Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo, Gaetano De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego dell’I.N.P.S. all’accesso agli atti espresso con comunicazione pec del 25 luglio 2025, recante rigetto della domanda di accesso presentata dalla signora -OMISSIS- con raccomandata A/R dell’11 giugno 2025, pervenuta all’I.N.P.S. il 17 giugno 2025 rispetto all’importo del TFR già liquidato ed ancora da liquidare al signor -OMISSIS- con le date dei pagamenti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata a concedere alla ricorrente l’accesso agli atti richiesto nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’I.N.P.S., anche ai sensi dell’art. 26 c.p.a.
con richiesta ex art. 87, comma 3, c.p.a.
di essere sentiti nella fissanda Camera di Consiglio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.- Con istanza in data 11 giugno 2025 la SI.ra -OMISSIS-, nella sua qualità di moglie del SI. -OMISSIS-, ha formulato all’I.N.P.S. richiesta di accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 avente ad oggetto l’importo del TFR già liquidato ovvero ancora da liquidare in favore del coniuge con le date dei pagamenti.
A supporto dell’istanza proposta, la ricorrente ha dedotto:
- che è sposata con il signor -OMISSIS- da oltre 30 anni;
- che intende avviare le procedure per la separazione dallo stesso;
- che ha necessità di conoscere l’entità del TFR incassato e/o da incassare dal marito;
- che vanta quindi senza dubbio un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere conoscenza dei dati anzidetti in vista di accertare l’entità del TFR di che trattasi.
2.- Con nota in data 25 luglio 2025 la Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. di Chieti ha comunicato il diniego di accesso sulla base del seguente apparato motivazionale “ il controinteressato non ha fornito il consenso né allo stato attuale la sig.ra -OMISSIS- è titolare di assegno divorzile a proprio favore ”.
3.- Con atto di riassunzione ex art. 116 del c.p.a., depositato a seguito dell’ordinanza collegiale n. 969 del 16 gennaio 2026 con cui il T.A.R. Lazio ha declinato la propria competenza in ordine alla presente controversia, la SI.ra -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del diniego dell’I.N.P.S. all’accesso agli atti disposto giusta comunicazione pec del 25 luglio 2025 e per la condanna dell’Amministrazione intimata a consentire l’ostensione degli atti richiesti nella forma della visione ed estrazione di copia, con condanna aggravata alle spese in capo all’I.N.P.S. anche ai sensi dell’art. 26 c.p.a..
La ricorrente si duole che l’Amministrazione ha negato la richiesta di accesso, deducendo l’illegittimità del diniego per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 241/1990 e s.m. in relazione al principio di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 241/1990 e smi, in relazione ai principi di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e di diritto ad una buona amministrazione all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione e falsa applicazione del principio unionale e costituzionale del diritto di difesa di cui alla CEDU, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE ed alla Costituzione (art. art. 6 e 13 della CEDU, artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea art. 24 della Costituzione) e del principio del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU e art. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea). Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sviamento ”.
4.- Si è costituito per resistere al ricorso l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale depositando nel fascicolo del procedimento documenti e una memoria difensiva con la quale ha contestato sia l’esposizione di fatto che la censura ex adverso svolta e concludendo per il rigetto del gravame in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
5.- Il controinteressato, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito, parte ricorrente ha replicato con memoria alle controdeduzioni articolate dalla resistente, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e chiedendone l’integrale accoglimento.
Parte ricorrente ha altresì versato nel fascicolo processuale memoria ex artt. 473 bis 17 c.p.c. depositata presso il Tribunale Civile di Roma, innanzi al quale pende la causa per la separazione giudiziale dei coniugi, in cui si dà atto che la stessa ha richiesto al Tribunale anche di voler “ accertare e dichiarare il diritto della signora -OMISSIS- ad avere il pagamento del 50% del TFR/TFS pagato al -OMISSIS- o in corso di pagamento con riferimento alla attività lavorativa svolta dal -OMISSIS- con riferimento agli anni di comunione dei beni dal 12 novembre 1988 (data del matrimonio) al 29 aprile 2013 (data della divisione dei beni) per oltre 24 anni. ”.
7.- Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
8.- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento ai sensi e nei termini appresso specificati.
8.1.- L’esame dell’impugnativa impone una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento e della giurisprudenza formatasi in materia di cd. accesso difensivo.
Come noto l’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 garantisce “ l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
In ordine alla portata applicativa della disposizione sopra richiamata riguardante il c.d. diritto di accesso difensivo, appare utile richiamare i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze “gemelle” nn. 19, 20 e 21 del 2020, che hanno risolto ogni precedente contrasto interpretativo in materia.
Con la sentenza n. 19 del 25 settembre 2020, in particolare, è stato affermato che:
(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;
(ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;
(iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
(iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia» (Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 19 del 2020).
Sempre con riguardo al c.d. diritto di accesso difensivo, vanno altresì riportati i principi di diritto affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 2021, in cui si ribadisce che né l’amministrazione né il giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. devono svolgere alcuna particolare valutazione circa l’utilizzo che il richiedente intende fare dei documenti oggetto di istanza di accesso.
L’Adunanza Plenaria si è pronunciata anche sulla questione del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, statuendo che ai fini di tale bilanciamento “…non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali, di cui si è detto, dell’accesso documenta di tipo difensivo… ”.
8.2.- Tutti i suesposti principi, pienamente applicabili al caso di specie, sanciscono la prevalenza dell'interesse difensivo del coniuge sulla riservatezza dell'altro, quando l’accesso sia finalizzato ad acquisire elementi probatori indispensabili per la tutela in un giudizio di separazione o divorzio.
La strumentalità dell'accesso rispetto alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata è, nel caso in esame, evidente.
In ragione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non può non concludersi nel senso che il gravato diniego opposto dall’I.N.P.S. è illegittimo sotto vari profili.
Anzitutto non ha pregio giuridico la motivazione addotta dall’Amministrazione secondo cui “ la SI.ra -OMISSIS- non è titolare di assegno divorzile a proprio favore ”, di talché difetterebbero nel caso di specie i requisiti di cui all’art. 12-bis della L. n. 898/1970.
Invero la giurisprudenza più recente ha chiarito che l’accesso va riconosciuto non solo quando l’istante ha già avviato un giudizio, ma anche nei casi in cui la conoscenza di determinati documenti gli è indispensabile per valutare se sia opportuno o meno agire in sede giudiziaria o stragiudiziale (così T.A.R. Toscana, n. 121/2025 e T.A.R. Veneto, n. 1116/2025).
Peraltro, come risulta dalla documentazione versata agli atti di causa, la ricorrente, successivamente alla proposizione dell’istanza ostensiva, ha in effetti avviato il procedimento di separazione dei coniugi attualmente pendente innanzi al Tribunale di Roma al quale è stato altresì richiesto di voler “ accertare e dichiarare il diritto della signora -OMISSIS- ad avere il pagamento del 50% del TFR/TFS pagato al -OMISSIS- o in corso di pagamento con riferimento alla attività lavorativa svolta dal -OMISSIS- con riferimento agli anni di comunione dei beni dal 12 novembre 1988 (data del matrimonio) al 29 aprile 2013 (data della divisione dei beni) per oltre 24 anni ”.
Tanto basta per confermare la sussistenza in capo alla ricorrente di una posizione giuridica, pienamente tutelabile, di diritto di accesso cd. difensivo stante il nesso funzionale tra la richiesta di accesso inerente al TFR spettante al coniuge ed il giudizio di separazione in corso.
Il rifiuto all’accesso deve reputarsi illegittimo anche sotto un ulteriore profilo, ovvero perché l’Amministrazione si è acriticamente allineata alla posizione - illegittima - assunta dal SI. -OMISSIS- senza discostarsi, attraverso un autonomo apparato motivazionale, dall’opposizione del soggetto controinteressato.
In definitiva, la ricorrente ha ampiamente dimostrato la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione richiesta, strettamente funzionale alla tutela delle proprie ragioni nel giudizio di separazione pendente, con particolare riferimento alla definizione degli aspetti economici ed alla conoscenza dell’entità del TFR maturato in regime di comunione dei beni.
Diversamente l’Amministrazione non ha operato il benché minimo bilanciamento tra le esigenze difensive della ricorrente e quelle connesse alla riservatezza di terzi soggetti, ossia del coniuge che semplicemente si oppone a far conoscere tali dati.
9.- Da quanto complessivamente detto discende la fondatezza del presente ricorso che deve di conseguenza essere accolto con conseguente annullamento del gravato provvedimento di diniego in data 25 luglio 2025.
In accoglimento della domanda, pertanto, deve ordinarsi all’I.N.P.S. di dare riscontro alla istanza in data 11 giugno 2025 consentendo alla ricorrente, che vi ha interesse, di accedere all’importo del TFR già liquidato ed ancora da liquidare in favore del SI. -OMISSIS- con le date dei pagamenti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
10.- Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio, considerata anche la natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla il diniego dell’I.N.P.S. all’accesso agli atti espresso con comunicazione pec del 25 luglio 2025;
2) ordina all’I.N.P.S. di consentire l'ostensione, tramite esibizione ed estrazione di copia, della documentazione richiesta, anche mediante invio in formato digitale, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del controinteressato.
Così deciso in RA nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.