Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5538
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Sentenza 20 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Autosufficienza economica del figlio maggiorenne

    Il figlio ha lasciato la casa familiare e risulta titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'autosufficienza economica è circostanza incontestata.

  • Accolto
    Mancato conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne

    La figlia ha avuto un inserimento lavorativo dal 2016 al 2020, ma non ha più lavorato successivamente. La patologia psichiatrica si è manifestata nella sua gravità solo nel 2025. Non è provato l'impegno nella ricerca di lavoro né l'impossibilità a reperirlo a causa di compromissione della capacità lavorativa negli anni precedenti al 2025. La patologia non integra i requisiti per l'estensione delle disposizioni in favore dei figli minori.

  • Accolto
    Revoca assegnazione casa coniugale per venir meno del diritto al mantenimento

    L'accertato venir meno del diritto al mantenimento della figlia elide il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente ex art. 337-sexies c.c., giustificandone la revoca.

  • Accolto
    Rilascio immobile a seguito revoca assegnazione casa coniugale

    La natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato.

  • Rigettato
    Stato di salute della figlia e impossibilità di autosufficienza economica

    La documentazione sanitaria attesta una condizione di 'estrema fragilità' e un 'episodio depressivo maggiore', ma non è sufficiente a far ritenere integrata la fattispecie di disabilità grave che giustificherebbe l'estensione delle disposizioni in favore dei figli minori. Inoltre, la patologia non giustifica il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica negli anni precedenti al 2025.

  • Rigettato
    Tutela della figlia maggiorenne e necessità di evitare traumi

    L'accertato venir meno del diritto al mantenimento della figlia elide il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente ex art. 337-sexies c.c., giustificandone la revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5538
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5538
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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