induce a ritenere che secondo la tesi del convenuto le sue controparti sarebbero entrambi, sia che l' CP_3 Parte_2
Ancora, dal quadro probatorio in atti non è chiara la partecipazione del all'operazione Tes_3
e l'eventuale ruolo del medesimo.
Sebbene il doc. n. 47 di parte attrice evidenzi dei passaggi di denaro tra l' e il Parte_2
da tale documento non è evincibile a cosa tali passaggi si riferiscano, recando la Tes_3 genericissima causale 'prestiti infruttiferi'.
Non idonei ai fini che interessano in questa sede risultano in questa sede i capitoli di prova orale articolati dal convenuto, tenuto all'onere della prova in questa sede in qualità di creditore agente per l'adempimento del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. 2001/13533cit.).
Tali capitoli contengono infatti circostanze non rilevanti ai fini dell'identificazione dell'oggetto del lamentato accordo (capp. nn. 1 -5) e del tutto generiche, articolate in violazione dell'art. 244 c.p.c. nella relativa interpretazione giurisprudenziale.
Analogamente del tutto generiche quanto all'oggetto dell'affare, al tempo dello stesso e all'identità dei soggetti associanti ( e/o sono le circostanze oggetto dei capitoli Parte_2 CP_3
di prova orale attorei che, come tali, vanno dichiarate inammissibili.
L'impossibilità di individuare le parti dell'accordo determina la conseguente impossibilità di identificare gli obblighi reciproci con riguardo agli apporti dovuti e alla misura di utili da distribuire.
pagina 22 di 24 In aggiunta, l'omessa specificazione dell'oggetto dell'affare non consente di verificare se lo stesso sia stato portato a compimento in modo conforme agli accordi.
Detta circostanza è particolarmente significativa alla luce delle contestazioni circa il soggetto tenuto ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo costituenti parte dell'affare.
In particolare, gli attori menzionano tal ATL mentre il convenuto sostiene che Parte_7 detti lavori dovessero essere eseguiti da alla luce dell'oggetto sociale della medesima. CP_3
Analogamente alle conclusioni di cui alla già esaminate operazioni, la grandissima confusione nelle difese delle parti non consente di identificare l'oggetto dei rapporti e il conseguente diritto del
, attore in via riconvenzionale, al pagamento di una somma a titolo di utili. CP_1
Ciò comporta che, pur in presenza di alcuni indizi a favore di pattuizioni tra le parti circa un immobile in via Giambellino, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere respinta.
Condanna ex art. 96 c.p.c.
Sia gli attori che i convenuti hanno formulato domanda di condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La soccombenza di tutte le parti rispetto alle rispettive domande determina la mancanza del presupposto al cui ricorrere la richiamata norma prevede la condanna al risarcimento del danno.
Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza.
Tenuto conto che le parti attrici sono soccombenti su tutte le relative domande, ad inclusione di quelle subordinate, e che hanno introdotto una vicenda, l'operazione Giambellino, senza formulare alcuna domanda sulla stessa ma costringendo la controparte a svolgere quelle difese che hanno condotto alla domanda riconvenzionale di valore peraltro, ben inferiore a quello delle domande attoree, ritiene il Tribunale che e l' siano da ritenersi le parti 'maggiormente CP_3 Parte_2 soccombenti' e che le stesse debbano essere condannate a rimborsare integralmente il Fracasso.
Visto l'esito della causa rilevante ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., detta conclusione è corroborata dal fatto che gli attori hanno rifiutato la proposta transattiva formulata dal CP_1 all'udienza del 12.3.2025, senza giustificato motivo (tale non potendo ritenersi quello addotto a tale udienza col richiamo ad una supposta quantificazione da parte del Tribunale, che lungi dall'indicare una somma aveva fornito i criteri per una tale eventuale quantificazione ad opera dei soggetti in causa;
v. verbale 14.1.2025).
A ciò si aggiunge la condotta degli attori antecedentemente alla instaurazione del presente giudizio, che, non hanno accettato una proposta di componimento della questione, superiore a quella effettuata in causa e ingiustificatamente respinta, formulata dal a seguito di una diffida CP_1
pagina 23 di 24 inviatagli a novembre 2022 (docc. nn. 60 e 61 att.), per poi proporre due domande di mediazione, rispettivamente a marzo e novembre 2023 (docc. nn. 62 e 63 att. cit.), modificando la prospettazione dei fatti e le pretese sulle stesse fondate, con ciò investendo il della necessità di prendere CP_1
continue diverse posizioni rispetto alle stesse vicende.
Alla luce di quanto precede, tali spese vengono liquidate applicando le determinazioni di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta, della condotta degli attori (cfr. art. 4 D.M. cit), della pluralità delle parti attrici aventi la medesima posizione processuale ed in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda di inammissibilità della domanda formulata dal convenuto nei confronti degli attori circa l'operazione erché infondata;
CP_2
2. rigetta tutte le domande degli attori per mancanza di prova circa l'oggetto dei contratti asseritamente stipulati tra le parti con riguardo alle c.d. Operazioni e CP_2
per le ragioni di cui in motivazione;
Tes_4
3. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto per mancanza di prova circa
l'oggetto del contratto asseritamente stipulato tra le parti con riguardo alla c.d. Operazione
Giambellino, per le ragioni di cui in motivazione;
4. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente formulate tra le parti perché infondate;
5. condanna in via solidale e il sig. Controparte_3 [...]
a pagare a le spese del giudizio liquidate nella misura Parte_2 OP
complessiva di € 17.064,63 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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