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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 337/2023 r.g. proposta da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 07/06/1979, (c.f. ) e , C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (c.f.
) rappresentati e difesi dall'Avv.to DANIELA C.F._3
PROCOPIO, domiciliatario, giusta procura in atti;
attori contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to
ANTONIO RICUPERO, domiciliatario, giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 19.12.2024 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'inadempimento contrattuale della comunità alloggio per anziani
[...]
e la conseguente responsabilità della stessa nella Controparte_1
causazione dellelesioni che in data 11/06/2021 hanno determinato la morte del Sig. ; Parte_4
- in conseguenza, condannare la predetta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto
[...]
ed immediato pagamento delle seguenti somme in favore dei figli del de cuius, quali eredi legittimi e prossimi congiunti:
- in favore del figlio della complessiva somma di € Parte_1
171.615,00 (centosettantaunomilaseicentoquindici/00) a titolo di risarcimento danni, oltre danno da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o di quella eventuale diversa somma che risulterà e sarà ritenuta ed accertata in corso di causa;
- in favore del figlio della complessiva somma di € Parte_2
174.915,00 (centosettantaquattromilanovecentoquindici/00) a titolo di risarcimento danni, oltre danno da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o di quella eventuale diversa somma che risulterà e sarà ritenuta ed accertata in corso di causa;
- in favore del figlio della complessiva somma di € Parte_3
171.615,00 (centosettantaunomilaseicentoquindici/00) a titolo di risarcimento danni, oltre danno da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o di quella eventuale diversa somma che risulterà e sarà ritenuta ed accertata in corso di causa;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento di onorari e spese di lite, rimborso spese generali ex art. 15 L.P., CAP ed IVA,”.”.
Pag. 2 di 14 Per la parte convenuta: “1) nel merito respingere tutte le richieste risarcitorie avanzate dagli attori con l'atto di citazione perché infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debetur.
2) in via subordinata, considerando il concorso di colpa della vittima, sig.
, voglia contenere il risarcimento dovuto nei limiti del Parte_4
giusto e dell'equo.
Con vittoria, in ogni ipotesi, delle spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Omesso lo svolgimento del giudizio, la presente contr oversia ha ad oggetto l'accertamento di eventuali responsabilità a carico della “ in ordine al Controparte_2
sinistro verificatosi il giorno 11.06.2021 , alle ore 07.30 circa, in seguito al quale , pad re degli odierni attori Parte_4
ed ospite della predetta struttura decedeva nella stessa giornata.
Nel dettaglio - dagli elementi acquisiti al presente giudizio (tra cui sono stati anche ri versati gli atti relativi al procedimento penale n. 789/2021 RGNR poi archiviato a carico di
[...]
responsabile all'epoca dei fatti della struttur a), è CP_3
emerso che l' mentre scendeva da solo le scale che Pt_4
dalla propria stanza con ducevano al piano terra, cadeva rovinosamente sul pavmento nell'androne principale;
che dopo essere stato trasportato in ambulanza presso l 'Ospedale di Locri decedeva nella stessa gio rnata intorno alle ore 10.30; che i CT
PM, dott.ri e incaricati di accertare le cause Per_1 Per_2
Pag. 3 di 14 del decesso, come da relazione in atti (cfr. doc. n. 11 allegato all'atto di citazione) avevano concluso ravvisando la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni traumatiche riportate a livello della gabbia tor acica, della regione addominale, della colonna vertebrale e del bacino.
Preme evidenziare che nel presente giudizio non sono in contestazione le cause del decesso e le modalità della caduta sicchè non si pone nemmeno questione in ordine alla utilizzabilità in questa sede degli a tti relativi ad altro procedimento. La questione verte unicamente sull 'accertamento di una responsabilità a carico della struttura convenuta per omessa sorveglianza nei confronti di un ospite che, secondo l'impostazione difensiva, risultava affetto da dist urbi psichici e sindrome depressiva ma anche da di fficoltà di deambulazione e motorie (nello specifico, risulta dalla documentazione medica allegata cfr. doc. n. 4 datata 25.01.2021 che gli erano stati diagnosticati “ipocinesia, lombosciatalgia con parestesie degli arti inferiori, vertigini, artralgie diffuse”) tali per cui avrebbe richiesto maggiore assistenza nello svolgimento in partico lare di talune attività quotidi ane, tra cui la discesa dalle scale.
Semplificando i termini della questione, occorre verificare se – anche in relazione alle condizioni fisiche del l' al Pt_4
momento dei fatti – sussistano eventuali profili di responsabilità della struttura – qualificata come 'contrattuale' dalla difesa degli attori - per non aver attentamente vigilato. In sostanza, il ragionamento pos to alla base della impostazione
Pag. 4 di 14 difensiva è nel senso che è sufficiente il contratto di ricovero per produrre, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ.,
l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne .
II.
1- Orbene, evidenziati i fatti costitutivi della pretesa giudizialmente azionata, spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius (cfr. di recente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 26 settembre 2011, n. 19631: “In tema
d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate.
Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa”).
Invero, ad avviso di chi scrive, va riqualificata la domanda risarcitoria spiegata dagli attori avente ad oggetto la richiest a di risarcimento dei danni iure proprio patiti in conseguenza del la morte del di loro padre dovendosi eventualmente verificare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale in capo alla struttura convenuta (in tal senso, Cassazione civile sez. III,
08/05/2012, n.6914 secondo cui “Ha natura eminentemente
Pag. 5 di 14 extracontrattuale - e deve essere conseguentemente regolato dai relativi principi in tema di onere della prova - il rapporto tra una casa di riposo per anziani e la figlia di una paziente che domanda la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno a seguito della caduta della propria madre da una finestra della stanza di degenza”).
Solo incidentalmente si osserva che , tale questione appare oltremodo rilevante in considerazione del diverso atteggiarsi dell'onere della prova nell'azione di responsabilità aquiliana ed in quella contrattual e.
Rispetto alla qualificazione della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale si è attestata di recente la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità medica, che in caso di pretese risarcitorie avanzate “iure proprio” dai congiunti del paziente/degente, esse possono essere fatte valere esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La Suprema Corte ha in merito spiegato come non sia possibile far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria postulando l'efficacia protettiva del contratto verso i terzi, in quanto, se così fosse, occorrerebbe che l'interesse di cui detti terzi son o portatori “risulti anch'esso strettamente connesso 'a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale'” (ossia all'interesse primario del creditore, che nel caso della prestazione sanitaria/assistenziale corrisponde per il paziente/degente alla tutela della sua salute). Prosegue la Corte specificando che “è per questa ragione, allora, che nell'ambito
Pag. 6 di 14 delle prestazioni mediche la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trova il suo luogo di emersione - come si diceva - con riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra la puerpera e la struttura sanitaria (e/o il professionista) che ne segua la gestazione e/o il parto”(in quanto solo in tale ultimo caso vi è quella coesistenza di interessi che giustifica la tutela del concepito secondo lo schema del terzo protetto dal contratto) (cfr. Cass. 14258/2020 che richiama peraltro Cass.
6914/2012, ove la Corte era arrivata alle medesime conclusioni proprio in un caso di una domanda risarcitoria proposta “iure proprio” dalla figlia in relazione alla morte della madre avvenuta mediante precipitazione da una finestra della stanza di degenza della casa di riposo ove era ospite). E ancora, la
Suprema Corte in altra recente pronuncia ha nuovamente escluso la possibilità per i congiunti del paziente/degente di agire autonomamente per il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria in via contrattuale, valendosi dell'efficacia protettiva del contratto verso i terzi, affermando che “difetta un'incidenza diretta dell'obbligazione sanitaria sulla loro posizione” (Cass. 14615/2020).
II.
2- Chiarita pertanto la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria de quo, si deve ora passare all'esame nel merito della domanda attorea.
La domanda non è provata e deve essere, pertanto, rigettata.
Anzitutto, essendo l'azione esperita da parte attrice di natura aquiliana, come detto, l'onere probatorio ricade interamente su
Pag. 7 di 14 quest'ultima, non potendo la stessa fruire del più vantaggioso regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c.; spetta pertanto all'attore fornire prova del fatto illecito, del danno e del nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno.
Ora, i figli dell' hanno agito in giudizio invocando una Pt_4
responsabilità della struttura convenuta per aver omesso di prestare al padre, come detto, la vigilanza e la custodia necessarie in ragione della sua situazione psicopatologica . Parte attrice ha fondato principalmente la propria difesa sul citato certificato medico attestante alcune patologie agli arti inferiori dell' tale documentazione no n attesta però alcuna Pt_4
incompatibilità con la struttura residenzial e della quale quest'ultimo era ospite al momento dei fatti , per come sarà meglio chiarito nel prosieg uo.
Invero, era onere dei congiunti dell' fornire la prova Pt_4
della condotta omissiva tenuta dalla struttura convenuta e pertanto, nella specie, dimostrare la possibilità di prevedere l'evento nonché la possibilità di evitarlo adottando la necessaria diligenza.
