Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4300/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4300/2017 tra:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Santa Panagia n. 15, presso lo studio dell'avv. CORRADINA ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in
Siracusa, viale Scala Greca n. 181/F, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO DI LUCIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno procedimento - notificata l'11.7.2017 – Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto Controparte_1
di conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306 intercorrente con quest'ultima ed ancora in essere.
A sostegno della propria domanda l'attore ha lamentato l'illecita capitalizzazione periodica,
l'applicazione illegittima di interessi in misura ultralegale in assenza di previsione contrattuale debitamente sottoscritta, il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996, l'addebito di commissioni di massimo scoperto invalide, la modifica unilaterale delle condizioni economiche ad
Per altro verso, ha esposto di aver stipulato con – alla quale si era Parte_1 CP_2 avvicendata – mutuo fondiario rogato dal notaio dott. in data Controparte_1 Persona_1
9.7.1998 (n. rep. 64124 e n. racc. 16736) e seguito da atto definitivo di erogazione e quietanza finale del 30.12.1998.
In relazione a tale contratto, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta alla ripetizione di quanto da quest'ultima indebitamente ricevuto, deducendo di aver estinto anticipatamente il rapporto il
24.7.2007 e lamentando, in relazione allo stesso, l'usurarietà degli interessi moratori e censurando il sistema di ammortamento alla francese impiegato per indeterminabilità e per violazione del divieto di anatocismo.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.3.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In relazione al rapporto di mutuo fondiario, la banca convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni diritto restitutorio ed ha ritenuto infondate le doglianze di usurarietà e le censure mosse contro il sistema di ammortamento alla francese.
Quanto al conto corrente di corrispondenza, ha preliminarmente contestato Controparte_1
l'esistenza di qualsiasi affidamento.
Conseguentemente, la convenuta, qualificate come solutorie tutte le rimesse operate, ha CP_3
eccepito la prescrizione in relazione al periodo anteriore al decennio precedente alla notifica della citazione avversaria.
Ancora, ha reputato legittimi tutti gli addebiti operati nel predetto conto Controparte_1
corrente di corrispondenza, anche alla luce della documentazione contrattuale prodotta.
La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito a numerosissimi richiami dell'ausiliario nominato, il procedimento, posto una prima volta in decisione, è stato rimesso sul ruolo con ordinanza del 15.1.2024.
Con quest'ultima, è stata disposta la rinnovazione integrale delle operazioni peritali con nuovo consulente tecnico d'ufficio.
Alla prima udienza immediatamente successiva all'acquisizione della nuova relazione peritale – depositata telematicamente il 7.5.2024 -, la causa è stata posta nuovamente in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare, si osserva che, in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306,
l'attore ha in termini espliciti inteso proporre esclusivamente azione volta alla Parte_1 rideterminazione del corretto saldo previa espunzione degli addebiti reputati illegittimi, senza richiedere alcuna condanna di carattere restitutorio a carico della banca convenuta (v. pag. 25 della citazione, in cui testualmente si legge: “in questa sede si chiede di accertarne solo il risultato …, essendo la domanda volta all'accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla Banca secondo l'ultimo saldo disponibile, così discendendone l'ulteriore corollario del ricalcolo del medesimo saldo”; v. pag. 20 della prima comparsa conclusionale, in cui si legge che “il petitum dell'odierno giudizio consiste nel conseguire una sentenza di accertamento che: acclari, almeno ai fini della rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti, come la convenuta, nel corso CP_3
del rapporto intrattenuto negli anni col cliente odierno attore, abbia applicato costi, interessi, tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese contra legem;
disponga, conseguentemente, la ricontabilizzazione a credito delle somme indebitamente percepite e/o trattenute a debito della convenuta nei limiti di quanto illegittimamente applicato. Pertanto, non una domanda di ripetizione, come precisato sin dall'atto di citazione e contrariamente a quanto asserito da parte convenuta”).
Al fine di rispettare il disposto di cui all'art. 112 c.p.c., il Tribunale deve dunque limitarsi ad effettuare il ricalcolo domandato.
2.1. Tanto chiarito, occorre rilevare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, allorché sia il cliente ad agire contro l'istituto di credito, “il mancato adempimento da parte dell'attore all'onere di dare prova, mediante deposito degli estratti periodici di conto, tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento a un determinato periodo di durata del rapporto non comporta punto che per il periodo successivo in cui i pagamenti risultano invece documentati da tali estratti il primo dei quali evidenziante un saldo a debito del cliente in riferimento al periodo precedente di svolgimento del rapporto (non documentato) si debba partire da un saldo pari a zero (sul semplice rilievo dell'artificiosa amputazione, priva di base normativa, dell'andamento di rapporto nel tempo effettivamente svoltosi); dovendo invece il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto essere dal giudice di merito effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato dall'attore ovvero dall'adempimento della banca a ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (in questo senso cfr.: Cass. n. 11543 del 2019, cit.; Cass. n. 30822 del 2018, cit.; Cass. n. 28945 del
2017; n. 500 del 2017; in senso sostanzialmente conforme, in riferimento ad azione esercitata da banca che assume di essere creditrice nei confronti di proprio cliente, cfr. Cass. n. 9365 del 2018)”
(così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I 7.12.2022, n. 35979).
Ancora più chiaramente, per quanto interessa nel presente giudizio, il Supremo Collegio ha affermato che, “laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto, perché, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Ma l'estratto conto, come è stato altresì precisato, non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709
e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543).
Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”. In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore” (così Cass. Civ. sez. I 27.12.2022, n.
37800).
Va poi ricordato che l'obbligo gravante sull'istituto di credito di consegnare al cliente gli estratti conto riguarda esclusivamente l'ultimo decennio.
In questi termini si è espressa la Corte regolatrice (così Cass. Civ. Sez. I 13.9.2021, n. 24641, per cui il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, del decr. lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato;
così anche Cass. Civ. Sez. I 1.8.2022, n. 23861).
Nel caso di specie, gli estratti conto acquisiti in atti – anche all'esito dell'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – investono il periodo compreso tra l'1.4.2000 ed il 22.4.2015.
Conseguentemente, a tale intervallo temporale va circoscritto l'accertamento richiesto.
Va altresì evidenziato che, non essendo emersi adeguati elementi istruttori idonei a ricostruire l'andamento del rapporto nella fase precedente all'estratto conto dell'1.4.2000, deve assumersi quale dato di partenza il saldo negativo riportato da quest'ultimo (v., nel medesimo senso, App. Catania
Sez. I Civ. 28.11.2024, n. 1754, ove si legge che “Nella fattispecie come documentato in atti e allegato dalla difesa” del cliente, “questi aveva richiesto, ai sensi dell'art. 119 t.u.b., il rilascio degli estratti conti dall'inizio del rapporto, acceso in data 8.3.2003, sia con una prima missiva del 2014 che con altra del 2015 a fronte delle quali la banca aveva rilasciato gli estratti conto a partire dal
1.1.2004. Ne consegue che l'allegato inadempimento per il periodo antecedente al decennio, considerato che l'Istituto di credito non è obbligato a conservare la documentazione anche oltre il decennio, è infondato. Essendo questi i principi che governano la materia, errata è la statuizione appellata che ha ritenuto che i conteggi dovevano essere eseguiti partendo dal saldo zero per il periodo in cui mancavano gli estratti conto e non dal saldo registrato nel primo estratto conto prodotto dal correntista”).
2.2. Quanto agli interessi dovuti in relazione al rapporto oggetto di esame, si osserva che l'unico testo contrattuale contenente condizioni economiche risale al 12.2.2004 (v. all. 2 della produzione della banca convenuta).
Orbene, pur mancando radicalmente fino a quella data qualsiasi contratto di conto corrente scritto, parte attrice, com'è consentito dall'art. 127 del decr. lgs. n. 385/1993, non ha inteso valersi della nullità dell'intero negozio comminata dall'art. 117, comma 2, del medesimo testo normativo.
Avendo peraltro l'attore lamentato l'applicazione indebita di interessi ultralegali, in difetto di idonea pattuizione scritta, in relazione al periodo compreso tra l'1.4.2000 ed il 12.2.2004, occorre fare applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Conclusioni diverse vanno invece affermate per la fase successiva.
A partire dal 12.2.2004, avendo il rapporto ricevuto parziale regolazione per iscritto, il saldo va calcolato tenendo conto dei tassi convenuti (per cui v. ancora all. 2 della produzione della banca convenuta), salvo che l'istituto di credito abbia praticato in concreto condizioni maggiormente favorevoli per il cliente.
2.3. In merito alla capitalizzazione degli interessi, si osserva che quest'ultima deve reputarsi preclusa per il periodo non regolato da alcun testo contrattuale. Ed infatti, per tale intervallo temporale non consta alcuna specifica approvazione, da parte del correntista, di apposita clausola, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 6 della delibera del
9.2.2000 del C.I.C.R.
Per il periodo compreso tra il 12.2.2004 ed il 31.12.2013, invece, le condizioni imposte da tale ultima disposizione appaiono rispettate.
Si rinviene invero in atti la clausola contemplante pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (v. pag. 13 e pag. 41 dell'all. 2 della produzione della banca convenuta, art. 7 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza”), nel rispetto dell'art. 120 del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo all'epoca vigente e della delibera del 9.2.2000 del C.I.C.R.
Per l'intervallo compreso tra l'1.1.2014 ed il 31.12.2016, invece, deve nuovamente escludersi che gli interessi possano essere capitalizzati.
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto fondato un motivo di doglianza con cui parte ricorrente aveva denunciato “la violazione e falsa applicazione dell'art. 120
t.u.b., novellato dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, e dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi”, e lamentato “che la sentenza di appello abbia condizionato l'applicabilità del divieto di anatocismo all'emanazione della delibera del C.I.C.R., mancando di affermarne l'immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014” (così Cass. Civ. Sez. I 30.7.2024, n. 21344; in precedenza v. già App.
Catania Sez. I 25.3.2022, n. 607: “il problema interpretativo che si è posto in giurisprudenza è se il divieto di anatocismo chiaramente enunciato, nella suindicata norma, dovesse entrare in vigore solo con la prevista delibera C.I.C.R. o meno. Ritiene il collegio che tale divieto sia entrato in vigore senza la necessità di attendere la prevista delibera CICR. Ed invero, a fronte della chiara previsione di un divieto di anatocismo nei rapporti bancari, sul quale la prevista delibera del C.I.C.R. non avrebbe potuto in alcun modo incidere, non si comprende perché mai il divieto dovesse entrare in vigore solo dopo la sua emanazione. Chiara e pienamente condivisibile, al riguardo, è l'osservazione di autorevole dottrina … secondo cui “una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto-ordinata”. Una volta chiarito, dunque, che il divieto di anatocismo è entrato in vigore in data 1.1.2014, va osservato che le precedenti clausole anatocistiche sono divenute nulle ipso iure in tale data, per contrasto con una norma imperativa.
Successivamente con D.L. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49/2016, l'art. 120
T.U.B. è stato nuovamente innovato, prevedendo ora, al suo secondo comma, quanto segue: “2. Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata
è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. Il nuovo testo dell'art. 120 T.U.B. mantiene, dunque, la previsione che gli interessi vadano conteggiati solo sul capitale e non sugli interessi frattanto maturati, ma prevede, altresì, che il cliente, purché a condizioni di reciprocità, possa autorizzare l'addebito degli interessi, una volta esigibili, sul conto, con la conseguenza che rientrino in tale modo nella sorte capitale. Occorre, a questo punto, chiedersi se tale autorizzazione debba essere espressa dal cliente in forma scritta successivamente all'ultima modifica dell'art. 120 T.U.B. La risposta non può che essere positiva, posto che la precedente clausola, concordata nel vigore della delibera C.I.C.R. del
2000, come sopra evidenziato, era divenuta ipso iure nulla, sicché la nuova previsione dell'anatocismo integrava una modifica peggiorativa del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 118 T.U.B. La correttezza di tale risposta risulta, peraltro, confermata espressamente dall'art. 5 della delibera C.I.C.R. n. 343/2016, rubricata “disposizioni finali”, che prevede, al suo secondo comma, quanto segue: “I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del T.U.B. e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del T.U.B. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B.”; v. in senso analogo anche App. Catania Sez. I 18.10.2022, n. 1963).
2.4. Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, la legittimità dell'addebito di queste ultime va senz'altro esclusa per il periodo compreso tra l'1.4.2000 ed il 12.2.2004, mancando per esso qualsiasi regolamentazione pattizia del rapporto. Neppure per l'intervallo temporale successivo possono legittimamente applicarsi i suddetti oneri.
Deve rilevarsi che, in relazione alla clausola contemplante commissioni di massimo scoperto anteriore all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, in assenza di specifiche disposizioni in materia, la validità della relativa pattuizione va vagliata alla luce delle disposizioni generali in materia contrattuale, avuto riguardo, in particolare, alle norme concernenti la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto.
Dallo specifico angolo visuale dell'art. 1346 c.c., secondo il condivisibile orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, perché possano considerarsi valide le clausole applicative di commissioni di massimo scoperto anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009, deve ritenersi necessario che le pattuizioni contrattuali specifichino tutti gli elementi che concorrono a definire la commissione, ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito, e che esse precisino se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo che il conto raggiunge anche per un solo giorno o quello che perduri per un predeterminato intervallo temporale ovvero, ancora, l'importo generale dei prelevamenti (v., in questi termini, Trib. Pavia Sez.
III 19.2.2021, n. 225; App. Torino Sez. I Civ. 15.9.2020; Trib. Pescara 23.6.2020; Trib. Vibo Valentia
16.1.2006, n. 23; Trib. Salerno Sez. I 15.3.2013; Trib. Padova 10.6.2011).
Nel medesimo senso si è poi orientato anche il Supremo Collegio (così Cass. Civ. Sez. I 20.6.2022,
n. 19825, per cui, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata).
Sul punto, si evidenzia che le condizioni economiche del 12.2.2004 si limitano a riportare la seguente formulazione: “commissione di massimo scoperto: * 1,50000% trimestrale” (v. pag. 3 dell'all. 2 della produzione della banca convenuta).
Difettando ogni specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, la clausola contemplante siffatto onere si rivela senz'altro nulla (v., di recente, per una fattispecie sovrapponibile al caso di specie, App. Catania Sez. I Civ. 3.8.2022, n. 1683, in cui testualmente si legge: “con altro motivo l'appellante, dopo aver dato atto che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di nullità della pattuita commissione di massimo scoperto, impugna la statuizione sotto il profilo della omessa pronuncia sull'altra eccezione proposta ovvero sulla indeterminatezza della clausola pattuita che prevede il computo nella percentuale del 2.125% senza determinarne le modalità di calcolo. Tale censura merita di essere accolta. In via preliminare, va evidenziato che tra le condizioni economiche del contatto di conto corrente in esame emerge la voce “commissione massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 2,125%”. Il contratto in esame, invece, tace in ordine alle modalità e alla periodicità di calcolo della stessa. La giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la pattuizione di cui si discute sia valida allorquando il contratto riporti il tasso della commissione, la sua periodicità, nonché i criteri di calcolo della stessa. Sul punto … cfr. Corte appello, Ancona, sez.
I, 16/12/2021, n. 1383 … è stato affermato: “posto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, essa deve essere determinata o comunque determinabile: tale è la clausola che preveda sia il tasso della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la sua periodicità. Ed infatti la mancanza di questi requisiti determina la nullità della clausola e l'illegittimità degli addebiti annotati in conto a tale titolo, posto che essi costituirebbero un'imposizione unilaterale della banca atteso che una pattuizione non determinata o non determinabile non avrebbe fonte legale e quindi richiederebbe la necessità di specifica pattuizione” … cfr. nello stesso senso: Corte di Appello Catania sez. I, 14/04/2022 n. 785;
Corte appello Brescia , sez. I , 21/05/2020 , n. 486; Tribunale Siena , sez. I 10/07/2021 , n. 573;
Tribunale Benevento n. 761 del 19.04.2021). Precisa ulteriormente la decisione di questa Corte di
Appello di Catania citata “la mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza dell'accordo tra il cliente e la banca e gli addebiti annotati in conto a tale titolo sono illegittimi costituendo
“imposizione unilaterale della banca” (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 3.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze,
Sez. III, 26.11.2018, n. 3202; Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74), atteso che la C.M.S. rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione. Pertanto deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. la clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto quando reca solamente il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, non potendo l'interprete conoscere se essa vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, oppure se l'indicata percentuale riguardi il momento di punta massima dello scoperto o un periodo prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto o la media dello scoperto distribuito su più giorni”. Va pertanto dichiarata l'indeterminatezza della clausola, dalla quale deriva la nullità della stessa ex artt. 1346 e
1418 c.c. sicché va espunta dal calcolo del saldo”).
2.5. Il conto corrente di corrispondenza oggetto di causa non può considerarsi assistito da apertura di credito.
Al riguardo va puntualizzato che la mancanza di contratto scritto non costituisce ostacolo insormontabile per il riconoscimento dell'esistenza di fido in favore del cliente.
Ed invero, la nullità dell'apertura di credito discendente dal difetto di forma scritta, giusta art. 117, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993, ha carattere di protezione e può essere fatta valere solo dal cliente stesso ai sensi dell'art. 127 del medesimo testo normativo (v. sul punto Trib. Firenze Sez. III
22.9.2022, n. 2608; Trib. Napoli Sez. II 13.9.2022, n. 8029; Cass. Civ. Sez. I 14.12.2023, n. 34997).
Pur nondimeno, deve rilevarsi che l'affidamento costituisce pur sempre un vincolo negoziale, il cui perfezionamento deve essere allegato e provato dal correntista che intenda beneficiare del riconoscimento di esso (cfr. già Cass. Civ. Sez. I ord. 5.1.2022, n. 188).
A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1842 c.c., “l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.
Il Supremo Collegio ha da ultimo con estrema chiarezza chiarito i margini entro i quali può assumere rilievo l'affidamento non formalizzato per iscritto.
Si legge in particolare in una recente pronuncia di legittimità che a tal fine è necessario che i fatti depongano “per la avvenuta stipulazione di quel contratto specifico, rispondente, cioè, al regime degli artt. 1842 e 1852 cod. civ., sicché la banca si fosse obbligata a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, con diritto di questi di disporre della stessa in più volte, secondo le forme d'uso (salva diversa convenzione) ovvero in qualsiasi momento, e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito (v. Cass. Sez. 1 n.
1225-00, Cass. Sez. 1 n. 8662-97, Cass. Sez. 1 n. 5389-98). VI. - In tale ambito, riprendendo precisazioni fatte soprattutto in materia di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, questa Corte ha sottolineato che […] la prova della esistenza di un contratto di apertura di credito alla data della rimessa, alla quale correlare la natura non solutoria della medesima, poteva essere assolta anche per facta concludentia […] a condizione che emergesse per lo meno l'ammontare dell'affidamento accordato al correntista. D'altronde è intuitivo che una cosa è
l'affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt'altra cosa la mera esistenza – eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca – di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento. La stessa annotazione nel libro fidi di una banca degli estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia alla delibera interna di concessione, ancorché corrisposta da una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, è stata sempre normalmente ritenuta non dimostrativa - in sé - della stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l'appunto in quanto una tale situazione di fatto può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca;
la quale ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela (cfr. già Cass. Sez. 1 n. 12947-92). In altre parole, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi, di per sé solo, dell'esistenza di un tale contratto da desumersi per facta concludentia (Cass. Sez. 1 n. 9018-98, Cass.
Sez. 1 n. 686-99)” (così Cass. Civ. Sez. I 24.4.2024, n. 11016, che, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l'apertura di credito non formalizzata per iscritto in una fattispecie in cui si era segnalata, da parte del cliente, anche la “concessione … di scoperto di cassa e sovvenzioni”).
Già in passato, in linea con quanto sopra evidenziato in merito alla natura di vincolo negoziale della concessione di affidamento, la Corte di Cassazione aveva evidenziato che “l'inerzia della banca di fronte ai ripetuti sconfinamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata” (così testualmente Cass. Civ. Sez. VI-I 4.4.2022, n. 10776; in senso analogo Cass.
Civ. Sez. I 22.12.2020 n. 29317; v. anche Cass. Civ. Sez. I 15.10.2013, n. 23382).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità si è espressa per la irrilevanza – ai fini della prova del fido – di indici quali “addebiti nell'estratto conto per la causale spese gestione fido e revisione fido” (così
Cass. Civ. Sez. I 30.10.2018, n. 27705).
Tornando al caso di specie, allo scopo di dimostrare – in assenza di contratto scritto – l'esistenza di una apertura di credito, l'attore ha, anche negli scritti conclusivi, sostenuto che “le evidenze degli estratti conto (tassi differenziati per scaglioni, etc.) e non ultima la stabilità dell'esposizione debitoria
- che ne evidenzia il carattere non occasionale per periodi di tempo ultra annuali senza che la banca convenuta richiedesse il rientro, anzi permettendo operazioni (come prelevamenti di contante allo sportello) di notevole rilevanza – dimostrano senz'altro in modo univoco l'avvenuta concessione del fido e non piuttosto una mera tolleranza da parte della Banca” (v. pag. 22 della seconda comparsa conclusionale attorea).
