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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9425 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 24957/2024 R.G.
posto che con decreto del 9.10.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 18.12.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 2897/2024 la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'istante medesima unitamente ad altri colleghi, ha accertato il suo diritto ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL settore telecomunicazioni e ha emesso condanna generica della al pagamento in Controparte_1 proprio favore delle conseguenti differenze retributive;
- che on ha provveduto al pagamento di tali differenze Controparte_1 retributive;
- che queste ultime, come da conteggi in atti, ammontano alla complessiva somma di € 7.297,09. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna di Controparte_1 al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € 7.927,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
on si è costituita in giudizio. Controparte_1
***
1 In primo luogo deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
La domanda è fondata.
Deve premettersi che la causa ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente in ragione della sentenza di condanna generica n. 2897/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
Il capo a) del dispositivo di tale sentenza recita: a) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di , Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_10
, ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente,
[...] Parte_1 qualifica Operatore di Call Center/ Customer care, con le decorrenze indicate in dispositivo per ciascuno degli istanti e condanna la al Controparte_1 pagamento delle maturate differenze retributive con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
Nella parte motiva di tale sentenza, inoltre, si legge: I rilievi che precedono evidenziano, a parere della Corte, il diritto degli odierni appellanti ad ottenere l'inquadramento nelle superiori mansioni di cui al IV° livelllo con decorrenza dalle rispettive date di assunzione, ed in particolare:
- in data 16.03.2011; Parte_2
- in data 30.07.2011; Parte_3
- in data 04.03.2011; Parte_4
- in data 01.07.2011; Parte_5
- in data 09.04.2011; Parte_6
- Assunta in data 25.11.2010; Parte_7
- in data 25.11.2010; Parte_8
- in data 03.03.2011; Persona_1
- in data 18.06.2007; Parte_10
- in data 12.04.2011 Parte_1
Deve, inoltre, rilevarsi che, a fronte della deduzione attorea di non aver ottenuto il pagamento delle differenze economiche di cui alla suindicata sentenza di condanna generica la convenuta, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, rimanendo contumace non ha fornito elementi di segno contrario.
Tali differenze economiche, pertanto, spettano alla ricorrente.
In merito al quantum, ritiene il Tribunale che possono essere utilizzati tali conteggi attorei, in quanto correttamente elaborati.
pertanto, deve essere condannata a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente l'importo complessivo di € 7.297,09, come da conteggi attorei ai quali si rimanda per relationem, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna a pagare in favore della ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 7.297,09, come da conteggi attorei ai quali si rimanda per relationem, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
b) condanna la a pagare in favore della ricorrente i Controparte_1 compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 24957/2024 R.G.
posto che con decreto del 9.10.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 18.12.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 2897/2024 la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'istante medesima unitamente ad altri colleghi, ha accertato il suo diritto ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL settore telecomunicazioni e ha emesso condanna generica della al pagamento in Controparte_1 proprio favore delle conseguenti differenze retributive;
- che on ha provveduto al pagamento di tali differenze Controparte_1 retributive;
- che queste ultime, come da conteggi in atti, ammontano alla complessiva somma di € 7.297,09. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna di Controparte_1 al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € 7.927,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
on si è costituita in giudizio. Controparte_1
***
1 In primo luogo deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.
La domanda è fondata.
Deve premettersi che la causa ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente in ragione della sentenza di condanna generica n. 2897/2024 emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
Il capo a) del dispositivo di tale sentenza recita: a) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di , Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Pt_10
, ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente,
[...] Parte_1 qualifica Operatore di Call Center/ Customer care, con le decorrenze indicate in dispositivo per ciascuno degli istanti e condanna la al Controparte_1 pagamento delle maturate differenze retributive con accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
Nella parte motiva di tale sentenza, inoltre, si legge: I rilievi che precedono evidenziano, a parere della Corte, il diritto degli odierni appellanti ad ottenere l'inquadramento nelle superiori mansioni di cui al IV° livelllo con decorrenza dalle rispettive date di assunzione, ed in particolare:
- in data 16.03.2011; Parte_2
- in data 30.07.2011; Parte_3
- in data 04.03.2011; Parte_4
- in data 01.07.2011; Parte_5
- in data 09.04.2011; Parte_6
- Assunta in data 25.11.2010; Parte_7
- in data 25.11.2010; Parte_8
- in data 03.03.2011; Persona_1
- in data 18.06.2007; Parte_10
- in data 12.04.2011 Parte_1
Deve, inoltre, rilevarsi che, a fronte della deduzione attorea di non aver ottenuto il pagamento delle differenze economiche di cui alla suindicata sentenza di condanna generica la convenuta, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, rimanendo contumace non ha fornito elementi di segno contrario.
Tali differenze economiche, pertanto, spettano alla ricorrente.
In merito al quantum, ritiene il Tribunale che possono essere utilizzati tali conteggi attorei, in quanto correttamente elaborati.
pertanto, deve essere condannata a pagare in favore della Controparte_1 ricorrente l'importo complessivo di € 7.297,09, come da conteggi attorei ai quali si rimanda per relationem, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna a pagare in favore della ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 7.297,09, come da conteggi attorei ai quali si rimanda per relationem, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
b) condanna la a pagare in favore della ricorrente i Controparte_1 compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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