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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/07/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5537/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza CARTOLARE
Il Giudice Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura. È verbale Il Giudice Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la discus- sione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5537/2017 r.g.a.c.
TRA on sede in Orta di Atella (CE) alla Via Garibaldi Parte_1
n. 77 (p. iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., parte elettiva- P.IVA_1
mente domiciliata in Cercola alla C.so Riccardi n. 98 presso lo studio dell'Avv. 1
Paolo Giannarini, rappresenta e difesa in virtù di procura in atti dagli Avv.ti
Raffaele Agliata (c.f.: ), e Paolo Giannarini (c.f.: CodiceFiscale_1
) CodiceFiscale_2 [...]
[...]
, (P.IVA Parte_2
) elettivamente domiciliata in Acerra alla Via Vittorio Veneto n. P.IVA_2
69, presso lo studio dell'Avv. Antonio De Matteis (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti. - APPELLATA -
E
(c.f.: ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_3
p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, presso lo studio dell'Avv. Rosa Iossa (c.f.: ) dalla quale è rappre- CodiceFiscale_4
sentata e difesa in virtù di procura in atti;
- APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, (c.f.: – P.IVA ) in per- Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
sona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla Via
Pino Amato n. 55, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Piccolo (c.f.:
[...]
) dalle quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
C.F._5
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1846/2016 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
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all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' propone- Parte_1
va appello avverso la sentenza n. 1846/2017 del Giudice di Pace di Nola, con la quale in accoglimento della domanda esperita dalla odier- Parte_2
na appellata, il giudice di prime cure dichiarava non dovuta la somma relativa al servizio di depurazione delle acque reflue. In particolare, appellante conte- stava l'errata valutazione del thema probandum e del thema decidendum, stante la carenza di legittimazione passiva dell' nonché il difetto di Parte_1
prova in ordine al mancato funzionamento degli impianti di depurazione.
Ha resistito al gravame la che insi- Parte_2
steva per la conferma dell'impugnata pronuncia, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la che, nel proporre appello Controparte_1
incidentale, chiedeva dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore di quello tributario, nel merito la carenza di legit- timazione passiva della e il rigetto della domanda poiché infondata. CP_1
Si costituiva, altresì il che chiedeva dichiararsi la propria ca- Controparte_2
renza di legittimazione passiva nonché il rigetto della domanda proposta in primo grado perché infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo vari rinvii, la causa giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato, mentre meritano parziale accoglimento gli appelli incidentali proposti dalla
[...
[...] [...]
e dal per le ragioni di seguito ri- Controparte_3 Controparte_2
portate.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica appor- tata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver- tito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che entrambi gli appelli spiegati supe- rano il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiti- camente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono ri- chieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giu- dicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tri- bunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Per ragioni di ordine logico occorre anteporre l'esame del motivo di appello incidentale con il quale la si duole del mancato acco- CP_1
glimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione tributaria, già sollevata in prime cure dalla e Controparte_1
reiterata in questa sede.
Sul punto, va precisato che la natura di corrispettivo contrattuale attribuita al canone per il servizio di depurazione determina l'esclusione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie ed, in tal senso, si è espressa la Corte Costitu-
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zionale la quale, con la sentenza 11.02.2010 n° 39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazio- ne delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). La Consulta ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizio- ne del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del Dlgs 3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
A tal punto, ancora per ragioni di carattere logico, evidenziato che tutte le appellanti si dolgono della condanna solidale al pagamento delle spese fondata sul mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legitti- mazione passiva sollevato in primo grato, andranno riuniti i relativi motivi di gravame procedendo all'esame congiunto degli stessi.
Il motivo è destituito di fondamento per l'appellante principale, dovendosi affermare la sussistenza della legittimazione passiva della so- la risultando per converso meritevole di accoglimento per Parte_1
le appellanti incidentali le quali risultano effettivamente non legittima- te.
Al riguardo, l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non
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dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
Non ignora questo giudice che la precedente giurisprudenza di merito
(anche dell'intestato tribunale), si è espressa in modo difforme in ordine alla individuazione del legittimato passivo. Tuttavia, deve darsi atto che, ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità, la disposizione legislativa poc'anzi richiamata deve essere interpretata nel senso che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico per la restituzione delle somme erogate quale quota del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depura- zione acque, -risultando irrilevante la proprietà degli impianti di depurazione- va indirizzata nei confronti del soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361;
Cassazione Civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270), non potendosi ritenere te- nuta alla restituzione la quale proprietaria-mandante. Controparte_1
Tale disposizione trova applicazione non solo nell'ipotesi di cui al 2033 cc, ma anche nel caso in esame di azione di accertamento negativo del credito, nell'ambito della quale unico legittimato passivo non può che essere la sola essendo destituito di fondamento il rilievo secondo cui la Parte_1
predetta società, quale mera delegata alla riscossione delle somme, non avesse alcun ruolo in merito alla legittimità o meno della richiesta di corresponsione posta a fondamento della domanda attorea. Sul punto, si osserva che è la stes- sa Acquedotti S.C.P.A. qualificatasi espressamente come “mandataria”, depu- tata alla riscossione dei canoni di depurazione “per conto e nell'interesse” del- la e del canone fognario per conto del Controparte_1 Controparte_2
sicché, proprio in qualità di mandataria senza rappresentanza della CP_1
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(e del , gli effetti giuridici dell'attività rappresentativa posta CP_1 CP_2
in essere non possono che ricadere, come da disciplina codicistica, nella sfera giuridica del mandatario, necessitando di un successivo trasferimento degli stessi al mandante (c.d. rappresentanza indiretta o senza rappresentanza).
Agendo, infatti, per conto e nell'interesse della e del Co- Controparte_1
l'appellante nella qualità di mandataria, in assenza di contempla- CP_4
tio domini, riveste il ruolo di soggetto legittimato passivo della domanda attorea a nulla rilevando i relativi rapporti interni di concessione con i relativi enti lo- cali (Cfr. Tribunale Nola Sent. n.1785/2025; 1779/2025).
Ciò atteso, se pertanto è vero che l'unica legittimata passiva è ri- Parte_1
tenuto infondato il motivo di gravame interposto dalla stessa, non possono che trovare accoglimento i motivi di gravame interposti dalle appellanti inci- dentali che effettivamente ne sono sfornite, con la conseguenza che, in rifor- ma del capo impugnato, le spese processuali del primo grado di giudizio de- vono essere poste a carico esclusivo di Parte_1
Parimenti, dovranno essere riuniti i motivi di gravame con cui tutti gli appellanti si dolgono nel merito dell'accoglimento della domanda azionata in primo grado dalla soc. censurando l'erronea valuta- Parte_2
zione delle emergenze istruttorie ritenendo, da un lato, che la suddetta società non abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante e, dall'altro lato, che esse appellanti hanno dimostrato il funzionamento del servizio di depurazio- ne.
Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'onere di provare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione grava sul gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nella specie, la società Ciò vale Parte_1
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sia nel caso in cui l'utente agisca al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, sia nel caso in cui esperisca una mera azione di accer- tamento negativo del credito. Infatti, come statuito dalla Suprema Corte “se da un lato, nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n.
208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depura- zione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o com- pletamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispon- dente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cas- sazione civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270); dall'altro, anche in ipotesi di azione di accertamento negativo del credito (tesa meramente a paralizzare la pretesa creditoria del gestore), le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostan- ziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudi- zio, sicché, indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, anche l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul preteso titolare dello stesso, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo, ed è su questi che si riverberano le conseguenze della mancata dimostrazione” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9706).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche è evidente che l'onere di provare il corretto funzionamento degli impianti, quale fatto costitutivo del diritto al corrispettivo, non può che gravare sul gestore del servizio, creditore della pre-
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stazione di corresponsione del canone di depurazione, ovvero la società
[...]
Controparte_5
Ciò chiarito, l' per dimostrare l'attivazione e il funziona- Parte_1
mento dell'impianto di depurazione, ha richiamato la nota della Giunta Regio- nale della Campania prot. n. 0234205 del 18 marzo 2009 che attesterebbe “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, senza solu- zione di continuità”; tale nota sembrerebbe confermata da apposita comuni- cazione fornita da una società terza rispetto al giudizio, ossia la CP_6
[...]
Ebbene, dalla lettura di siffatti documenti emergono solo vacue e generiche affermazioni sul funzionamento degli impianti di depurazione, prive di qual- siasi concreto riscontro tecnico idoneo a provare l'effettivo e regolare funzio- namento nell'intero arco temporale in questione e, dunque, l'effettiva fruizio- ne del servizio da parte dell'odierna appellata.
Né tale prova può dirsi assolta dalla bolletta versata in atti da parte appellata, evincendosi dalla stessa solo un valore numerico, relativo alla sevizio di depu- razione, inferiore rispetto allo stesso parametro relativo ai consumi;
né alcun rilevanza può essere riferita alla dichiarazione in essa contenuta circa la ripresa della bollettazione relativa alle acque reflue a partire dal 1 gennaio 2011, trat- tandosi di una dichiarazione di parte non supportata, come sopra già richiama- to, da alcuna idonea documentazione. Uguale valenza è da attribuirsi alla nota
Prot. N. 193-2008 dell' non avendo provveduto ad allega- Parte_1
re la delibera comunale n. 288 del 03.11.2008 a seguito della quale la stessa avrebbe “provveduto a sospendere la fatturazione relativa alla quota depurazione” (Cfr. all. n. 8 fascicolo primo grado parte appellante)
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Alla luce di quanto innanzi esposto, andrà per il resto confermata la sentenza gravata.
Le spese di lite del giudizio di appello nei rapporti tra l'appellante principale e l'appellata seguono la soccom- Parte_2
benza e vengono liquidate come da dispositivo. tenuto conto del
D.M.55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, incluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia. Stante il rigetto integrale della impu- gnazione proposta da si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1
quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n.228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
L'intervento della pronuncia della Suprema Corte in pendenza del presente giudizio in ordine alla legittimazione passiva giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra le altre parti in causa (e segnatamente e . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione I Civile, in persona del giudice dott.ssa Dora Ta- gliafierro ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.1846/2017 del Giudice di Pace di Nola, così decide:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti da CP_1
e dichiara il difetto di legittimazione pas-
[...] Controparte_2
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siva di entrambi gli enti e per l'effetto condanna al pa- Parte_1
gamento delle spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano, in favore di ciascun difensore, per il
[...]
primo grado di giudizio, in complessivi €.330,00 per compensi profes- sionali oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge, se dovuti, e per il secondo grado di giudizio in complessi €.662,00 per compensi professionali oltre spese generali 15% iva e cpa come per legge, se do- vuti;
3. compensa le spese di lite tra le altre parti;
4. condanna parte appellante principale , ex art. 13, Parte_1
comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stes- sa impugnazione.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza CARTOLARE
Il Giudice Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura. È verbale Il Giudice Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la discus- sione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5537/2017 r.g.a.c.
TRA on sede in Orta di Atella (CE) alla Via Garibaldi Parte_1
n. 77 (p. iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., parte elettiva- P.IVA_1
mente domiciliata in Cercola alla C.so Riccardi n. 98 presso lo studio dell'Avv. 1
Paolo Giannarini, rappresenta e difesa in virtù di procura in atti dagli Avv.ti
Raffaele Agliata (c.f.: ), e Paolo Giannarini (c.f.: CodiceFiscale_1
) CodiceFiscale_2 [...]
[...]
, (P.IVA Parte_2
) elettivamente domiciliata in Acerra alla Via Vittorio Veneto n. P.IVA_2
69, presso lo studio dell'Avv. Antonio De Matteis (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._3
in atti. - APPELLATA -
E
(c.f.: ) in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_3
p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, presso lo studio dell'Avv. Rosa Iossa (c.f.: ) dalla quale è rappre- CodiceFiscale_4
sentata e difesa in virtù di procura in atti;
- APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE -
E
, (c.f.: – P.IVA ) in per- Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
sona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla Via
Pino Amato n. 55, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Piccolo (c.f.:
[...]
) dalle quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
C.F._5
- APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1846/2016 del Giudice di Pace di
Nola
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
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all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' propone- Parte_1
va appello avverso la sentenza n. 1846/2017 del Giudice di Pace di Nola, con la quale in accoglimento della domanda esperita dalla odier- Parte_2
na appellata, il giudice di prime cure dichiarava non dovuta la somma relativa al servizio di depurazione delle acque reflue. In particolare, appellante conte- stava l'errata valutazione del thema probandum e del thema decidendum, stante la carenza di legittimazione passiva dell' nonché il difetto di Parte_1
prova in ordine al mancato funzionamento degli impianti di depurazione.
Ha resistito al gravame la che insi- Parte_2
steva per la conferma dell'impugnata pronuncia, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche la che, nel proporre appello Controparte_1
incidentale, chiedeva dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario in favore di quello tributario, nel merito la carenza di legit- timazione passiva della e il rigetto della domanda poiché infondata. CP_1
Si costituiva, altresì il che chiedeva dichiararsi la propria ca- Controparte_2
renza di legittimazione passiva nonché il rigetto della domanda proposta in primo grado perché infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo vari rinvii, la causa giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
L'appello principale è infondato e deve essere rigettato, mentre meritano parziale accoglimento gli appelli incidentali proposti dalla
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[...] [...]
e dal per le ragioni di seguito ri- Controparte_3 Controparte_2
portate.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica appor- tata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver- tito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che entrambi gli appelli spiegati supe- rano il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, segnatamente, indica analiti- camente 1) le parti che si intendono appellate e le modifiche che vengono ri- chieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giu- dicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tri- bunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Per ragioni di ordine logico occorre anteporre l'esame del motivo di appello incidentale con il quale la si duole del mancato acco- CP_1
glimento dell'eccezione del difetto di giurisdizione del g.o. in favore della giurisdizione tributaria, già sollevata in prime cure dalla e Controparte_1
reiterata in questa sede.
