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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4759/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13
e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento TF501EN00054/2024 per Ipef, addizionali regionale e comunale anno 2017 con determinazione di una maggiore IR per € 2.910,00, una maggiore addizionale regionale per € 257,00 ed una maggiore addizionale comunale per € 101,00 ed irrogazione di sanzioni per
€ 4.050,40.
L'accertamento scaturiva da un controllo multilaterale nei confronti del gruppo Soc_1, coordinato dall'Agenzia fiscale svedese, al quale avevano partecipato l'Italia e altri paesi europei;
la Svezia aveva ottenuto dalle autorità di Gibilterra, a seguito di una richiesta di cooperazione amministrativa, le liste delle transazioni accreditate da Società_1 su carte prepagate rilasciate dall'intermediario, localizzato in Gibilterra, facente parte del gruppo Società_4. Da detto controllo erano emersi i nominativi dei soggetti titolari di carte di debito prepagate rilasciate da Società_4 ed il totale per ogni soggetto delle somme percepite per la concessione in locazione breve di proprietà immobiliari, negli anni di imposta 2016 e 2017.
Per l'anno 2017 la segnalazione aveva evidenziato, a carico della Resistente_1, operazioni per un totale di somme erogate dalla Soc_1 pari ad € 12.653,00, che non risultavano essere state dichiarate nella relativa dichiarazione dei redditi (quadro RL).
La contribuente a sostegno del ricorso eccepì la nullità dell'avviso per i seguenti motivi:
difetto di soggettività passiva essendo l'immobile saltuariamente concesso in locazione breve di proprietà della propria madre e che solo per motivi di scarsa conoscenza della tecnologia informatica e dei sistemi di pagamento elettronici da parte della madre ottantaquattrenne, la comparente era titolare della carta di debito su cui venivano accreditate le somme;
la duplicazione d'imposta atteso che la società Società_1 aveva effettuato un'adesione alle contestazioni mosse dalla procura di Milano e dalla competente agenzia delle Entrate, relativa alla mancata applicazione delle ritenute pari al 21% per i periodi d'imposta dal 2017 al 2021, nei confronti dei locatori non professionali e che la società Irlandese aveva versato alle casse dello Stato circa 576 milioni di euro per la mancata effettuazione delle ritenute;
che, avendo il fisco già recuperato il 21% dal sostituto d'imposta ed avendole contestato anche la mancata certificazione delle somme, appariva evidente che l'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato stava operando una chiara duplicazione d'imposta poiché le somme contestate, pari ad
€ 2.657,13, erano già state interamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria, direttamente dalla
Airbnb sostituto d'imposta proprio a partire dall'ano 2017 a mezzo dell'atto di accertamento non in possesso della ricorrente, ma al quale la stampa nazionale aveva dato ampio risalto;
che ne derivava l'illegittimità dell'accertamento impugnato, almeno parziale, dovendo essere portata in diminuzione dalle imposte accertate una percentuale del 21% dei redditi diversi accertati così come già versati dalla società Società_1;
l' erroneità delle somme accertate in considerazione della mancata considerazione dei costi strettamente correlati alle entrate relative alle locazioni brevi, quali le spese di pulizia della camera e della biancheria resa disponibile agli ospiti ovvero per l'acquisto dei prodotti di igiene personale forniti ai conduttori temporanei
(non veniva invece offerto alcun servizio di colazione); che pertanto si richiedeva la determinazione in via forfettaria di una percentuale di costi pari o comunque non inferiore al 20% delle entrate finanziarie accertate dall'ufficio;
la violazione dell'art. 5 ter del d.lgs 218/97, ovverosia del principio del preventivo contraddittorio;
la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73 (accertamento parziale), che era stato utilizzato dall'ufficio in maniera del tutto strumentale.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 34 emessa all'udienza del 9.12.2024 e depositata il 2.1.2025 accolse il parzialmente ricorso, compensando le spese.
La sentenza è stata impugnata in via principale dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma nella parte in cui riconosciuto in capo alla contribuente il diritto a detrarre, dall'imposta dovuta, le ritenute nella misura del 21%.
I primi giudici, a tal riguardo, hanno affermato che la contribuente era tenuta al versamento dell'IR sul predetto importo con l'aliquota del 23%, da cui andavano detratte le ritenute - nella misura del 21% - dal mese di giugno 2017 in poi già poste ex lege a carico della piattaforma Soc_1. Ne derivava che, suddividendo l'importo annuo dei redditi da locazione per dodici mensilità (€ 12.653,11:12=1.054,00 mensili), l'imposta dovuta dall'istante a titolo di RP (su cui andavano ricalcolati gli interessi, le addizionali e le sanzioni di legge anche da omessa dichiarazione come applicati nell'avviso impugnato) ammontava a complessivi
€ 1.359,50 (calcolata - su € 1.054,00 mensili percepiti a titolo di redditi da locazione - al 23% per i primi cinque mesi del 2017 ed al 2% per i restanti sette mesi del 2017), anziché a quella maggiore di € 2.910,00 liquidata nell'accertamento opposto.
La contribuente è intervenuta in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e presentando appello incidentale con il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi non accolti e l'applicazione della continuazione nella determinazione delle sanzioni applicate con l'accertamento relativo all'anno di imposta presedente, il 2016, in relazione al quale era intervenuta decisione definitiva da parte del giudice tributario.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dei motivi dell'appello principale va preceduta dalla ricostruzione della vicenda che ha visto coinvolta la Società_1, desunta da fonti aperte.
Società_1 sulle somme versate ai proprietari degli alloggi dei quali aveva curato la locazione breve sosteneva di non dover applicare la ritenuta in quanto applicando il quadro europeo di riferimento sulla rendicontazione
(noto come DAC7) l'azienda non è dotata di un rappresentante fiscale in Italia che potesse essere sostituto d'imposta.
Con la sentenza C-83/2021 la Corte di Giustizia europea ha, però, sancito che l'obbligo di ritenuta dell'imposta alla fonte s'impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quanto alle imprese che hanno ivi uno stabilimento.
A seguito della sentenza, l'Amministrazione finanziaria italiana ha effettuato un accertamento fiscale a carico di Società_1, controllando i proprietari che:
tra il 2017 e il 2021, hanno affittato il loro appartamento utilizzando Società_1 ed non hanno versato la cedolare secca del 21 per cento sulla provvigione incassata.
Nel corso degli accertamenti fu effettuato un sequestro preventivo di 799,4 milioni di euro ai danni di Società_1, accusata di evasione fiscale per non aver svolto il ruolo di sostituto d'imposta previsto dalla legge.
Il controllo effettuato si è concluso con un accordo per 576 milioni di euro pagati da Società_1 che si è anche impegnata a non rivalersi sugli host per recuperare le ritenute riferite a questi quattro anni d'imposta. Ciò significa che la piattaforma non richiederà ai proprietari la restituzione del 21% (la ritenuta d'acconto) che ha già versato allo Stato per loro conto.
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il dettaglio delle somme che il portale ha accettato di pagare. Dei 576 milioni, circa:
174 milioni sono riferiti alle sanzioni amministrative,
49 milioni agli interessi,
353 milioni a ritenute vere e proprie, derivanti da circa un imponibile di 1,6 miliardi non dichiarati.
I primi giudici, proprio sulla base di questo accordo, hanno escluso che la Resistente_1 dovesse versare allo Stato il 21% già pagato dalla Società_1.
L'agenzia delle entrate contesta questa decisione perchè:
la natura delle ritenute subite dalla piattaforma per gli affitti brevi risulta essere di natura forfettaria. Inoltre, non risulta che quelle ritenute subite possano essere assimilate alle imposte che incidono sulla contribuente;
non vi sarebbero elementi certi sulla scorta dei quali poter ritenere assolta l'imposta dovuta con specifico riferimento alla posizione della contribuente, potendo solo presumersi che la società in questione abbia assolto una “buona parte” delle imposte dovute, senza ulteriori specificazioni in ordine alle posizioni interessate ed alle annualità di riferimento. L'onere della prova al riguardo grava sulla contribuente. L'ufficio avrebbe provato che la Resistente_1 non ha pagato le imposte;
grava sulla contribuente l'onere di provare che altri quelle imposte hanno versato per suo conto.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
La prova della transazione può essere ricavata dalle fonti aperte e l'agenzia non ha smentito che quell'accordo vi fosse stato.
L'accordo era scaturito dagli accertamenti dai quali era risultato che la società non aveva versato la ritenuta sugli affitti per conto degli host e tra questi v'era la attuale appellata. La società aveva versato allo Stato tutte le ritenute ottenendo, in sede transattiva, solo una riduzione delle sanzioni. Ne deriva che può ritenersi dimostrato che le ritenute versate dall'Soc_1 comprendevano anche quelle effettuate sulle somme poi versate alla Resistente_1.
Correttamente, poi, il primo giudice ha richiamato il principio di vicinanza della prova.
La vicinanza della prova nel processo tributario è un principio che sposta l'onere della prova sulla parte più vicina ai fatti e ai mezzi per dimostrarli, derogando all'art. 2697 c.c. (onere della prova su chi afferma un diritto). La giurisprudenza continua ad applicare la vicinanza, specialmente quando l'Agenzia delle Entrate deve provare la legittimità degli atti o quando il contribuente deve dimostrare circostanze complesse. Si tratta di un criterio per garantire il giusto processo e il diritto di difesa. In questo caso è evidente che l'amministrazione, che ha concluso la transazione, è in possesso di elementi per eventualmente escludere che tra le somme versate dalla società vi fossero anche le ritenute sulle somme versate alla Resistente_1. L'erario questa prova non ha fornito.
E' pur vero che, confermando la decisione di primo grado, la contribuente non avrebbe versato allo Stato il
21% sulle somme incassate. Ciò è vero, ma non incide sulla decisione. Lo Stato ha incassato la somma corrispondente alla ritenuta e la circostanza che la contribuente abbia incassato il corrispettivo senza che la Soc_1 abbia dedotto la ritenuta di acconto è questione che non attiene ai rapporti tra contribuente ed Erario, ma a quelli tra Società_1, che in forza dell'accorso ha rinunciato a rivalersi sui contribuenti, e contribuente.
L'appello principale va respinto.
La contribuente ha proposto appello incidentale.
Ha in via preliminare riproposto le eccezioni sollevate in primo grado, senza muovere specifiche censure alla decisione:
carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile è di proprietà della madre. L'eccezione è infondata in quanto il contratto di locazione può essere stipulato anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile e perché le somme sono confluite su una carta di credito prepagata estera intestata alla Resistente_1;
violazione dell'articolo 5 ter del decreto legislativo 218/97. Dalla lettura del disposto normativo si evince che l'ufficio avrebbe dovuto notificare il previo invito al contraddittorio che non può certamente individuarsi nella richiesta di esibizione di documenti. L'eccezione è infondata in quanto l'accertamento parziale, quale è quello in esame, non è soggetto alla richiamata disposizione, come risulta dal comma 2 dell'articolo 5 ter.
violazione dell'articolo 41 bis del dpr 600/73, perché non sussistevano le condizione per procedere ad accertamento parziale. Anche questa eccezione non è fondata in quanto sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 41 bis del DPR n. 600/73, essendo l'accertamento scaturito da elementi provenienti da un ufficio esterno che non avevano bisogno di una successiva valutazione dell'Ufficio emittente. Inoltre
l'accredito della somma su una carta estera era un elemento inequivocabilmente certo non richiedente una successiva valutazione da parte dell'Ufficio.
Con altro motivo l'appellante incidentale ha chiesto che fosse riconosciuta la continuazione tra le sanzioni applicate per l'anno 2016, in relazione al quale nelle more era divenuta definitiva la sentenza che aveva respinto il ricorso, e quella relative all'anno 2017.
L'eccezione non era stata sollevata nel ricorso introduttivo e la sua proposizione in questo grado è stata dalla difesa della Resistente_1 ricondotta all'intervento della sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza n. 2199 depositata il 22 gennaio 2024, intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006,
n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).
L'appellante ha anche chiesto il riconoscimento dei costi forfettari, evidenziando che essi sono costituiti dalle spese di pulizia della camera e della biancheria resa disponibile agli ospiti ovvero da quelli dei prodotti di igiene personale che vengono forniti ai conduttori temporanei. Questi costi andrebbero determinati forfettariamente, trattandosi di redditi diversi rispetto ai quali nel modello di dichiarazione v'è una colonna per la indicazione delle spese relative ai redditi prodotti. Dovendo, conclude l'appellante, essere tenuto presente il principio della capacità contributiva, non si potrebbe non considerare le spese sostenute, determinandole con criterio forfettario.
L'eccezione non può essere accolto in quanto non si può prescindere dalla indicazione da parte del contribuente di quali costi abbia sostenuto, non essendo possibile presumere che il contribuente abbia sostenuto dei costi per la produzione del reddito.
Vanno pertanto respinti sia l'appello principale che quello incidentale.
La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta gli appelli principale ed incidentale.
