TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1174/2020
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via M. Leporace n.19, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Federico Sirimarco, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
P. IVA , in persona del
[...] P.IVA_1 suo Direttore Generale e procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28.3.2020, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso il D.I.
n.30/2020, emesso in data 18/02/2020 nel procedimento iscritto al n.564/2020 R.G. e notificato a mezzo p.e.c. in data 24/02/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
a complessiva somma di € 5.299,47, oltre Controparte_2 interessi ed eventuali sanzioni fino all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 477,00 (di cui € 21,50 per spese ed € 455,50 per compenso professionale, oltre iva, cpa e spese forfettarie, da distrarre). L'ingiunto, eccepiva nel ricorso ex art. 645 cpc, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita;
l'erroneità del calcolo delle sanzioni nonché la prescrizione del credito. Concludeva, quindi, per la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva l' , contestando ogni avversa Controparte_1 deduzione e invocando la conferma del D.I. opposto, con rigetto di tutte le domande di parte ricorrente.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo acquisizione di documenti e viene decisa all'udienza odierna.
***
1. In ordine al primo motivo di opposizione, rileva questo giudicante che ai sensi dell'art.5 comma I del D. Lgs n.28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
È, pertanto, evidente che, attesa l'indicazione specifica delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà della mediazione, le controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza sono sottratte al regime previsto dalla norma in esame. Ne deriva che la – conseguente – mera facoltatività della richiamata procedura non incide sulla procedibilità della domanda monitoria.
Parte opponente assume che ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs cit. il ricorso per decreto ingiuntivo prevede espressamente l'obbligatorietà della procedura di mediazione, ma a tale osservazione può agevolmente replicarsi che la norma è stata prevista in riferimento alle materie indicate al precedente art.5 per le quali la mediazione è obbligatoria: ciò è stato previsto dal legislatore all'evidente fine di evitare che la parte, allo scopo di sottrarsi alla procedura di mediazione, instauri il procedimento monitorio senza la previa attivazione della mediazione. Quindi, se il legislatore avesse voluto ritenere che qualsiasi procedura per decreto ingiuntivo dovesse essere preceduta dalla mediazione, la specifica previsione delle materie per le quali essa era obbligatoria non avrebbe avuto alcun senso. Pertanto, dalle osservazioni che precedono, scaturisce che qualsiasi giudizio in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza – instaurato sia con ricorso ordinario che con procedimento per ingiunzione
– non richiede il previo espletamento della procedura di mediazione. 2. Nel merito, con il decreto opposto veniva ingiunto nei confronti dell'opponente il pagamento in favore della Parte_2 della somma complessiva di € 5.299,47 oltre interessi legali dalla
[...] maturazione al soddisfo, di cui € 3.169,88 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti riferiti agli anni 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; € 629,59 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento (Pagamento dei contributi) ed € 1.500,00 a titolo di sanzioni ex art. 14 del Regolamento (Comunicazioni obbligatorie), oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio.
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito ingiunto, riferito ai contributi previdenziali ed alle correlate sanzioni oltre che delle sanzioni irrogate ex art. 14 del Regolamento per omesso o ritardato adempimento della comunicazione della situazione reddituale del professionista relative a tutti gli anni contestati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il termine di prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli enti previdenziali privatizzati ha durata quinquennale. La problematica della prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli enti previdenziali privatizzati concerne, in primo luogo l'individuazione della normativa di riferimento, in quanto gli ordinamenti previdenziali dei singoli enti di previdenza (Cassa Forense, Cassa
Commercialisti, Inarcassa, Cassa Geometri ecc. ecc.) contemplano specifiche Controparte_1 norme in tema di prescrizione che prevedono in genere un termine decennale della prescrizione e una decorrenza della medesima fissata in coincidenza con l'invio, da parte dell'obbligato, della comunicazione obbligatoria annuale dei redditi e dei volumi d'affari prodotti. Come è noto, la legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ai commi 9 e 10 dell'art. 3 prevede, invece, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di cinque anni. La questione dell'applicabilità delle norme di cui tale legge 335/95 in tema di prescrizione agli enti previdenziali privatizzati, soprattutto in relazione ad eventuale disciplina speciale introduttiva di un termine più lungo è risolta dalla
Cassazione nel senso dell'applicabilità delle disposizioni ex legge n. 335/95 ( v. Cass. 5522/2003 e
6340/2005 riferite rispettivamente a Cassa Forense e Cassa Geometri). In effetti, la Suprema Corte di
Cassazione ha costantemente affermato l'applicabilità in materia, ossia agli enti previdenziali privatizzati, dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95, sia sotto il profilo del termine di prescrizione applicabile (si veda in tal senso Cass. 5522/2003, 20343/2006), sia sotto il profilo dell'irricevibilità dei contributi prescritti (v. Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 2760/06, 24863/2005,
6340/2005, 23116/2004, 9408/2002, 9525/2002, 330/2002, 11140/2001). Co CP_ Più nello specifico della fattispecie che ci occupa, si osserva che la nte Previdenza CP_1
Assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, è stata istituita con L.
