Art. 3.
L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica e' autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.
L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica e' autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.