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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3746/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3746/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Libera D'Amelio, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Iezzi, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: nelle note di trattazione scritta - depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024 ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi pattuite nell'allegato accordo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2021, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario a Mosciano Sant'Angelo in data
28/09/1997 con , da cui erano nati i figli (il 04/08/1998) CP_1 Per_1
e (il 15/10/2000), entrambi economicamente non autosufficienti - ha Per_2
chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 400,00 per ciascun figlio, nonché il contributo alle spese straordinarie previamente concordate nella misura dell'80%; porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 400,00 per il proprio mantenimento;
condannare il resistente al pagamento della somma di €
50.000,00, a titolo di risarcimento del danno per violazione dei doveri matrimoniali.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-fin dai primi anni di matrimonio il resistente aveva mostrato nei suoi confronti un atteggiamento di disinteresse che, nel tempo, era divenuto di dileggio e violenza verbale;
-il marito aveva intrattenuto nel tempo diverse relazioni extraconiugali e, da qualche anno, aveva abbandonato la casa coniugale per intraprendere una nuova convivenza more uxorio con un'altra donna, dalla quale aveva avuto una figlia;
- il coniuge non contribuiva alle necessità economiche della famiglia, pur avendo un cospicuo reddito di imprenditore e pur conoscendo il suo stato di disoccupazione e trascurava figli anche dal punto di vista affettivo.
All'esito dell'udienza di comparizione, cui il resistente non è comparso, il
Presidente, dopo aver proceduto all'esame della ricorrente - la quale ha ribadito di non volersi riconciliare -, con ordinanza in data 29/04/2022, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegna la casa coniugale alla madre in ragione della convivenza con il figlio
, economicamente non autosufficiente;
Per_2
- pone a carico di parte resistente un assegno mensile di € 250.00 a titolo di mantenimento di parte ricorrente nonché ulteriore assegno di € 400.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 200.00 per ciascun figlio, entrambi economicamente non autosufficienti), da versare, quanto al figlio
direttamente al figlio stesso e, quanto figlio , alla madre in Per_1 Per_2
virtù della convivenza con lo stesso, importi da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole siano poste a carico del padre nella misura del 70 % e del 30% a carico della madre, spese come da protocollo del 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Nel costituirsi in giudizio in data 27/06/2022, il resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale della ricorrente ed ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito della separazione nonché della domanda di mantenimento in favore della moglie;
porre a proprio carico l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio – maggiorenne non economicamente autosufficiente – nella Per_1
somma ritenuta di giustizia.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la moglie, nonostante le sue richieste, non aveva mai voluto lavorare e tale rifiuto, unitamente alle differenze caratteriali, aveva portato i coniugi ad avere dissidi e divergenze, tanto che, per almeno 10 anni, erano vissuti come “separati in casa”;
-in tale contesto – in cui la comunione tra i coniugi era già venuta meno - aveva allacciato un nuovo rapporto affettivo ed aveva avuto una figlia;
-egli, contrariamente a quanto affermato dalla moglie, aveva un ottimo rapporto con i figli e si occupava regolarmente dei bisogni economici della famiglia;
- il figlio era economicamente indipendente, essendo stato assunto alle Per_2
dipendenze della sua impresa, percependo uno stipendio mensile.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, all'udienza del 13/11/2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. - i
Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate nell'accordo allegato alle “note di trattazione scritta” in data 12/11/2024, sicché la causa è stata assunta in decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede le condizioni concordate tra le parti (rinuncia della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento per sé e peri i figli, diventati economicamente indipendenti, rinuncia delle parti alle rispettive pretese, avendo definito tutti i rapporti economici), trascritte nell'accordo allegato alle “note di trattazione scritta” in data 12/11/2024, come dalle stesse richiesto, non apparendo tali condizioni in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni dai medesimi pattuite nell'accordo CP_1
allegato alle ” note di trattazione scritta” in data 12/11/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3746/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Libera D'Amelio, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Iezzi, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: nelle note di trattazione scritta - depositate in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024 ex art. 127 ter c.p.c. - i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi pattuite nell'allegato accordo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2021, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario a Mosciano Sant'Angelo in data
28/09/1997 con , da cui erano nati i figli (il 04/08/1998) CP_1 Per_1
e (il 15/10/2000), entrambi economicamente non autosufficienti - ha Per_2
chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 400,00 per ciascun figlio, nonché il contributo alle spese straordinarie previamente concordate nella misura dell'80%; porre a carico del resistente l'assegno mensile di € 400,00 per il proprio mantenimento;
condannare il resistente al pagamento della somma di €
50.000,00, a titolo di risarcimento del danno per violazione dei doveri matrimoniali.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-fin dai primi anni di matrimonio il resistente aveva mostrato nei suoi confronti un atteggiamento di disinteresse che, nel tempo, era divenuto di dileggio e violenza verbale;
-il marito aveva intrattenuto nel tempo diverse relazioni extraconiugali e, da qualche anno, aveva abbandonato la casa coniugale per intraprendere una nuova convivenza more uxorio con un'altra donna, dalla quale aveva avuto una figlia;
- il coniuge non contribuiva alle necessità economiche della famiglia, pur avendo un cospicuo reddito di imprenditore e pur conoscendo il suo stato di disoccupazione e trascurava figli anche dal punto di vista affettivo.
All'esito dell'udienza di comparizione, cui il resistente non è comparso, il
Presidente, dopo aver proceduto all'esame della ricorrente - la quale ha ribadito di non volersi riconciliare -, con ordinanza in data 29/04/2022, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegna la casa coniugale alla madre in ragione della convivenza con il figlio
, economicamente non autosufficiente;
Per_2
- pone a carico di parte resistente un assegno mensile di € 250.00 a titolo di mantenimento di parte ricorrente nonché ulteriore assegno di € 400.00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (in ragione di € 200.00 per ciascun figlio, entrambi economicamente non autosufficienti), da versare, quanto al figlio
direttamente al figlio stesso e, quanto figlio , alla madre in Per_1 Per_2
virtù della convivenza con lo stesso, importi da corrispondersi entro il giorno 5 del mese cui si riferisce e da rivalutare annualmente in base agli indici pubblicati dall'ISTAT con decorrenza dal corrente mese;
- dispone che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole siano poste a carico del padre nella misura del 70 % e del 30% a carico della madre, spese come da protocollo del 5/12/2018 in vigore tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Nel costituirsi in giudizio in data 27/06/2022, il resistente, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la rappresentazione della vicenda coniugale della ricorrente ed ha chiesto: il rigetto della domanda di addebito della separazione nonché della domanda di mantenimento in favore della moglie;
porre a proprio carico l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio – maggiorenne non economicamente autosufficiente – nella Per_1
somma ritenuta di giustizia.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto che:
-la moglie, nonostante le sue richieste, non aveva mai voluto lavorare e tale rifiuto, unitamente alle differenze caratteriali, aveva portato i coniugi ad avere dissidi e divergenze, tanto che, per almeno 10 anni, erano vissuti come “separati in casa”;
-in tale contesto – in cui la comunione tra i coniugi era già venuta meno - aveva allacciato un nuovo rapporto affettivo ed aveva avuto una figlia;
-egli, contrariamente a quanto affermato dalla moglie, aveva un ottimo rapporto con i figli e si occupava regolarmente dei bisogni economici della famiglia;
- il figlio era economicamente indipendente, essendo stato assunto alle Per_2
dipendenze della sua impresa, percependo uno stipendio mensile.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, all'udienza del 13/11/2024 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. - i
Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate nell'accordo allegato alle “note di trattazione scritta” in data 12/11/2024, sicché la causa è stata assunta in decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede le condizioni concordate tra le parti (rinuncia della ricorrente all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento per sé e peri i figli, diventati economicamente indipendenti, rinuncia delle parti alle rispettive pretese, avendo definito tutti i rapporti economici), trascritte nell'accordo allegato alle “note di trattazione scritta” in data 12/11/2024, come dalle stesse richiesto, non apparendo tali condizioni in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni dai medesimi pattuite nell'accordo CP_1
allegato alle ” note di trattazione scritta” in data 12/11/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)