Art. 2.
Per i titoli di Debito pubblico italiano resta altresi' ferma, qualora risulti piu' favorevole per i portatori francesi, l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista nell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19 .
Per i titoli di Debito pubblico italiano resta altresi' ferma, qualora risulti piu' favorevole per i portatori francesi, l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista nell' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19 .