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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Ii Trav 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001830857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001830857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001830857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché la Regione Calabria, impugnando l'intimazione di pagamento n°13920259001830857000 notificata da AdER in data 14.10.2025 dell'importo complessivo di €16.873,17 limitatamente ed esclusivamente alle sottese cartelle di pagamento di seguito indicate:
1. Cartella di pagamento n.139 2018 0004513741 000 formata su ruolo emesso da Regione Calabria per l'omesso versamento di “Tassa automobilistica art.17 legge 449/97” anno 2013 e 2014 1.299,29;
2. Cartella di pagamento n.139 2021 0001851761 000 su ruolo emesso da Regione Calabria per l'omesso versamento di “Tassa automobilistica art.17 legge 449/97” anno 2016 di €132,99.
Il ricorrente ha lamentato la presunta omessa notifica del verbale di accertamento e delle suddette cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnate e, la conseguente, decadenza e intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Calabria che richiedevano respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni di ER e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario. Tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Invero, dalle allegazioni prodotte dal concessionario e dall'ente impositore risultano notificati gli atti prodromici, nonché numerosi atti intermedi, sicché alcun decorso della prescrizione è maturato (considerato anche il periodo di sospensione obbligatoria dei termini come da normativa emergenziale covid).
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente
Cass. n. 10736 del 2024). Non ci si può limitare, come invece la ricorrente fa in memoria, a disconoscere le relate di notifica e/o le firme apposte dai consegnatari gli atti notificati in via del tutto generica, richiedendo ulteriori produzioni e/o oneri non ammessi da normativa primaria e secondaria che assiste la notifica a mezzo posta degli atti fiscali.
Intanto, si ricorda che l'elenco dei soggetti di cui all'art. 139 co. 2 c.p.c. è più ampio e non è legato allo stato di famiglia o alla stabile convivenza. La norma prescrive che "se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace") con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo. Ora, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto familiare e/o di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. In tal senso, la dichiarazione del messo notificatore circa la spedizione della raccomandata contenuta nella prodotta relata di notifica della cartella fa fede fino a querela di falso.
Vieppiù è a dirsi circa l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio;
tale onere, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione. In particolare il criterio al quale fare riferimento, tra i tanti, è quello contenuto nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Peraltro, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Corte Cass. N. 16836/2021).
Dall'esame della documentazione prodotta poi, risultano perfezionati gli adempimenti ex artt. 139, 140 e
143 c.p.c.
Si ricorda che, in merito all'iter per il perfezionamento della notifica, una volta avvenuto il deposito dell'atto impositivo nella casa comunale (verificato in atto), nel caso di irreperibilità assoluta, non è necessario inviare al contribuente la raccomandata informativa, sull'avvenuto deposito. Su tale questione si è espressa la
Cassazione con l'ordinanza n. 1338 del 18.01.2019: «lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale (Cass. n. 16696 del 2013)». L' invio della raccomandata informativa è invece richiesta ai fini del perfezionamento della notifica, qualora il contribuente risulti momentaneamente assente. In tal caso la notifica si perfeziona con i seguenti passaggi chiariti dall'ordinanza n. 1338 del 18.01.2019: «a) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata».
Ebbene tanto comprova la concessionaria resistente con le produzioni allegate, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in memoria. Basta infatti l'attestazione della compiuta giacenza rispetto alla spedizione della c.d. raccomandata informativa a rendere perfezionata la notifica.
