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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1830/2024 L.P. LA RENATO contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. AQUILANI MARCO per la parte ricorrente e dell'Avv. CAPOTORTI VALERIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1830 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA LA AT (C.F. = ) C.F._1 nato: a Canino (VT), il 12.06.1961, residente in [...], rappresentato e difeso da: avv. Aquilani Marco, Codice Fiscale: , PEC: C.F._2 Email_1 fax: 0761 1760745, nella qualità di difensore antistatario, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avv. Aquilani Marco, in 01100 Viterbo (VT), Via Pacinotti, 5, Codice fiscale, PEC e fax come sopra, giusta procura allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. R.g. 1550/2023 L.P. da considerarsi in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 de, 21, el legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capotorti ( C.F._3
), , per procura generale alle liti conferita con rogito del giorno 22/03
[...] cura del dott. Notaio in Fiumicino con studio alla via Enrico Berlinguer n.18 ed Persona_1 iscritto al Col i Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, dichiarando di Per_2 voler ricevere gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata seguente: t. Email_2 RESISTENTE OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica comunicato con missiva del 18.7.2023), il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda 16.3.2023. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si CP_1
è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. Nel merito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. E' richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantaci o anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che il ricorrente è affetto da un complesso di patologie tali da renderlo invalido nella misura del 75%. e da integrare quindi le condizioni di cui all'art. 13 della L. 118/71, a far data dal marzo 2023 Il presente procedimento ex art. 445bis co. 6 c.p.c. è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento della prestazione di invalidità civile rivendicata. Ogni altra domanda è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' come da separato CP_1 provvedimento di liquidazione provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da LA AT nei confronti dell' accerta e dichiara CP_1 che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconosciment ssegno mensile di assistenza a decorrere dalla data del marzo 2023;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Aquilani delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate separatamente. CP_1 Viterbo lì, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1830/2024 L.P. LA RENATO contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. AQUILANI MARCO per la parte ricorrente e dell'Avv. CAPOTORTI VALERIA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1830 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA LA AT (C.F. = ) C.F._1 nato: a Canino (VT), il 12.06.1961, residente in [...], rappresentato e difeso da: avv. Aquilani Marco, Codice Fiscale: , PEC: C.F._2 Email_1 fax: 0761 1760745, nella qualità di difensore antistatario, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avv. Aquilani Marco, in 01100 Viterbo (VT), Via Pacinotti, 5, Codice fiscale, PEC e fax come sopra, giusta procura allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. R.g. 1550/2023 L.P. da considerarsi in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 de, 21, el legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capotorti ( C.F._3
), , per procura generale alle liti conferita con rogito del giorno 22/03
[...] cura del dott. Notaio in Fiumicino con studio alla via Enrico Berlinguer n.18 ed Persona_1 iscritto al Col i Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, dichiarando di Per_2 voler ricevere gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata seguente: t. Email_2 RESISTENTE OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica comunicato con missiva del 18.7.2023), il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda 16.3.2023. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si CP_1
è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. Nel merito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. E' richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantaci o anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che il ricorrente è affetto da un complesso di patologie tali da renderlo invalido nella misura del 75%. e da integrare quindi le condizioni di cui all'art. 13 della L. 118/71, a far data dal marzo 2023 Il presente procedimento ex art. 445bis co. 6 c.p.c. è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento della prestazione di invalidità civile rivendicata. Ogni altra domanda è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' come da separato CP_1 provvedimento di liquidazione provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da LA AT nei confronti dell' accerta e dichiara CP_1 che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconosciment ssegno mensile di assistenza a decorrere dalla data del marzo 2023;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Aquilani delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate separatamente. CP_1 Viterbo lì, 8 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO