Articolo 2 della Legge 25 giugno 1952, n. 860
Articolo 1
Versione
1 agosto 1952
Art. 2.
Per i titoli di Debito pubblico italiano resta altresi' ferma, qualora risulti piu' favorevole per i portatori francesi, l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista nell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19 .

Entrata in vigore il 1 agosto 1952