9.2.1963 n. 160 e privatizzata a norma dell'art. 1 D. L.vo 30.6.1994 n. 509. Ai sensi dell'art. 1 del D. L.vo n. 509/1994 e dell'art. 5 dello St. l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza è obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali. Gli iscritti, a norma degli artt. 8, 9, 10 e 13 del regolamento (cfr all. 4 e 5 monitorio di parte opposta) sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà.
Orbene, quindi, i contributi in questione si prescrivono in cinque anni (art. 16 del regolamento cit.).
Nella fattispecie in esame, viste le annualità dei contributi oggetto di lite, deve farsi riferimento al
Regolamento di Esecuzione per la CNPR ex decreto legislativo 30/06/1994 n.509, che alla voce
“Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni”, ed ivi sub art. 45 n. 3, testualmente recita:
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 43, ovvero, in caso di CP_1 mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione;
la prescrizione decorre, altresì, dalla data di ricezione della comunicazione dell'iscrizione a domanda di cui all'articolo 4, dell'avente diritto ovvero, dalla notificazione del provvedimento dell'iscrizione d'Ufficio da parte dell'Associazione di cui all'art. 2 comma 6. 3. La prescrizione del diritto alle prestazioni dell si compie con il decorso di cinque anni.” CP_1
Nel successivo regolamento di esecuzione (Anno 2004) la ha ribadito all'art. 46 che “Per i CP_1 contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione;
…. La prescrizione dell'erogazione delle prestazioni si compie con il decorso di cinque anni.” Il richiamato art. 44 conferma quale data per l'invio della comunicazione il 10/09 di ogni anno.
Va poi chiarito che le sanzioni e gli interessi per omesso pagamento dei contributi minimi sono accessori del credito e seguono la prescrizione del credito principale (Cass 31945/19). Le sanzioni per il ritardato invio delle dichiarazioni dei redditi hanno natura amministrativa e si prescrivono parimenti in cinque anni (Cass. 17258/18, per le sanzioni della Cassa Forense) e la prescrizione decorre dal giorno della commessa violazione che coincide con la scadenza del termine per l'invio della dichiarazione reddituale (31 luglio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ex art 14 del regolamento).
Pertanto, partendo dal presupposto che, in ossequio all'art. 46 regolamento della Cassa opposta, la prescrizione decorre, per ciascuna annualità contributiva oggetto del presente giudizio, dal 10 settembre dell'anno successivo, risultano prescritti i crediti relativi agli anni dal 2006 al 2013 in assenza di validi atti interruttivi prodotti dalla parte opposta. Stesso ragionamento vale per la prescrizione dei crediti accessori, che vanno dichiarati prescritti quelli riferiti alle annualità contributive dal 2006 al 2013.
In effetti, seppure parte opposta abbia versato in atti documentazione varia (vedasi documentazione allegata a fascicolo di parte , allegati da 3 a 10) volta ad interrompere la prescrizione, rispetto CP_1
a tali atti osserva il Tribunale come, in assenza di qualsivoglia elemento che consenta la riferibilità agli stessi delle ricevute di spedizione allegate (cartoline delle raccomandate postali senza alcun riferimento all'atto spedito: allegati 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 e 10.1), gli stessi risultano privi dell'idoneità ad assurgere a validi atti interruttivi della prescrizione, difettando la prova che il contribuente li abbia mai ricevuti.
Inoltre, alle ulteriori “diffide” depositate dalla cassa (vedasi missive datate 7.11.2013, 13.5.2016 e
29.7.2017, tutte allegate al fascicolo di parte opposta, allegati 4, 5 e 10), non può riconoscersi portata interruttiva della prescrizione, non evincendosi da esse la volontà di costituire in mora il contribuente, trattandosi piuttosto di un semplice sollecito alla trasmissione della comunicazione reddituale, con riferimento ai vari anni.