Ancora, parte attrice ha aggiunto che “se dall'esame della documentazione bancaria in atti, analizzata dalla C.T.U., si evince che il conto corrente è stato in passivo producendo cospicui interessi passivi a debito per il correntista e sono anche state costantemente applicate commissioni di massimo scoperto, ciò evidenzia e dimostra che tra le parti – nonostante l'assenza agli atti del giudizio di un contratto di apertura di credito – sia intercorso un rapporto di affidamento, che ha consentito al di utilizzare una notevole riserva di liquidità costante nel tempo pur variabile Pt_1 nell'importo” (v. pag. 9 della seconda comparsa conclusionale attorea).
I superiori indici non appaiono sufficienti per ritenere provato l'affidamento dedotto. Il fatto che il saldo del conto si sia ripetutamente mostrato di segno negativo senza che l'istituto di credito abbia per lungo tempo assunto iniziative di recupero, da un lato, e la tolleranza dei prelievi effettuati allo sportello pur in presenza di rapporto in passivo, da un altro lato, coincidono infatti con gli elementi tipicamente ritenuti non decisivi dalla giurisprudenza di legittimità (v., ancora, sulla irrilevanza del primo Cass. Civ. Sez. VI-I 4.4.2022, n. 10776 cit.; Cass. Civ. Sez. I 22.12.2020 n.
29317 cit.; Cass. Civ. Sez. I 15.10.2013, n. 23382 cit.; sulla irrilevanza della seconda Cass. Civ. Sez.
I 24.4.2024, n. 11016 cit.).
Del pari non decisiva si mostra l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, atteso che – specialmente in ragione della mancata specificazione della base di calcolo – la sua previsione assume carattere neutrale rispetto al tema oggetto di esame.
Analoghe considerazioni vanno ripetute per la previsione di tassi di interesse differenziati, dal momento che essa si traduce esclusivamente nella applicazione di una percentuale di oneri differente a seconda dell'entità della esposizione debitoria ed è compatibile senz'altro anche con un assetto negoziale nel quale non sia concessa alcuna apertura di credito.
Di ciò dà conto, del resto, la stessa parte attrice, nella misura in cui la stessa ha chiesto in citazione di individuare “l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto […] di elementi presuntivi precisi purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali indicazioni “entro-fuori fido”, “interessi per sconfinamento” od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla
Centrale dei rischi” (v. pag. 49 della citazione).
Infine, scarsamente significativi si mostrano – come inequivocabilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - “addebiti nell'estratto conto per la causale spese gestione fido e revisione fido” (così
Cass. Civ. Sez. I 30.10.2018, n. 27705 cit.).
In conclusione, deve escludersi nel caso di specie che parte attrice abbia provato – in difetto di formalizzazione per iscritto – l'esistenza di apertura di credito accessoria al conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306, non emergendo adeguata dimostrazione del fatto che la banca, a prescindere da quanto episodicamente tollerato, abbia assunto l'obbligo giuridico di tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro – precisata nella sua entità – per un determinato arco temporale o a tempo indeterminato (v., per esiti analoghi, App. Catania Sez. I Civ. 28.11.2024,
n. 1754 cit., che, anche mediante il richiamo alla citata Cass. Civ. Sez. I 24.4.2024, n. 11016, ha reputato non provata l'esistenza di apertura di credito non formalizzata per iscritto, ritenendo che
“nemmeno gli indici, che a dire dell'appellato darebbero prova che il conto fosse affidato ab origine, sono di evidente rilevanza”, in una fattispecie in cui – similmente alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio – il correntista aveva addotto, quali elementi probatori del fido, il “costante addebito di commissione di massimo scoperto sull'utilizzato e/o accordato”, “il perdurante saldo negativo del conto per quattordici anni, senza che vi sia stata mai richiesta di rientro da parte della banca”, “il sistematico pagamento di assegni con saldo conto in negativo”, “l'indicazione nel riepilogo competenze in E/C dell'importo affidato”).
2.6. Fin dalla tempestiva comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la Controparte_1
prescrizione (v. pag. 7 del detto atto).
In proposito, occorre ricordare che, in materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza del termine prescrizionale delle rimesse solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell'accreditamento, matura sempre dalla data del pagamento (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. I 23.12.2020, n. 29411; v. già Cass.
Civ. Sez. Un. 2.12.2010, n. 24418).
Ancora, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, il quale, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che intenda far valere l'illegittimità dell'addebito effettuato su conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (così Cass. Civ. Sez. Un. 13.6.2019, n. 15895).
Come ulteriormente precisato, in tal modo “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (ancora, Cass.
Civ. Sez. Un. 13.6.2019, n. 15895, cit.).
Per quanto specificamente rileva nel presente giudizio, poi, il Supremo Collegio ha chiarito, con orientamento ripetutamente confermato, che, “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” (così
Cass. Civ. Sez. I 15.2.2021, n. 3858; già Cass. Civ. Sez. I 19.5.2020, n. 9141).
Le superiori conclusioni sono state di recente ribadite nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato osservato che la “Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, […] pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni
Unite del 2010, corretto il modus procedendi del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo,
e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
4.4.1. Secondo tale arresto, quindi, il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del “saldo banca”, la Corte ha espresso, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse
“realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
4.5. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (peraltro sostanzialmente confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021. Cfr. pag. 11 della sua motivazione), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (così Cass. Civ. Sez. I 16.3.2023, n. 7721).
Va poi puntualizzato, a scanso di equivoci, che costituisce indebito il pagamento che eccede quanto dovuto. Conseguentemente, nella presente indagine, l'individuazione dell'indebito prescritto (o, in altri termini, l'indebito che sarebbe suscettibile di ripetizione se non fosse fondatamente eccepita la prescrizione) impone di sottrarre agli oneri illegittimamente addebitati – pagati con le rimesse solutorie prescritte – le competenze correttamente ricalcolate (v. in questo senso App. Catania Sez. I
Civ. 1.7.2024, n. 1098, in cui, nel condividere sotto tale profilo l'operato del consulente tecnico d'ufficio, il Collegio ha osservato che in esso, “correttamente, viene indicato l'ammontare delle competenze da espungere, l'importo degli interessi legali e la differenza viene considerata indebito” ed ha al contempo ritenuto “il rilievo formulato dalla banca in ordine all'effettiva entità dell'indebito prescritto … fondato”, condividendo la tesi dell'istituto di credito per la quale assumerebbe rilievo
“la differenza tra interessi liquidati dalla ed interessi ricalcolati”). CP_3
Del resto, nessuna giustificazione può rinvenirsi per la soluzione interpretativa per la quale l'eventuale credito del cliente risultante dal ricalcolo operato dovrebbe essere ridimensionato in virtù di pagamenti dovuti, in quanto aventi ad oggetto addebiti legittimi.
Occorre, ancora, precisare che l'eccezione di prescrizione deve essere esaminata sebbene l'attore si sia limitato a proporre azione di rideterminazione del saldo, senza chiedere alcuna condanna di carattere restitutorio a carico dell'istituto di credito.
In questi termini si è di recente espresso il Supremo Collegio.
Quest'ultimo ha, in particolare, affermato che, “premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (così Cass.
Civ. Sez. I 11.4.2024, n. 9756).
