Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3253 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in ROMA, 85 82037 82037 TELESE TERME ITALIA presso lo studio dell'Avv.DARIO DE VINCENTIS e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI, 28 C/ SEDE CP_1
CP_1
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29/07/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di CP_1 CP_1 essere stato titolare della pensione di inabilità n. 0705462 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2009; che in seguito alla visita di revisione effettuata in data 11.11.2022, con verbale notificato il giorno 25.11.2022, veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%; che, con comunicazione in data 08.03.2023 l' sede di Telese Terme, lo informava che la CP_1 pensione era stata oggetto di ricalcolo a far data dal 1 gennaio 2022, e
1
€51,27 per complessivi, al marzo 2024, €256,35; che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. avverso il verbale di revoca in data 27.04.2023, e all'esito, la prestazione veniva ripristinata con “decorrenza dalla data della visita di revisione (11.11.2022)…”; che, a seguito dell'omologa, l' CP_1 effettuava il ricalcolo e, con provvedimento in data 07.02.2024, verificava , per il periodo decorrente dal giorno 01.12.2022 e fino al 28.02.2024, un credito in favore del sig. di €6.412,06, Pt_1 indicando nella voce Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di Produzione, “Recupero indebito numero 00017597105 importo euro 1845,70”; che, nel calcolo, non teneva, però, conto dell'importo già versato a pagamento dell'indebito, pari ad €256,35, nonostante i numerosi solleciti inviati. Concludeva chiedendo “condannare l' sede di in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante, c.f. , con sede in P.IVA_1
Benevento (BN) alla Via Martiri D' Ungheria al pagamento in favore del sig. della somma di euro 256,35 Parte_1
(duecentocinquantase/35) oltre interessi come per legge. Con vittoria delle spese e del compenso professionale di Avvocato con attribuzione allo scrivente difensore che si dichiara antistatario”. Regolarmente costituito - SEDE DI BENEVENTO invocando CP_1 preliminarmente la compensazione delle spese o comunque la liquidazione in misura non superiore all'importo domandato;
nel merito il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico del ricorrente. Concludeva chiedendo “nel merito, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto nonché sfornito di prova. Spese di lite come per legge, ed in ogni caso applicato l'art. 52 della legge n.69/2009 cit. in memoria".
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Ciò premesso parte ricorrente ha adeguatamente documentato, producendo il verbale dell'11.11.2022, l'attribuzione della CP_1 percentuale del'80% d'invalidità, con conseguente revoca della pensione d'inabilità in godimento.
Ha, altresì, documentato, producendo decreto di omologa, che, a seguito di impugnazione del predetto verbale, in data 05.10.2023, gli
2 veniva riconosciuta la pensione d'inabilità a decorrere dalla visita di revisione.
Ha prodotto la comunicazione in data 07.02.2024 con la quale, CP_1 veniva ricalcolata la pensione dal 2022 e fino al 28.02.2024, quantificando il suo credito a tale titolo in €6.412,06 complessivi.
Nel prospetto contenuto nella comunicazione viene indicata anche la somma di €1.845,70, chiesta a titolo di ripetizione indebito n.00017597105, a titolo di conguaglio 2022\marzo 2023, indicata come “Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”.
Appare, dunque, ampiamente dimostrato il fatto che, per effetto del decreto di omologa, veniva cancellato l'indebito maturato, posto che la prestazione veniva riconosciuta fin dal momento della revoca.
Ne consegue che risulta provato che gli importi versati a titolo di restituzione indebito, come da richiesta di rateizzo in data 27.03.2023, andavano restituiti al Tali importi, come documentato dalla Pt_1 ricevuta Pagopa prodotta, ammontano ad €51,27 per cinque mesi, per complessivi €256,35.
Pertanto, alcun dubbio che l' debba essere condannata al CP_1 pagamento di tale somma maggiorata di interessi dalla maturazione al soddisfo.
Per il principio della soccombenza - SEDE DI BENEVENTO CP_1 dev'essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella
[...] misura minima, e, ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c., non superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di SEDE DI BENEVENTO, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna CP_1
BENEVENTO al pagamento in favore di
[...] Parte_1
a titolo di indebito della somma di €256,35. oltre
[...] interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna al pagamento in CP_1 CP_1 favore di delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi €256 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA,
3 con distrazione.
Benevento 26/03/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4