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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10733 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
Michigan, STATI UNITI D'AMERICA, rappresentato e difeso dagli avvocati
PERMUNIAN MARCO e PERMUNIAN ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in CORSO DEL POPOLO, 222, 45100
ROVIGO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendente di (altrimenti Persona_1
conosciuto come , cittadino italiano Persona_2
nato a [...] nella Frazione di Balestrate (PA) in data 14.08.1894, mai naturalizzatosi cittadino statunitense e coniugatosi in data 8.11.1913 con
alias cittadina statunitense nata in Controparte_3 Per_3
Michigan (Stati Uniti d'America) divenendo quest'ultima Per_3
decedeva in data 28.05.1928 a Detroit, Michigan (Stati Uniti Persona_1
d'America.
In costanza del matrimonio tra i coniugi, nascevaalias Persona_4 [...]
il 18.12.1915 a Wayne County, Michigan Persona_5
(Stati Uniti d'America).
In data 28.11.1917 il matrimonio tra alias e Persona_1 Persona_6
alias veniva sciolto con sentenza emessa dal CP_3 Per_3
Tribunale Distrettuale della Contea dello Stato del Michigan.
Successivamente, il 28.01.1918 il sig. (alla nascita Per_2 Per_1
) contraeva matrimonio con la sig.ra a Detroit, Michigan
[...] Persona_7
(Stati Uniti d'America).
In data 31.08.1934 il sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_4
a Northville, Michigan (Stati Uniti d'America). Dalla loro Persona_8
unione, nasceva in data 26.02.1943 a Detroit, Michigan Persona_9
(Stati Uniti d'America).
La Sig.ra in data 26.02.1965, contraeva matrimonio presso Parte_2
la stazione navale statunitense di Treasure Island di San Francisco, California
(Stati Uniti d'America) col sig. divenendo Persona_10 conseguentemente al matrimonio In costanza del loro Persona_11
matrimonio, il 12.08.1968 nasceva a Dearborn, Michigan (Stati Uniti
d'America) il ricorrente Il vincolo Parte_1
matrimoniale tra e veniva Persona_11 Persona_10
sciolto il 17.02.1978, giusta sentenza di divorzio emessa dal Tribunale
Distrettuale della Contea del Wayne, Michigan (Stati Uniti d'America).
Il Sig. alias decedeva Persona_4 Persona_5
nella Città di Port Huron, Michigan (Stati Uniti d'America) il 21.09.2001.
Il ricorrente ha dedotto che l'avo italiano, , era cittadino Persona_1
italiano alla luce dell'allora normativa vigente, in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio e, suo tramite, a tutti i discendenti. Persona_4
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 18.12.2024, a seguito della discussione della causa da parte del ricorrente, questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato mai Persona_1
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, in virtù della legislazione all'epoca vigente (codice civile del 1865 e legge n. 555/1912). Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 02/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10733 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
Michigan, STATI UNITI D'AMERICA, rappresentato e difeso dagli avvocati
PERMUNIAN MARCO e PERMUNIAN ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in CORSO DEL POPOLO, 222, 45100
ROVIGO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendente di (altrimenti Persona_1
conosciuto come , cittadino italiano Persona_2
nato a [...] nella Frazione di Balestrate (PA) in data 14.08.1894, mai naturalizzatosi cittadino statunitense e coniugatosi in data 8.11.1913 con
alias cittadina statunitense nata in Controparte_3 Per_3
Michigan (Stati Uniti d'America) divenendo quest'ultima Per_3
decedeva in data 28.05.1928 a Detroit, Michigan (Stati Uniti Persona_1
d'America.
In costanza del matrimonio tra i coniugi, nascevaalias Persona_4 [...]
il 18.12.1915 a Wayne County, Michigan Persona_5
(Stati Uniti d'America).
In data 28.11.1917 il matrimonio tra alias e Persona_1 Persona_6
alias veniva sciolto con sentenza emessa dal CP_3 Per_3
Tribunale Distrettuale della Contea dello Stato del Michigan.
Successivamente, il 28.01.1918 il sig. (alla nascita Per_2 Per_1
) contraeva matrimonio con la sig.ra a Detroit, Michigan
[...] Persona_7
(Stati Uniti d'America).
In data 31.08.1934 il sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_4
a Northville, Michigan (Stati Uniti d'America). Dalla loro Persona_8
unione, nasceva in data 26.02.1943 a Detroit, Michigan Persona_9
(Stati Uniti d'America).
La Sig.ra in data 26.02.1965, contraeva matrimonio presso Parte_2
la stazione navale statunitense di Treasure Island di San Francisco, California
(Stati Uniti d'America) col sig. divenendo Persona_10 conseguentemente al matrimonio In costanza del loro Persona_11
matrimonio, il 12.08.1968 nasceva a Dearborn, Michigan (Stati Uniti
d'America) il ricorrente Il vincolo Parte_1
matrimoniale tra e veniva Persona_11 Persona_10
sciolto il 17.02.1978, giusta sentenza di divorzio emessa dal Tribunale
Distrettuale della Contea del Wayne, Michigan (Stati Uniti d'America).
Il Sig. alias decedeva Persona_4 Persona_5
nella Città di Port Huron, Michigan (Stati Uniti d'America) il 21.09.2001.
Il ricorrente ha dedotto che l'avo italiano, , era cittadino Persona_1
italiano alla luce dell'allora normativa vigente, in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio e, suo tramite, a tutti i discendenti. Persona_4
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 18.12.2024, a seguito della discussione della causa da parte del ricorrente, questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies,
ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stato mai Persona_1
naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, in virtù della legislazione all'epoca vigente (codice civile del 1865 e legge n. 555/1912). Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 02/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.