Il superiore indirizzo è condiviso dalla giurisprudenza di merito.
Segnatamente una recente pronuncia ha evidenziato come “il Tribunale, avendo correttamente inteso la domanda dalla stessa proposta come finalizzata all'accertamento del saldo del conto corrente, non si sia limitato a dichiarare la nullità delle clausole del conto corrente denunciate come tali, bensì abbia conseguentemente espunto dal saldo i relativi addebiti accertando il saldo del conto, effettivo, alla data indicata in sentenza. Nel procedere in tale guisa, però, il Tribunale, considerato che il saldo del conto, pur riducendosi rispetto a quello apparente, rimaneva comunque a debito della correntista, riteneva che per ciò solo l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie non dovesse essere esaminata. Ciò è stato oggetto di critica da parte dell'appellante la quale ha sostenuto che della prescrizione si sarebbe dovuto tenere conto anche ai fini dell'accertamento del saldo, escludendo gli importi oggetto delle rimesse solutorie prescritte con corrispondente ampliamento del saldo passivo.
Ritiene la Corte che la critica sia fondata. Invero, premesso che non è teoricamente ammissibile che il saldo di un rapporto di conto corrente possa essere accertato in misura diversa a seconda che l'oggetto della domanda giudiziale sia costituito dal mero accertamento ovvero dalla condanna alla restituzione dell'eventuale indebito, atteso che quest'ultima presuppone l'accertamento del saldo, è la stessa struttura del conto corrente, unitamente agli effetti, su di esso, dei pagamenti eventualmente eseguiti dal correntista, che depongono per la necessità che, a fronte dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, il corrispondente importo con cui sono state pagate competenze non dovute, venga espunto dal saldo del conto con corrispondente, a seconda dei casi, riduzione del credito del correntista ovvero ampliamento del suo debito verso la banca. In pratica, se durante il rapporto il saldo passivo del conto eccede l'affidamento (ovvero se il conto non affidato sconfina a debito del correntista) e il debito è rappresentato da competenze non dovute in quanto applicate in conseguenza di clausole nulle, la rimessa con cui lo stesso sia stato pagato, se prescritta e se la prescrizione è stata eccepita, non può essere restituita al correntista qualora, alla chiusura del conto, il saldo epurato sia a debito della banca atteso che dal dovuto va scomputata la stessa rimessa prescritta non più restituibile. Analogamente, se la domanda giudiziale abbia ad oggetto l'accertamento del saldo del conto ad una certa data, e lo stesso risulti a debito del correntista, la rimessa prescritta con cui
è stato pagato un debito insussistente in quanto derivante dall'applicazione di clausole nulle resta comunque un pagamento sine causa di cui, stante la sua eccepita prescrizione, non si può tenere conto nel calcolo del saldo finale. In pratica, da un canto il correntista ottiene la declaratoria della nullità delle clausole contrattuali e la eliminazione, dal conto, dei corrispondenti addebiti, e dall'altro la banca, la quale subisce l'esclusione degli addebiti e quindi la riduzione, in suo danno, del saldo, recupera, in questo caso in suo favore, i pagamenti effettuati dal cliente ormai senza titolo in quanto effettuati a copertura di addebiti non dovuti e che tuttavia, essendo prescritti, non possono più essere restituiti e quindi non possono concorrere, in favore del cliente, a comporre il saldo finale.
Nel caso di conto il cui saldo – come nella fattispecie in esame – è a debito del correntista, quindi, la prescrizione delle rimesse opera secondo un meccanismo che impedisce, in ragione della estinzione del diritto del correntista ad ottenerne la restituzione, di rimettere in discussione il relativo pagamento, con effetto, sul saldo, analogo rispetto a quanto avviene in caso di saldo a credito del correntista (da cui si deve detrarre la rimessa prescritta, così neutralizzando, ai fini dell'azione di ripetizione di indebito, gli effetti della nullità degli addebiti ante decennio) e consistente nella eliminazione, anche in questo caso e limitatamente agli addebiti illegittimi ante decennio, della rimessa prescritta con riespansione del saldo debitore per il correntista (anziché riduzione del saldo creditore). A tutto ciò va aggiunto che non valutare, come ha fatto il primo giudice, nel caso di domanda di mero accertamento del saldo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per il solo motivo che il saldo, anche se epurato dagli addebiti determinati da clausole nulle, risulta comunque a debito del correntista, è suscettibile di determinare la formazione di un giudicato che preclude per il futuro, ad esempio in vista di successive azioni (di cognizione o anche in sede esecutiva) che abbiano come presupposto il saldo del conto sì come accertato ad una certa data,
l'esame della detta eccezione, con conseguente compromissione dei diritti della banca” (così App.
Catania Sez. I Civ. 14.11.2023, n. 1943).
A quanto sopra riportato va aggiunto che le superiori conclusioni paiono altresì potersi fondare sul disposto dell'art. 1827, comma 1, c.c.
Ai sensi di quest'ultimo – reputato applicabile anche al conto corrente di corrispondenza (così Cass.
Civ. Sez. VI-I 9.8.2021, n. 22506) -, “l'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva”.
Ebbene, la suddetta disposizione deve considerarsi riferibile anche all'ipotesi in cui si controverta in merito al credito del cliente correlato al recupero di quanto indebitamente corrisposto, rispetto al quale si mostra legittima la proposizione di eccezioni di carattere estintivo come la prescrizione.
2.7. Nel rispetto di tutte le indicazioni sopra fornite ha operato il consulente tecnico d'ufficio nominato con l'ordinanza del 15.1.2024, che ha disposto la rinnovazione integrale delle operazioni peritali con il seguente mandato: “1- in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306, ricostruisca il corretto saldo: a) per il periodo compreso tra l'estratto conto più risalente tra quelli prodotti dall'attore senza soluzione di continuità, da un lato, ed il 12.2.2004, da un altro lato, applicando il tasso legale di cui all'art. 1284, comma 3, c.c., o il tasso più favorevole eventualmente praticato in concreto dall'istituto di credito, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché espungendo le commissioni di massimo scoperto e gli altri oneri;
b) per il periodo compreso tra il 12.2.2004 ed il 31.12.2013, applicando i tassi e le condizioni economiche convenzionalmente fissati (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) o i tassi e le condizioni più favorevoli eventualmente praticati in concreto dall'istituto di credito, calcolando la capitalizzazione secondo quanto previsto in contratto nel rispetto dell'art. 120 del c.d. T.U.B. e della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (v. pagg. 13 e 41 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) ed espungendo le commissioni di massimo scoperto;
c) per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e l'ultimo estratto disponibile, applicando i tassi e le condizioni economiche convenzionalmente fissati (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta) o i tassi e le condizioni più favorevoli eventualmente praticati in concreto dall'istituto di credito, escludendo la capitalizzazione ed espungendo le commissioni di massimo scoperto;
2- al fine di assicurare la compiuta istruzione della causa, in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306: a) individui le rimesse solutorie avendo riguardo ai versamenti effettuati nel periodo precedente il decennio anteriore alla notifica della citazione su conto in passivo, da ritenersi sprovvisto di apertura di credito;
b) solo ove il saldo di cui al punto 1 presenti credito per il correntista, quantifichi le rimesse solutorie, redigendo apposito prospetto che individui queste ultime in ordine cronologico
(dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che consente di individuare i versamenti costituenti pagamento anticipato di interessi e competenze (in tal senso cfr.
