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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14124 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3047/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 3047/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa come in atti. Controparte_1
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha opposto il decreto ingiuntivo (n. 26537/2015) emesso nei suoi confronti Controparte_1 dal Tribunale di Roma in favore della per la somma di euro 974.186,38, a causa del Parte_1 mancato pagamento del corrispettivo del contratto di appalto del 27.10.10 (n. 2749) riguardante il restauro del Policlinico Militare del Celio essendosi resa affittuaria del ramo d'azienda relativo all'esecuzione dei lavori edili da parte della stipulante . Controparte_2
Ha eccepito il pagamento parziale della sorte e l'errata quantificazione degli interessi.
Nel costituirsi in giudizio la Società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla parte di capitale versato successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo pari ad € 927.312,47, e condannarsi il al pagamento della residua somma di Controparte_1 euro 46.893,91, relativa alla quota parte del terzo SAL oltre a quella di € 36.557,90 per interessi legali e di mora.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. il Giudice ha ordinato al opponente CP_1 di pagare l'importo di € 46.873,91, dovuto per sorte ritenendo che la debenza degli interessi come richiesti meritasse approfondimento (22.6.2016).
pagina1 di 4 L'Amministrazione ha quindi rappresentato (183, n. 1 c.p.c.) allegando i relativi mandati di aver proceduto il 18.04.2016 al pagamento in favore della cessionaria del Controparte_3 credito relativo al terzo e quarto SAL, delle fatture riguardanti il terzo e il quarto certificato di acconto (n. VPA15000001 del 21.04.15; n. VPA15000009 del 28.09.15).
Con ciò ritenendo nulla più dovuto alla società opposta per sorte, residuando la somma di euro
2.133,55, per interessi da ritardato pagamento del SAL n.1, non oggetto di cessione eccependo altresì il difetto di legittimazione ad agire della Società ricorrente che, al momento della proposizione dell'azione monitoria, aveva già ceduto il credito.
Assumeva inoltre che la somma spettante per interessi fosse parti ad euro € 33.856,94 (memoria
183, n. 2 c.p.c.)
La Società deduceva l'avvenuta retrocessione del credito in suo favore da parte della Parte_2
(20.9.2016) a sua volta cessionaria della riaffermandosi titolare esclusiva del
[...] Controparte_3 credito oggetto di ordinanza - ingiunzione, pari alla somma complessiva di € 46.873,91, oltre agli interessi pari ad euro € 35.276,20, non essendo la pervenuta nella disponibilità Controparte_3 delle relative somme di cui ai mandati di pagamento (memorie ex art. 183 c.p.c.).
Infine l'Amministrazione eccepiva di aver pagato alla per effetto dell'intervenuta Parte_1 retrocessione del credito la minor somma di euro 14.690,58, a titolo di interessi, così ricalcolata, non potendo ad essa imputarsi le conseguenze del ritardo intercorso fra la data di maturazione del credito e quella in cui era intervenuta l'accettazione della cessione del credito stesso da a Pt_1
notificatale alla fine di marzo 2016 (Note conclusive). Controparte_3
Con l'istanza per la riassunzione del processo interrotto in seguito al fallimento della il Parte_1
ha chiesto dichiararsi che nulla è più dovuto all'intimante, in ragione dei CP_1 CP_1 pagamenti intervenuti.
La Società ha reiterato le conclusioni formulate.
La è legittimata nel presente giudizio essendo intervenuta in suo favore la retrocessione Parte_1 del credito dedotto in causa da parte della a sua volta cessionaria della Parte_2 CP_3
(20.9.2016).
[...]
Invero sono noti i principi espressi dal Giudice di legittimità.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia (Cass., n. 32814 del 2023).
In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che pagina2 di 4 decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass., n. 40110 del 2021).
Quanto al merito deve pur sempre richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n. 1743 del 2007).
Deve quindi rilevarsi che l'asserito pagamento della residua somma in favore di in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito non é stato provato dall'Amministrazione.