Orbene, si ritiene che parte attrice non abbia assolto il proprio onere probatorio, non avendo fornito prova della possibilità per la struttura di prevedere l 'evento. Invero, pur avendo allegato un certificato medico di poco precedente i fatti di causa dal quale parrebbero evincersi delle patologie agli arti inferiori, non emerge che siano tali da ritenere addir ittura compromessa la deambulazione;
ed anzi, l'istruttoria orale espletata ha
Pag. 8 di 14 acclarato che l' - fino a quel momento - l' Pt_4 Pt_4
deambulava (all'interno della struttura e fuori ) in autonomia il che induce a ritenere che non si avvalesse nemmeno di strumenti in ausilio (tipo, st ampelle o altro); tale circostanza non è stata espressamente contestata.
Allo stesso modo, non vi è prova che il paziente (o chi per lui) abbia richiesto – al momento dell'inserimento nella struttura ovvero successivamente, in forza di un peggioramento delle condizioni di salute, una prestazione assistenziale m aggiore mediante l'ausilio di personale infermieristico o para -medico.
Anche a non voler consid erare l'esito della istruttoria orale, aderendo alle eccezioni della difesa de gli attori in ordine alla presunta esistenza di un interesse a testimoniare in capo alla ed alla , deve osservarsi che, Controparte_3 Tes_1
come si evince dal Regolamento (allegato alla comparsa di costituzione), trattasi di una struttura “di accoglienza a carattere familiare”, improntata ad una finalità socio-assistenziale e che
“si rivolge a soggetti, non necessariamente definibili 'anziani', sebbene l'anziano autosufficiente o parzialmente autosufficiente sia il target della struttura”; deve ritenersi acclarat o – in quanto non specificamente contestato - che la tipologia di utenza che può ospitare una comunità alloggio per anziani, come quella di cui trattasi riguarda: “persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in
Pag. 9 di 14 situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione” , come si evince dalla norma regolamentare dettata dalla , di cui Parte_5
al punto 3.4.1.. In particolare, avuto riguardo ai servizi o fferti si legge testualmente nel c itato Regolamento: “e l'assistenza medica non è contemplata tra i servizi resi dalla struttura ogni ospite si avvarrà dell'opera del proprio medico di fiducia che sarà libero di accedere alla struttura necessita punto neanche
l'assistenza infermieristica è prevista tra quelli resi e l'ospite potrà eventualmente avvalersi delle prestazioni di infermiere e di sua fiducia la struttura farà comunque riferimento a figure professionali esterne convenzionate tra le quali i medici specialisti, infermieri professionali terapisti della riabilitazione che, a costi predefiniti , che saranno resi noti a richiesta , garantiranno la richiesta degli interessati le loro prestazioni professionali all'interno della Struttura”. In altri termini, il paziente (o i suoi familiari) erano a conoscenza de i servizi offerti dalla struttura convenuta e delle patologie dalle quali il medesimo era affetto con la conseguenza che avrebbero eventualmente dovuto avanzare espressa richiesta , per il tramite della direzione della struttura convenuta, di prestazioni di servizi extra, consistenti nella assistenza ausiliaria da parte di personale infermieristico, medico o para-medico sempre ove ritenuta compatibile con i servizi della struttura (in relazione alle necessità ed alla durata nel corso della giornata ) non deputata e, dunque, non adeguatamente organizzata per ospitare
Pag. 10 di 14 pazienti con disabilit à totali. L'unica prestazione offerta – per come si evince dalla carta dei servizi - aveva ad oggetto la somministrazione dei farmaci secondo il piano terapeutico già predisposto dal proprio medico.
Orbene, come detto, gli attori non hanno provato di aver avanzato una richiesta in tal senso - né all'inizio del rapporto né nel prosieguo - né vi è prova dell'esistenza di una specifica indicazione medica per cui il sig. avrebbe Parte_4
dovuto essere soggetto a particolari limitazioni o a particolari forme di contenzione in ragione di un suo disturbo nella deambulazione;
nello specifico, tale maggiore forma di assistenza avrebbe d ovuto desumersi dalla certificazione medica in questione in quanto necessaria per l 'ingresso in struttura.
Con maggiore impegno esplicativo, laddove l avesse Parte_4
avuto bisogno di maggiore assistenza - circostanza solo allegata e non dimostrata - questa avrebbe dovuto essere segnalata dalla stessa certificazione medica che gli attori pongono a fondamento della domanda in quanto necessaria per verificare la sussist enza dei requisiti per l 'ingresso (atteso che sono esclusi coloro i quali versano in situazione di totale disabilità o autosufficienza); ebbene, come detto, non solo non sono stati evidenziati motivi ostativi all 'ingresso in struttura ma non sono state rappresentate patologie tali che avrebbero richiesto il ricorso a servizi extra assistenziali e/o, comunque, una maggiore attenzione e dilige nza in relazione alla
Pag. 11 di 14 deambulazione del paziente sicch é alcun fondato addebito a titolo di colpa può essere mosso nei co nfronti della convenuta.
Sicchè era onere degli attori dimostrare – stante le patologie dell' di cui si lamenta in questa sede la pregressa Pt_4
esistenza – di essersi attivati a richiedere un diverso tipo di assistenza avuto riguardo ai servizi quasi esclusivamente residenziali e ricreativi svolti dalla struttur a di cui era ospite;
di contro, la teste di parte convenuta, – Testimone_2
alla udienza del 04.7.2024 – ha dichiarato “l' non si Pt_4
avvaleva dell'aiuto di OSS né lo aveva mai richiesto, per quanto a mia conoscenza” e che nessuno prima di allo ra, nemmeno il personale OSS operante all 'interno, circostanza in ogni caso non oggetto di contestazione in modo specifico.
In conclusione, emerge che anche a voler ritenere che la situazione patologica del signor fosse grave al punto Pt_4
da richiedere continua assistenza , circostanza comunque non emersa alla luce dell 'istruttoria orale, in ogni caso non era stata rappresentata dal paziente, dai familiari ovvero dal medico curante alla struttura convenuta e, pertanto, alcuna colpa può essere posta a carico della convenuta .
Solo per completezza si osserva che la difesa degli attori per la prima volta in sede di comparsa con clusionale e, dunque, abbondantemente oltre i l termine delle preclusioni processuali ha fatto riferimento ad asserite e, comunque, non provate violazioni della struttura convenuta (quale l'omessa elaborazione di un progetto individuale, l'omessa
Pag. 12 di 14 predisposizione del fascicolo personale degli ospiti e di un piano individuale di intervento;
l'omessa tenuta del registro giornaliero degli operatori o il cartellino elettronico;
omessa stipula regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di interesse;
ecc. ), violazioni in ogni caso non strettamente rilevanti ai fini di causa;
allo stesso modo sempre solo in sede di conclusionale ha dedotto solo in modo generico e non dimostrato in ordine alla asserita inidoneità dei locali e del personale (di cui la difesa di parte convenuta ha depositato l e attestazioni circa la quali fica di OSS).
Infine, solo per scrupolo, si osserva che la difesa degli attori non ha prospettato nemmeno in via subordinata una ipotesi di responsabilità ai sensi dell 'art. 2051 c.c.. Ad ogni buon conto, non è stato provato il nesso di causalità né sono stati forniti elementi da cui desumere la dinamica dell'incidente, né a monte
è stata descritta la scalinata (per esempio, la altezza del gradino) o, comunque lo stato dei luoghi, sebbene è pacifico che, anche in presenza di un obbligo di custodia da parte del convenuto, incombe sempre sull'attore che si assume danneggiato dalla cosa la prova della dinamica dell'incidente e del nesso eziologico tra il danno asseritamente sofferto e la cosa in custodia.
Non essendo pertanto prevedibile il rischio di una caduta deve qualificarsi pertanto accidentale nessun profilo di colpevolezza si riscontra in capo a parte convenuta.
Pag. 13 di 14 III.- Stante il rilievo ufficioso circa la qualificazione della domanda attorea, si ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di un mezzo, mentre la quota rimanente va posta a carico degli attori soccombenti. La liquidazione segue in dispositivo ai sensi del
DM n. 147/2022 sulla base dei medi tariffari per le fasi studio, introduttiva e decisoria ed in misura inferiore per quella istruttoria compendiata nella sola prova testimoniale e nel deposito di documentazione, avuto riguardo al valore della controversia per come dich iarato (da euro 250.000,00 ad euro
520.000,00), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario .
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe proposta cos ì provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree;
2. condanna gli attori in sol ido a rifondere a “
[...]
. le spese legali del Controparte_1
presente procedimento nella misura di 1/2 , che si liquidano in €
8.626,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipa tario;
3. compensa le spese per la restante parte di 1/ 2.
Locri, l'01.5.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 337/2023 r.g. proposta da
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 07/06/1979, (c.f. ) e , C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (c.f.
