Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2025, proposto da
LA Chirivi', rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Lorenzo, Enrico Chirivi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Bari, Capitaneria di Porto di Gallipoli, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del Decreto n. 140/2025 della Direzione Marittima di Bari datato 6.6.2025, notificato il 2.9.2025, di approvazione del verbale di delimitazione n. 44 datato 5.2.2025 della Commissione di delimitazione istituita presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli, registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
b) del verbale della Commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 44 datato 5.2.2025, notificato in data 2.9.2025 contestualmente al Decreto n. 140/2025, con il quale si è provveduto a delimitare il nuovo confine tra demanio marittimo e proprietà privata del ricorrente rilevabile all'allegato stralcio planimetrico;
c) di tutti gli atti e i verbali allegati al verbale di delimitazione n. 44/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima di Bari, della Capitaneria di Porto di Gallipoli e della Agenzia del Demanio - Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IL GI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. LA RI in qualità di “proprietario dei seguenti lotti di terreno ubicati nel Comune di Salve: a) foglio 24 particella 58 per una superficie di mq 83.490,00; b) foglio 24 particella 1493 per una superficie di mq 13.628,00; c) foglio 24 particella 2581 per una superficie di mq 16.354,00”, ha impugnato il decreto n. 140/2025 del 6.6.2025, con cui la Direzione Marittima di Bari ha approvato il verbale di delimitazione n. 44 in data 5.2.2025 “ ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 4 del codice della navigazione ”, nonché gli atti del relativo procedimento.
2. Il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato per “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 32 cod. nav. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. Omessa ed errata motivazione. Omessa istruttori ”.
In sintesi, il sig. RI ha lamentato che:
- “non sussiste alcuna incertezza sui reali confini tra il bene demaniale marittimo necessario e il bene privato”;
- “non è stata compiuta alcuna valutazione in merito alla connotazione dell’area in proprietà privata al dott. RI e oggetto della delimitazione in questione nei termini di spiaggia e/o arenile e tale circostanza non è di poco conto ove si consideri che nel procedimento de quo è mancata ogni valutazione e ogni studio idoneo ad accertare, con la necessaria dovizia tecnica, la effettiva natura demaniale dell’area espropriata”;
- “il procedimento de quo ha visto la formalizzazione di una serie di contestazioni da parte del dott. RI”, che “non sono mai state risolte con un provvedimento espresso prima dell’adozione del verbale di delimitazione e del successivo Decreto di approvazione”;
- “il Decreto n. 140/2025 del 6.6.2025 non è stato mai comunicato con i relativi documenti al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Marittima di Bari, la Capitaneria di Porto di Gallipoli e l’Agenzia del Demanio.
Il Comune di Salve ha proposto intervento ad opponendum con atto depositato in data 12.12.2025.
Il Comune interveniente e le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
4. Nella camera di consiglio del 14.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. L'oggetto del presente giudizio non riguarda tanto la sussistenza dei presupposti per la delimitazione del demanio marittimo, che assume la natura di petitum formale, quanto piuttosto l'accertamento della titolarità, privata o demaniale, dei terreni in contestazione.
Tale accertamento, relativo al diritto dominicale, individua il petitum sostanziale del presente giudizio, che costituisce a sua volta il criterio per operare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Trattandosi di questione afferente alla tutela del diritto soggettivo di proprietà, e non essendo ravvisabile l'esercizio di un pubblico potere atto a degradare a interesse legittimo le posizioni dominicali che si assumono lese dall'atto impugnato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
6. In tal senso, la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha chiarito che:
- " In tema di determinazione della giurisdizione, il criterio discriminante si basa sull'analisi della causa petendi e sul petitum sostanziale, dovendosi dunque avere riguardo alla natura della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela " (Consiglio di Stato, Sez. V, 4.3.2025, n. 1813);
- " In ossequio al principio del petitum sostanziale, le controversie di cui all'art. 32 c. nav., aventi ad oggetto la contestazione relativa all'attività di delimitazione delle zone afferenti al demanio marittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in tale materia l'Autorità amministrativa si limita ad individuare l'esatto confine demaniale mediante un accertamento che - pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo - ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale e ablatorio e si qualifica come mera autotutela privatistica speciale " (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 5.5.2016, n. 746);
- pertanto, “ la statuizione con efficacia di giudicato sulla dividente demaniale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, che può se del caso disapplicare l'atto amministrativo di cui sono contestate le risultanze; v. ex plur. Cass., sez. I, 21.5.2021, n. 14048) ” (Tar Lazio Roma, Sez. V, 4.11.2025, n. 19427).
7. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 del codice del processo amministrativo.
8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
IL GI, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL GI | ON PA |
IL SEGRETARIO