Quest'ultima ha prodotto invero i mandati di pagamento (18.2.16 e 5.8.16) che tuttavia non risultano quietanzati mancando per questo la dimostrazione in ogni caso non altrimenti fornita che alla società sia stata effettivamente corrisposta la somma dovuta.
Mentre la necessità della quietanza come prova del pagamento da parte della PA è affermata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al principio costituzionale di buon andamento cui essa deve informarsi (Cass., n. 1105 del 2007; Cass., n. 1587 del 2007).
Deve quindi riconoscersi la spettanza alla Società della somma di euro 46.873,91, per sorte.
Quanto agli interessi è infondata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione secondo la quale essi ammonterebbero ad euro 14.690,58, per le ritenute ragioni di cui si è dato conto ma che non le consentono di sfuggire alle conseguenze del ritardo.
Infatti essa aveva l'obbligo di eseguire il pagamento alla scadenza al soggetto in quel momento legittimato a riceverlo.
Per cui l'inadempimento è alla stessa imputabile non ricorrendo i presupposti di legge per l'esonero da responsabilità (1176, 1218 ,1282 c.c.)
Gli interessi devono quindi ritenersi pari alla somma di euro 35.276,20, come richiesta dalla Società
(memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c.) in base ai calcoli esplicitati nel relativo allegato non avendo l'Amministrazione opponente formulato specifica contestazione rispetto a tale quantificazione.
Poiché non è contestata la corresponsione a tale titolo della somma di euro 14.690,58,
l'Amministrazione è tenuta al pagamento di quella residua di euro 20585,62, per interessi.
Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo in ragione degli intervenuti pagamenti condannandosi il al pagamento in favore della della complessiva Controparte_1 Parte_1
pagina3 di 4 somma di euro 67459,53, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della notifica del ricorso in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Condanna il per le causali di cui in motivazione al pagamento in favore della Controparte_1
a) della somma di euro 67459,53, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della Parte_1 notifica del ricorso in monitorio previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarata cessazione della materia del contendere per la somma già corrisposta dall'Amministrazione b) al pagamento delle spese legali liquidate in euro 15300,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 3047/2016 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentata e difesa come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa come in atti. Controparte_1
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha opposto il decreto ingiuntivo (n. 26537/2015) emesso nei suoi confronti Controparte_1 dal Tribunale di Roma in favore della per la somma di euro 974.186,38, a causa del Parte_1 mancato pagamento del corrispettivo del contratto di appalto del 27.10.10 (n. 2749) riguardante il restauro del Policlinico Militare del Celio essendosi resa affittuaria del ramo d'azienda relativo all'esecuzione dei lavori edili da parte della stipulante . Controparte_2
Ha eccepito il pagamento parziale della sorte e l'errata quantificazione degli interessi.
Nel costituirsi in giudizio la Società ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla parte di capitale versato successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo pari ad € 927.312,47, e condannarsi il al pagamento della residua somma di Controparte_1 euro 46.893,91, relativa alla quota parte del terzo SAL oltre a quella di € 36.557,90 per interessi legali e di mora.
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. il Giudice ha ordinato al opponente CP_1 di pagare l'importo di € 46.873,91, dovuto per sorte ritenendo che la debenza degli interessi come richiesti meritasse approfondimento (22.6.2016).
pagina1 di 4 L'Amministrazione ha quindi rappresentato (183, n. 1 c.p.c.) allegando i relativi mandati di aver proceduto il 18.04.2016 al pagamento in favore della cessionaria del Controparte_3 credito relativo al terzo e quarto SAL, delle fatture riguardanti il terzo e il quarto certificato di acconto (n. VPA15000001 del 21.04.15; n. VPA15000009 del 28.09.15).
Con ciò ritenendo nulla più dovuto alla società opposta per sorte, residuando la somma di euro
2.133,55, per interessi da ritardato pagamento del SAL n.1, non oggetto di cessione eccependo altresì il difetto di legittimazione ad agire della Società ricorrente che, al momento della proposizione dell'azione monitoria, aveva già ceduto il credito.
Assumeva inoltre che la somma spettante per interessi fosse parti ad euro € 33.856,94 (memoria
183, n. 2 c.p.c.)
