Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 273
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti e conseguente decadenza/prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che l'avviso di intimazione non è un atto impositivo autonomo e che, in base alla normativa, può essere impugnato solo per vizi propri, a meno che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto. Le produzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria dimostrano la notifica degli atti prodromici e intermedi, escludendo la maturazione della prescrizione, anche considerando le sospensioni per emergenza COVID. La contestazione delle relate di notifica è stata ritenuta generica e non sufficiente a disconoscere la validità degli atti, anche in considerazione delle norme sulla notifica a mezzo posta e a mezzo ufficiale giudiziario, nonché sull'onere di disconoscimento delle copie fotostatiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 273
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo