Art. 5. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1953.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1952
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 30/12/1958, n. 81
Provvedimento: N. 81 SENTENZA 18 DICEMBRE 1958 Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1958. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 316 del 31 dicembre 1958. Pres. AZZARITI - Rel. BATTAGLINI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità …
Leggi di più...
possibile contrasto con altri precetti della costituzione.·
retroattivita' di leggi finanziarie·
art. 25, comma secondo, cost.·
non esclusione·
retroattivita' in materia penale·
retroattivita' e irretroattivita'·
sent. 81/58 c. legge ed atti equiparati
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!