La Società deduceva l'avvenuta retrocessione del credito in suo favore da parte della Parte_2
(20.9.2016) a sua volta cessionaria della riaffermandosi titolare esclusiva del
[...] Controparte_3 credito oggetto di ordinanza - ingiunzione, pari alla somma complessiva di € 46.873,91, oltre agli interessi pari ad euro € 35.276,20, non essendo la pervenuta nella disponibilità Controparte_3 delle relative somme di cui ai mandati di pagamento (memorie ex art. 183 c.p.c.).
Infine l'Amministrazione eccepiva di aver pagato alla per effetto dell'intervenuta Parte_1 retrocessione del credito la minor somma di euro 14.690,58, a titolo di interessi, così ricalcolata, non potendo ad essa imputarsi le conseguenze del ritardo intercorso fra la data di maturazione del credito e quella in cui era intervenuta l'accettazione della cessione del credito stesso da a Pt_1
notificatale alla fine di marzo 2016 (Note conclusive). Controparte_3
Con l'istanza per la riassunzione del processo interrotto in seguito al fallimento della il Parte_1
ha chiesto dichiararsi che nulla è più dovuto all'intimante, in ragione dei CP_1 CP_1 pagamenti intervenuti.
La Società ha reiterato le conclusioni formulate.
La è legittimata nel presente giudizio essendo intervenuta in suo favore la retrocessione Parte_1 del credito dedotto in causa da parte della a sua volta cessionaria della Parte_2 CP_3
(20.9.2016).
[...]
Invero sono noti i principi espressi dal Giudice di legittimità.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia (Cass., n. 32814 del 2023).
In tema di procedimento civile, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che pagina2 di 4 decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass., n. 40110 del 2021).
Quanto al merito deve pur sempre richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n. 1743 del 2007).
Deve quindi rilevarsi che l'asserito pagamento della residua somma in favore di in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito non é stato provato dall'Amministrazione.
Quest'ultima ha prodotto invero i mandati di pagamento (18.2.16 e 5.8.16) che tuttavia non risultano quietanzati mancando per questo la dimostrazione in ogni caso non altrimenti fornita che alla società sia stata effettivamente corrisposta la somma dovuta.
Mentre la necessità della quietanza come prova del pagamento da parte della PA è affermata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al principio costituzionale di buon andamento cui essa deve informarsi (Cass., n. 1105 del 2007; Cass., n. 1587 del 2007).
Deve quindi riconoscersi la spettanza alla Società della somma di euro 46.873,91, per sorte.
Quanto agli interessi è infondata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione secondo la quale essi ammonterebbero ad euro 14.690,58, per le ritenute ragioni di cui si è dato conto ma che non le consentono di sfuggire alle conseguenze del ritardo.
Infatti essa aveva l'obbligo di eseguire il pagamento alla scadenza al soggetto in quel momento legittimato a riceverlo.
Per cui l'inadempimento è alla stessa imputabile non ricorrendo i presupposti di legge per l'esonero da responsabilità (1176, 1218 ,1282 c.c.)
Gli interessi devono quindi ritenersi pari alla somma di euro 35.276,20, come richiesta dalla Società
(memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c.) in base ai calcoli esplicitati nel relativo allegato non avendo l'Amministrazione opponente formulato specifica contestazione rispetto a tale quantificazione.
Poiché non è contestata la corresponsione a tale titolo della somma di euro 14.690,58,
l'Amministrazione è tenuta al pagamento di quella residua di euro 20585,62, per interessi.
Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo in ragione degli intervenuti pagamenti condannandosi il al pagamento in favore della della complessiva Controparte_1 Parte_1
pagina3 di 4 somma di euro 67459,53, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della notifica del ricorso in monitorio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Condanna il per le causali di cui in motivazione al pagamento in favore della Controparte_1
a) della somma di euro 67459,53, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della Parte_1 notifica del ricorso in monitorio previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarata cessazione della materia del contendere per la somma già corrisposta dall'Amministrazione b) al pagamento delle spese legali liquidate in euro 15300,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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