Essendo queste le emergenze processuali e facendo uso dei principi sopra illustrati in materia di decorrenza del termine prescrizionale, si osserva che, in relazione agli anni 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, per quanto riguarda le somme richieste a titolo di contributi, interessi di mora e sanzioni ex art. 15 e sanzioni ex art.14, la richiesta di pagamento del 17.2.2020 (data di iscrizione del ricorso per D.I.) è successiva allo spirare del termine quinquennale della prescrizione.
Nessuna prescrizione è, invece, maturata per le annualità 2014, 2015 e 2016, rispetto alle quali il ricorso per decreto ingiuntivo e la notifica del successivo decreto (notificato a mezzo pec il
24.2.2020), sono pervenuti entro lo spirare del relativo termine prescrizionale.
Sicché, giusto estratto contributivo analitico prodotto da parte opposta in sede monitoria, parte opponente va condannata al pagamento nei confronti della Controparte_1 al pagamento delle seguenti somme: € 1.392,00 a titolo di contributo soggettivo
[...] supplementare per le annualità 2014, 2015 e 2016; € 900,00 (sanzione di € 300,00 per ciascuna annualità) per omesso invio della comunicazione ex art. 14 nelle annualità 2014, 2015 e 2016 ed €
41,26, per sanzioni ed interessi maturati nelle medesime annualità ex art. 15; nulla, invece, è dovuto per spese legali (asseritamente maturate per le messe in mora al 2012, risultate tutte non accertabili per le motivazioni di cui sopra).
5. Per le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente oltre che della dichiarazione di esenzione dal medesimo prodotta, si ritiene equo accedere a totale compensazione.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda di parte opponente dichiara la prescrizione dei crediti intimati dalla
Cassa a titolo di contributi, interessi di mora e sanzioni ex art. 15 e sanzioni ex art.14, per gli anni
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- condanna parte opponente a versare a (associazione cassa nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) la somma complessiva di € 2.333,26 (di cui €
1.392,00 a titolo di contributo soggettivo supplementare per le annualità 2014, 2015 e 2016, € 900,00
a titolo di sanzione per omesso invio della comunicazione ex art. 14 relativamente alle annualità 2014,
2015 e 2016, ed € 41,26, per sanzioni ed interessi maturati nelle medesime annualità ex art. 15);
-spese compensate.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MA ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via M. Leporace n.19, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Federico Sirimarco, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
P. IVA , in persona del
[...] P.IVA_1 suo Direttore Generale e procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo D'Isidoro, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cardinal de Luca n. 22, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28.3.2020, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso il D.I.
n.30/2020, emesso in data 18/02/2020 nel procedimento iscritto al n.564/2020 R.G. e notificato a mezzo p.e.c. in data 24/02/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...]
a complessiva somma di € 5.299,47, oltre Controparte_2 interessi ed eventuali sanzioni fino all'effettivo soddisfo nonché le spese e le competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 477,00 (di cui € 21,50 per spese ed € 455,50 per compenso professionale, oltre iva, cpa e spese forfettarie, da distrarre). L'ingiunto, eccepiva nel ricorso ex art. 645 cpc, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento delle procedure di mediazione e/o negoziazione assistita;
l'erroneità del calcolo delle sanzioni nonché la prescrizione del credito. Concludeva, quindi, per la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva l' , contestando ogni avversa Controparte_1 deduzione e invocando la conferma del D.I. opposto, con rigetto di tutte le domande di parte ricorrente.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo acquisizione di documenti e viene decisa all'udienza odierna.
***
1. In ordine al primo motivo di opposizione, rileva questo giudicante che ai sensi dell'art.5 comma I del D. Lgs n.28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
È, pertanto, evidente che, attesa l'indicazione specifica delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà della mediazione, le controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza sono sottratte al regime previsto dalla norma in esame. Ne deriva che la – conseguente – mera facoltatività della richiamata procedura non incide sulla procedibilità della domanda monitoria.
Parte opponente assume che ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs cit. il ricorso per decreto ingiuntivo prevede espressamente l'obbligatorietà della procedura di mediazione, ma a tale osservazione può agevolmente replicarsi che la norma è stata prevista in riferimento alle materie indicate al precedente art.5 per le quali la mediazione è obbligatoria: ciò è stato previsto dal legislatore all'evidente fine di evitare che la parte, allo scopo di sottrarsi alla procedura di mediazione, instauri il procedimento monitorio senza la previa attivazione della mediazione. Quindi, se il legislatore avesse voluto ritenere che qualsiasi procedura per decreto ingiuntivo dovesse essere preceduta dalla mediazione, la specifica previsione delle materie per le quali essa era obbligatoria non avrebbe avuto alcun senso. Pertanto, dalle osservazioni che precedono, scaturisce che qualsiasi giudizio in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza – instaurato sia con ricorso ordinario che con procedimento per ingiunzione
– non richiede il previo espletamento della procedura di mediazione. 2. Nel merito, con il decreto opposto veniva ingiunto nei confronti dell'opponente il pagamento in favore della Parte_2 della somma complessiva di € 5.299,47 oltre interessi legali dalla
[...] maturazione al soddisfo, di cui € 3.169,88 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti riferiti agli anni 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; € 629,59 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento (Pagamento dei contributi) ed € 1.500,00 a titolo di sanzioni ex art. 14 del Regolamento (Comunicazioni obbligatorie), oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio.
L'opponente eccepisce la prescrizione del credito ingiunto, riferito ai contributi previdenziali ed alle correlate sanzioni oltre che delle sanzioni irrogate ex art. 14 del Regolamento per omesso o ritardato adempimento della comunicazione della situazione reddituale del professionista relative a tutti gli anni contestati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il termine di prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli enti previdenziali privatizzati ha durata quinquennale. La problematica della prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli enti previdenziali privatizzati concerne, in primo luogo l'individuazione della normativa di riferimento, in quanto gli ordinamenti previdenziali dei singoli enti di previdenza (Cassa Forense, Cassa
Commercialisti, Inarcassa, Cassa Geometri ecc. ecc.) contemplano specifiche Controparte_1 norme in tema di prescrizione che prevedono in genere un termine decennale della prescrizione e una decorrenza della medesima fissata in coincidenza con l'invio, da parte dell'obbligato, della comunicazione obbligatoria annuale dei redditi e dei volumi d'affari prodotti. Come è noto, la legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ai commi 9 e 10 dell'art. 3 prevede, invece, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di cinque anni. La questione dell'applicabilità delle norme di cui tale legge 335/95 in tema di prescrizione agli enti previdenziali privatizzati, soprattutto in relazione ad eventuale disciplina speciale introduttiva di un termine più lungo è risolta dalla
Cassazione nel senso dell'applicabilità delle disposizioni ex legge n. 335/95 ( v. Cass. 5522/2003 e
6340/2005 riferite rispettivamente a Cassa Forense e Cassa Geometri). In effetti, la Suprema Corte di
Cassazione ha costantemente affermato l'applicabilità in materia, ossia agli enti previdenziali privatizzati, dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95, sia sotto il profilo del termine di prescrizione applicabile (si veda in tal senso Cass. 5522/2003, 20343/2006), sia sotto il profilo dell'irricevibilità dei contributi prescritti (v. Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 2760/06, 24863/2005,
6340/2005, 23116/2004, 9408/2002, 9525/2002, 330/2002, 11140/2001). Co CP_ Più nello specifico della fattispecie che ci occupa, si osserva che la nte Previdenza CP_1
Assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, è stata istituita con L.
9.2.1963 n. 160 e privatizzata a norma dell'art. 1 D. L.vo 30.6.1994 n. 509. Ai sensi dell'art. 1 del D. L.vo n. 509/1994 e dell'art. 5 dello St. l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza è obbligatoria per i ragionieri e per i periti commerciali. Gli iscritti, a norma degli artt. 8, 9, 10 e 13 del regolamento (cfr all. 4 e 5 monitorio di parte opposta) sono tenuti al pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà.
Orbene, quindi, i contributi in questione si prescrivono in cinque anni (art. 16 del regolamento cit.).
Nella fattispecie in esame, viste le annualità dei contributi oggetto di lite, deve farsi riferimento al
Regolamento di Esecuzione per la CNPR ex decreto legislativo 30/06/1994 n.509, che alla voce
“Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni”, ed ivi sub art. 45 n. 3, testualmente recita:
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 43, ovvero, in caso di CP_1 mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione;
la prescrizione decorre, altresì, dalla data di ricezione della comunicazione dell'iscrizione a domanda di cui all'articolo 4, dell'avente diritto ovvero, dalla notificazione del provvedimento dell'iscrizione d'Ufficio da parte dell'Associazione di cui all'art. 2 comma 6. 3. La prescrizione del diritto alle prestazioni dell si compie con il decorso di cinque anni.” CP_1
Nel successivo regolamento di esecuzione (Anno 2004) la ha ribadito all'art. 46 che “Per i CP_1 contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all , da CP_1 parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione;
…. La prescrizione dell'erogazione delle prestazioni si compie con il decorso di cinque anni.” Il richiamato art. 44 conferma quale data per l'invio della comunicazione il 10/09 di ogni anno.