Spese del grado vanno compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4759/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13
e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN00054.2024 RP-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento TF501EN00054/2024 per Ipef, addizionali regionale e comunale anno 2017 con determinazione di una maggiore IR per € 2.910,00, una maggiore addizionale regionale per € 257,00 ed una maggiore addizionale comunale per € 101,00 ed irrogazione di sanzioni per
€ 4.050,40.
L'accertamento scaturiva da un controllo multilaterale nei confronti del gruppo Soc_1, coordinato dall'Agenzia fiscale svedese, al quale avevano partecipato l'Italia e altri paesi europei;
la Svezia aveva ottenuto dalle autorità di Gibilterra, a seguito di una richiesta di cooperazione amministrativa, le liste delle transazioni accreditate da Società_1 su carte prepagate rilasciate dall'intermediario, localizzato in Gibilterra, facente parte del gruppo Società_4. Da detto controllo erano emersi i nominativi dei soggetti titolari di carte di debito prepagate rilasciate da Società_4 ed il totale per ogni soggetto delle somme percepite per la concessione in locazione breve di proprietà immobiliari, negli anni di imposta 2016 e 2017.
Per l'anno 2017 la segnalazione aveva evidenziato, a carico della Resistente_1, operazioni per un totale di somme erogate dalla Soc_1 pari ad € 12.653,00, che non risultavano essere state dichiarate nella relativa dichiarazione dei redditi (quadro RL).
La contribuente a sostegno del ricorso eccepì la nullità dell'avviso per i seguenti motivi:
difetto di soggettività passiva essendo l'immobile saltuariamente concesso in locazione breve di proprietà della propria madre e che solo per motivi di scarsa conoscenza della tecnologia informatica e dei sistemi di pagamento elettronici da parte della madre ottantaquattrenne, la comparente era titolare della carta di debito su cui venivano accreditate le somme;
la duplicazione d'imposta atteso che la società Società_1 aveva effettuato un'adesione alle contestazioni mosse dalla procura di Milano e dalla competente agenzia delle Entrate, relativa alla mancata applicazione delle ritenute pari al 21% per i periodi d'imposta dal 2017 al 2021, nei confronti dei locatori non professionali e che la società Irlandese aveva versato alle casse dello Stato circa 576 milioni di euro per la mancata effettuazione delle ritenute;
che, avendo il fisco già recuperato il 21% dal sostituto d'imposta ed avendole contestato anche la mancata certificazione delle somme, appariva evidente che l'Agenzia delle Entrate con l'atto impugnato stava operando una chiara duplicazione d'imposta poiché le somme contestate, pari ad
€ 2.657,13, erano già state interamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria, direttamente dalla
Airbnb sostituto d'imposta proprio a partire dall'ano 2017 a mezzo dell'atto di accertamento non in possesso della ricorrente, ma al quale la stampa nazionale aveva dato ampio risalto;
che ne derivava l'illegittimità dell'accertamento impugnato, almeno parziale, dovendo essere portata in diminuzione dalle imposte accertate una percentuale del 21% dei redditi diversi accertati così come già versati dalla società Società_1;
l' erroneità delle somme accertate in considerazione della mancata considerazione dei costi strettamente correlati alle entrate relative alle locazioni brevi, quali le spese di pulizia della camera e della biancheria resa disponibile agli ospiti ovvero per l'acquisto dei prodotti di igiene personale forniti ai conduttori temporanei
(non veniva invece offerto alcun servizio di colazione); che pertanto si richiedeva la determinazione in via forfettaria di una percentuale di costi pari o comunque non inferiore al 20% delle entrate finanziarie accertate dall'ufficio;
la violazione dell'art. 5 ter del d.lgs 218/97, ovverosia del principio del preventivo contraddittorio;
la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73 (accertamento parziale), che era stato utilizzato dall'ufficio in maniera del tutto strumentale.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 34 emessa all'udienza del 9.12.2024 e depositata il 2.1.2025 accolse il parzialmente ricorso, compensando le spese.
La sentenza è stata impugnata in via principale dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma nella parte in cui riconosciuto in capo alla contribuente il diritto a detrarre, dall'imposta dovuta, le ritenute nella misura del 21%.
