Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 568/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 568/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.03.2025, congiuntamente da:
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]
Alla Cavalla n. 96, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina
Piccirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Mondragone (CE), via Del Santuario n. 4, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
, residente in [...] alla Cavalla n. 96, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Giannoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamporecchio
(PT), Piazza IV Novembre n. 18, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.03.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Lamporecchio (PT) in data 03.12.2022, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nato il [...]) e Persona_1
(nato il [...]). Persona_2
Le parti evidenziavano peraltro che a causa di insanabili incomprensioni, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si deteriorava, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e con collocazione prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
- salvo migliori e diversi accordi tra le Parti e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludico/ricreative dei minori, il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana, il martedì e giovedì dalle ore 18,00 riaccompagnandoli dalla madre entro le 22,30, e, a settimane alterne, tre giorni nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera riaccompagnandoli dalla madre entro le 22,30 della domenica;
rendendosi disponibile, occasionalmente ed in caso di necessità della coniuge, a tenere i bambini anche nell'WK di spettanza della madre previa richiesta della stessa almeno 48 ore prima;
quindici giorni, anche non
2 consecutivi, nel periodo delle vacanze estive, da concordare tra le
Parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze Natalizie, che comprendano, ad anni alternati, rispettivamente, i giorni 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre, 1° e 6 gennaio;
tre giorni, anche non consecutivi, nel periodo delle vacanze Pasquali, che comprendano o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alternati;
- il IG. verserà alla IG.ra , quale Parte_1 Pt_2 contributo per il mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di € 500,00 (per 12 mensilità, € 250,00 per ciascun figlio ) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 17 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente, tratto su Banca Alta
Toscana Filiale di Lamporecchio, IBAN n
[...].;
- l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà attribuito alla
IG.ra nella misura del 100% a tempo indeterminato;
Pt_2
- ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
- dal marzo 2025 le Parti si obbligano a contribuire al 50% ciascuna alle spese straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, e convengono di aderire ai fini della determinazione del carattere di straordinarietà della spesa e delle modalità di rimborso al genitore anticipatario, al protocollo stipulato fra il
Tribunale di Pistoia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pistoia di cui al n. 274 del 1/10/2018 Tribunale di Pistoia, suggerito dal CNF del 01/10/2018;
- i coniugi si impegnano ed obbligano a prestare il consenso richiesto alle competenti autorità per il rilascio e/o il rinnovo a favore di ciascuno di loro e per i figli minori della carta di identità valida per l'estero e del passaporto;
- le Parti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena ed autentica comunicazione tra di loro, al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura dell'altro, evitando di esprimere giudizi, alla presenza dei
3 figli, che possano ritenersi offensivi e lesivi della dignità, dell'onore e della reputazione;
astenendosi dal pubblicare post o commenti sui social network riferibili all'altro/altra; si impegnano altresì a fare quanto possibile per evitare che i nuovi rispettivi partners esprimano giudizi, alla presenza dei figli, che possano ritenersi offensivi e lesivi della dignità, dell'onore e della reputazione;
- le spese legali restano tra le Parti interamente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 02.05.2025 e
14.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato il [...] a [...] e
[...] Pt_2
, nata a [...] in data [...], che hanno
[...]
4 contratto matrimonio Lamporecchio (PT) in data 03.12.2022, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lamporecchio (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 12, P. 1, anno 2022);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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