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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16129 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32718 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32718 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
HE FE LO IE e OB US ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n.55, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TT UI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Sistina n. 121, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 27.10.2025: “affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre il mercoledì dall'uscita della scuola, intorno alle ore 16,20, con cena con il padre, il quale lo riporterà alla madre alle ore
20,30, nonché nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno
a scuola, salvo il secondo weekend di spettanza del padre in cui il padre lo riaccompagna alla madre la domenica alle ore 19; ciascun genitore potrà stare con il figlio minore d'estate per 15 giorni non consecutivi entro il 31 maggio precedente;
ad anni alterni trascorrerà il periodo 24, 26 e 1 gennaio con un genitore e 25, 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro; la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il lunedì dell'Angelo con l'altro; con assegno di mantenimento aumentato ad euro 250,00 a carico del ricorrente con decorrenza da novembre 2025 e da versare alla resistente entro l'8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico universale integralmente percepito dalla resistente. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare recite scolastiche, momenti particolarmente importanti della socialità del figlio a cui è opportuno che partecipino entrambi i genitori.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio avuta con è nato il figlio , il Controparte_1 Persona_1
07.08.2017, ha chiesto l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore, allegando condotte della convenuta ostative al rapporto padre - figlio.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di affidamento esclusivo e che ha chiesto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori alle diverse condizioni indicate in comparsa di risposta.
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe e il G.D., ritenute le stesse conformi all'interesse del minore, ex art. 473-bis.21
c.p.c. 3 comma, in via provvisoria ed urgente ha disposto l'affido condiviso del minore alle condizioni riportate dalle parti, ha, poi, invitato i procuratori a discutere la causa, i quali hanno precisato le conclusioni chiedendo che la regolamentazione del regime di affido del minore fosse disposta come da accordo. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana sulle decisioni sulla responsabilità genitoriale della minore, considerato che i Regolamenti UE sono applicabili a tutti i soggetti che abbiano rilevante collegamento con lo Stato membro dell'Unione, come nel caso di specie in cui entrambe le parti risiedono in Italia come da documentazione anagrafica in atti, in cui sono stabilite da anni e dove è nato lo stesso figlio minore delle parti, e che è, pertanto, da ritenersi applicabile quanto previsto dall'art. 7 del Reg. Ue 1111 del 2019, risiedendo stabilmente il minore in Italia Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana in merito all'assegno di mantenimento del minore ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 4 del 2009 relativo alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
La legge applicabile per quanto riguarda le decisioni sulla responsabilità genitoriale è quella italiana ai sensi dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja (rectius “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”) del 1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101 del 2015, stante la residenza abituale del minore in Italia;
per quanto riguarda le decisione sull'assegno di mantenimento per il minore ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni elementari, richiamato dall'art. 15 del Reg. Ce 4 del 2009, per quanto esposto sopra.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito al figlio minore , sia in punto di Persona_1 affidamento che in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, tenuto conto della documentazione in atti.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 32718 del 2024, così provvede:
“1 Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
2. Compensa integralmente le spese di lite.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32718 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
HE FE LO IE e OB US ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n.55, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TT UI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Sistina n. 121, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti all'udienza del 27.10.2025: “affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre il mercoledì dall'uscita della scuola, intorno alle ore 16,20, con cena con il padre, il quale lo riporterà alla madre alle ore
20,30, nonché nei fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagno
a scuola, salvo il secondo weekend di spettanza del padre in cui il padre lo riaccompagna alla madre la domenica alle ore 19; ciascun genitore potrà stare con il figlio minore d'estate per 15 giorni non consecutivi entro il 31 maggio precedente;
ad anni alterni trascorrerà il periodo 24, 26 e 1 gennaio con un genitore e 25, 31 dicembre e 6 gennaio con l'altro; la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il lunedì dell'Angelo con l'altro; con assegno di mantenimento aumentato ad euro 250,00 a carico del ricorrente con decorrenza da novembre 2025 e da versare alla resistente entro l'8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico universale integralmente percepito dalla resistente. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare recite scolastiche, momenti particolarmente importanti della socialità del figlio a cui è opportuno che partecipino entrambi i genitori.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024 premesso che dalla Parte_1 relazione more uxorio avuta con è nato il figlio , il Controparte_1 Persona_1
07.08.2017, ha chiesto l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore, allegando condotte della convenuta ostative al rapporto padre - figlio.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di affidamento esclusivo e che ha chiesto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori alle diverse condizioni indicate in comparsa di risposta.
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe e il G.D., ritenute le stesse conformi all'interesse del minore, ex art. 473-bis.21
c.p.c. 3 comma, in via provvisoria ed urgente ha disposto l'affido condiviso del minore alle condizioni riportate dalle parti, ha, poi, invitato i procuratori a discutere la causa, i quali hanno precisato le conclusioni chiedendo che la regolamentazione del regime di affido del minore fosse disposta come da accordo. La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana sulle decisioni sulla responsabilità genitoriale della minore, considerato che i Regolamenti UE sono applicabili a tutti i soggetti che abbiano rilevante collegamento con lo Stato membro dell'Unione, come nel caso di specie in cui entrambe le parti risiedono in Italia come da documentazione anagrafica in atti, in cui sono stabilite da anni e dove è nato lo stesso figlio minore delle parti, e che è, pertanto, da ritenersi applicabile quanto previsto dall'art. 7 del Reg. Ue 1111 del 2019, risiedendo stabilmente il minore in Italia Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria italiana in merito all'assegno di mantenimento del minore ai sensi dell'art. 3 del Reg CE 4 del 2009 relativo alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
La legge applicabile per quanto riguarda le decisioni sulla responsabilità genitoriale è quella italiana ai sensi dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja (rectius “Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”) del 1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101 del 2015, stante la residenza abituale del minore in Italia;
per quanto riguarda le decisione sull'assegno di mantenimento per il minore ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni elementari, richiamato dall'art. 15 del Reg. Ce 4 del 2009, per quanto esposto sopra.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito al figlio minore , sia in punto di Persona_1 affidamento che in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, tenuto conto della documentazione in atti.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 32718 del 2024, così provvede:
“1 Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
2. Compensa integralmente le spese di lite.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi