TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23209/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pontrandolfo Denise, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il CP_1 Controparte_2
16/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 230 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 22.04.2013 e il 18.06.2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori, e sono affidate ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale di Corso Francia 85 in Torino, da cui il marito si è già allontanato, portando seco i propri beni personali, venga assegnata alla moglie con l'uso dell'arredo;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori secondo accordo tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00 alla domenica sera alle ore 21,30, con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola o dalle attività ricreative/sportive, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
- due ulteriori pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dall'uscita di scuola o dalle attività sportive/ricreative sino alle ore 19,00 con riaccompagnamento presso la casa della madre;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, dall'1 al 15 o dal 16 al 31, in alternanza con la madre, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, le figlie minori staranno con il padre dall'1 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto negli anni che terminano con cifra finale dispari e viceversa negli anni che terminano con cifra finale pari.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre o dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche (il giorno 24 dicembre verrà trascorso con il padre, con rientro presso l'abitazione della madre per il pernottamento, ed il giorno 25 dicembre verrà trascorso con la madre).
- le vacanze pasquali e quelle di AR (se previste dal calendario scolastico) ad anni alterni;
pagina 2 di 4 - le ulteriori festività ed eventuali “ponti” seguiranno l'alternanza dei week end;
- ad anni alterni, il giorno del compleanno delle figlie minori.
DISPONE che i genitori si impegnano nel caso di soggiorno fuori dalle rispettive residenze con le figlie a comunicare all'altro genitore i recapiti e l'indirizzo dei luoghi ove si recheranno con le figlie con un anticipo minimo di due giorni prima della partenza;
DÀ ATTO che il marito si impegna espressamente a non far frequentare la sua nuova compagna alle figlie, sintanto che la relazione non sarà stabile e duratura.
L'inserimento della nuova compagna dovrà ad ogni modo essere graduale e la frequentazione sarà subordinata al gradimento delle figlie minori;
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie, versando mensilmente alla madre (sul suo conto personale), a decorrere dal mese di marzo 2024, entro il giorno 5 del mese, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 a figlia), importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal SSNN, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie, spese concordate o necessitate e documentate, secondo i criteri individuati dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 cc del 15/3/2016.
DÀ ATTO che il padre presta sin d'ora il proprio assenso a che le figlie continuino a svolgere ciascuna due attività extrascolastiche/sportive e un corso di inglese e a che entrambe le figlie frequentino dei camp estivi a decorrere dal termine delle lezioni e sino alla ripresa della scuola (eccettuate le settimane in cui saranno in vacanza con i genitori);
DISPONE che il Sig. si impegni a contribuire al mantenimento della moglie, con Controparte_2 decorrenza dal mese di marzo 2024, corrispondendole entro il giorno 5 di ciascun mese sul suo conto corrente personale la somma di € 700,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT;
DÀ ATTO che il Sig. si impegna a versare integralmente i ratei del mutuo cointestato Controparte_2 tra i coniugi per l'acquisto della casa già coniugale anche per la quota pari al 50% della moglie, corrispondendo l'importo del rateo di mutuo almeno 7 giorni prima della scadenza sul conto corrente cointestato (C/C n. 3028 acceso presso banca BNL filiale 24 Piazza Rivoli 1 in Torino).