Cass. Civ. Sez. I 15.2.2021, n. 3858 cit., in linea con la nota Cass. Civ. Sez. Un. 2.12.2010, n. 24418 cit.); calcolate le rimesse solutorie, provveda al confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati ed addebitati dalla banca – pagati con le rimesse solutorie prescritte – e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri di cui al mandato, imputando la differenza così ottenuta a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto ai sensi del punto 1” (v., ancora, App. Catania Sez. I Civ. 14.11.2023, n. 1943 cit., in cui, per lo specifico profilo oggetto di esame, le operazioni peritali si sono svolte con mandato del tutto analogo a quello conferito con ordinanza del 15.1.2024).
Nella relazione depositata, l'ausiliario del Tribunale ha in particolare affermato di aver “proceduto alla rielaborazione del saldo del conto corrente applicando, con riferimento al periodo 1.4.2000 –
12.2.2004, il tasso legale tempo per tempo vigente, espungendo commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura trimestrale, nonché ulteriori oneri a qualunque titolo applicati ed, infine, non tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi (e, quindi, in regime di capitalizzazione semplice). Con riferimento al successivo periodo (12.4.2004 – 31.12.2013), ha applicato i tassi (attivi e passivi) contrattualmente pattuiti, ovvero quelli concretamente applicati se più favorevoli al correntista, nessuna commissione di massimo scoperto e spese di liquidazione trimestrale nella misura indicata, nonché computando gli interessi maturati alla linea capitale del conto e, quindi, in regime di capitalizzazione composta. Avuto riguardo al periodo 1.1.2014 –
22.4.2015, fermo restando quanto superiormente riferito in ordine a tassi, commissioni di massimo scoperto e spese, gli interessi maturati sono stati imputati in regime di capitalizzazione semplice.
Infine, per il periodo 1.4.2000 – 26.7.2007 (data dell'atto di citazione) si è proceduto alla determinazione dell'indebito irripetibile, secondo la metodologia che verrà più estesamente riferita nel proseguo. Tanto premesso, dapprima è stata operata l'analitica ricostruzione delle movimentazioni contabilizzate, nella quale le singole operazioni sono state ordinate per data contabile (cfr. Appendice n.1). Successivamente, i saldi del conto corrente sono stati depurati degli interessi (attivi e passivi), delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, sia di natura trimestrale, sia tempo per tempo riscontrate in seno agli e/c. Sui saldi come sopra rielaborati, sono stati computati gli interessi attivi e passivi, nonché le spese di liquidazione trimestrali, nei termini sopra indicati (cfr. Appendice n.2). In merito, giova precisare che, in considerazione del criterio adottato dalla nell'applicazione degli interessi passivi e, segnatamente, l'adozione di tre CP_3 differenti tassi d'interessi debitori in ragione di altrettante soglie di saldo (es. fino € -10.000 il tasso del 7%, da € -10.001 a € -40.000 il tasso del 9% e oltre € - 40.001 il 13%), si è reso necessario inserire nel foglio di calcolo le anzi dette soglie ed i correlati tassi, come si avrà modo di meglio comprendere dall'esame dell'appendice allegata. Infine, sulla scorta dei saldi elaborati in funzione dei criteri sopra indicati (cosiddetti saldi “reali”), si è proceduto ad individuare le rimesse aventi natura solutoria effettuate antecedentemente al decennio che ha preceduto la notifica della citazione
(26.7.2017) e, quindi, nel periodo dal 1.4.2000 al 26.7.2007, senza tener conto di alcun affidamento.
Tali rimesse sono state poste a confronto, trimestre per trimestre, con la differenza tra le competenze originariamente addebitate dalla e quelle rideterminate in applicazione dei criteri indicati in CP_3
mandato, individuando, infine, la quota parte di indebito ripetibile pagato con rimesse di natura solutoria (cfr. Appendice n.3). Conclusioni sul rapporto di c/c A conclusione delle elaborazioni contabili operate in applicazione dei criteri disposti con il mandato conferito e meglio descritti nelle pagine che precedono, si rileva in estrema sintesi che il saldo del conto corrente per cui è causa reca alla data del 22.4.2015 un saldo creditore di € 66.195,77 (cfr. Appendice 2), in luogo di quello pari a 0 portato dall'e/c alla data predetta. Detraendo da tale importo l'ammontare dell'indebito prescritto, pari ad € 42.294,79 (cfr. Appendice n.3), residua un credito per il correntista di €
23.900,98” (v. pagg.
4-5 della relazione del 10.4.2024).
Il superiore esito è stato parzialmente rettificato dal consulente tecnico d'ufficio in seguito alle osservazioni delle parti.
L'ausiliario del Tribunale ha, in dettaglio, condivisibilmente recepito il rilevo di parte attrice per cui la citazione sarebbe stata notificata l'11.7.2017, evidenziando che, “sul punto, la scrivente, nel precisare che per mero errore materiale ha indicato il 26.7.2017 quale data della notifica dell'atto di citazione, condivide l'osservazione del CT sulla natura ripristinatoria della rimessa del 12.7.2007, che, pertanto, il saldo a credito del correntista assume il maggior importo di € 24.892,07, in luogo del minor valore di € 23.900,98 esposto nella bozza di ctu” (v. pag. 5 della relazione conclusiva del
7.5.2024). Del pari fondata è l'osservazione di parte convenuta per la quale non andrebbe reputata operazione positiva per il cliente la voce di €. 11.379,49 riportata alla data del 22.4.2015 e descritta con la seguente formula: “azzeramento saldo per estinzione” (v. pag. 2 dell'ultimo estratto conto prodotto in atti, nonché pagg.
1-2 delle osservazioni del consulente di parte convenuta del 26.4.2024).
Ed infatti, essa non corrisponde ad un effettivo spostamento patrimoniale di segno attivo a favore del conto corrente, come emerge dalla differente dicitura utilizzata nel corso del rapporto per tutte le altre entrate.
Conseguentemente, tale voce costituisce esclusivamente l'esito di una operazione contabile posta in essere dall'istituto di credito.
In proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha rappresentato che “il c/c, ove la S.V. ritenesse l'accredito di €. 11.379,49 - rilevato in data 22.4.2015 - alla stregua di un versamento del correntista, presenta un saldo creditorio di €. 24.892,07. Diversamente, il saldo assumerebbe il minor ammontare di €. 13.512,58” (così pag. 5 della relazione conclusiva del 7.5.2024).
In conclusione, all'esito delle operazioni peritali sopra descritte, deve ritenersi che alla data del
22.4.2015 il conto corrente di corrispondenza intrattenuto da con Parte_1 Controparte_1
e recante n. 1000/2306 presentava saldo a credito del cliente pari ad €. 13.512,58.
[...]
3. Sono infondate le censure mosse dall'attore avverso il mutuo fondiario rogato dal notaio dott. in data 9.7.1998 (n. rep. 64124 e n. racc. 16736) e seguito da atto definitivo di Persona_1
erogazione e quietanza finale del 30.12.1998.