Va poi chiarito che le sanzioni e gli interessi per omesso pagamento dei contributi minimi sono accessori del credito e seguono la prescrizione del credito principale (Cass 31945/19). Le sanzioni per il ritardato invio delle dichiarazioni dei redditi hanno natura amministrativa e si prescrivono parimenti in cinque anni (Cass. 17258/18, per le sanzioni della Cassa Forense) e la prescrizione decorre dal giorno della commessa violazione che coincide con la scadenza del termine per l'invio della dichiarazione reddituale (31 luglio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ex art 14 del regolamento).
Pertanto, partendo dal presupposto che, in ossequio all'art. 46 regolamento della Cassa opposta, la prescrizione decorre, per ciascuna annualità contributiva oggetto del presente giudizio, dal 10 settembre dell'anno successivo, risultano prescritti i crediti relativi agli anni dal 2006 al 2013 in assenza di validi atti interruttivi prodotti dalla parte opposta. Stesso ragionamento vale per la prescrizione dei crediti accessori, che vanno dichiarati prescritti quelli riferiti alle annualità contributive dal 2006 al 2013.
In effetti, seppure parte opposta abbia versato in atti documentazione varia (vedasi documentazione allegata a fascicolo di parte , allegati da 3 a 10) volta ad interrompere la prescrizione, rispetto CP_1
a tali atti osserva il Tribunale come, in assenza di qualsivoglia elemento che consenta la riferibilità agli stessi delle ricevute di spedizione allegate (cartoline delle raccomandate postali senza alcun riferimento all'atto spedito: allegati 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 e 10.1), gli stessi risultano privi dell'idoneità ad assurgere a validi atti interruttivi della prescrizione, difettando la prova che il contribuente li abbia mai ricevuti.
Inoltre, alle ulteriori “diffide” depositate dalla cassa (vedasi missive datate 7.11.2013, 13.5.2016 e
29.7.2017, tutte allegate al fascicolo di parte opposta, allegati 4, 5 e 10), non può riconoscersi portata interruttiva della prescrizione, non evincendosi da esse la volontà di costituire in mora il contribuente, trattandosi piuttosto di un semplice sollecito alla trasmissione della comunicazione reddituale, con riferimento ai vari anni.
Essendo queste le emergenze processuali e facendo uso dei principi sopra illustrati in materia di decorrenza del termine prescrizionale, si osserva che, in relazione agli anni 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, per quanto riguarda le somme richieste a titolo di contributi, interessi di mora e sanzioni ex art. 15 e sanzioni ex art.14, la richiesta di pagamento del 17.2.2020 (data di iscrizione del ricorso per D.I.) è successiva allo spirare del termine quinquennale della prescrizione.
Nessuna prescrizione è, invece, maturata per le annualità 2014, 2015 e 2016, rispetto alle quali il ricorso per decreto ingiuntivo e la notifica del successivo decreto (notificato a mezzo pec il
24.2.2020), sono pervenuti entro lo spirare del relativo termine prescrizionale.
Sicché, giusto estratto contributivo analitico prodotto da parte opposta in sede monitoria, parte opponente va condannata al pagamento nei confronti della Controparte_1 al pagamento delle seguenti somme: € 1.392,00 a titolo di contributo soggettivo
[...] supplementare per le annualità 2014, 2015 e 2016; € 900,00 (sanzione di € 300,00 per ciascuna annualità) per omesso invio della comunicazione ex art. 14 nelle annualità 2014, 2015 e 2016 ed €
41,26, per sanzioni ed interessi maturati nelle medesime annualità ex art. 15; nulla, invece, è dovuto per spese legali (asseritamente maturate per le messe in mora al 2012, risultate tutte non accertabili per le motivazioni di cui sopra).
5. Per le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza del ricorrente oltre che della dichiarazione di esenzione dal medesimo prodotta, si ritiene equo accedere a totale compensazione.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda di parte opponente dichiara la prescrizione dei crediti intimati dalla
Cassa a titolo di contributi, interessi di mora e sanzioni ex art. 15 e sanzioni ex art.14, per gli anni
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- condanna parte opponente a versare a (associazione cassa nazionale di previdenza ed CP_1 assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) la somma complessiva di € 2.333,26 (di cui €
1.392,00 a titolo di contributo soggettivo supplementare per le annualità 2014, 2015 e 2016, € 900,00
a titolo di sanzione per omesso invio della comunicazione ex art. 14 relativamente alle annualità 2014,
2015 e 2016, ed € 41,26, per sanzioni ed interessi maturati nelle medesime annualità ex art. 15);
-spese compensate.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MA ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.