Peraltro, quanto alla diligenza circa gli spostamenti di residenza della contribuente è onere della stessa comprovarli per tempo e rispetto alle singole notifiche degli atti censurate. La qual cosa non viene offerta quale prova. Senza poi voler indugiare sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Tale disciplina è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio (tra le più recenti, vedi Cassazione, pronunce 13739/2017,
12264/2017 e 27129/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si quantificano in euro 470,00 oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Ii Trav 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001830857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001830857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001830857000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché la Regione Calabria, impugnando l'intimazione di pagamento n°13920259001830857000 notificata da AdER in data 14.10.2025 dell'importo complessivo di €16.873,17 limitatamente ed esclusivamente alle sottese cartelle di pagamento di seguito indicate:
1. Cartella di pagamento n.139 2018 0004513741 000 formata su ruolo emesso da Regione Calabria per l'omesso versamento di “Tassa automobilistica art.17 legge 449/97” anno 2013 e 2014 1.299,29;
2. Cartella di pagamento n.139 2021 0001851761 000 su ruolo emesso da Regione Calabria per l'omesso versamento di “Tassa automobilistica art.17 legge 449/97” anno 2016 di €132,99.
Il ricorrente ha lamentato la presunta omessa notifica del verbale di accertamento e delle suddette cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnate e, la conseguente, decadenza e intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Calabria che richiedevano respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni di ER e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi che l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario. Tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 1961 del 2019).
Invero, dalle allegazioni prodotte dal concessionario e dall'ente impositore risultano notificati gli atti prodromici, nonché numerosi atti intermedi, sicché alcun decorso della prescrizione è maturato (considerato anche il periodo di sospensione obbligatoria dei termini come da normativa emergenziale covid).
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente
Cass. n. 10736 del 2024). Non ci si può limitare, come invece la ricorrente fa in memoria, a disconoscere le relate di notifica e/o le firme apposte dai consegnatari gli atti notificati in via del tutto generica, richiedendo ulteriori produzioni e/o oneri non ammessi da normativa primaria e secondaria che assiste la notifica a mezzo posta degli atti fiscali.
Intanto, si ricorda che l'elenco dei soggetti di cui all'art. 139 co. 2 c.p.c. è più ampio e non è legato allo stato di famiglia o alla stabile convivenza. La norma prescrive che "se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace") con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo. Ora, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto familiare e/o di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. In tal senso, la dichiarazione del messo notificatore circa la spedizione della raccomandata contenuta nella prodotta relata di notifica della cartella fa fede fino a querela di falso.
Vieppiù è a dirsi circa l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio;
tale onere, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione. In particolare il criterio al quale fare riferimento, tra i tanti, è quello contenuto nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Peraltro, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Corte Cass. N. 16836/2021).
Dall'esame della documentazione prodotta poi, risultano perfezionati gli adempimenti ex artt. 139, 140 e
143 c.p.c.
Si ricorda che, in merito all'iter per il perfezionamento della notifica, una volta avvenuto il deposito dell'atto impositivo nella casa comunale (verificato in atto), nel caso di irreperibilità assoluta, non è necessario inviare al contribuente la raccomandata informativa, sull'avvenuto deposito. Su tale questione si è espressa la
Cassazione con l'ordinanza n. 1338 del 18.01.2019: «lo stato di “irreperibilità assoluta” del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di “irreperibilità relativa”, e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale (Cass. n. 16696 del 2013)». L' invio della raccomandata informativa è invece richiesta ai fini del perfezionamento della notifica, qualora il contribuente risulti momentaneamente assente. In tal caso la notifica si perfeziona con i seguenti passaggi chiariti dall'ordinanza n. 1338 del 18.01.2019: «a) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata».
Ebbene tanto comprova la concessionaria resistente con le produzioni allegate, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in memoria. Basta infatti l'attestazione della compiuta giacenza rispetto alla spedizione della c.d. raccomandata informativa a rendere perfezionata la notifica.
Peraltro, quanto alla diligenza circa gli spostamenti di residenza della contribuente è onere della stessa comprovarli per tempo e rispetto alle singole notifiche degli atti censurate. La qual cosa non viene offerta quale prova. Senza poi voler indugiare sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni. Tale disciplina è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio (tra le più recenti, vedi Cassazione, pronunce 13739/2017,
12264/2017 e 27129/2016).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che si quantificano in euro 470,00 oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.