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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 994/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv.Chimenti Parte_1
Angela e;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. BATTAGLIA CATERINA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 esponeva:
-di essere titolare di pensione di vecchiaia cat. VO n.
10058467 con decorrenza 1° luglio 2019;
- che detta pensione era stata liquidata in maniera provvisoria in quanto non erano stati considerati dall' , ai fini del calcolo, i contributi relativi ai CP_1 mesi di aprile, maggio e giugno 2019 perché non ancora presenti nel conto assicurativo;
- che, in particolare, la predetta pensione era stata liquidata ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 503/1992, il quale consente la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia in presenza di un'invalidità pari almeno all' 80%;
- che l'importo della predetta pensione era stato determinato col sistema cosiddetto “misto”,
- che, tuttavia, non era stata considerata, ai fini della misura della pensione, la maggiore anzianità contributiva ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000
, riconosciuta ai soggetti invalidi in misura pari o superiore al 74%;
- che era stato riconosciuto invalido all'80% dal mese di ottobre 2008 (doc. n.3);
- che alla data del 30/6/2019, data fine attività lavorativa, quindi, aveva perfezionato 10 anni e 8 mesi d'invalidità in misura superiore al 74%, precisamente dal 30/10/2008 al 30/6/2019; pertanto, la maggiore anzianità contributiva maturata, utile ai fini del diritto e della misura, era di 96 settimane (due mesi per ogni anno d'invalidità), pari a 22 mesi di anzianità contributiva, da considerare utile anche ai fini del calcolo della pensione;
- che in data 9/9/2019 aveva presentato domanda di ricalcolo della pensione, n. 2049828700061 per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità contributiva ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000);
- che con provvedimento datato 18/10/2019 l' aveva CP_1 comunicato il rigetto della domanda
- che anche il ricorso presentato in data 12/1/2022 al
Comitato Provinciale era stato respinto con provvedimento datato 30/11/2022 .
Ritenendo illegittimo il comportamento adottato dall'istituto concludeva chiedendo”- dichiarare e riconoscere, in capo al ricorrente, la sussistenza di tutti i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per il diritto alla maggiore anzianità contributiva figurativa ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, utile anche per la misura dell'importo della pensione cat. VO
n. 10058467 di cui è titolare l'istante;
- dichiarare e riconoscere, a favore del ricorrente, il diritto al ricalcolo dell'importo di pensione di vecchiaia, in forza di domanda presentata in data
9/9/2019, considerando utile alla misura della stessa il beneficio della maggiorazione contributiva figurativa di cui all'art. 80 della legge 388/2000 e per l'effetto
- dichiarare e riconoscere a favore del ricorrente il diritto alla liquidazione e al pagamento del maggior importo mensile di pensione dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, 1° luglio 2019 e
- condannare l' liquidazione e al pagamento del CP_2 maggior importo mensile di pensione dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, 1° luglio 2019”.
L' si costituiva eccependo la improponibilità e/o CP_1
l' improcedibilità per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443
c.p.c.,l'inammissibilità della domanda avversaria, essendo stata proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge all'art. 47 D.P.R. 639/70, così come mod. dall'art. 4 D.L. 384/92 conv. in L. 438/92 nonchè dall'art. 38, c. 1, lett. d), D.L. 98/11 con v. in L.
111/11 mediante l' introduzione di un ulteriore comma che dispone: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel merito argomentava sulla legittimità dell'operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Posta alle parti la questione della giurisdizione, la causa veniva rinviata all'udienza del 25.6.2025 sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Parte ricorrente ha dedotto di essere stato alle dipendenze dell' con la qualifica di responsabile CP_1 dell'agenzia complessa di Rossano(cfr note del CP_1
28.10.2024) e ha chiesto il ricalcolo dell'importo di pensione di vecchiaia, in forza di domanda presentata in data 9/9/2019, considerando utile alla misura della stessa il beneficio della maggiorazione contributiva figurativa di cui all'art. 80 della legge 388/2000 sicchè sussiste la giurisdizione esclusiva della corte dei Conti che è l'organo competente a decidere in merito alle controversie relative ai trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, inclusi i benefici derivanti dall'art. 80 della Legge 388/2000. Questo perché il diritto alla maggiorazione contributiva, pur essendo legato alla condizione di invalidità, incide direttamente sulla misura della pensione erogata dall'ente previdenziale ( ), rientrando quindi CP_1 nell'ambito della giurisdizione contabile.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte "... È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari invalidanti, promosso da dipendente pubblico al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, consistenti nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utili ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza
n. 12903/2021 del 13-05-2021)
“La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, comprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, incluse quelle funzionali alla pensione purché connesse al relativo diritto. Tale giurisdizione si estende alle controversie concernenti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione e quelle relative alla ripetizione degli importi versati in eccedenza, in quanto afferenti alla corretta quantificazione della pensione.”( cassazione civile Sez.
Unite ordinanza n. 13987 del 22 maggio 2023).
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
compensa le spese.
Cosenza,2.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino