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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1733/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1733 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.04.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il 23 febbraio Parte_1 C.F._1
1977 e residente in Venezia, Cannaregio 2496 B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Lucia Strano in Mestre Venezia, via Paruta 31/A (PEC: , che la Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3329, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesca Scarpa in Venezia S. Marco 3895 (PEC: che la rappresenta ed Email_2
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 26.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg e Parte_1 Controparte_1
a Venezia in data 24 settembre 2005, come risulta dal registro degli Atti di matrimonio del Comune di Venezia - Comune di Venezia - atto registrato al n 161 parte 2 serie A anno 2005 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti condizioni: 1) i signori e Parte_1 CP_1
continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto;
Le parti dichiarano quanto
[...]
segue, anche in relazione alle condizioni di cui alla separazione 2) Affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre Per_1 Per_2
cui viene assegnata la casa coniugale sita in Venezia Cannaregio 2496 B;
Il padre terrà con sé i figli a rotazione per due giorni con due pernotti consecutivi, il terzo giorno dopo scuola i figli faranno ritorno dalla madre presso la quale rimarranno per quattro giorni e per quattro notti consecutivi. Qualora l'alternanza con l'altro genitore dovesse cadere di sabato o di domenica, le prese e le riconsegne avverranno la mattina prima di pranzo. In merito alle Festività le parti stabiliscono che per le Festività Natalizie i figli passeranno ad anni alterni con ciascun genitore o la sera del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre;
i figli trascorreranno altresì ad anni alterni con ciascun genitore il Capodanno;
i figli trascorreranno poi metà del periodo scolastico di vacanza per Natale con la mamma e metà con il papà, le vacanze di Carnevale saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore e così quelle Pasquali e così per tutte le giornate di festività scolastiche;
durante le proprie ferie estive ciascun genitore condurrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive: i relativi periodi andranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. frequenta attualmente la terza superiore all'Istituto Turistico Algarotti di Venezia, al Per_1 pomeriggio frequenta con le amiche la parrocchia di San Felice al corso di “post cresima” E' una ragazza matura, nei giorni di permanenza presso il papà si è organizzata anche per ogni aspetto scolastico (compiti/libri) e ha una stanza a disposizione tutta per se' nella casa del papà Per_2
frequenta la prima media all'istituto Morosini;
gioca a basket presso la società Alvisiana di
Venezia, ha due allenamenti settimanali e la partita nei fine settimana Di supporto per l'apprendimento del metodo di studio e per i compiti, frequenta due volte alla settimana Per_2
lo studio della dott.ssa scelta di comune accordo dei genitori 3) Il signor Per_3 CP_1
verserà, con decorrenza dal mese successivo a quello della comunicazione della sentenza
[...]
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla signora , entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, € 450,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre
ISTAT su base annua;
il signor si farà carico al 100% di tutte le spese mediche Controparte_1
e scolastiche per entrambi i figli;
mentre le altre spese straordinarie come indicate dal Protocollo del Tribunale di Venezia saranno a carico dei genitori al 50%; La signora Parte_1
percepirà l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli al 100%. 4) quanto alla casa coniugale sita in Venezia Cannaregio 2496/B, unitamente al magazzino, cointestata ad entrambi i ricorrenti, il signor si obbliga a cedere la propria quota parte alla signora Controparte_1 Parte_1
con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con spese notarili e imposte relative a carico della signora
Gli immobili sono costituiti da appartamento al primo piano e magazzino al piano Parte_1
terra, facenti parte del fabbricato sito in Comune e Città di Venezia, Sestiere di Cannaregio con ingresso dal civico n. 2496/B di Campiello dei Trivisani attualmente identificati al Catasto
Fabbricati: COMUNE E SEZIONE DI VENEZIA – Zona Censuaria I – Foglio 12 – Mappale n. 709
- Sub 12 – Piano T-1 - Cat. A/3, Cl. 04, vani 7,5 R.C. Euro 1.175,97 E Mappale 709 – Sub 25 – Piano
T – Cat. C/2, Cl. 10 mq 18, R.C. Euro 125,50 Con quota di comproprietà delle parti del fabbricato comuni come per legge. A fronte della cessione della quota del signor dell'immobile CP_1
sopra citato e sito in Venezia Cannaregio 2496/B la signora si obbliga ad Parte_1
accollarsi integralmente il debito residuo dalle parti originariamente contratto in forza di mutuo ipotecario n. 0602052101245 stipulato in data 20.06.2006 avanti il Notaio i Venezia – Per_4
