Art. 114.
(Trasmissione delle copie degli atti).
L'Ufficiale che riceve l'atto ne invia copia al ministero, dal quale dipende, e questo la trasmette all'ufficio di stato civile competente, perche' la trascriva nel proprio registro.
(Trasmissione delle copie degli atti).
L'Ufficiale che riceve l'atto ne invia copia al ministero, dal quale dipende, e questo la trasmette all'ufficio di stato civile competente, perche' la trascriva nel proprio registro.