Sul punto, va precisato che la natura di corrispettivo contrattuale attribuita al canone per il servizio di depurazione determina l'esclusione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie ed, in tal senso, si è espressa la Corte Costitu-
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zionale la quale, con la sentenza 11.02.2010 n° 39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazio- ne delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). La Consulta ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizio- ne del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del Dlgs 3/4/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
A tal punto, ancora per ragioni di carattere logico, evidenziato che tutte le appellanti si dolgono della condanna solidale al pagamento delle spese fondata sul mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legitti- mazione passiva sollevato in primo grato, andranno riuniti i relativi motivi di gravame procedendo all'esame congiunto degli stessi.
Il motivo è destituito di fondamento per l'appellante principale, dovendosi affermare la sussistenza della legittimazione passiva della so- la risultando per converso meritevole di accoglimento per Parte_1
le appellanti incidentali le quali risultano effettivamente non legittima- te.
Al riguardo, l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non
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dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”.
Non ignora questo giudice che la precedente giurisprudenza di merito
(anche dell'intestato tribunale), si è espressa in modo difforme in ordine alla individuazione del legittimato passivo. Tuttavia, deve darsi atto che, ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità, la disposizione legislativa poc'anzi richiamata deve essere interpretata nel senso che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico per la restituzione delle somme erogate quale quota del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depura- zione acque, -risultando irrilevante la proprietà degli impianti di depurazione- va indirizzata nei confronti del soggetto gestore del rapporto di utenza, ossia il soggetto che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20361;
Cassazione Civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270), non potendosi ritenere te- nuta alla restituzione la quale proprietaria-mandante. Controparte_1
Tale disposizione trova applicazione non solo nell'ipotesi di cui al 2033 cc, ma anche nel caso in esame di azione di accertamento negativo del credito, nell'ambito della quale unico legittimato passivo non può che essere la sola essendo destituito di fondamento il rilievo secondo cui la Parte_1
predetta società, quale mera delegata alla riscossione delle somme, non avesse alcun ruolo in merito alla legittimità o meno della richiesta di corresponsione posta a fondamento della domanda attorea. Sul punto, si osserva che è la stes- sa Acquedotti S.C.P.A. qualificatasi espressamente come “mandataria”, depu- tata alla riscossione dei canoni di depurazione “per conto e nell'interesse” del- la e del canone fognario per conto del Controparte_1 Controparte_2
sicché, proprio in qualità di mandataria senza rappresentanza della CP_1
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(e del , gli effetti giuridici dell'attività rappresentativa posta CP_1 CP_2
in essere non possono che ricadere, come da disciplina codicistica, nella sfera giuridica del mandatario, necessitando di un successivo trasferimento degli stessi al mandante (c.d. rappresentanza indiretta o senza rappresentanza).
Agendo, infatti, per conto e nell'interesse della e del Co- Controparte_1
l'appellante nella qualità di mandataria, in assenza di contempla- CP_4
tio domini, riveste il ruolo di soggetto legittimato passivo della domanda attorea a nulla rilevando i relativi rapporti interni di concessione con i relativi enti lo- cali (Cfr. Tribunale Nola Sent. n.1785/2025; 1779/2025).
Ciò atteso, se pertanto è vero che l'unica legittimata passiva è ri- Parte_1
tenuto infondato il motivo di gravame interposto dalla stessa, non possono che trovare accoglimento i motivi di gravame interposti dalle appellanti inci- dentali che effettivamente ne sono sfornite, con la conseguenza che, in rifor- ma del capo impugnato, le spese processuali del primo grado di giudizio de- vono essere poste a carico esclusivo di Parte_1
Parimenti, dovranno essere riuniti i motivi di gravame con cui tutti gli appellanti si dolgono nel merito dell'accoglimento della domanda azionata in primo grado dalla soc. censurando l'erronea valuta- Parte_2
zione delle emergenze istruttorie ritenendo, da un lato, che la suddetta società non abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante e, dall'altro lato, che esse appellanti hanno dimostrato il funzionamento del servizio di depurazio- ne.
Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'onere di provare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione grava sul gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nella specie, la società Ciò vale Parte_1
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sia nel caso in cui l'utente agisca al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, sia nel caso in cui esperisca una mera azione di accer- tamento negativo del credito. Infatti, come statuito dalla Suprema Corte “se da un lato, nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d. l. n.
208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depura- zione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o com- pletamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispon- dente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2023, n. 28842; Cas- sazione civile sez. III, 12/06/2020, n. 11270); dall'altro, anche in ipotesi di azione di accertamento negativo del credito (tesa meramente a paralizzare la pretesa creditoria del gestore), le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostan- ziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudi- zio, sicché, indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, anche l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre sul preteso titolare dello stesso, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo, ed è su questi che si riverberano le conseguenze della mancata dimostrazione” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/04/2024, n. 9706).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche è evidente che l'onere di provare il corretto funzionamento degli impianti, quale fatto costitutivo del diritto al corrispettivo, non può che gravare sul gestore del servizio, creditore della pre-
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stazione di corresponsione del canone di depurazione, ovvero la società
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Controparte_5
Ciò chiarito, l' per dimostrare l'attivazione e il funziona- Parte_1
mento dell'impianto di depurazione, ha richiamato la nota della Giunta Regio- nale della Campania prot. n. 0234205 del 18 marzo 2009 che attesterebbe “il regolare e corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, senza solu- zione di continuità”; tale nota sembrerebbe confermata da apposita comuni- cazione fornita da una società terza rispetto al giudizio, ossia la CP_6
[...]
Ebbene, dalla lettura di siffatti documenti emergono solo vacue e generiche affermazioni sul funzionamento degli impianti di depurazione, prive di qual- siasi concreto riscontro tecnico idoneo a provare l'effettivo e regolare funzio- namento nell'intero arco temporale in questione e, dunque, l'effettiva fruizio- ne del servizio da parte dell'odierna appellata.
Né tale prova può dirsi assolta dalla bolletta versata in atti da parte appellata, evincendosi dalla stessa solo un valore numerico, relativo alla sevizio di depu- razione, inferiore rispetto allo stesso parametro relativo ai consumi;
né alcun rilevanza può essere riferita alla dichiarazione in essa contenuta circa la ripresa della bollettazione relativa alle acque reflue a partire dal 1 gennaio 2011, trat- tandosi di una dichiarazione di parte non supportata, come sopra già richiama- to, da alcuna idonea documentazione. Uguale valenza è da attribuirsi alla nota
Prot. N. 193-2008 dell' non avendo provveduto ad allega- Parte_1
re la delibera comunale n. 288 del 03.11.2008 a seguito della quale la stessa avrebbe “provveduto a sospendere la fatturazione relativa alla quota depurazione” (Cfr. all. n. 8 fascicolo primo grado parte appellante)
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Alla luce di quanto innanzi esposto, andrà per il resto confermata la sentenza gravata.
Le spese di lite del giudizio di appello nei rapporti tra l'appellante principale e l'appellata seguono la soccom- Parte_2
benza e vengono liquidate come da dispositivo. tenuto conto del
D.M.55/2014, nonché ss. modifiche ed integrazioni, incluso D.M. 147/2022, considerato il valore della controversia. Stante il rigetto integrale della impu- gnazione proposta da si dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1
quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n.228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del citato art. 13, comma 1 - bis.
L'intervento della pronuncia della Suprema Corte in pendenza del presente giudizio in ordine alla legittimazione passiva giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra le altre parti in causa (e segnatamente e . Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione I Civile, in persona del giudice dott.ssa Dora Ta- gliafierro ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n.1846/2017 del Giudice di Pace di Nola, così decide:
1. rigetta l'appello principale proposto da;
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2. in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti da CP_1
e dichiara il difetto di legittimazione pas-
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siva di entrambi gli enti e per l'effetto condanna al pa- Parte_1
gamento delle spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano, in favore di ciascun difensore, per il
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primo grado di giudizio, in complessivi €.330,00 per compensi profes- sionali oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge, se dovuti, e per il secondo grado di giudizio in complessi €.662,00 per compensi professionali oltre spese generali 15% iva e cpa come per legge, se do- vuti;
3. compensa le spese di lite tra le altre parti;
4. condanna parte appellante principale , ex art. 13, Parte_1
comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stes- sa impugnazione.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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