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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Rocco PAVESE Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Francesca TRITTO Consigliere
ha pronunziato in data 01/12/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 238/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Francescopaolo Parte_1
NI e BE BO, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLATA
1 E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Tellone, Nicola Di Ronza e Vincenzo Di Maio, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio di Per_1
Roma, ed elettivamente domiciliato con pec;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
NONCHE'
CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 CP_7
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: inquadramento superiore- differenze retributive.
Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 243/2018 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione/appellata: confermare il riconoscimento del II livello di professionalità, ai fini giuridici a decorrere
2 dall'01/01/2008 in poi, ed ai fini economici per il periodo dal 01/01/2008
al 31/12/2010 e dal 2015 in poi (fino al 30/06/2020); condannare l' CP_1
alla restituzione di € 25.097,02 oltre rivalutazione ed interessi dalla data delle singole trattenute;
condannare l' al versamento dei contributi CP_1
previdenziali sulle differenze retributive e ad adeguare l'estratto conto previdenziale nonché le quote di TFS accantonate;
vinte le spese di lite.
Per l' accogliere l'appello dell' e rigettare la domanda della CP_1 CP_1
ricorrente, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/04/2015, premesso che Parte_1
veniva assunta dall' in data 09/12/1993 a seguito di concorso per CP_1
avvocati; che partecipava alla selezione interna indetta dall'Istituto con determina del 10/10/2011 per l'attribuzione del II livello differenziato di professionalità a decorrere dal 01/01/2008; che, all'esito della selezione,
ella risultava vincitrice al primo posto della graduatoria di merito;
che tuttavia il Presidente dell' non sottoscriveva l'atto finale di CP_1
approvazione della predetta graduatoria, sottopostogli in data 11/12/2012,
malgrado il chiarimento fornito dal Direttore Generale circa la inapplicabilità alla procedura selettiva del blocco di cui all'art. 9, co. 21,
3 legge n. 122/2010; che, perdurando l'inerzia dell'ente, ella metteva in mora l' con raccomandata consegnata il 05/06/2013; che era CP_1
illegittimo il rifiuto dell'ente di porre in essere gli atti necessari al completamento dell'iter concorsuale;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di dichiarare il diritto al riconoscimento del II livello differenziato di professionalità ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 01/01/2008 in poi, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle correlate differenze retributive, oltre accessori ed adeguamento dei contributi e del TFS;
in via subordinata, in caso di rigetto della domanda,
chiedeva di condannare l' al risarcimento del danno derivato CP_1
dall'inerzia dell'Amministrazione, incidente sulla vita lavorativa e sul trattamento pensionistico nonché sul TFS;
vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di CP_1
controparte, e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituivano i controinteressati.
Con sentenza n. 243/2018 depositata in data 09/02/2018 il Tribunale di
Salerno accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiarava “il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello differenziato di professionalità, a far tempo dall'01.01.2008 al 31.12.2010 e dal
4 01.01.2015 in poi”, e condannava l' al pagamento delle differenze CP_1
retributive con decorrenza dal 01/01/2008, con esclusione degli anni 2011-
2012-2013 e 2014; condannava l' ad adeguare la posizione CP_1
contributiva ed il trattamento di fine servizio, con decorrenza 01/01/2008,
sempre con esclusione del predetto quadriennio. Rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con atto depositato in CP_1
data 13/03/2018, in cui eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario, non essendo stata completata la procedura concorsuale e spettando al TAR la cognizione della controversia.
Deduceva inoltre che era preclusa al Giudice del lavoro l'emissione di una sentenza costitutiva nei confronti del datore di lavoro pubblico.
Osservava che la procedura concorsuale era stata interrotta prima del completamento, con conseguente infondatezza delle pretese azionate dalla lavoratrice.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame Pt_1
dell' . Spiegava appello incidentale, chiedendo il riconoscimento del CP_1
II livello differenziato di professionalità senza soluzione di continuità; in subordine, reiterava la domanda di risarcimento del danno.
5 Non si costituivano gli altri appellati.
Con sentenza n. 673/2020 depositata il 08/01/2021 la Corte di appello di
Salerno accoglieva in parte l'appello dell' e condannava l'ente al CP_1
risarcimento del danno, commisurato alle somme che la avrebbe Pt_1
potuto percepire in caso di perfezionamento della procedura nei periodi non coperti dal blocco economico, dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e dal
01/01/2015 fino all'attribuzione del livello II avvenuta a seguito di nuova procedura svolta medio tempore, oltre interessi legali.
Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso davanti alla Corte di cassazione.
L proponeva a sua volta ricorso incidentale. CP_1
Non si costituivano i controinteressati.
La S.C. con ordinanza n. 10459/2024 pubblicata in data 17/04/2024
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Salerno.
Con atto depositato in data 09/05/2024 riassumeva il Parte_1
giudizio davanti alla Corte di appello di Salerno, ribadendo la fondatezza delle pretese azionate in prime cure e chiedendone l'accoglimento. In
particolare, chiedeva di confermare il diritto al riconoscimento del II
livello di professionalità, ai fini giuridici a decorrere dal 01/01/2008 in poi,
6 ed ai fini economici per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e dal 2015
in poi.
Precisava che detto riconoscimento era stato già applicato dall' a CP_1
decorrere dal 01/07/2020, per avvenuto superamento di altra selezione bandita nell'anno 2019 per il medesimo II livello differenziato di professionalità.
La inoltre esponeva che, dopo avere dato esecuzione alla sentenza Pt_1
del Tribunale erogando le spettanze retributive, l' successivamente CP_1
per effetto della sentenza di secondo grado aveva rielaborato i conteggi ed aveva corrisposto il solo risarcimento del danno;
all'esito del ricalcolo l'ente aveva rilevato un debito a carico della lavoratrice di € 25.097,02
lordi ed aveva operato le trattenute in rate mensili;
chiedeva quindi di condannare l' alla restituzione della predetta somma, oltre accessori CP_1
dalla data delle singole trattenute.
Chiedeva infine di condannare l' al versamento dei contributi CP_1
previdenziali sulle differenze retributive spettanti e all'adeguamento dell'estratto conto previdenziale, nonché alla rideterminazione delle quote di TFS accantonate.
Il tutto con la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
7 L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 24/03/2025, CP_1
e deduceva l'infondatezza della domanda della lavoratrice, riportandosi alle proprie deduzioni. Chiedeva il rigetto delle pretese azionate in giudizio dalla Pt_1
Non si costituivano i controinteressati.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il presente ricorso in riassunzione è
tempestivo in quanto depositato in data 09/05/2024, e quindi proposto nel termine di tre mesi dal deposito della pronunzia con cui la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado (ordinanza della Corte di Cassazione n.
10459/2024 pubblicata in data 17/04/2024).
“Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di
cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
cancelleria del provvedimento” (Cass. n. 29204/2018).
8 Sempre in via preliminare si rammenta che “Nel giudizio di rinvio, le parti
conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento
in cui fu pronunciata la sentenza annullata” (Cass. n. 2309/2007).
“Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di
colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di
cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale
del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla
pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi
come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei
termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal
momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella
posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza
annullata” (Cass. n. 6828/1998).
Nel caso di specie , qui ricorrente in riassunzione, risulta Parte_1
“parte appellata” nel giudizio di secondo grado, in quanto è stato l' CP_1
ad impugnare in via principale la sentenza n. 243/2018 emessa dal
Tribunale di Salerno che vedeva soccombente l'ente datore di lavoro.
Gli altri appellati, cioè gli altri soggetti interessati alla procedura concorsuale oggetto di lite, non si sono costituiti nel presente giudizio di
9 rinvio, malgrado la notifica effettuata all'esito dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 07/04/2025; ne va dunque dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la S.C., con l'ordinanza n. 10459/2024 che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha accolto due dei motivi di impugnazione proposti dalla avverso la decisione della Corte di appello ed ha Pt_1
respinto il terzo motivo del ricorso incidentale dell' , dichiarando CP_1
assorbiti gli altri motivi di gravame (che riguardavano la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dalla lavoratrice).
Giova precisare che, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, il principio di diritto affermato in cassazione vincola il giudice del rinvio, che è tenuto ad uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità;
la stessa Corte di Cassazione, laddove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del medesimo principio di diritto già enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, a meno che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti
10 successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus
superveniens (Cass. n. 6086/2014).
“A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di
diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità” atteso che “anche la Corte di cassazione, nuovamente investita
del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve
giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure
sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte”,
e tanto “perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni
Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo
della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta
ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di
segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde
rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento
giurisprudenziale” (Cass. n. 1163/2017; n. 12095/2007).
11 Va a questo punto riportato il dictum della pronuncia della Corte di
Cassazione che ha disposto il presente rinvio, onde delineare il perimetro entro il quale va eseguita la valutazione demandata a questo collegio.
In particolare, la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 10459/2024
ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' con CP_1
il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto nel caso di specie trattasi di procedura concorsuale finalizzata alla acquisizione di un livello economico differenziato nell'ambito della stessa qualifica, con conseguente cognizione del Giudice ordinario.
Ne consegue che in questa sede non può più esaminarsi la medesima questione, restando accertata in via definitiva la sussistenza della giurisdizione dell'adito Giudice del lavoro.
La S.C. ha altresì respinto gli altri motivi del gravame incidentale dell' , ed ha invece accolto l'impugnazione proposta dalla CP_1 Pt_1
avverso la sentenza di secondo grado, osservando che:
-le doglianze mosse dalla lavoratrice sono fondate “avendo la Corte
territoriale illegittimamente escluso la tutela specifica di attuazione
dell'offerta al pubblico manifestata dal datore di lavoro con il bando di
concorso e con l'espletamento della procedura selettiva, pur avendo 12 accertato che la graduatoria era stata formata in coerenza con l'atto
deliberativo che indiceva la procedura e che faceva unicamente difetto
l'atto formale di approvazione da parte del CdA”;
- “questa Corte ha già affermato che "la pretesa azionata dai lavoratori
pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva -
dalla quale sono stati illegittimamente esclusi dopa esservi stati
regolarmente ammessi - investe provvedimenti non discrezionali della
P.A., ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità ai dipendenti di
completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente
partecipato, in base al relativo bando. A tali atti si correlano diritti
soggettivi, sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nell'ambito
applicativo dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ciò
comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei
confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di
condanna ad un "facere", data la sussistenza del diritto soggettivo dei
lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché
del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati
nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la
selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi
13 soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine
della promozione." (Cass. n. 4436/2018)”;
- “è stato, altresì, da tempo evidenziato che "qualora il datore di lavoro,
per la copertura di posti di una determinata qualifica, abbia indetto un
concorso interno, pubblicando, a tal fine, un bando contenente tutti gli
elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del
concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del
vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la
data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente
l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al
pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni
assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una
situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente
rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge" (Cass. n. 14275/2014)”;
- “nella specie l'avvenuto arresto della procedura, ormai ultimata con la
formazione della graduatoria, come già affermato da questa Corte in
fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022), non poteva
essere giustificato facendo leva sul disposto dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 14 perché la disposizione, nel prevedere al comma 21, ultimo periodo, che
"Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici" non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure
finalizzate alla progressione, ma ne limita solo gli effetti, escludendo che
le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del
trattamento retributivo”; “ne discende l'infondatezza del terzo motivo del
ricorso incidentale”;
-“l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, comporta
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e del terzo
motivo del ricorso principale entrambi relativi alla determinazione del
danno risarcibile”.
Alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, la S.C. ha pertanto demandato di provvedere “in conformità” a quanto sopra statuito,
oltre che sulle spese di lite.
Va notato a questo punto che, nel proporre l'appello avverso la sentenza di primo grado con il ricorso del 13/03/2018, l' aveva eccepito: CP_1
15 -il difetto di giurisdizione (pag. 14 dell'originario ricorso di appello);
-il divieto per il Giudice ordinario di emettere sentenze costitutive o di condanna dell'ente pubblico ad un facere (pag. 16 dell'originario ricorso di appello);
-la legittima interruzione della procedura concorsuale ed il suo mancato completamento, con conseguente insussistenza di un diritto soggettivo della (pag. 18 dell'originario ricorso di appello). Pt_1
Nel presente giudizio di rinvio l' , che si configura quale “parte CP_1
appellante” avverso la pronunzia di primo grado n. 243/2018, ha dedotto nella memoria difensiva depositata in data 24/03/2025 (v. pagg. 3, 4 e 5):
-“il diritto al II livello di professionalità va escluso per i motivi già dedotti in appello”, in quanto “il Tribunale ha male interpretato sia la normativa contrattuale di riferimento sia la norma di legge delle quali si denuncia la violazione” ; “la necessità della approvazione da parte dell'Amministrazione della graduatoria predisposta dalla Commissione
esaminatrice era espressamente prevista dalla normativa di riferimento della quale si denuncia la violazione”; “diversamente da quanto
16 incondivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non poteva ritenersi perfezionata la procedura de qua, in assenza di tale approvazione”;
-il Tribunale avrebbe errato nel ritenere “perfezionata la selezione pur non essendo intervenuto l'atto conclusivo della procedura selettiva (id est
l'approvazione della graduatoria) al cui esito soltanto poteva sorgere il diritto in capo all'avv. al conferimento del II livello differenziato”; Pt_1
-il secondo errore commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere applicato l'art. 9, co. 21, legge n. 122/2010 nella parte in cui fa salve “Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 …ai fini esclusivamente giuridici”, atteso che la norma si riferisce alle sole procedure portate a compimento.
Da quanto sopra emerge che l'appello dell' avverso la pronunzia di CP_1
primo grado si basa in sostanza sulla valorizzazione dell'avvenuta interruzione o mancato completamento della procedura selettiva.
Dall'assenza dell'atto formale conclusivo del concorso l'Istituto appellante vorrebbe far derivare l'assenza di un diritto soggettivo della Pt_1
all'inquadramento nel II livello.
17 La prospettazione dell'ente non può essere condivisa.
La S.C. nell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio ha infatti chiaramente asserito che "qualora il datore di lavoro, per la
copertura di posti di una determinata qualifica, abbia indetto un concorso
interno, pubblicando, a tal fine, un bando contenente tutti gli elementi
essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso,
criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore
del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a
decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione
della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, che
impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e
consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione
giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di
lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o
per cause ammesse dalla legge" (Cass. n. 14275/2014)”; “nella specie
l'avvenuto arresto della procedura, ormai ultimata con la formazione della
graduatoria, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe
(cfr. Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022), non poteva essere giustificato
facendo leva sul disposto dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 perché la
18 disposizione, nel prevedere al comma 21, ultimo periodo, che "Per il
personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici" non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure
finalizzate alla progressione, ma ne limita solo gli effetti, escludendo che
le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del
trattamento retributivo”.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la abbia partecipato alla Pt_1
procedura selettiva de qua per il riconoscimento del II livello differenziato di professionalità e sia risultata vincitrice, essendosi collocata al 1° posto della graduatoria di merito, difettando unicamente l'atto formale del datore conclusivo del concorso.
Poiché secondo la S.C. in tali ipotesi la mancanza dell'atto formale non impedisce il sorgere del diritto soggettivo del lavoratore, ne deriva che la ha diritto al predetto inquadramento con la decorrenza stabilita dal Pt_1
bando del concorso (sin dal 01/01/2008).
19 Dovendosi peraltro applicare il blocco retributivo stabilito dall'art. 9, co.
21, legge n. 122/2010, ai fini meramente economici vanno esclusi gli incrementi retributivi degli anni dal 2011 al 2014.
Come invero precisato dalla S.C., il blocco incide solo sul trattamento retributivo ma non impedisce l'attuazione o il completamento delle procedure concorsuali, né ostacola il riconoscimento del diritto ai fini giuridici.
Va precisato che la nel presente ricorso in riassunzione non ha più Pt_1
riproposto l'originario appello incidentale, atteso che non ha qui censurato la pronunzia del Tribunale circa l'applicazione del blocco stipendiale inerente gli anni dal 2011 al 2014 ai soli fini economici;
tale statuizione risulta non solo consolidata, in quanto non impugnata dalla lavoratrice nel presente giudizio di rinvio, ma appare anche conforme a quanto indicato dai giudici di legittimità circa l'efficacia limitata del blocco.
Occorre peraltro precisare che, come allegato dalla nel presente Pt_1
giudizio di rinvio, nelle more ella ha superato una ulteriore selezione per il
II livello di professionalità e che l' ha già riconosciuto il diritto a CP_1
decorrere dal 01/07/2020.
20 La lavoratrice ha quindi evidenziato in questa sede che la conferma della pronunzia di primo grado ha effetto solo per il periodo fino al 30/06/2020.
Tale profilo non risulta smentito dall' , che nulla ha dedotto in CP_1
proposito.
Parimenti non confutata dal datore di lavoro è la domanda della in Pt_1
merito alla restituzione delle trattenute già operate dall' in esecuzione CP_1
della sentenza di secondo grado n. 673/2020 poi cassata dalla S.C.
In particolare, la (v. pagg. 9, 10 e 11 del ricorso in riassunzione) ha Pt_1
dedotto che:
-in esecuzione della sentenza di primo grado l' ha pagato le CP_1
differenze retributive per il II livello differenziato di professionalità per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e dal 2015 in poi, con la busta paga di giugno 2018 (v. nota n. 6399 del 18/03/2021);
-dopo la sentenza di secondo grado n. 673/2020 l'ente ha effettuato il ricalcolo, riconoscendo il risarcimento attribuito dalla Corte di appello, ed ha rilevato un debito a carico della lavoratrice per € 25.097,02 computando il periodo fino al 30/06/2020;
21 -tale importo è stato recuperato dall'Istituto mediante trattenute in 36 rate mensili di € 697,14 ciascuna a partire da aprile 2021 (v. attestato del CP_1
08/05/2024).
Secondo l'insegnamento della S.C., in caso di riforma della sentenza di condanna sorge l'obbligo di restituzione delle somme percepite in base alla pronunzia riformata (ex multis: Cass. n. 10124/2009, n. 5323/2009, n.
2819/2016, n. 23972/2020, n. 19584/2021).
La richiesta di restituzione non costituisce domanda nuova ed è perciò
ammissibile in appello e anche in corso di giudizio;
è irrilevante se il pagamento sia avvenuto in modo coattivo o spontaneo, perché ai fini della restituzione assume rilievo invece l'avvenuta caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, con conseguente venire meno del diritto a trattenere le somme incamerate (Cass. ord. n.
7144/2021).
La somma percepita va restituita con gli interessi legali dalla data delle trattenute subite dalla lavoratrice, perché “l'azione di ripetizione di quanto
pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva
non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 cod. civ.,
posto che, da un lato, essa si ricollega a un'esigenza di mera 22 restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza;
e,
dall'altro, che il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni
in termini di buona o mala fede, non potendo venire in rilievo gli stati
soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune
consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi
effetti” (Cass. n. 8215/2013, n. 12387/2016).
Ne consegue che, stante anche il difetto di contestazione ad opera dell' (che non ha confutato la richiesta restitutoria nè per l' an né per CP_1
il quantum), e risultando altresì documentate in atti le circostanze esposte dalla va accolta la domanda di restituzione. Pt_1
In conclusione, l'appello dell' avverso la sentenza di primo grado n. CP_1
243/2018 va rigettato, con la precisazione che le differenze retributive di cui alla pronunzia del Tribunale spettano alla fino al 30/06/2020, Pt_1
come dalla stessa qui richiesto.
Va invece accolta la domanda restitutoria azionata dalla lavoratrice, nei sensi sopra detti.
Le spese del secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico dell' , in quanto parte CP_1
soccombente all'esito complessivo della lite.
23 In base alla tariffa media dello scaglione di valore indicato dalla stessa nel ricorso in riassunzione (da 5.200 a 26.000), ai sensi del DM n. Pt_1
147/2022 (pacificamente applicabile) le spese del secondo grado corrispondono a complessivi € 5.809,00 (€ 1.134,00 fase studio, € 921,00
fase introduttiva, € 1.843,00 fase istruttoria, € 1.911,00 fase decisione); le spese del giudizio di legittimità sono pari ad € 3.082,00 (€ 1.276,00 fase studio, € 1.134,00 fase introduttiva, € 672,00 fase decisione); le spese del presente giudizio di rinvio sono pari ad € 5.809,00 (€ 1.134,00 fase studio,
€ 921,00 fase introduttiva, € 1.843,00 fase istruttoria, € 1.911,00 fase decisione).
Nulla per le spese per quanto riguarda gli altri appellati, che non si sono costituiti in nessun grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002,
stante il rigetto dell'appello dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dopo l'ordinanza n. 10459/2024 della
Corte di Cassazione, sul ricorso in riassunzione n. 238/2024 R.G. e
sull'appello proposto dall' nei confronti di CP_1 CP_8
[...]
[...] nonché
[...] CP_2 CP_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza n. 243/2018 emessa dal Giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Salerno, così provvede:
1)rigetta l'appello dell' e conferma la sentenza n. 243/2018 emessa CP_1
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno;
2)condanna l' alla restituzione, in favore di , di € CP_1 Parte_1
25.097,02 oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute;
3)condanna l' alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
legali, liquidate in € 5.809,00 per il secondo grado, € 3.082,00 per il giudizio di legittimità, € 5.809,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge,
con attribuzione ai difensori antistatari;
4)nulla per le spese per gli appellati non costituiti;
5)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 01/12/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
25 Dr. Rocco PAVESE
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Rocco PAVESE Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Francesca TRITTO Consigliere
ha pronunziato in data 01/12/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 238/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Francescopaolo Parte_1
NI e BE BO, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLATA
1 E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Tellone, Nicola Di Ronza e Vincenzo Di Maio, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio di Per_1
Roma, ed elettivamente domiciliato con pec;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
NONCHE'
CP_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 CP_7
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: inquadramento superiore- differenze retributive.
Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 243/2018 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione/appellata: confermare il riconoscimento del II livello di professionalità, ai fini giuridici a decorrere
2 dall'01/01/2008 in poi, ed ai fini economici per il periodo dal 01/01/2008
al 31/12/2010 e dal 2015 in poi (fino al 30/06/2020); condannare l' CP_1
alla restituzione di € 25.097,02 oltre rivalutazione ed interessi dalla data delle singole trattenute;
condannare l' al versamento dei contributi CP_1
previdenziali sulle differenze retributive e ad adeguare l'estratto conto previdenziale nonché le quote di TFS accantonate;
vinte le spese di lite.
Per l' accogliere l'appello dell' e rigettare la domanda della CP_1 CP_1
ricorrente, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/04/2015, premesso che Parte_1
veniva assunta dall' in data 09/12/1993 a seguito di concorso per CP_1
avvocati; che partecipava alla selezione interna indetta dall'Istituto con determina del 10/10/2011 per l'attribuzione del II livello differenziato di professionalità a decorrere dal 01/01/2008; che, all'esito della selezione,
ella risultava vincitrice al primo posto della graduatoria di merito;
che tuttavia il Presidente dell' non sottoscriveva l'atto finale di CP_1
approvazione della predetta graduatoria, sottopostogli in data 11/12/2012,
malgrado il chiarimento fornito dal Direttore Generale circa la inapplicabilità alla procedura selettiva del blocco di cui all'art. 9, co. 21,
3 legge n. 122/2010; che, perdurando l'inerzia dell'ente, ella metteva in mora l' con raccomandata consegnata il 05/06/2013; che era CP_1
illegittimo il rifiuto dell'ente di porre in essere gli atti necessari al completamento dell'iter concorsuale;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo di dichiarare il diritto al riconoscimento del II livello differenziato di professionalità ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 01/01/2008 in poi, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle correlate differenze retributive, oltre accessori ed adeguamento dei contributi e del TFS;
in via subordinata, in caso di rigetto della domanda,
chiedeva di condannare l' al risarcimento del danno derivato CP_1
dall'inerzia dell'Amministrazione, incidente sulla vita lavorativa e sul trattamento pensionistico nonché sul TFS;
vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di CP_1
controparte, e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituivano i controinteressati.
Con sentenza n. 243/2018 depositata in data 09/02/2018 il Tribunale di
Salerno accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiarava “il diritto della ricorrente all'inquadramento nel secondo livello differenziato di professionalità, a far tempo dall'01.01.2008 al 31.12.2010 e dal
4 01.01.2015 in poi”, e condannava l' al pagamento delle differenze CP_1
retributive con decorrenza dal 01/01/2008, con esclusione degli anni 2011-
2012-2013 e 2014; condannava l' ad adeguare la posizione CP_1
contributiva ed il trattamento di fine servizio, con decorrenza 01/01/2008,
sempre con esclusione del predetto quadriennio. Rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con atto depositato in CP_1
data 13/03/2018, in cui eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario, non essendo stata completata la procedura concorsuale e spettando al TAR la cognizione della controversia.
Deduceva inoltre che era preclusa al Giudice del lavoro l'emissione di una sentenza costitutiva nei confronti del datore di lavoro pubblico.
Osservava che la procedura concorsuale era stata interrotta prima del completamento, con conseguente infondatezza delle pretese azionate dalla lavoratrice.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame Pt_1
dell' . Spiegava appello incidentale, chiedendo il riconoscimento del CP_1
II livello differenziato di professionalità senza soluzione di continuità; in subordine, reiterava la domanda di risarcimento del danno.
5 Non si costituivano gli altri appellati.
Con sentenza n. 673/2020 depositata il 08/01/2021 la Corte di appello di
Salerno accoglieva in parte l'appello dell' e condannava l'ente al CP_1
risarcimento del danno, commisurato alle somme che la avrebbe Pt_1
potuto percepire in caso di perfezionamento della procedura nei periodi non coperti dal blocco economico, dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e dal
01/01/2015 fino all'attribuzione del livello II avvenuta a seguito di nuova procedura svolta medio tempore, oltre interessi legali.
Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso davanti alla Corte di cassazione.
L proponeva a sua volta ricorso incidentale. CP_1
Non si costituivano i controinteressati.
La S.C. con ordinanza n. 10459/2024 pubblicata in data 17/04/2024
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Salerno.
Con atto depositato in data 09/05/2024 riassumeva il Parte_1
giudizio davanti alla Corte di appello di Salerno, ribadendo la fondatezza delle pretese azionate in prime cure e chiedendone l'accoglimento. In
particolare, chiedeva di confermare il diritto al riconoscimento del II
livello di professionalità, ai fini giuridici a decorrere dal 01/01/2008 in poi,
6 ed ai fini economici per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e dal 2015
in poi.
Precisava che detto riconoscimento era stato già applicato dall' a CP_1
decorrere dal 01/07/2020, per avvenuto superamento di altra selezione bandita nell'anno 2019 per il medesimo II livello differenziato di professionalità.
La inoltre esponeva che, dopo avere dato esecuzione alla sentenza Pt_1
del Tribunale erogando le spettanze retributive, l' successivamente CP_1
per effetto della sentenza di secondo grado aveva rielaborato i conteggi ed aveva corrisposto il solo risarcimento del danno;
all'esito del ricalcolo l'ente aveva rilevato un debito a carico della lavoratrice di € 25.097,02
lordi ed aveva operato le trattenute in rate mensili;
chiedeva quindi di condannare l' alla restituzione della predetta somma, oltre accessori CP_1
dalla data delle singole trattenute.
Chiedeva infine di condannare l' al versamento dei contributi CP_1
previdenziali sulle differenze retributive spettanti e all'adeguamento dell'estratto conto previdenziale, nonché alla rideterminazione delle quote di TFS accantonate.
Il tutto con la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
7 L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 24/03/2025, CP_1
e deduceva l'infondatezza della domanda della lavoratrice, riportandosi alle proprie deduzioni. Chiedeva il rigetto delle pretese azionate in giudizio dalla Pt_1
Non si costituivano i controinteressati.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il presente ricorso in riassunzione è
tempestivo in quanto depositato in data 09/05/2024, e quindi proposto nel termine di tre mesi dal deposito della pronunzia con cui la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado (ordinanza della Corte di Cassazione n.
10459/2024 pubblicata in data 17/04/2024).
“Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di
cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
cancelleria del provvedimento” (Cass. n. 29204/2018).
8 Sempre in via preliminare si rammenta che “Nel giudizio di rinvio, le parti
conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento
in cui fu pronunciata la sentenza annullata” (Cass. n. 2309/2007).
“Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di
colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di
cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale
del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla
pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi
come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei
termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal
momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella
posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza
annullata” (Cass. n. 6828/1998).
Nel caso di specie , qui ricorrente in riassunzione, risulta Parte_1
“parte appellata” nel giudizio di secondo grado, in quanto è stato l' CP_1
ad impugnare in via principale la sentenza n. 243/2018 emessa dal
Tribunale di Salerno che vedeva soccombente l'ente datore di lavoro.
Gli altri appellati, cioè gli altri soggetti interessati alla procedura concorsuale oggetto di lite, non si sono costituiti nel presente giudizio di
9 rinvio, malgrado la notifica effettuata all'esito dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 07/04/2025; ne va dunque dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la S.C., con l'ordinanza n. 10459/2024 che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha accolto due dei motivi di impugnazione proposti dalla avverso la decisione della Corte di appello ed ha Pt_1
respinto il terzo motivo del ricorso incidentale dell' , dichiarando CP_1
assorbiti gli altri motivi di gravame (che riguardavano la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dalla lavoratrice).
Giova precisare che, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, il principio di diritto affermato in cassazione vincola il giudice del rinvio, che è tenuto ad uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità;
la stessa Corte di Cassazione, laddove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del medesimo principio di diritto già enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, a meno che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti
10 successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus
superveniens (Cass. n. 6086/2014).
“A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di
diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità” atteso che “anche la Corte di cassazione, nuovamente investita
del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve
giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure
sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte”,
e tanto “perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni
Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo
della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta
ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di
segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde
rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento
giurisprudenziale” (Cass. n. 1163/2017; n. 12095/2007).
11 Va a questo punto riportato il dictum della pronuncia della Corte di
Cassazione che ha disposto il presente rinvio, onde delineare il perimetro entro il quale va eseguita la valutazione demandata a questo collegio.
In particolare, la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 10459/2024
ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' con CP_1
il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto nel caso di specie trattasi di procedura concorsuale finalizzata alla acquisizione di un livello economico differenziato nell'ambito della stessa qualifica, con conseguente cognizione del Giudice ordinario.
Ne consegue che in questa sede non può più esaminarsi la medesima questione, restando accertata in via definitiva la sussistenza della giurisdizione dell'adito Giudice del lavoro.
La S.C. ha altresì respinto gli altri motivi del gravame incidentale dell' , ed ha invece accolto l'impugnazione proposta dalla CP_1 Pt_1
avverso la sentenza di secondo grado, osservando che:
-le doglianze mosse dalla lavoratrice sono fondate “avendo la Corte
territoriale illegittimamente escluso la tutela specifica di attuazione
dell'offerta al pubblico manifestata dal datore di lavoro con il bando di
concorso e con l'espletamento della procedura selettiva, pur avendo 12 accertato che la graduatoria era stata formata in coerenza con l'atto
deliberativo che indiceva la procedura e che faceva unicamente difetto
l'atto formale di approvazione da parte del CdA”;
- “questa Corte ha già affermato che "la pretesa azionata dai lavoratori
pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva -
dalla quale sono stati illegittimamente esclusi dopa esservi stati
regolarmente ammessi - investe provvedimenti non discrezionali della
P.A., ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità ai dipendenti di
completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente
partecipato, in base al relativo bando. A tali atti si correlano diritti
soggettivi, sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nell'ambito
applicativo dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ciò
comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei
confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di
condanna ad un "facere", data la sussistenza del diritto soggettivo dei
lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché
del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati
nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la
selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi
13 soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine
della promozione." (Cass. n. 4436/2018)”;
- “è stato, altresì, da tempo evidenziato che "qualora il datore di lavoro,
per la copertura di posti di una determinata qualifica, abbia indetto un
concorso interno, pubblicando, a tal fine, un bando contenente tutti gli
elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del
concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del
vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la
data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente
l'attribuzione della nuova posizione, è configurabile una offerta al
pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni
assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una
situazione giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente
rapporto di lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge" (Cass. n. 14275/2014)”;
- “nella specie l'avvenuto arresto della procedura, ormai ultimata con la
formazione della graduatoria, come già affermato da questa Corte in
fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022), non poteva
essere giustificato facendo leva sul disposto dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 14 perché la disposizione, nel prevedere al comma 21, ultimo periodo, che
"Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici" non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure
finalizzate alla progressione, ma ne limita solo gli effetti, escludendo che
le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del
trattamento retributivo”; “ne discende l'infondatezza del terzo motivo del
ricorso incidentale”;
-“l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, comporta
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e del terzo
motivo del ricorso principale entrambi relativi alla determinazione del
danno risarcibile”.
Alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, la S.C. ha pertanto demandato di provvedere “in conformità” a quanto sopra statuito,
oltre che sulle spese di lite.
Va notato a questo punto che, nel proporre l'appello avverso la sentenza di primo grado con il ricorso del 13/03/2018, l' aveva eccepito: CP_1
15 -il difetto di giurisdizione (pag. 14 dell'originario ricorso di appello);
-il divieto per il Giudice ordinario di emettere sentenze costitutive o di condanna dell'ente pubblico ad un facere (pag. 16 dell'originario ricorso di appello);
-la legittima interruzione della procedura concorsuale ed il suo mancato completamento, con conseguente insussistenza di un diritto soggettivo della (pag. 18 dell'originario ricorso di appello). Pt_1
Nel presente giudizio di rinvio l' , che si configura quale “parte CP_1
appellante” avverso la pronunzia di primo grado n. 243/2018, ha dedotto nella memoria difensiva depositata in data 24/03/2025 (v. pagg. 3, 4 e 5):
-“il diritto al II livello di professionalità va escluso per i motivi già dedotti in appello”, in quanto “il Tribunale ha male interpretato sia la normativa contrattuale di riferimento sia la norma di legge delle quali si denuncia la violazione” ; “la necessità della approvazione da parte dell'Amministrazione della graduatoria predisposta dalla Commissione
esaminatrice era espressamente prevista dalla normativa di riferimento della quale si denuncia la violazione”; “diversamente da quanto
16 incondivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non poteva ritenersi perfezionata la procedura de qua, in assenza di tale approvazione”;
-il Tribunale avrebbe errato nel ritenere “perfezionata la selezione pur non essendo intervenuto l'atto conclusivo della procedura selettiva (id est
l'approvazione della graduatoria) al cui esito soltanto poteva sorgere il diritto in capo all'avv. al conferimento del II livello differenziato”; Pt_1
-il secondo errore commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere applicato l'art. 9, co. 21, legge n. 122/2010 nella parte in cui fa salve “Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 …ai fini esclusivamente giuridici”, atteso che la norma si riferisce alle sole procedure portate a compimento.
Da quanto sopra emerge che l'appello dell' avverso la pronunzia di CP_1
primo grado si basa in sostanza sulla valorizzazione dell'avvenuta interruzione o mancato completamento della procedura selettiva.
Dall'assenza dell'atto formale conclusivo del concorso l'Istituto appellante vorrebbe far derivare l'assenza di un diritto soggettivo della Pt_1
all'inquadramento nel II livello.
17 La prospettazione dell'ente non può essere condivisa.
La S.C. nell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio ha infatti chiaramente asserito che "qualora il datore di lavoro, per la
copertura di posti di una determinata qualifica, abbia indetto un concorso
interno, pubblicando, a tal fine, un bando contenente tutti gli elementi
essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso,
criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore
del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a
decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione
della nuova posizione, è configurabile una offerta al pubblico, che
impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e
consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione
giuridica soggettiva, vale a dire la modifica del precedente rapporto di
lavoro, dalla quale il datore non può sciogliersi che per mutuo consenso o
per cause ammesse dalla legge" (Cass. n. 14275/2014)”; “nella specie
l'avvenuto arresto della procedura, ormai ultimata con la formazione della
graduatoria, come già affermato da questa Corte in fattispecie analoghe
(cfr. Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022), non poteva essere giustificato
facendo leva sul disposto dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 perché la
18 disposizione, nel prevedere al comma 21, ultimo periodo, che "Per il
personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici" non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure
finalizzate alla progressione, ma ne limita solo gli effetti, escludendo che
le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del
trattamento retributivo”.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la abbia partecipato alla Pt_1
procedura selettiva de qua per il riconoscimento del II livello differenziato di professionalità e sia risultata vincitrice, essendosi collocata al 1° posto della graduatoria di merito, difettando unicamente l'atto formale del datore conclusivo del concorso.
Poiché secondo la S.C. in tali ipotesi la mancanza dell'atto formale non impedisce il sorgere del diritto soggettivo del lavoratore, ne deriva che la ha diritto al predetto inquadramento con la decorrenza stabilita dal Pt_1
bando del concorso (sin dal 01/01/2008).
19 Dovendosi peraltro applicare il blocco retributivo stabilito dall'art. 9, co.
21, legge n. 122/2010, ai fini meramente economici vanno esclusi gli incrementi retributivi degli anni dal 2011 al 2014.
Come invero precisato dalla S.C., il blocco incide solo sul trattamento retributivo ma non impedisce l'attuazione o il completamento delle procedure concorsuali, né ostacola il riconoscimento del diritto ai fini giuridici.
Va precisato che la nel presente ricorso in riassunzione non ha più Pt_1
riproposto l'originario appello incidentale, atteso che non ha qui censurato la pronunzia del Tribunale circa l'applicazione del blocco stipendiale inerente gli anni dal 2011 al 2014 ai soli fini economici;
tale statuizione risulta non solo consolidata, in quanto non impugnata dalla lavoratrice nel presente giudizio di rinvio, ma appare anche conforme a quanto indicato dai giudici di legittimità circa l'efficacia limitata del blocco.
Occorre peraltro precisare che, come allegato dalla nel presente Pt_1
giudizio di rinvio, nelle more ella ha superato una ulteriore selezione per il
II livello di professionalità e che l' ha già riconosciuto il diritto a CP_1
decorrere dal 01/07/2020.
20 La lavoratrice ha quindi evidenziato in questa sede che la conferma della pronunzia di primo grado ha effetto solo per il periodo fino al 30/06/2020.
Tale profilo non risulta smentito dall' , che nulla ha dedotto in CP_1
proposito.
Parimenti non confutata dal datore di lavoro è la domanda della in Pt_1
merito alla restituzione delle trattenute già operate dall' in esecuzione CP_1
della sentenza di secondo grado n. 673/2020 poi cassata dalla S.C.
In particolare, la (v. pagg. 9, 10 e 11 del ricorso in riassunzione) ha Pt_1
dedotto che:
-in esecuzione della sentenza di primo grado l' ha pagato le CP_1
differenze retributive per il II livello differenziato di professionalità per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e dal 2015 in poi, con la busta paga di giugno 2018 (v. nota n. 6399 del 18/03/2021);
-dopo la sentenza di secondo grado n. 673/2020 l'ente ha effettuato il ricalcolo, riconoscendo il risarcimento attribuito dalla Corte di appello, ed ha rilevato un debito a carico della lavoratrice per € 25.097,02 computando il periodo fino al 30/06/2020;
21 -tale importo è stato recuperato dall'Istituto mediante trattenute in 36 rate mensili di € 697,14 ciascuna a partire da aprile 2021 (v. attestato del CP_1
08/05/2024).
Secondo l'insegnamento della S.C., in caso di riforma della sentenza di condanna sorge l'obbligo di restituzione delle somme percepite in base alla pronunzia riformata (ex multis: Cass. n. 10124/2009, n. 5323/2009, n.
2819/2016, n. 23972/2020, n. 19584/2021).
La richiesta di restituzione non costituisce domanda nuova ed è perciò
ammissibile in appello e anche in corso di giudizio;
è irrilevante se il pagamento sia avvenuto in modo coattivo o spontaneo, perché ai fini della restituzione assume rilievo invece l'avvenuta caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, con conseguente venire meno del diritto a trattenere le somme incamerate (Cass. ord. n.
7144/2021).
La somma percepita va restituita con gli interessi legali dalla data delle trattenute subite dalla lavoratrice, perché “l'azione di ripetizione di quanto
pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva
non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 cod. civ.,
posto che, da un lato, essa si ricollega a un'esigenza di mera 22 restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza;
e,
dall'altro, che il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni
in termini di buona o mala fede, non potendo venire in rilievo gli stati
soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune
consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi
effetti” (Cass. n. 8215/2013, n. 12387/2016).
Ne consegue che, stante anche il difetto di contestazione ad opera dell' (che non ha confutato la richiesta restitutoria nè per l' an né per CP_1
il quantum), e risultando altresì documentate in atti le circostanze esposte dalla va accolta la domanda di restituzione. Pt_1
In conclusione, l'appello dell' avverso la sentenza di primo grado n. CP_1
243/2018 va rigettato, con la precisazione che le differenze retributive di cui alla pronunzia del Tribunale spettano alla fino al 30/06/2020, Pt_1
come dalla stessa qui richiesto.
Va invece accolta la domanda restitutoria azionata dalla lavoratrice, nei sensi sopra detti.
Le spese del secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno poste a carico dell' , in quanto parte CP_1
soccombente all'esito complessivo della lite.
23 In base alla tariffa media dello scaglione di valore indicato dalla stessa nel ricorso in riassunzione (da 5.200 a 26.000), ai sensi del DM n. Pt_1
147/2022 (pacificamente applicabile) le spese del secondo grado corrispondono a complessivi € 5.809,00 (€ 1.134,00 fase studio, € 921,00
fase introduttiva, € 1.843,00 fase istruttoria, € 1.911,00 fase decisione); le spese del giudizio di legittimità sono pari ad € 3.082,00 (€ 1.276,00 fase studio, € 1.134,00 fase introduttiva, € 672,00 fase decisione); le spese del presente giudizio di rinvio sono pari ad € 5.809,00 (€ 1.134,00 fase studio,
€ 921,00 fase introduttiva, € 1.843,00 fase istruttoria, € 1.911,00 fase decisione).
Nulla per le spese per quanto riguarda gli altri appellati, che non si sono costituiti in nessun grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002,
stante il rigetto dell'appello dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dopo l'ordinanza n. 10459/2024 della
Corte di Cassazione, sul ricorso in riassunzione n. 238/2024 R.G. e
sull'appello proposto dall' nei confronti di CP_1 CP_8
[...]
[...] nonché
[...] CP_2 CP_3 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza n. 243/2018 emessa dal Giudice del lavoro
[...]
del Tribunale di Salerno, così provvede:
1)rigetta l'appello dell' e conferma la sentenza n. 243/2018 emessa CP_1
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno;
2)condanna l' alla restituzione, in favore di , di € CP_1 Parte_1
25.097,02 oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute;
3)condanna l' alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
legali, liquidate in € 5.809,00 per il secondo grado, € 3.082,00 per il giudizio di legittimità, € 5.809,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge,
con attribuzione ai difensori antistatari;
4)nulla per le spese per gli appellati non costituiti;
5)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR
n. 115/2002.
Salerno, 01/12/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
25 Dr. Rocco PAVESE
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