) rappresentati e difesi dall'Avv.to DANIELA C.F._3
PROCOPIO, domiciliatario, giusta procura in atti;
attori contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to
ANTONIO RICUPERO, domiciliatario, giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 19.12.2024 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'inadempimento contrattuale della comunità alloggio per anziani
[...]
e la conseguente responsabilità della stessa nella Controparte_1
causazione dellelesioni che in data 11/06/2021 hanno determinato la morte del Sig. ; Parte_4
- in conseguenza, condannare la predetta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto
[...]
ed immediato pagamento delle seguenti somme in favore dei figli del de cuius, quali eredi legittimi e prossimi congiunti:
- in favore del figlio della complessiva somma di € Parte_1
171.615,00 (centosettantaunomilaseicentoquindici/00) a titolo di risarcimento danni, oltre danno da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o di quella eventuale diversa somma che risulterà e sarà ritenuta ed accertata in corso di causa;
- in favore del figlio della complessiva somma di € Parte_2
174.915,00 (centosettantaquattromilanovecentoquindici/00) a titolo di risarcimento danni, oltre danno da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o di quella eventuale diversa somma che risulterà e sarà ritenuta ed accertata in corso di causa;
- in favore del figlio della complessiva somma di € Parte_3
171.615,00 (centosettantaunomilaseicentoquindici/00) a titolo di risarcimento danni, oltre danno da rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, o di quella eventuale diversa somma che risulterà e sarà ritenuta ed accertata in corso di causa;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento di onorari e spese di lite, rimborso spese generali ex art. 15 L.P., CAP ed IVA,”.”.
Pag. 2 di 14 Per la parte convenuta: “1) nel merito respingere tutte le richieste risarcitorie avanzate dagli attori con l'atto di citazione perché infondate in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debetur.
2) in via subordinata, considerando il concorso di colpa della vittima, sig.
, voglia contenere il risarcimento dovuto nei limiti del Parte_4
giusto e dell'equo.
Con vittoria, in ogni ipotesi, delle spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Omesso lo svolgimento del giudizio, la presente contr oversia ha ad oggetto l'accertamento di eventuali responsabilità a carico della “ in ordine al Controparte_2
sinistro verificatosi il giorno 11.06.2021 , alle ore 07.30 circa, in seguito al quale , pad re degli odierni attori Parte_4
ed ospite della predetta struttura decedeva nella stessa giornata.
Nel dettaglio - dagli elementi acquisiti al presente giudizio (tra cui sono stati anche ri versati gli atti relativi al procedimento penale n. 789/2021 RGNR poi archiviato a carico di
[...]
responsabile all'epoca dei fatti della struttur a), è CP_3
emerso che l' mentre scendeva da solo le scale che Pt_4
dalla propria stanza con ducevano al piano terra, cadeva rovinosamente sul pavmento nell'androne principale;
che dopo essere stato trasportato in ambulanza presso l 'Ospedale di Locri decedeva nella stessa gio rnata intorno alle ore 10.30; che i CT
PM, dott.ri e incaricati di accertare le cause Per_1 Per_2
Pag. 3 di 14 del decesso, come da relazione in atti (cfr. doc. n. 11 allegato all'atto di citazione) avevano concluso ravvisando la sussistenza del nesso causale tra la caduta e le lesioni traumatiche riportate a livello della gabbia tor acica, della regione addominale, della colonna vertebrale e del bacino.
Preme evidenziare che nel presente giudizio non sono in contestazione le cause del decesso e le modalità della caduta sicchè non si pone nemmeno questione in ordine alla utilizzabilità in questa sede degli a tti relativi ad altro procedimento. La questione verte unicamente sull 'accertamento di una responsabilità a carico della struttura convenuta per omessa sorveglianza nei confronti di un ospite che, secondo l'impostazione difensiva, risultava affetto da dist urbi psichici e sindrome depressiva ma anche da di fficoltà di deambulazione e motorie (nello specifico, risulta dalla documentazione medica allegata cfr. doc. n. 4 datata 25.01.2021 che gli erano stati diagnosticati “ipocinesia, lombosciatalgia con parestesie degli arti inferiori, vertigini, artralgie diffuse”) tali per cui avrebbe richiesto maggiore assistenza nello svolgimento in partico lare di talune attività quotidi ane, tra cui la discesa dalle scale.
Semplificando i termini della questione, occorre verificare se – anche in relazione alle condizioni fisiche del l' al Pt_4
momento dei fatti – sussistano eventuali profili di responsabilità della struttura – qualificata come 'contrattuale' dalla difesa degli attori - per non aver attentamente vigilato. In sostanza, il ragionamento pos to alla base della impostazione
Pag. 4 di 14 difensiva è nel senso che è sufficiente il contratto di ricovero per produrre, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ.,
l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne .
II.
1- Orbene, evidenziati i fatti costitutivi della pretesa giudizialmente azionata, spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius (cfr. di recente Cass. Civ.,
Sez. Lav., 26 settembre 2011, n. 19631: “In tema
d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate.
Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa”).
Invero, ad avviso di chi scrive, va riqualificata la domanda risarcitoria spiegata dagli attori avente ad oggetto la richiest a di risarcimento dei danni iure proprio patiti in conseguenza del la morte del di loro padre dovendosi eventualmente verificare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale in capo alla struttura convenuta (in tal senso, Cassazione civile sez. III,
08/05/2012, n.6914 secondo cui “Ha natura eminentemente
Pag. 5 di 14 extracontrattuale - e deve essere conseguentemente regolato dai relativi principi in tema di onere della prova - il rapporto tra una casa di riposo per anziani e la figlia di una paziente che domanda la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno a seguito della caduta della propria madre da una finestra della stanza di degenza”).
Solo incidentalmente si osserva che , tale questione appare oltremodo rilevante in considerazione del diverso atteggiarsi dell'onere della prova nell'azione di responsabilità aquiliana ed in quella contrattual e.
Rispetto alla qualificazione della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale si è attestata di recente la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità medica, che in caso di pretese risarcitorie avanzate “iure proprio” dai congiunti del paziente/degente, esse possono essere fatte valere esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La Suprema Corte ha in merito spiegato come non sia possibile far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria postulando l'efficacia protettiva del contratto verso i terzi, in quanto, se così fosse, occorrerebbe che l'interesse di cui detti terzi son o portatori “risulti anch'esso strettamente connesso 'a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale'” (ossia all'interesse primario del creditore, che nel caso della prestazione sanitaria/assistenziale corrisponde per il paziente/degente alla tutela della sua salute). Prosegue la Corte specificando che “è per questa ragione, allora, che nell'ambito
Pag. 6 di 14 delle prestazioni mediche la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trova il suo luogo di emersione - come si diceva - con riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra la puerpera e la struttura sanitaria (e/o il professionista) che ne segua la gestazione e/o il parto”(in quanto solo in tale ultimo caso vi è quella coesistenza di interessi che giustifica la tutela del concepito secondo lo schema del terzo protetto dal contratto) (cfr. Cass. 14258/2020 che richiama peraltro Cass.
6914/2012, ove la Corte era arrivata alle medesime conclusioni proprio in un caso di una domanda risarcitoria proposta “iure proprio” dalla figlia in relazione alla morte della madre avvenuta mediante precipitazione da una finestra della stanza di degenza della casa di riposo ove era ospite). E ancora, la
Suprema Corte in altra recente pronuncia ha nuovamente escluso la possibilità per i congiunti del paziente/degente di agire autonomamente per il risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria in via contrattuale, valendosi dell'efficacia protettiva del contratto verso i terzi, affermando che “difetta un'incidenza diretta dell'obbligazione sanitaria sulla loro posizione” (Cass. 14615/2020).
II.
2- Chiarita pertanto la natura extracontrattuale dell'azione risarcitoria de quo, si deve ora passare all'esame nel merito della domanda attorea.
La domanda non è provata e deve essere, pertanto, rigettata.
Anzitutto, essendo l'azione esperita da parte attrice di natura aquiliana, come detto, l'onere probatorio ricade interamente su
Pag. 7 di 14 quest'ultima, non potendo la stessa fruire del più vantaggioso regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c.; spetta pertanto all'attore fornire prova del fatto illecito, del danno e del nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno.
Ora, i figli dell' hanno agito in giudizio invocando una Pt_4
responsabilità della struttura convenuta per aver omesso di prestare al padre, come detto, la vigilanza e la custodia necessarie in ragione della sua situazione psicopatologica . Parte attrice ha fondato principalmente la propria difesa sul citato certificato medico attestante alcune patologie agli arti inferiori dell' tale documentazione no n attesta però alcuna Pt_4
incompatibilità con la struttura residenzial e della quale quest'ultimo era ospite al momento dei fatti , per come sarà meglio chiarito nel prosieg uo.
Invero, era onere dei congiunti dell' fornire la prova Pt_4
della condotta omissiva tenuta dalla struttura convenuta e pertanto, nella specie, dimostrare la possibilità di prevedere l'evento nonché la possibilità di evitarlo adottando la necessaria diligenza.