Repertorio 93642 – Raccolta 19481 (doc 5) e poi oggetto di “atto di accettazione di proposta contrattuale mutuo ipotecario per surrogazione” del 17.12.2019 avanti il Notaio – Persona_5
Repertorio 114.440 – Raccolta n. 30972 – Registrato a Venezia il 15.10.2020 n. 844 Serie 1T –
Annotamento alla Conservatoria di Venezia il 26.03.2020 sotto i nn. 9453/1340 (doc 6) e si obbliga al pagamento delle intere rate del mutuo scadute e a scadere dal mese successivo a quello del rogito notarile di cessione della quota. La rata di mutuo allo stato è gravante in via solidale sui signori e e di talchè la signora dovrà Controparte_1 Parte_1 Parte_1
di conseguenza ottenere la liberazione formale da parte dell'istituto di credito nei confronti del signor dal debito contratto in forza del mutuo su specificato entro la data di Controparte_1
stipula dell'atto di cessione della quota di immobile. 5) I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa reciproca Si allega sub 7 e 8 la documentazione reddituale degli ultimi tre anni dei due coniugi. Si prevede altresì per quanto occorra la reciproca autorizzazione all'ottenimento del rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Infine, i coniugi si impegnano ad una comunicazione aperta e rispettosa che metta in primo piano il benessere dei minori in ogni decisione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 24.09.2005 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 7899/2020) conclusasi con sentenza parziale del Tribunale di Venezia n. 167/2023 pubbl. il 23.01.2023 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 26.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 7899/2020) conclusasi con sentenza parziale del Tribunale di Venezia n. 167/2023 pubbl. il 23.01.2023 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.09.2005 da e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Venezia al n. 161, parte II, serie A , dell'anno 2005;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1733 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.04.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il 23 febbraio Parte_1 C.F._1
1977 e residente in Venezia, Cannaregio 2496 B, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Lucia Strano in Mestre Venezia, via Paruta 31/A (PEC: , che la Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3329, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesca Scarpa in Venezia S. Marco 3895 (PEC: che la rappresenta ed Email_2
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 26.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 26.06.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sigg e Parte_1 Controparte_1
a Venezia in data 24 settembre 2005, come risulta dal registro degli Atti di matrimonio del Comune di Venezia - Comune di Venezia - atto registrato al n 161 parte 2 serie A anno 2005 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, alle seguenti condizioni: 1) i signori e Parte_1 CP_1
continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto;
Le parti dichiarano quanto
[...]
segue, anche in relazione alle condizioni di cui alla separazione 2) Affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre Per_1 Per_2
cui viene assegnata la casa coniugale sita in Venezia Cannaregio 2496 B;
Il padre terrà con sé i figli a rotazione per due giorni con due pernotti consecutivi, il terzo giorno dopo scuola i figli faranno ritorno dalla madre presso la quale rimarranno per quattro giorni e per quattro notti consecutivi. Qualora l'alternanza con l'altro genitore dovesse cadere di sabato o di domenica, le prese e le riconsegne avverranno la mattina prima di pranzo. In merito alle Festività le parti stabiliscono che per le Festività Natalizie i figli passeranno ad anni alterni con ciascun genitore o la sera del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre;
i figli trascorreranno altresì ad anni alterni con ciascun genitore il Capodanno;
i figli trascorreranno poi metà del periodo scolastico di vacanza per Natale con la mamma e metà con il papà, le vacanze di Carnevale saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore e così quelle Pasquali e così per tutte le giornate di festività scolastiche;
durante le proprie ferie estive ciascun genitore condurrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive: i relativi periodi andranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. frequenta attualmente la terza superiore all'Istituto Turistico Algarotti di Venezia, al Per_1 pomeriggio frequenta con le amiche la parrocchia di San Felice al corso di “post cresima” E' una ragazza matura, nei giorni di permanenza presso il papà si è organizzata anche per ogni aspetto scolastico (compiti/libri) e ha una stanza a disposizione tutta per se' nella casa del papà Per_2
frequenta la prima media all'istituto Morosini;
gioca a basket presso la società Alvisiana di
Venezia, ha due allenamenti settimanali e la partita nei fine settimana Di supporto per l'apprendimento del metodo di studio e per i compiti, frequenta due volte alla settimana Per_2
lo studio della dott.ssa scelta di comune accordo dei genitori 3) Il signor Per_3 CP_1
verserà, con decorrenza dal mese successivo a quello della comunicazione della sentenza
[...]
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla signora , entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, € 450,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre
ISTAT su base annua;
il signor si farà carico al 100% di tutte le spese mediche Controparte_1
e scolastiche per entrambi i figli;
mentre le altre spese straordinarie come indicate dal Protocollo del Tribunale di Venezia saranno a carico dei genitori al 50%; La signora Parte_1
percepirà l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli al 100%. 4) quanto alla casa coniugale sita in Venezia Cannaregio 2496/B, unitamente al magazzino, cointestata ad entrambi i ricorrenti, il signor si obbliga a cedere la propria quota parte alla signora Controparte_1 Parte_1
con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con spese notarili e imposte relative a carico della signora
Gli immobili sono costituiti da appartamento al primo piano e magazzino al piano Parte_1
terra, facenti parte del fabbricato sito in Comune e Città di Venezia, Sestiere di Cannaregio con ingresso dal civico n. 2496/B di Campiello dei Trivisani attualmente identificati al Catasto
Fabbricati: COMUNE E SEZIONE DI VENEZIA – Zona Censuaria I – Foglio 12 – Mappale n. 709
- Sub 12 – Piano T-1 - Cat. A/3, Cl. 04, vani 7,5 R.C. Euro 1.175,97 E Mappale 709 – Sub 25 – Piano
T – Cat. C/2, Cl. 10 mq 18, R.C. Euro 125,50 Con quota di comproprietà delle parti del fabbricato comuni come per legge. A fronte della cessione della quota del signor dell'immobile CP_1
sopra citato e sito in Venezia Cannaregio 2496/B la signora si obbliga ad Parte_1
accollarsi integralmente il debito residuo dalle parti originariamente contratto in forza di mutuo ipotecario n. 0602052101245 stipulato in data 20.06.2006 avanti il Notaio i Venezia – Per_4
Repertorio 93642 – Raccolta 19481 (doc 5) e poi oggetto di “atto di accettazione di proposta contrattuale mutuo ipotecario per surrogazione” del 17.12.2019 avanti il Notaio – Persona_5
Repertorio 114.440 – Raccolta n. 30972 – Registrato a Venezia il 15.10.2020 n. 844 Serie 1T –
Annotamento alla Conservatoria di Venezia il 26.03.2020 sotto i nn. 9453/1340 (doc 6) e si obbliga al pagamento delle intere rate del mutuo scadute e a scadere dal mese successivo a quello del rogito notarile di cessione della quota. La rata di mutuo allo stato è gravante in via solidale sui signori e e di talchè la signora dovrà Controparte_1 Parte_1 Parte_1
di conseguenza ottenere la liberazione formale da parte dell'istituto di credito nei confronti del signor dal debito contratto in forza del mutuo su specificato entro la data di Controparte_1
stipula dell'atto di cessione della quota di immobile. 5) I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa reciproca Si allega sub 7 e 8 la documentazione reddituale degli ultimi tre anni dei due coniugi. Si prevede altresì per quanto occorra la reciproca autorizzazione all'ottenimento del rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Infine, i coniugi si impegnano ad una comunicazione aperta e rispettosa che metta in primo piano il benessere dei minori in ogni decisione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 24.09.2005 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 7899/2020) conclusasi con sentenza parziale del Tribunale di Venezia n. 167/2023 pubbl. il 23.01.2023 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 26.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale (R.G. 7899/2020) conclusasi con sentenza parziale del Tribunale di Venezia n. 167/2023 pubbl. il 23.01.2023 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.09.2005 da e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Venezia al n. 161, parte II, serie A , dell'anno 2005;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore