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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1076/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 16 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1076 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via Lorenzo Il Magnifico n. 83, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. n.37590 racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.3.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni di merito: dichiarare il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di NASpI nella misura di legge e con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di compenso e spese.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le domande tutte in esso avanzate perché inammissibili e infondate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e la CTU medico-legale disposta e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. Disposta ed eseguita CTU medico-legale sulla persona della ricorrente, il CTU incaricato, dott.ssa
, all'esito delle indagini peritali eseguite, è pervenuto alle seguenti conclusioni: Persona_2
“Sulla base di quanto emerso dalla documentazione agli atti nonché dalla visita medico-legale effettuata, si può affermare che la IG.ra è affetta da Sindrome Parte_1 fibromialgica attualmente in remissione. A fronte del periodo di malattia iniziato il 11.04.2022 si può affermare che la ricorrente ha riacquistato la capacità lavorativa in data 23.06.2023.”. A seguito dell'invio della bozza, entrambi i CCTTPP comunicavano al CTU di condividerne le conclusioni.
pagina 1 di 2 6. Le conclusioni così raggiunte dal CTU devono, pertanto, essere condivise e poste a base della presente pronuncia.
7. Avendo la ricorrente riacquistato la capacità lavorativa in data 23.6.2023, è da giudicarsi tempestiva la domanda amministrativa n. 6058973300102 (2023/779754) presentata il 24.8.2023, non essendo a tale data ancora decorso il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del periodo di malattia attestata dai certificati.
8. Deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di NASpI nella misura di legge e con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 24.8.2023, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge.
9. Quanto al regolamento delle spese di lite, considerato che la certificazione della Reumatologia dell del 23.6.2023 (acquisita dal Tribunale ex art. 421 c.p.c. in quanto menzionata nel CP_2 corpo del ricorso introduttivo ma non prodotta dall'attrice unitamente a esso), risultata dirimente ai fini del decidere, non era stata sottoposta all'esame dell convenuto, né, in occasione della domanda CP_1 del 24.8.2023, né, in sede di ricorso amministrativo del 20.9.2023, e che nella reiezione del ricorso amministrativo veniva dato espressamente atto che, né, negli allegati al ricorso stesso, né, negli archivi telematici erano presenti certificazioni o altri documenti sanitari attestanti periodi di malattia della ricorrente fra il febbraio 2023 (data dell'ultimo accertamento presso il centro medico-legale) e la presentazione della domanda, si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
10. Le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, devono, invece, essere poste in via definitiva a carico dell CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di NASpI nella misura di legge e con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 24.8.2023, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico dell le spese di CTU medico-legale, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Firenze, 16.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 16 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1076 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via Lorenzo Il Magnifico n. 83, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. n.37590 racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.3.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni di merito: dichiarare il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di NASpI nella misura di legge e con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di compenso e spese.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le domande tutte in esso avanzate perché inammissibili e infondate. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e la CTU medico-legale disposta e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. Disposta ed eseguita CTU medico-legale sulla persona della ricorrente, il CTU incaricato, dott.ssa
, all'esito delle indagini peritali eseguite, è pervenuto alle seguenti conclusioni: Persona_2
“Sulla base di quanto emerso dalla documentazione agli atti nonché dalla visita medico-legale effettuata, si può affermare che la IG.ra è affetta da Sindrome Parte_1 fibromialgica attualmente in remissione. A fronte del periodo di malattia iniziato il 11.04.2022 si può affermare che la ricorrente ha riacquistato la capacità lavorativa in data 23.06.2023.”. A seguito dell'invio della bozza, entrambi i CCTTPP comunicavano al CTU di condividerne le conclusioni.
pagina 1 di 2 6. Le conclusioni così raggiunte dal CTU devono, pertanto, essere condivise e poste a base della presente pronuncia.
7. Avendo la ricorrente riacquistato la capacità lavorativa in data 23.6.2023, è da giudicarsi tempestiva la domanda amministrativa n. 6058973300102 (2023/779754) presentata il 24.8.2023, non essendo a tale data ancora decorso il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del periodo di malattia attestata dai certificati.
8. Deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di NASpI nella misura di legge e con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 24.8.2023, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge.
9. Quanto al regolamento delle spese di lite, considerato che la certificazione della Reumatologia dell del 23.6.2023 (acquisita dal Tribunale ex art. 421 c.p.c. in quanto menzionata nel CP_2 corpo del ricorso introduttivo ma non prodotta dall'attrice unitamente a esso), risultata dirimente ai fini del decidere, non era stata sottoposta all'esame dell convenuto, né, in occasione della domanda CP_1 del 24.8.2023, né, in sede di ricorso amministrativo del 20.9.2023, e che nella reiezione del ricorso amministrativo veniva dato espressamente atto che, né, negli allegati al ricorso stesso, né, negli archivi telematici erano presenti certificazioni o altri documenti sanitari attestanti periodi di malattia della ricorrente fra il febbraio 2023 (data dell'ultimo accertamento presso il centro medico-legale) e la presentazione della domanda, si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
10. Le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, devono, invece, essere poste in via definitiva a carico dell CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di NASpI nella misura di legge e con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 24.8.2023, oltre interessi nella misura e con la decorrenza di legge;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico dell le spese di CTU medico-legale, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Firenze, 16.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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