Orbene, si ritiene che parte attrice non abbia assolto il proprio onere probatorio, non avendo fornito prova della possibilità per la struttura di prevedere l 'evento. Invero, pur avendo allegato un certificato medico di poco precedente i fatti di causa dal quale parrebbero evincersi delle patologie agli arti inferiori, non emerge che siano tali da ritenere addir ittura compromessa la deambulazione;
ed anzi, l'istruttoria orale espletata ha
Pag. 8 di 14 acclarato che l' - fino a quel momento - l' Pt_4 Pt_4
deambulava (all'interno della struttura e fuori ) in autonomia il che induce a ritenere che non si avvalesse nemmeno di strumenti in ausilio (tipo, st ampelle o altro); tale circostanza non è stata espressamente contestata.
Allo stesso modo, non vi è prova che il paziente (o chi per lui) abbia richiesto – al momento dell'inserimento nella struttura ovvero successivamente, in forza di un peggioramento delle condizioni di salute, una prestazione assistenziale m aggiore mediante l'ausilio di personale infermieristico o para -medico.
Anche a non voler consid erare l'esito della istruttoria orale, aderendo alle eccezioni della difesa de gli attori in ordine alla presunta esistenza di un interesse a testimoniare in capo alla ed alla , deve osservarsi che, Controparte_3 Tes_1
come si evince dal Regolamento (allegato alla comparsa di costituzione), trattasi di una struttura “di accoglienza a carattere familiare”, improntata ad una finalità socio-assistenziale e che
“si rivolge a soggetti, non necessariamente definibili 'anziani', sebbene l'anziano autosufficiente o parzialmente autosufficiente sia il target della struttura”; deve ritenersi acclarat o – in quanto non specificamente contestato - che la tipologia di utenza che può ospitare una comunità alloggio per anziani, come quella di cui trattasi riguarda: “persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e/o complessa e che, in
Pag. 9 di 14 situazione favorita dalla rete dei servizi sociali, decidono di condividere risorse e capacità di coabitazione” , come si evince dalla norma regolamentare dettata dalla , di cui Parte_5
al punto 3.4.1.. In particolare, avuto riguardo ai servizi o fferti si legge testualmente nel c itato Regolamento: “e l'assistenza medica non è contemplata tra i servizi resi dalla struttura ogni ospite si avvarrà dell'opera del proprio medico di fiducia che sarà libero di accedere alla struttura necessita punto neanche
l'assistenza infermieristica è prevista tra quelli resi e l'ospite potrà eventualmente avvalersi delle prestazioni di infermiere e di sua fiducia la struttura farà comunque riferimento a figure professionali esterne convenzionate tra le quali i medici specialisti, infermieri professionali terapisti della riabilitazione che, a costi predefiniti , che saranno resi noti a richiesta , garantiranno la richiesta degli interessati le loro prestazioni professionali all'interno della Struttura”. In altri termini, il paziente (o i suoi familiari) erano a conoscenza de i servizi offerti dalla struttura convenuta e delle patologie dalle quali il medesimo era affetto con la conseguenza che avrebbero eventualmente dovuto avanzare espressa richiesta , per il tramite della direzione della struttura convenuta, di prestazioni di servizi extra, consistenti nella assistenza ausiliaria da parte di personale infermieristico, medico o para-medico sempre ove ritenuta compatibile con i servizi della struttura (in relazione alle necessità ed alla durata nel corso della giornata ) non deputata e, dunque, non adeguatamente organizzata per ospitare
Pag. 10 di 14 pazienti con disabilit à totali. L'unica prestazione offerta – per come si evince dalla carta dei servizi - aveva ad oggetto la somministrazione dei farmaci secondo il piano terapeutico già predisposto dal proprio medico.
Orbene, come detto, gli attori non hanno provato di aver avanzato una richiesta in tal senso - né all'inizio del rapporto né nel prosieguo - né vi è prova dell'esistenza di una specifica indicazione medica per cui il sig. avrebbe Parte_4
dovuto essere soggetto a particolari limitazioni o a particolari forme di contenzione in ragione di un suo disturbo nella deambulazione;
nello specifico, tale maggiore forma di assistenza avrebbe d ovuto desumersi dalla certificazione medica in questione in quanto necessaria per l 'ingresso in struttura.
