Articolo 3 della Legge 2 marzo 1963, n. 261
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 aprile 1963
Art. 3.
Il riscontro della gestione della Fondazione e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 7 aprile 1963