I primi giudici, a tal riguardo, hanno affermato che la contribuente era tenuta al versamento dell'IR sul predetto importo con l'aliquota del 23%, da cui andavano detratte le ritenute - nella misura del 21% - dal mese di giugno 2017 in poi già poste ex lege a carico della piattaforma Soc_1. Ne derivava che, suddividendo l'importo annuo dei redditi da locazione per dodici mensilità (€ 12.653,11:12=1.054,00 mensili), l'imposta dovuta dall'istante a titolo di RP (su cui andavano ricalcolati gli interessi, le addizionali e le sanzioni di legge anche da omessa dichiarazione come applicati nell'avviso impugnato) ammontava a complessivi
€ 1.359,50 (calcolata - su € 1.054,00 mensili percepiti a titolo di redditi da locazione - al 23% per i primi cinque mesi del 2017 ed al 2% per i restanti sette mesi del 2017), anziché a quella maggiore di € 2.910,00 liquidata nell'accertamento opposto.
La contribuente è intervenuta in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e presentando appello incidentale con il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi non accolti e l'applicazione della continuazione nella determinazione delle sanzioni applicate con l'accertamento relativo all'anno di imposta presedente, il 2016, in relazione al quale era intervenuta decisione definitiva da parte del giudice tributario.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dei motivi dell'appello principale va preceduta dalla ricostruzione della vicenda che ha visto coinvolta la Società_1, desunta da fonti aperte.
Società_1 sulle somme versate ai proprietari degli alloggi dei quali aveva curato la locazione breve sosteneva di non dover applicare la ritenuta in quanto applicando il quadro europeo di riferimento sulla rendicontazione
(noto come DAC7) l'azienda non è dotata di un rappresentante fiscale in Italia che potesse essere sostituto d'imposta.
Con la sentenza C-83/2021 la Corte di Giustizia europea ha, però, sancito che l'obbligo di ritenuta dell'imposta alla fonte s'impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia, quanto alle imprese che hanno ivi uno stabilimento.
A seguito della sentenza, l'Amministrazione finanziaria italiana ha effettuato un accertamento fiscale a carico di Società_1, controllando i proprietari che:
tra il 2017 e il 2021, hanno affittato il loro appartamento utilizzando Società_1 ed non hanno versato la cedolare secca del 21 per cento sulla provvigione incassata.
Nel corso degli accertamenti fu effettuato un sequestro preventivo di 799,4 milioni di euro ai danni di Società_1, accusata di evasione fiscale per non aver svolto il ruolo di sostituto d'imposta previsto dalla legge.
Il controllo effettuato si è concluso con un accordo per 576 milioni di euro pagati da Società_1 che si è anche impegnata a non rivalersi sugli host per recuperare le ritenute riferite a questi quattro anni d'imposta. Ciò significa che la piattaforma non richiederà ai proprietari la restituzione del 21% (la ritenuta d'acconto) che ha già versato allo Stato per loro conto.
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il dettaglio delle somme che il portale ha accettato di pagare. Dei 576 milioni, circa:
174 milioni sono riferiti alle sanzioni amministrative,
49 milioni agli interessi,
353 milioni a ritenute vere e proprie, derivanti da circa un imponibile di 1,6 miliardi non dichiarati.
I primi giudici, proprio sulla base di questo accordo, hanno escluso che la Resistente_1 dovesse versare allo Stato il 21% già pagato dalla Società_1.
L'agenzia delle entrate contesta questa decisione perchè:
la natura delle ritenute subite dalla piattaforma per gli affitti brevi risulta essere di natura forfettaria. Inoltre, non risulta che quelle ritenute subite possano essere assimilate alle imposte che incidono sulla contribuente;
non vi sarebbero elementi certi sulla scorta dei quali poter ritenere assolta l'imposta dovuta con specifico riferimento alla posizione della contribuente, potendo solo presumersi che la società in questione abbia assolto una “buona parte” delle imposte dovute, senza ulteriori specificazioni in ordine alle posizioni interessate ed alle annualità di riferimento. L'onere della prova al riguardo grava sulla contribuente. L'ufficio avrebbe provato che la Resistente_1 non ha pagato le imposte;
grava sulla contribuente l'onere di provare che altri quelle imposte hanno versato per suo conto.
Il motivo di impugnazione non può essere accolto.
La prova della transazione può essere ricavata dalle fonti aperte e l'agenzia non ha smentito che quell'accordo vi fosse stato.
L'accordo era scaturito dagli accertamenti dai quali era risultato che la società non aveva versato la ritenuta sugli affitti per conto degli host e tra questi v'era la attuale appellata. La società aveva versato allo Stato tutte le ritenute ottenendo, in sede transattiva, solo una riduzione delle sanzioni. Ne deriva che può ritenersi dimostrato che le ritenute versate dall'Soc_1 comprendevano anche quelle effettuate sulle somme poi versate alla Resistente_1.
Correttamente, poi, il primo giudice ha richiamato il principio di vicinanza della prova.
La vicinanza della prova nel processo tributario è un principio che sposta l'onere della prova sulla parte più vicina ai fatti e ai mezzi per dimostrarli, derogando all'art. 2697 c.c. (onere della prova su chi afferma un diritto). La giurisprudenza continua ad applicare la vicinanza, specialmente quando l'Agenzia delle Entrate deve provare la legittimità degli atti o quando il contribuente deve dimostrare circostanze complesse. Si tratta di un criterio per garantire il giusto processo e il diritto di difesa. In questo caso è evidente che l'amministrazione, che ha concluso la transazione, è in possesso di elementi per eventualmente escludere che tra le somme versate dalla società vi fossero anche le ritenute sulle somme versate alla Resistente_1. L'erario questa prova non ha fornito.
E' pur vero che, confermando la decisione di primo grado, la contribuente non avrebbe versato allo Stato il
21% sulle somme incassate. Ciò è vero, ma non incide sulla decisione. Lo Stato ha incassato la somma corrispondente alla ritenuta e la circostanza che la contribuente abbia incassato il corrispettivo senza che la Soc_1 abbia dedotto la ritenuta di acconto è questione che non attiene ai rapporti tra contribuente ed Erario, ma a quelli tra Società_1, che in forza dell'accorso ha rinunciato a rivalersi sui contribuenti, e contribuente.
L'appello principale va respinto.
La contribuente ha proposto appello incidentale.
Ha in via preliminare riproposto le eccezioni sollevate in primo grado, senza muovere specifiche censure alla decisione:
carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile è di proprietà della madre. L'eccezione è infondata in quanto il contratto di locazione può essere stipulato anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile e perché le somme sono confluite su una carta di credito prepagata estera intestata alla Resistente_1;
violazione dell'articolo 5 ter del decreto legislativo 218/97. Dalla lettura del disposto normativo si evince che l'ufficio avrebbe dovuto notificare il previo invito al contraddittorio che non può certamente individuarsi nella richiesta di esibizione di documenti. L'eccezione è infondata in quanto l'accertamento parziale, quale è quello in esame, non è soggetto alla richiamata disposizione, come risulta dal comma 2 dell'articolo 5 ter.
violazione dell'articolo 41 bis del dpr 600/73, perché non sussistevano le condizione per procedere ad accertamento parziale. Anche questa eccezione non è fondata in quanto sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 41 bis del DPR n. 600/73, essendo l'accertamento scaturito da elementi provenienti da un ufficio esterno che non avevano bisogno di una successiva valutazione dell'Ufficio emittente. Inoltre
l'accredito della somma su una carta estera era un elemento inequivocabilmente certo non richiedente una successiva valutazione da parte dell'Ufficio.
Con altro motivo l'appellante incidentale ha chiesto che fosse riconosciuta la continuazione tra le sanzioni applicate per l'anno 2016, in relazione al quale nelle more era divenuta definitiva la sentenza che aveva respinto il ricorso, e quella relative all'anno 2017.
L'eccezione non era stata sollevata nel ricorso introduttivo e la sua proposizione in questo grado è stata dalla difesa della Resistente_1 ricondotta all'intervento della sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza n. 2199 depositata il 22 gennaio 2024, intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo;
i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006,
n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).
L'appellante ha anche chiesto il riconoscimento dei costi forfettari, evidenziando che essi sono costituiti dalle spese di pulizia della camera e della biancheria resa disponibile agli ospiti ovvero da quelli dei prodotti di igiene personale che vengono forniti ai conduttori temporanei. Questi costi andrebbero determinati forfettariamente, trattandosi di redditi diversi rispetto ai quali nel modello di dichiarazione v'è una colonna per la indicazione delle spese relative ai redditi prodotti. Dovendo, conclude l'appellante, essere tenuto presente il principio della capacità contributiva, non si potrebbe non considerare le spese sostenute, determinandole con criterio forfettario.
L'eccezione non può essere accolto in quanto non si può prescindere dalla indicazione da parte del contribuente di quali costi abbia sostenuto, non essendo possibile presumere che il contribuente abbia sostenuto dei costi per la produzione del reddito.
Vanno pertanto respinti sia l'appello principale che quello incidentale.
La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta gli appelli principale ed incidentale.
Spese del grado vanno compensate.