Pur a fronte di tale versamento da parte del marito, il Sig. riconosce espressamente che Controparte_2 la casa coniugale è in comproprietà al 50% di entrambi i coniugi e si impegna si d'ora a non richiedere alcunchè alla moglie a titolo di restituzione per la quota di ratei versata per la Sig.ra CP_1
DÀ ATTO che la Sig.ra percepirà l'assegno Unico INPS al 100% per le figlie, con impegno CP_1 del marito a rinunciare all'assegno con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
DÀ ATTO che i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e rinnovo di documento valido per l'espatrio/passaporto e autorizzano il rilascio / rinnovo della carata d'identità e del passaporto per le figlie minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23209/2024 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pontrandolfo Denise, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MONCALIERI il CP_1 Controparte_2
16/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 230 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 22.04.2013 e il 18.06.2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 02/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che le figlie minori, e sono affidate ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale di Corso Francia 85 in Torino, da cui il marito si è già allontanato, portando seco i propri beni personali, venga assegnata alla moglie con l'uso dell'arredo;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori secondo accordo tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19,00 alla domenica sera alle ore 21,30, con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola o dalle attività ricreative/sportive, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo;
- due ulteriori pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dall'uscita di scuola o dalle attività sportive/ricreative sino alle ore 19,00 con riaccompagnamento presso la casa della madre;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, dall'1 al 15 o dal 16 al 31, in alternanza con la madre, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, le figlie minori staranno con il padre dall'1 al 15 agosto e con la madre dal 16 al 31 agosto negli anni che terminano con cifra finale dispari e viceversa negli anni che terminano con cifra finale pari.
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche al 30 dicembre o dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche (il giorno 24 dicembre verrà trascorso con il padre, con rientro presso l'abitazione della madre per il pernottamento, ed il giorno 25 dicembre verrà trascorso con la madre).
- le vacanze pasquali e quelle di AR (se previste dal calendario scolastico) ad anni alterni;
pagina 2 di 4 - le ulteriori festività ed eventuali “ponti” seguiranno l'alternanza dei week end;
- ad anni alterni, il giorno del compleanno delle figlie minori.
DISPONE che i genitori si impegnano nel caso di soggiorno fuori dalle rispettive residenze con le figlie a comunicare all'altro genitore i recapiti e l'indirizzo dei luoghi ove si recheranno con le figlie con un anticipo minimo di due giorni prima della partenza;
DÀ ATTO che il marito si impegna espressamente a non far frequentare la sua nuova compagna alle figlie, sintanto che la relazione non sarà stabile e duratura.
L'inserimento della nuova compagna dovrà ad ogni modo essere graduale e la frequentazione sarà subordinata al gradimento delle figlie minori;
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie, versando mensilmente alla madre (sul suo conto personale), a decorrere dal mese di marzo 2024, entro il giorno 5 del mese, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 a figlia), importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal SSNN, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie, spese concordate o necessitate e documentate, secondo i criteri individuati dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 cc del 15/3/2016.
DÀ ATTO che il padre presta sin d'ora il proprio assenso a che le figlie continuino a svolgere ciascuna due attività extrascolastiche/sportive e un corso di inglese e a che entrambe le figlie frequentino dei camp estivi a decorrere dal termine delle lezioni e sino alla ripresa della scuola (eccettuate le settimane in cui saranno in vacanza con i genitori);
DISPONE che il Sig. si impegni a contribuire al mantenimento della moglie, con Controparte_2 decorrenza dal mese di marzo 2024, corrispondendole entro il giorno 5 di ciascun mese sul suo conto corrente personale la somma di € 700,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT;
DÀ ATTO che il Sig. si impegna a versare integralmente i ratei del mutuo cointestato Controparte_2 tra i coniugi per l'acquisto della casa già coniugale anche per la quota pari al 50% della moglie, corrispondendo l'importo del rateo di mutuo almeno 7 giorni prima della scadenza sul conto corrente cointestato (C/C n. 3028 acceso presso banca BNL filiale 24 Piazza Rivoli 1 in Torino).
Pur a fronte di tale versamento da parte del marito, il Sig. riconosce espressamente che Controparte_2 la casa coniugale è in comproprietà al 50% di entrambi i coniugi e si impegna si d'ora a non richiedere alcunchè alla moglie a titolo di restituzione per la quota di ratei versata per la Sig.ra CP_1
DÀ ATTO che la Sig.ra percepirà l'assegno Unico INPS al 100% per le figlie, con impegno CP_1 del marito a rinunciare all'assegno con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
DÀ ATTO che i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio e rinnovo di documento valido per l'espatrio/passaporto e autorizzano il rilascio / rinnovo della carata d'identità e del passaporto per le figlie minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4