Con maggiore impegno esplicativo, laddove l avesse Parte_4
avuto bisogno di maggiore assistenza - circostanza solo allegata e non dimostrata - questa avrebbe dovuto essere segnalata dalla stessa certificazione medica che gli attori pongono a fondamento della domanda in quanto necessaria per verificare la sussist enza dei requisiti per l 'ingresso (atteso che sono esclusi coloro i quali versano in situazione di totale disabilità o autosufficienza); ebbene, come detto, non solo non sono stati evidenziati motivi ostativi all 'ingresso in struttura ma non sono state rappresentate patologie tali che avrebbero richiesto il ricorso a servizi extra assistenziali e/o, comunque, una maggiore attenzione e dilige nza in relazione alla
Pag. 11 di 14 deambulazione del paziente sicch é alcun fondato addebito a titolo di colpa può essere mosso nei co nfronti della convenuta.
Sicchè era onere degli attori dimostrare – stante le patologie dell' di cui si lamenta in questa sede la pregressa Pt_4
esistenza – di essersi attivati a richiedere un diverso tipo di assistenza avuto riguardo ai servizi quasi esclusivamente residenziali e ricreativi svolti dalla struttur a di cui era ospite;
di contro, la teste di parte convenuta, – Testimone_2
alla udienza del 04.7.2024 – ha dichiarato “l' non si Pt_4
avvaleva dell'aiuto di OSS né lo aveva mai richiesto, per quanto a mia conoscenza” e che nessuno prima di allo ra, nemmeno il personale OSS operante all 'interno, circostanza in ogni caso non oggetto di contestazione in modo specifico.
In conclusione, emerge che anche a voler ritenere che la situazione patologica del signor fosse grave al punto Pt_4
da richiedere continua assistenza , circostanza comunque non emersa alla luce dell 'istruttoria orale, in ogni caso non era stata rappresentata dal paziente, dai familiari ovvero dal medico curante alla struttura convenuta e, pertanto, alcuna colpa può essere posta a carico della convenuta .
Solo per completezza si osserva che la difesa degli attori per la prima volta in sede di comparsa con clusionale e, dunque, abbondantemente oltre i l termine delle preclusioni processuali ha fatto riferimento ad asserite e, comunque, non provate violazioni della struttura convenuta (quale l'omessa elaborazione di un progetto individuale, l'omessa
Pag. 12 di 14 predisposizione del fascicolo personale degli ospiti e di un piano individuale di intervento;
l'omessa tenuta del registro giornaliero degli operatori o il cartellino elettronico;
omessa stipula regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di interesse;
ecc. ), violazioni in ogni caso non strettamente rilevanti ai fini di causa;
allo stesso modo sempre solo in sede di conclusionale ha dedotto solo in modo generico e non dimostrato in ordine alla asserita inidoneità dei locali e del personale (di cui la difesa di parte convenuta ha depositato l e attestazioni circa la quali fica di OSS).
Infine, solo per scrupolo, si osserva che la difesa degli attori non ha prospettato nemmeno in via subordinata una ipotesi di responsabilità ai sensi dell 'art. 2051 c.c.. Ad ogni buon conto, non è stato provato il nesso di causalità né sono stati forniti elementi da cui desumere la dinamica dell'incidente, né a monte
è stata descritta la scalinata (per esempio, la altezza del gradino) o, comunque lo stato dei luoghi, sebbene è pacifico che, anche in presenza di un obbligo di custodia da parte del convenuto, incombe sempre sull'attore che si assume danneggiato dalla cosa la prova della dinamica dell'incidente e del nesso eziologico tra il danno asseritamente sofferto e la cosa in custodia.
Non essendo pertanto prevedibile il rischio di una caduta deve qualificarsi pertanto accidentale nessun profilo di colpevolezza si riscontra in capo a parte convenuta.
Pag. 13 di 14 III.- Stante il rilievo ufficioso circa la qualificazione della domanda attorea, si ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese di lite, in ragione di un mezzo, mentre la quota rimanente va posta a carico degli attori soccombenti. La liquidazione segue in dispositivo ai sensi del
DM n. 147/2022 sulla base dei medi tariffari per le fasi studio, introduttiva e decisoria ed in misura inferiore per quella istruttoria compendiata nella sola prova testimoniale e nel deposito di documentazione, avuto riguardo al valore della controversia per come dich iarato (da euro 250.000,00 ad euro
520.000,00), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario .
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe proposta cos ì provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree;
2. condanna gli attori in sol ido a rifondere a “
[...]
. le spese legali del Controparte_1
presente procedimento nella misura di 1/2 , che si liquidano in €
8.626,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipa tario;
3. compensa le spese per la restante parte di 1/ 2.
Locri, l'01.5.2025 Il Giudice – Mariagrazia Galati
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