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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/01/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato MERLO SARA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO SARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, visto il luogo di residenza Per_1 del padre ed i suoi impegni lavorativi, che lo portano spesso a stare per lunghi periodi senza far visita al figlio, con residenza e collocamento prevalenti dello stesso presso la madre.
2) Il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo accordo con la madre, e comunque:
- un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
1 Capodanno;
- vacanze Pasquali ad anni alterni;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
3) Nella casa di abitazione familiare, sita a Cassola (VI), Via Col Moschin nr. 8, di proprietà della CP_ sig.ra è rimasta a vivere la stessa, mentre il Sig. ha già trasferito la propria Parte_1 residenza a Raveo (UD), Via Doman nr. 1.
4) Per concorso nel mantenimento del figlio minore, il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, come previste e disciplinate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno a carico al 100% alla madre.
6) I genitori concordano che l'assegno unico universale spettante per il figlio minore Persona_2 sia percepito interamente dalla madre.
7) Le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per se stesse e per il figlio minore.
8) Spese e compensi professionali interamente compensati;
9) I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, si dichiarano disponibili alla celebrazione in forma figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
Persona_2
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, visto il luogo di residenza del padre ed i suoi impegni lavorativi, che lo portano spesso a stare per lunghi periodi senza far visita al figlio, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni
2 economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno interamente a carico della madre.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_3 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
03/01/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato MERLO SARA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO SARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, visto il luogo di residenza Per_1 del padre ed i suoi impegni lavorativi, che lo portano spesso a stare per lunghi periodi senza far visita al figlio, con residenza e collocamento prevalenti dello stesso presso la madre.
2) Il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo accordo con la madre, e comunque:
- un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
- metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
1 Capodanno;
- vacanze Pasquali ad anni alterni;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
3) Nella casa di abitazione familiare, sita a Cassola (VI), Via Col Moschin nr. 8, di proprietà della CP_ sig.ra è rimasta a vivere la stessa, mentre il Sig. ha già trasferito la propria Parte_1 residenza a Raveo (UD), Via Doman nr. 1.
4) Per concorso nel mantenimento del figlio minore, il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie necessarie per il figlio, come previste e disciplinate dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno a carico al 100% alla madre.
6) I genitori concordano che l'assegno unico universale spettante per il figlio minore Persona_2 sia percepito interamente dalla madre.
7) Le parti si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per se stesse e per il figlio minore.
8) Spese e compensi professionali interamente compensati;
9) I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, si dichiarano disponibili alla celebrazione in forma figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore
Persona_2
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, visto il luogo di residenza del padre ed i suoi impegni lavorativi, che lo portano spesso a stare per lunghi periodi senza far visita al figlio, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni
2 economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno interamente a carico della madre.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_3 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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