Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. D'AMBROGIO FERNANDA, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 13/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Marcianise (CE) in data 08/07/2017 e che dal matrimonio sono nate due figlie , nata il [...]; nata Per_1 Pt_3 il 06/06/2022), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e regolarmente depositato, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Il SI. rimarrà nella casa coniugale sita in Caserta alla Via San Giovanni, Pt_1
14;
3. la SI.ra entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo ed in ogni caso alla Pt_2 fine dei lavori di ristrutturazione del nuovo alloggio si trasferirà in un'altra abitazione della quale comunicherà tempestivamente l'indirizzo al SI. Pt_1 nell'esclusivo interesse delle figlie;
4. La SI.ra porterà con sé gli effetti personali ed i beni di seguito individuati Pt_2 ed elencati secondo preciso accordo con il SI. Pt_1
-Mobili della camera da letto
-Tavolo e sedie che arredano il salone
- i beni mobili meglio specificati nell'elenco a parte
Le spese del trasloco saranno a carico della IG.ra ; Pt_2
5. Le bambine saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori ed avranno la residenza anagrafica in Caserta presso l'abitazione della madre presso la quale avranno anche il domicilio prevalente;
6. Le bambine a settimane alterne trascorreranno con il padre dall'uscita di scuola del giovedì al lunedì mattina quando il papà le accompagnerà a scuola o, nei giorni di festa, dalla madre, entro le ore 10,00. Negli altri giorni della settimana le bambine incontreranno il padre senza limite solo previo accordo con la madre;
quando la
SI.ra avrà turni di notte o sarà impegnata oltre orario di lavoro, le bambine Pt_2 trascorreranno il loro tempo con il padre. In caso di disaccordo per qualsivoglia motivo, si prevede espressamente che le bambine resteranno con il padre, nei fine settimana di sua spettanza, il pomeriggio del martedì dall'uscita da scuola (nei periodi di chiusura scolastica dalle 16,30) sino alle ore 21,00 ed il giovedì dall'uscita da scuola (nei periodi di chiusura scolastica dalle 16,30) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o entro le ore 10,00 nei periodi di chiusura scolastica;
mentre nei w.e. di spettanza materna, un giorno della settimana a stabilirsi in relazione all'eventuale turno notturno della madre. In mancanza del predetto turno notturno, il padre terrà con sé le minori il martedì dall'uscita da scuola sino alle 21,00 (o entro le ore 10,00 nei periodi di chiusura scolastica) ed il venerdì dall'uscita da scuola (nei periodi di chiusura scolastica dalle 16,30) sino alle ore 21,00 In ogni caso se necessario per eIGenze sopravvenute delle bambine i tempi ed i giorni di permanenza presso i genitori saranno modificati di comune accordo. Durante il periodo natalizio le bambine trascorreranno con il padre o con la madre ad anni alterni il 24 ed il 25 dicembre o il 31 e l'1gennaio; se uno dei genitori avrà la possibilità di portare le bambine in vacanza l'alternanza potrà essere gestita per le settimane dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio. Durante le festività pasquali le bambine trascorreranno con il padre o con la madre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in albis. Anche in occasione delle festività natalizie e pasquali i genitori potranno stabilire modalità e tempi diversi ad esempio per impegni di entrambi. Durante il periodo estivo le bambine trascorreranno con il padre o con la madre almeno 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e nel mese di agosto;
i periodi delle ferie estive saranno concordati di anno in anno entro la fine del mese di maggio, tra i genitori, tenendo conto delle reciproche eIGenze lavorative.
I genitori comunicheranno tra di loro il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con le figlie, consentendo un contatto telefonico quotidiano con il genitore lontano anche quando porteranno le bambine fuori per un solo fine settimana durante l'anno.
Nei periodi di vacanza estiva in cui le bambine non saranno fuori sede con uno dei genitori il diritto di visita sarà scandito secondo le modalità concordate, mentre si intende sospeso nei periodi di vacanza con l'uno o l'altro genitore. Le bambine trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; inoltre trascorreranno con entrambi i genitori il giorno del compleanno ed onomastico;
così come trascorreranno con i genitori il giorno del compleanno e dell'onomastico dell'uno e dell'altro separatamente. Le bambine avranno rapporti continuativi con i nonni materni e paterni e le famiglie di origine dei genitori, fino ad oggi supporto importante per le bambine e per i genitori. I genitori convengono che le modalità, i tempi ed i giorni di visita saranno modificati secondo le eIGenze delle bambine e che di ogni modifica sarà data comunicazione preventiva e reciproca;
7. I genitori, in ragione della collaborazione innanzi stabilita, provvederanno al mantenimento delle bambine ciascuno per il periodo in cui le avrà presso di sé, ed inoltre, il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 Pt_2 contributo mensile di mantenimento delle figlie minori pari ad euro 500,00 (euro
250,00 per ciascuna figlia), a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...]. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento sarà versato dal mese successivo al trasferimento della SI.ra con le bambine nella nuova casa;
Pt_2
8. L'assegno unico per le bambine sarà diviso al 50% tra i genitori;
9. -I genitori contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie per le bambine, preventivamente concordate se previsto, ivi compresa la scuola privata attualmente frequentata dalla piccola , secondo le linee guida del Protocollo Pt_3 vigente presso il Tribunale di S. Maria C.V. del marzo 2024, come innanzi detto, documentato in loro possesso;
10. Nessun assegno di mantenimento viene stabilito tra i coniugi perché entrambi sono economicamente autosufficienti;
I genitori concordano di tenere le bambine, almeno per i primi periodi della separazione, lontani da eventuali nuove frequentazioni in maniera tale da evitare che per le figlie ciò sia un ulteriore disagio;
11. I genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e dei passaporti le bambine;
12. I coniugi convengono che le condizioni contenute nel presente atto avranno vigenza fin dal momento della sottoscrizione dell'accordo e si impegnano a rispettarle;
13. Con compensazione delle spese tra le parti e rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 13/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 42, parte II, serie C,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
• Spese di lite al definitivo;
• Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 13/06/25
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso