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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Verbale del procedimento n. 442/2024 R.G.A.C.
Oggi, 17.03.2025, nel procedimento civile con rito semplificato di cognizione promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
contumace: CP_1
Il G.I. preso atto di quanto richiesto, con note ex art. 171-ter c.p.c., dal ricorrente, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita a verbale la sentenza allegata.
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e allegazione al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 442/2024 R.G.A.C. promossa da:
Avv. ( ) nato a [...] il Pt_1 Pt_1 C.F._1
17.10.1990, residente in [...], elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Olbia, Via Santorre di Santarosa n. 61, che sta personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.; nei confronti di
( ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Olbia, via Frosinone n. 15, Scala A, Interno 14, contumace;
avente ad oggetto Prestazione d'opera intellettuale e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È dimostrato con produzioni documentali che l'Avv. è stato nominato Parte_1 difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c. di nel CP_1
procedimento penale n. 365/2021 R.G.N.R. e n. 365/2021 R.G..
È altresì documentalmente dimostrato (cfr. copia dei verbali di udienza) che l'Avv. Giuseep
Corda ha patrocinato l'imputato all'udienza del 18.9.2023 all'esito della quale veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere.
Fra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2232 c.c. avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale verso corrispettivo. Come è noto, il contratto d'opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), si impegna a fornire la propria opera intellettuale, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, in cambio di un compenso.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Infatti, secondo la
Cassazione «il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento» (Cass. n. 1792/2017).
Nel caso che ci occupa, l'incarico è stato conferito ai sensi della legge (art. 97, comma 1,
c.p.p.) in materia di difesa tecnica degli imputati nel processo penale.
Non vi è dubbio, per quanto si è detto prima, che l'Avv. abbia Parte_1 diligentemente svolto l'incarico conferitogli ex lege dall'autorità giudiziaria adempiendo in tal modo alla propria obbligazione.
Viceversa, – che è anche rimasto contumace nel presente giudizio - non ha CP_1 adempiuto all'obbligazione su di lui gravante e cioè quella di corrispondere al professionista il compenso per l'opera intellettuale da questi prestata in suo favore.
Accertata la sussistenza del rapporto professionale tra ricorrente e resistente e dell'opera professionale prestata, deve essere accolta la domanda.
Quanto alla misura del compenso cui ha diritto il professionista per lo svolgimento dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 2233 c.c. «deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», lo stesso articolo prevede che «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice».
Nel caso in esame il compenso non è stato convenuto dalle parti ma può essere facilmente determinato sulla base delle tariffe forensi vigenti.
Alla luce dei parametri forensi e delle relative tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, il compenso spettante al difensore può essere liquidata nella misura, determinata sulla base delle tariffe forensi vigenti, in complessivi € 3.592,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al CP_2 pagamento, in favore di della somma di € 3.592,00 oltre spese generali Parte_2
(15%) e accessori di legge.
Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte risultata soccombente la quale deve essere condannata al rimborso delle competenze legali relative al presente giudizio civile in favore di nella misura di cui al Parte_1
dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 3.592,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- liquida le spese del presente giudizio, ponendole a carico di e a CP_1 favore di in complessivi € 1701,00 oltre spese generali (15%), Parte_1
I.V.A. e C.P.A..
Il G.I.
Sergio F. Pastorino
Sezione Civile
Verbale del procedimento n. 442/2024 R.G.A.C.
Oggi, 17.03.2025, nel procedimento civile con rito semplificato di cognizione promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
contumace: CP_1
Il G.I. preso atto di quanto richiesto, con note ex art. 171-ter c.p.c., dal ricorrente, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita a verbale la sentenza allegata.
Sergio F. Pastorino REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e allegazione al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 442/2024 R.G.A.C. promossa da:
Avv. ( ) nato a [...] il Pt_1 Pt_1 C.F._1
17.10.1990, residente in [...], elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Olbia, Via Santorre di Santarosa n. 61, che sta personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.; nei confronti di
( ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Olbia, via Frosinone n. 15, Scala A, Interno 14, contumace;
avente ad oggetto Prestazione d'opera intellettuale e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È dimostrato con produzioni documentali che l'Avv. è stato nominato Parte_1 difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c. di nel CP_1
procedimento penale n. 365/2021 R.G.N.R. e n. 365/2021 R.G..
È altresì documentalmente dimostrato (cfr. copia dei verbali di udienza) che l'Avv. Giuseep
Corda ha patrocinato l'imputato all'udienza del 18.9.2023 all'esito della quale veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere.
Fra le parti in causa è intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2232 c.c. avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale verso corrispettivo. Come è noto, il contratto d'opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), si impegna a fornire la propria opera intellettuale, in vista della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, in cambio di un compenso.
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Infatti, secondo la
Cassazione «il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento» (Cass. n. 1792/2017).
Nel caso che ci occupa, l'incarico è stato conferito ai sensi della legge (art. 97, comma 1,
c.p.p.) in materia di difesa tecnica degli imputati nel processo penale.
Non vi è dubbio, per quanto si è detto prima, che l'Avv. abbia Parte_1 diligentemente svolto l'incarico conferitogli ex lege dall'autorità giudiziaria adempiendo in tal modo alla propria obbligazione.
Viceversa, – che è anche rimasto contumace nel presente giudizio - non ha CP_1 adempiuto all'obbligazione su di lui gravante e cioè quella di corrispondere al professionista il compenso per l'opera intellettuale da questi prestata in suo favore.
Accertata la sussistenza del rapporto professionale tra ricorrente e resistente e dell'opera professionale prestata, deve essere accolta la domanda.
Quanto alla misura del compenso cui ha diritto il professionista per lo svolgimento dell'incarico e che, ai sensi dell'art. 2233 c.c. «deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione», lo stesso articolo prevede che «se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice».
Nel caso in esame il compenso non è stato convenuto dalle parti ma può essere facilmente determinato sulla base delle tariffe forensi vigenti.
Alla luce dei parametri forensi e delle relative tabelle di cui al D.M. n. 55/2014, il compenso spettante al difensore può essere liquidata nella misura, determinata sulla base delle tariffe forensi vigenti, in complessivi € 3.592,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al CP_2 pagamento, in favore di della somma di € 3.592,00 oltre spese generali Parte_2
(15%) e accessori di legge.
Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte risultata soccombente la quale deve essere condannata al rimborso delle competenze legali relative al presente giudizio civile in favore di nella misura di cui al Parte_1
dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 3.592,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- liquida le spese del presente giudizio, ponendole a carico di e a CP_1 favore di in complessivi € 1701,00 oltre spese generali (15%), Parte_1
I.V.A. e C.P.A..
Il G.I.
Sergio F. Pastorino