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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 2087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Cao Presidente
dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 01.08.202, da
1) , Parte_1
nata a [...] 22036 (CO) il 05.06.1974
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Abogado Avvocato Stabilito Romina Piovesan del foro di Milano e l'Avv. Michele Parravicini
del foro di Como
e
1 2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Abogado Avvocato Stabilito Romina Piovesan del foro di Milano e l'Avv. Michele Parravicini
del foro di Como
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) C.F. , nato in [...], il [...], convivente e CP_1 CodiceFiscale_3 residente con la mamma;
2) C.F. , nata in [...], il [...], CP_2 CodiceFiscale_4 convivente e residente con la mamma;
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
“1) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata CP_2 CP_1
presso la madre in Como, Via Teresa Ciceri n. 9, dove la stessa si è trasferita;
2) La casa familiare sita in Como 22100 (CO), Via Petrarca n. 18, di proprietà del Sig. Pt_2
resterà in uso allo stesso;
2 3) il Sig. verserà a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 09E0347501605CC0011851388) alla Pt_2 madre la Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 Parte_1
(settecentoeuro/00) e quindi € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00), per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 01 di ogni mese, a decorrere dal mese Pt_1
di agosto 2025, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) le spese straordinarie e quindi extra assegno saranno sostenute al 50 % da ciascun genitore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24.05.2018 che qui sin intendono integralmente riportate;
5) il Sig. acconsente a che la Sig.ra percepisca nella misura del 100 % l'assegno unico Pt_2 Pt_1 ed universale erogato dall'INPS per i figli;
6) Spese di lite al 50 % tra le parti.”
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
3 consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR Cao Presidente
dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 01.08.202, da
1) , Parte_1
nata a [...] 22036 (CO) il 05.06.1974
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Abogado Avvocato Stabilito Romina Piovesan del foro di Milano e l'Avv. Michele Parravicini
del foro di Como
e
1 2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...],
con l'Abogado Avvocato Stabilito Romina Piovesan del foro di Milano e l'Avv. Michele Parravicini
del foro di Como
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) C.F. , nato in [...], il [...], convivente e CP_1 CodiceFiscale_3 residente con la mamma;
2) C.F. , nata in [...], il [...], CP_2 CodiceFiscale_4 convivente e residente con la mamma;
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
“1) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata CP_2 CP_1
presso la madre in Como, Via Teresa Ciceri n. 9, dove la stessa si è trasferita;
2) La casa familiare sita in Como 22100 (CO), Via Petrarca n. 18, di proprietà del Sig. Pt_2
resterà in uso allo stesso;
2 3) il Sig. verserà a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 09E0347501605CC0011851388) alla Pt_2 madre la Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 Parte_1
(settecentoeuro/00) e quindi € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00), per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 01 di ogni mese, a decorrere dal mese Pt_1
di agosto 2025, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) le spese straordinarie e quindi extra assegno saranno sostenute al 50 % da ciascun genitore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24.05.2018 che qui sin intendono integralmente riportate;
5) il Sig. acconsente a che la Sig.ra percepisca nella misura del 100 % l'assegno unico Pt_2 Pt_1 ed universale erogato dall'INPS per i figli;
6) Spese di lite al 50 % tra le parti.”
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
3 consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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