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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 406 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A e rappresentati e difesi dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e Pt_1 Parte_2
o lettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace e CONTRO
Controparte_2 appellato contumace all'udienza di discussione del 20.11.2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.3793/2022 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, previa riunione dei due procedimenti, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da CP_1
(iscritto al n.5763/2019 R.G.) nei confronti dell' e dell'
[...] Pt_1 [...]
, avente ad oggetto l'opposizione a verbal Controparte_2 accertamento e notificazione n.2017012214 DDL del 23.10.2018; accolse, invece, il ricorso proposto dalla stessa (iscritto al n.13166/2019 R.G.) nei confronti CP_1 dell' avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito Pt_1 n.5 04795621000 di euro 15.992,35 per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per i periodo 09/2014-12/2015. Per quel che qui ancora rileva, il primo Giudice - dopo aver chiarito che l'avviso di addebito riguardava note di rettifica emesse “per utilizzo da parte della ricorrente di un'aliquota contributiva inferiore a quella prevista dalla legge in violazione del principio del minimale contributivo” e che le stesse non discendevano “dal verbale di accertamento” - ritenne dirimente, ai fini della decisione, la mancata osservanza ad opera dell' della procedura di sanatoria Pt_1 prevista dall'art. 7 del D.M. 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1 Cancelleria il 5.5.2023. A sostegno del gravame, deduce, anzitutto, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l' “aveva regolarmente inviato per PEC gli inviti a regolarizzare Pt_3
Pag.1 a parte appellata in data 28.05.2015 e del 02.09.2019 (in atti) e fornito come prova della loro notifica, l'estratto telematico relativo all'invio e alla consegna delle relative p.e.c. (in atti)”. Che, conseguentemente, “a seguito del mancato rispetto di parte appellata dei due inviti a regolarizzare sopra indicati” era “stato emesso il DURC negativo, attestante l'irregolarità contributiva di parte appellata … in quanto le suddette irregolarità contributive non erano state sanate entro i 15 giorni dal loro ricevimento”. Soggiunge che parte appellata in primo grado non aveva sollevato alcuna
“contestazione e/o deduzione … sui citati inviti a regolarizzare prodotti in giudizio …”. In ogni caso, rileva che controparte nulla ha dimostrato in ordine alla regolarità contributiva e alla sussistenza del diritto a godere dei benefici contributivi di cui alla legge n.190/2014. Richiama, inoltre, alcuni precedenti della Corte di Appello di Palermo concernenti l'irrilevanza della mancata osservanza della procedura di cui al D.M. del 24.10.2007. e l' , sebbene regolarmente Controparte_1 Controparte_2 citati, in g Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il gravame, è fondato. Invero, per come affermato da questa Corte in casi analoghi, l'eventuale mancato invito ex art. 7 del D.M. 24.10.2007, ad opera dell' di regolarizzare la posizione Pt_1 entro un termine non superiore a 15 giorni, si riverbera soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del Giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello afferente alla regolarità contributiva. In particolare, la Suprema Corte è ormai consolidata nel ritenere “in tema di sgravi ….. che la circostanza che l' non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità Pt_1 ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi” (cfr. Cass. n.31608/2024). Né, può ritenersi che l'art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06 impedisca solo “per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC, ovvero siano state oggetto di accertamento “ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata” in quanto, per come chiarito dalla Suprema Corte, è legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti “discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi” (Cass. n.12591/2024). E', pertanto, onere della parte che si oppone all'avviso di addebito dimostrare la regolarità contributiva oltre che la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati (cfr. Cassazione n.16351/2007). Onere che nella specie non è stato sotto alcun profilo assolto. A quanto or ora esposto va aggiunto che l' ha espressamente dedotto e Pt_1 adeguatamente dimostrato (cfr. doc. fascicolo di parte appellante) in primo grado di aver inviato per ben due volte l'invito a regolarizzare ai sensi del D.M. del 2007.
Pag.2 Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza in parte qua deve essere parzialmente riformata con conseguente rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito n..596201900047956210000 proposta dalla nel procedimento iscritto al CP_1 n.13166/2019 RG.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della e si CP_1 liquidano come da dispositivo in favore dell' Parte_1 Nulla sulle spese di questo grado nei confronti dell' rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di e dell' Controparte_1 [...]
, in parziale riforma dell 2022 Controparte_2 Tribunale G.L. di Palermo, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.596201900047956210000 proposta nel giudizio iscritto al n.13166/2019 R.G.. Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1 giudizio in he liquida, per il primo, in complessivi €1.700,00 e, per il Pt_1 secondo grado, in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Nulla sulle spese di questo grado nei confronti dell' rimasto contumace. CP_2
Palermo 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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