Va anzitutto richiamato il contenuto delle relative pattuizioni negoziali.
Come riferito anche dallo stesso attore in citazione, “venivano precisate ed in parte modificate le modalità di ammortamento del mutuo così come segue ( art 3 – All. n° 2): - Confermata la durata del mutuo in 10 anni;
- L'ammortamento suddiviso in 120 rate mensili posticipate, comprensive di una quota di interessi e una di quota di capitale saranno rideterminate ogni mese (art.3 atto di erogazione e quietanza finale) (…) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di stipulazione del medesimo atto di erogazione;
- Gli interessi maturati da oggi (30 dicembre 1998) fino al termine del mese in corso (preammortamento) saranno calcolati al tasso del 0,416% mensile, proporzionalmente pari al tasso nominale annuo del 5% e saranno pagati dalla parte mutuataria unitamente alla prima rata mensile;
- Il tasso degli interessi (ammortamento) sarà pari a un dodicesimo della somma dei seguenti addendi: 1) Uno spread nominale annuo fisso di 1,75 punti percentuali;
2) Il tasso nominale annuo EURIBOR (già RIBOR ) (…) a sei mesi, rilevato nel quartultimo giorno lavorativo antecedente la decorrenza di ciascuna rata e pubblicato di norma su “Il Sole 24 Ore” (data-valuta). (…) Se il dato sub 2) non fosse rilevabile, il tasso RIBOR sarà sostituito dal tasso rendimento, al lordo delle ritenute fiscali, dei Buoni Ordinari del Tesoro a sei mesi, quale risulterà dall'ultima asta competitiva tenutasi antecedentemente la decorrenza di ciascuna rata, calcolato, detto tasso, in regime di capitalizzazione composta e con riferimento all'anno civile, in base al prezzo medio ponderato d'assegnazione senza maggiorazione. Di seguito vi si precisava che le rate di ammortamento del mutuo, comprensive di una quota di interesse e di una quota di capitale, sarebbero state calcolate mese per mese con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese e che gli interessi sarebbero stati calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000; di seguito, all'art. 4, si disciplinava l'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto prevedendo che sarebbe spettato all' un compenso percentuale CP_4
sul capitale anticipatamente restituito nella misura dell'1%; all'art. 5 si disciplinava la scelta da parte della dell'compagnia assicuratrice per la stipula della polizza incendi e le condizioni di CP_3
copertura e spese” (v. pagg.
3-4 della citazione attorea;
v. anche all. 2 e 3 della citazione).
In relazione a tale rapporto, ha censurato il sistema di ammortamento alla francese Parte_1
impiegato, ritenendo che esso sia caratterizzato da indeterminabilità e che esso abbia implicato la violazione del divieto di anatocismo.
In proposito, l'attore, da ultimo negli scritti conclusivi, ha sostenuto che “la definizione del regime finanziario “ammortamento alla francese” contenuta nel contratto de quo richiama esclusivamente la tipologia di modello a rata costante senza nulla specificare sul regime di capitalizzazione applicato”, che, “nel caso in cui “il piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stato calcolato con il regime finanziario della capitalizzazione composta….. , l'anatocismo è insito nella formula di
“equivalenza finanziaria” propria del calcolo della rata di mutuo”, e, infine, che “il regime di capitalizzazione adottato viene a costituire un aspetto qualificante le condizioni contrattuali, la cui omissione configura un elemento di indeterminatezza contrattuale ed un vizio del consenso” (v. pagg.
5-6-7 della seconda memoria di replica).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore.
Come si è precisato, siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice.
Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
La ricostruzione esposta è condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Lecce 18.8.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Foggia
22.5.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Venezia
27.11.2014; Trib. Treviso 12.1.2015; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.1.2016; Trib. Padova
9.3.2016; Trib. Padova 29.5.2016; Trib. Bergamo 25.7.2017; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Napoli
20.6.2016; Trib. Lecce 20.7.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 1.2.2017; Trib. Palermo
31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 7.3.2017; Trib. Savona 2.5.2017; Trib. Brescia 13.6.2017;
Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Milano 9.11.2017; App. Milano 17.4.2018; Trib. Monza 27.3.2018;
Trib. Modena 13.3.2018; Trib. Lucca 24.4.2018; App. Bologna 13.4.2018; Trib. Napoli Nord
26.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Catania 11.7.2018, in cui, premesso che l'ammortamento francese non configura anatocismo, si aggiunge che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale, atteso che la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo, risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c.; Trib. Torino 30.5.2019; Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Bergamo
26.6.2020; Trib. Patti 18.6.2020; Trib. Trani 3.6.2020; App. Napoli 19.2.2020; App. Roma
30.1.2020). Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese.
Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il on tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento CP_5
e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto.
La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i CP_5 CP_6 due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Anche tale conclusione risulta avallata dalla prevalente giurisprudenza di merito (v. Trib. Modena
11.11.2014, per cui, in caso di restituzione mediante ammortamento alla francese, non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.; Trib. Milano 28.4.2016; Trib.
Varese 29.11.2016; Trib. Milano 6.6.2018, per il quale una difformità tra il tasso espresso su base annua, il c.d. e il tasso effettivamente praticato dipende dal pagamento anticipato degli CP_5 interessi, che avviene con cadenza inferiore all'anno, e per cui tale fenomeno, pur risolvendosi a vantaggio della banca con un suo arricchimento di fatto, non significa tuttavia che vi sia stata applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale - né tantomeno di interessi anatocistici -, tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso e alla cadenza infrannuale delle rate appare in contratto;
Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, in cui si respinge la tesi di parte attrice poiché fondata sull'erronea confusione tra il concetto giuridico di tasso d'interesse - per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto - ed il concetto economico di costo materiale dell'operazione di prestito, che dipende da una pluralità di fattori contrattualmente convenuti — ivi compresa la periodicità delle rate — e che viene espresso dal ben noto concetto di T.A.E.G./I.S.C.;
Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Milano 29.9.2017, per cui una difformità tra e dipende dal pagamento anticipato degli interessi, che avviene con cadenza CP_5 CP_6 inferiore all'anno a vantaggio della banca, ma ciò non implica l'applicazione di un tasso di interesse anatocistico o comunque difforme dal T.A.N.; Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Monza 19.6.2017, per cui nei contratti in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo concesso in finanziamento, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib.
Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017, per cui, laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento;
la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito, in misura pari ad €. x al tasso d'interesse y, con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti, ad esempio, z;
in altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
App.
Bologna 13.5.2018, che esclude che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra-legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c., tale ipotesi potendo verificarsi solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato - anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive - le modalità per determinare in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza;
Trib. Napoli Nord 26.4.2018, in cui si legge che, non derivando dal metodo di ammortamento alla francese alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo, è escluso che vi sia violazione dell'art. 1284 c.c.; Trib. Modena 19.4.2018; Trib. Torino 13.6.2018).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 28723, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo alla francese comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022;
Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica
(interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ. Sez. V 2.10.2023, n.
27823).
Va infine rilevato che di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
Infine, appare opportuno evidenziare che, nella pronuncia testé esaminata, la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso ha escluso l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese anche dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale (v. ancora
Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit., per cui, in sintesi, il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820 c.c.).
In altri termini, si è escluso che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo.
In secondo luogo, si è del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.
Con specifico riguardo al caso di specie, lo stesso attore ha ammesso come sia stato espressamente previsto il sistema di ammortamento alla francese (v. pag. 5 della seconda memoria di replica).
Ed infatti, nell'atto di erogazione e quietanza finale del 30.12.1998, oltre a farsi menzione esplicita del “regime di capitalizzazione composta”, si legge che “le rate di ammortamento del mutuo, comprensive di una quota di interesse e di una quota di capitale saranno rideterminate ogni mese.
Esse saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese, assumendo i seguenti dati:
- tasso: determinato con le modalità di cui sopra;
- capitale: importo residuo risultante dopo la scadenza della rata relativa al semestre precedente;
- durata: numero residuo dei mesi di ammortamento del mutuo. Gli” interessi “saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000” (v. pagg.
5-6 dell'all. 3 della citazione attorea).
Va infine reputata infondata la doglianza di usurarietà.
In proposito, occorre ricordare che, secondo il più condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in particolare, Cass. Civ. Sez. III
13.5.2020, n. 8883).
Quanto agli interessi moratori, va evidenziato che nella ricostruzione del tasso soglia di usura degli stessi occorre tenere conto delle maggiorazioni applicate dalla Banca d'Italia ai tassi medi previsti per gli interessi corrispettivi, per procedere successivamente – secondo quanto precisato dal recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio - alla individuazione della soglia fissata dall'art. 2 della legge n. 108/1996 in conformità al testo vigente all'epoca della stipula del mutuo (v. chiaramente Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597, nella quale vengono ricostruite le diverse modalità di verifica della usurarietà degli interessi moratori in ragione del momento di instaurazione del rapporto contrattuale: “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”).
Ebbene, gli oneri correlati alla estinzione anticipata del mutuo non possono ritenersi idonei ad incidere sul tasso di interessi rilevante ai fini della verifica di usurarietà, tenuto conto del fatto che gli stessi risultano assimilabili alla multa penitenziale di cui all'art. 1373 c.c.
Tali conclusioni hanno trovato inizialmente l'avallo della più avveduta giurisprudenza di merito (v., in materia, specialmente Trib. Milano Sez. VI 14.10.2020, n. 6225; Trib. Oristano Sez. I 1.10.2020,
n. 402; Trib. Torino Sez. I 3.8.2020, n. 2733; Trib. Novara 1.7.2020, n. 324; Trib. Lecce 29.6.2020,
n. 1510).
In tempi recenti, infine, si è orientato nella medesima direzione anche il Supremo Collegio, rilevando che: “per il principio di simmetria […] non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018, e più di recente Cass. n. 01464 del 18/01/2019). Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva in primo luogo l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè,
a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2022, n. 8109).
Per altro verso, irrilevante si mostra il richiamo ai costi assicurativi, atteso che, come ammesso dall'attore, il materiale istruttorio in atti non ha consentito di accertare se la relativa polizza sia mai stata stipulata e, eventualmente, con quale compagnia di assicurazione e per quali oneri (v. pag. 17 della relazione depositata dalla dott.ssa in cui si legge che “in atti, tuttavia, non vi Testimone_1
è evidenza dell'eventuale premio assicurativo pagato”; v. pag. 20 della seconda comparsa conclusionale di parte attrice, ove si legge che “l'analisi dell'usura contrattuale lamentata non ha potuto svolgersi su tutta la documentazione afferente al mutuo, ed in specie il contratto e i costi di assicurazione, documenti determinanti ai fini del decidere e pur espressamente e specificamente richiesti alla … doc. 6 … sia prima che in corso di causa e, tra l'altro, entro il termine dei CP_3
dieci anni dalla estinzione del mutuo. La questione non è di poco conto. Invero, una completa valutazione dei costi avrebbe potuto anche escludere l'usurarietà lamentata da parte attrice, ma pure condurre all'accertamento dell'esistenza della doglianza”).
Gravando l'onere probatorio relativo alla nullità per usurarietà della pattuizione relativa agli interessi a carico di chi la eccepisce, quest'ultimo deve sul punto reputarsi soccombente in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
4. Va integralmente rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
Non risultano, infatti, assolti gli oneri di allegazione e prova tipicamente gravanti sul danneggiato.
Ed invero, il pregiudizio lamentato risulta essere stato descritto in termini eccessivamente generici, non essendo stata in alcun modo precisata l'incidenza della condotta dell'istituto di credito nella sfera giuridica di Parte_1
In proposito, quest'ultimo si è limitato ad asserire che, “oltre alla restituzione dei capitali sottratti indebitamente, andrà riconosciuta la debenza all'attore di interessi e rivalutazione e, nella misura in cui risulterà deducibile dalla documentazione prodotta e producenda, anche l'ulteriore danno disceso dai costi di approvvigionamento finanziario dal sistema creditizio, salvo dimostrazione in corso di giudizio di ulteriore maggior danno” (v. pag. 39 della citazione).
Né tantomeno le carenze di allegazione e prova sopra evidenziate possono superarsi con la liquidazione equitativa del danno, in quanto l'applicazione dell'art. 1226 c.c. – com'è noto – postula che sia stata raggiunta la dimostrazione della “reale esistenza” del danno stesso, “prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale” (v. testualmente Cass.
Civ. Sez. I 29.7.2009, n. 17677).
Con specifica attinenza al caso di specie, poi, il Supremo Collegio ha ancora precisato in materia che il ricorso alla disposizione in esame esige il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. Civ.
Sez. III 12.4.2023, n. 9744, che ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , in CP_7
assenza di prova di tale pregiudizio).
5. Quanto alle spese di lite, si rileva che l'azione di accertamento delle illegittimità lamentate proposta da in relazione al conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306 nella misura di €. Parte_1
24.892,07, dal momento che – come si è visto – il saldo del predetto rapporto, originariamente richiesto dalla banca in misura pari ad €. 11.39,49 a debito del cliente, è stato rideterminato nell'importo di €. 13.512,58 a credito dello stesso.
Per il superiore ammontare di €. 24.892,07, dunque, l'attore deve reputarsi vittorioso.
Per altro verso, tuttavia, non può non rilevarsi come siano state rigettate tutte le altre domande attoree.
Per tali ragioni, ravvisandosi gli estremi della soccombenza reciproca, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 2/3.
Il residuo 1/3 deve essere posto a carico di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, in ragione dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (€. 24.892,07; scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €.
26.000,00).
Va disposta la distrazione in favore della procuratrice dell'attore, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già quantificate in atti, vanno poste definitivamente in solido a carico di tutte le parti, tenuto conto del comune interesse di queste ultime all'accertamento espletato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
4300/2017, ogni altra domanda ed istanza disattese: - in parziale accoglimento della domanda di dichiara che alla data dell'ultimo estratto Parte_1
conto il conto corrente di corrispondenza n. 1000/2306 presentava saldo a credito per il correntista di
€. 13.512,58, anziché quello di €. 11.379,49 a debito dello stesso, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa per 2/3 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna Controparte_1
a pagare a il residuo 1/3, che liquida – all'esito della compensazione - in €.
[...] Parte_1
1.692,33 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dell'attore, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidate, a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Siracusa, il 22.1.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti