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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. ER MO PRESIDENTE
Dr.ssa IE TA GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3070/2025 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da col patrocinio dell'Avv. Maria D'Elicio, che lo rappresenta e difende per procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro
, col patrocinio degli avv.ti Carmina Malaspina e Maria Paola Controparte_1 Gibilisco, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso):
“NEL MERITO:
- REVOCARE l'assegno di mantenimento, disposto a favore dei figli e per i Per_1 Persona_2 motivi di cui in premessa;
- REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla signora e disporre che Controparte_1 la medesima rilasci l'immobile libero e sgombro da persone e cose e nella piena disponibilità del ricorrente nel fissando termine, ritenuto congruo dal Giudicante e, comunque, entro tre mesi dal pronunciando provvedimento.
Con il favore delle spese del presente giudizio, CPA, IVA ed accessori di legge compresi”.
pagina 1 di 10 Per parte resistente (come da comparsa di costituzione, anche in via istruttoria):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso:
In via principale
- confermare l'importo, aggiornato all'indice ISTAT, pari ad €.206,44 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, da Per_1 corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra;
- confermare l'assegnazione della casa familiare di Piossasco, via Botta n. 2/b alla sig.ra CP_1 che vi abiterà unitamente alla figlia , per i motivi esposti;
Per_1
In via istruttoria ammettersi l'escussione dei testi in materia diretta e contraria sui seguenti capi di prova, espunti da valutazioni e/o qualificazioni, tutti preceduti dalla locuzione 'Vero è che':
1) “Sin dalla separazione dei coniugi, nel 2006, il sig. si è rifiutato di contribuire alle spese Pt_1 straordinarie, alle quali ha dovuto sempre sopperire la sig.ra ” CP_1
2) “Sin dalla separazione, nel 2006, le spese mediche o per il conseguimento della patente di guida da parte di entrambi i figli, sono state interamente sostenute dalla sig.ra ” CP_1
3) “Il sig. dalla data di separazione, nel 2006, ha sempre trascorso le vacanze estive da solo?” Pt_1
4) “In un'unica occasione, nel mese di agosto 2009, ha portato il figlio a Castelvetrano ove lo Per_2 ha lasciato da solo a casa dei nonni paterni e lui ha trascorso le vacanze altrove?”
5) “Al ritorno a casa da Castelvetrano, , narrava di aver visto il padre solo in due occasioni: Per_2 quando è arrivato e il giorno in cui sono ripartiti?”
6) “Il giorno del diciottesimo compleanno di , il sig. si è recato sotto casa della figlia, Per_1 Pt_1 dopo un'assenza di oltre quattro anni, e rivolgendosi alla stessa ha detto: “fallita”?
7) “Quando frequentava le scuole medie, nel 2008, in più occasioni, il sig. rivolgeva alla Per_1 Pt_1 figlia adolescente i seguenti commenti: “sei brutta, sei grassa, non capisci niente, non combinerai mai niente nella vita”?”
8) A far data dal 2008, ha iniziato ad evitare il cibo, a saltare i pasti, a rimanere chiusa nella Per_1 sua stanza per intere giornate e ad evitare di parlare con i chiunque?”
9) “ è affetta da depressione maggiore con compromissione del funzionamento globale?” Per_1
10) “Il quadro clinico della ragazza, inizialmente di tipo reattivo a una condizione familiare fortemente disfunzionale, si è progressivamente aggravato, fino a determinare un marcato ritiro sociale e relazionale, vissuti di inadeguatezza e colpa, umore depresso quotidiano e, in più occasioni, idee ricorrenti di morte?”
11) “Nel 2019, si era rivolta ai servizi territoriali per una sintomatologia ansioso-depressiva, Per_1 ricollegata a eventi di vita particolarmente stressanti, tra cui i comportamenti paterni aggressivi sia verbalmente che fisicamente?”
12) “Già dal 2009, a causa delle condotte aggressive e denigratorie del padre, veniva richiesto l'intervento della neuropsichiatria infantile sia per che per il fratello ?” Per_1 Per_2
13) “Sintomatologia analoga a quella anzi descritta era emersa anche in occasione della valutazione psichiatrica disposta dal Tribunale nel 2022, a seguito della denuncia per maltrattamenti sporta dal fratello?”
pagina 2 di 10 14) “Nel febbraio dell'anno corrente, la ragazza si è rivolta al CSM di Orbassano, riferendo idee di morte costanti ed esprimendo vissuti di inadeguatezza e solitudine”
15) “È stata impostata una nuova terapia farmacologica ed è attualmente in corso un percorso di supporto psicoterapico con la dott.ssa con la quale ha già avviato le prime Controparte_2 Per_1 sedute?”
16) “Nell'aprile di quest'anno si è recata presso l'Ambulatorio di Psicologia delle Cure Per_1 Primarie di Rivoli ove ha tenuto un colloquio con la psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa
[...]
?” Per_3
17) “Nel corso del colloquio clinico con la dott.ssa , la paziente ha mostrato sintomi Per_3 compatibili con un quadro depressivo di rilievo?”
18) “Nel corso del medesimo colloquio è emerso che soffre di una marcata ansia sociale e senso Per_1 di inadeguatezza tali da impedirle di portare avanti i suoi compiti di sviluppo, tra cui lo studio, socialità e lavoro nei quali risulta completamente bloccata ad oggi”
19) “ ha manifestato e continua a manifestare atteggiamenti autodistruttivi, episodi a contenuto Per_1 anticonservativo, disturbi del sonno, inappetenza e sbalzi d'umore significativi?”
20) “In data 19.09.2025, durante il colloquio con la dott.ssa è emersa una forte angoscia da CP_2 parte di correlata all'eventualità di dover lasciare la casa familiare?” Per_1
21) “Durante il colloquio di cui al capo che precede, è emerso il ricordo dell'aggressività verbale e fisica del padre e che la dott.ssa chiede a di smettere di evocare perché sta CP_2 Per_1 disregolando?”
22) “In un'ottica di tutela di , è consigliabile evitare l'esposizione a situazioni di ordine Per_1 traumatico ed a cambiamenti che possano alimentare il disagio della ragazza, quali l'allontanamento dalla casa in cui ha sempre vissuto e che considera un nido sicuro?”
23) “ ha acquistato l'auto grazie a una somma pari a €.11.700,00, messa a disposizione dalla Per_2 madre a titolo di prestito personale, che il figlio si è impegnato a restituire progressivamente, compatibilmente con le proprie possibilità economiche?”
24) “La sig.ra dal mese di agosto 2025 è andata in pensione?” CP_1
--altresì, il sottoscritto procuratore di parte resistente sin d'ora si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso avanzate, chiedendo nella denegata ipotesi di un loro accoglimento, di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata, diretta ed indiretta, sui medesimi capi e con i medesimi testi da questi indicati oltre che con i propri;
--in caso di contestazione circa la reale condizione psichica di , si chiede sin d'ora disporsi Per_1 apposita CTU medico-legale, al fine di determinare le reali condizioni psicologiche della giovane.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con richiesta di applicazione dell'aumento fino al 30% previsto dal co 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, contenendo il presente atto collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti”.
Per il P.M.
“Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2025, il sig. ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 coniuge , chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite Controparte_1 pagina 3 di 10 dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 1468/2020, pubblicata il 28.04.2020 e prodotta quale doc. 3 di parte ricorrente. Ha domandato, segnatamente, la revoca del contributo al mantenimento dei figli,
(nata il [...]) e (nato il [...]), in allora fissato in complessivi E. Per_1 Per_2 350,00 (e, cioè, E. 175,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì di revocare l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, a favore della ex moglie con condanna della medesima al rilascio nel termine fissato dal Tribunale o, comunque, in quello di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Con comparsa di risposta depositata il 29.09.2025, si è costituita in giudizio la resistente
[...]
allegando di non opporsi alla richiesta avversaria di revoca del contributo al mantenimento del CP_1 figlio ma instando, per il resto, nel rigetto delle domande di controparte. Per_2
La trattazione della causa è stata svolta con lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 29.10.2025 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice Relatore.
È stata tentata la conciliazione della lita ma con esito negativo, avendo la resistente rifiutato la proposta conciliativa formulata dalla controparte.
All'esito le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e, dopo discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Sulle istanze istruttorie
In via preliminare, ritiene il Collegio che la causa non necessiti dell'espletamento di attività istruttoria e possa, pertanto, essere in questa sede definita.
Quanto alle istanze di prova orale dedotte dal ricorrente nel ricorso e nella memoria ex art. 473- bis.17, comma 1, c.p.c., esse sono inammissibili, vertendo i capi di prova su circostanze documentali nonché generiche ed irrilevanti ai fini del decidere.
Quanto alle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate dal ricorrente nella memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc, esse vanno respinte, avendo ad oggetto documentazione non necessaria ai fini del decidere. Per la stessa ragione va respinta l'istanza di indagini tributarie formulata dal ricorrente.
Parimenti, sono inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla resistente nella comparsa di risposta, vertendo i capi di prova su circostanze documentali (capp. 9-11, 13-19, 22, 24), generiche, valutative e/o irrilevanti (i restanti capi).
Va respinta, altresì, l'istanza di CTU avanzata dalla resistente -e formulata nei seguenti termini:
“in caso di contestazione circa la reale condizione psichica di , si chiede sin d'ora disporsi Per_1 apposita CTU medico-legale, al fine di determinare le reali condizioni psicologiche della giovane”- risultando tale accertamento del tutto superfluo alla luce delle produzioni documentali effettuate dalla resistente (in specie, docc. 6-7) che già attestano lo stato di salute della ragazza e della non contestazione delle relative risultanze da parte del ricorrente.
Alla reiezione delle istanze di prova orale diretta dedotte dalle parti consegue il rigetto di quelle in prova contraria.
Sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
Venendo al merito della causa, è opportuno prendere le mosse dalla domanda di revoca delle statuizioni economiche in favore del figlio maggiorenne (nato il [...] e, dunque, ad oggi Per_2 ventiseienne).
pagina 4 di 10 Ritiene il Collegio che tale domanda sia fondata.
Invero, il sig. ha allegato e provato documentalmente come (i) abbia lasciato la Pt_1 Per_2 casa familiare, trasferendosi a vivere a RU (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) e (ii) risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (come si evince dal certificato del Centro per l'Impiego di Rivoli sub doc. 29 di parte ricorrente).
Che il giovane abbia ormai conseguito l'autosufficienza economica è circostanza incontestata, essendo stata, anzi, esplicitamente ammessa dalla resistente (cfr. comparsa di risposta, p. 7: “…si rappresenta che l'attuale situazione lavorativa del medesimo consente effettivamente il venir meno delle condizioni che giustificavano l'obbligo di mantenimento, motivo per cui la resistente non si oppone alla richiesta di revoca del relativo contributo”).
Ne segue che, in accoglimento dell'azione spiegata dal ricorrente, il contributo al mantenimento a carico del ricorrente per il figlio dev'essere revocato. Per_2
Quanto al dies a quo della decorrenza della revoca, esso coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), in virtù del principio generale secondo cui un diritto non può venir pregiudicato dal tempo occorrente per il suo accertamento in giudizio e considerato, altresì, che già al tempo dell'instaurazione del presente giudizio i presupposti del diritto al mantenimento del figlio erano venuti meno.
Non appare pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dalla resistente alle pronunce della Cassazione 13609/16 e 14691/24 poiché esse sono relative al profilo della ripetibilità delle somme già corrisposte dall'obbligato a titolo di mantenimento/alimenti, ma trattasi di profilo distinto da quello attinente all'individuazione del dies a quo della decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento.
Sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Da quanto prima rilevato discende che la materia del contendere può dirsi circoscritta alla sussistenza dei presupposti del contributo al mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare in relazione alla figlia maggiorenne misure, queste, delle quali il ricorrente ha domandato Persona_4 la revoca.
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha allegato quanto segue: (i) che la figlia Per_1 non ha proseguito gli studi dopo il conseguimento della licenza media;
(ii) che già dal 2016 e fino al 2020 ella ha prestato attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, percependo altresì la AS in relazione ad alcuni periodi di disoccupazione;
(iv) che attualmente è priva di un'occupazione Per_1 lavorativa e ha rifiutato l'aiuto offertole dal padre per reperirne una;
(iii) che ella è titolare di un conto corrente bancario e di una carta Bancomat, oltre che di un investimento in criptovalute. Ha da ciò desunto una colpevole inerzia della figlia nel mancato conseguimento dell'autosufficienza economica, sì da legittimare la richiesta di revoca del contributo al suo mantenimento.
Per contro, la resistente non ha contestato il fatto che, allo stato, non abbia un lavoro né lo Per_1 ricerchi ma ha negato che l'ingresso nella realtà professionale della figlia potesse dirsi consolidato, in ragione del carattere precario dei rapporti lavorativi di volta in volta instaurati ed, inoltre, ha allegato che la ragazza, “finché le sue condizioni psico-emotive glielo hanno consentito, si è attivamente adoperata per inserirsi nel mondo del lavoro”, ma “il progressivo aggravarsi del suo stato psico-fisico le ha oggi reso impossibile anche solo tentare un inserimento stabile nel mondo del lavoro” (cfr. comparsa di risposta, p. 5). Ha evidenziato, a questo proposito, che risulta seguita dal CSM di Per_1 OL (cui già si era rivolta nel 2019 e nel 2022), presso il quale lo psichiatra curante le ha diagnosticato “un episodio di disturbo depressivo maggiore con compromissione del funzionamento globale”, con una sintomatologia contrassegnata da “marcata ansia sociale e senso di inadeguatezza tali da impedirle di portare avanti i suoi compiti di sviluppo tra cui lo studio, socialità e lavoro nei
pagina 5 di 10 quali risulta completamente bloccata ad oggi” (cfr. docc. 6 e 7). Le cause di una simile condizione patologica sarebbero, secondo la resistente, da rinvenire nelle condotte aggressive e violente intra- familiari poste in essere dal accertate anche in sede penale. Con specifico riguardo, infine, alla Pt_1 domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa familiare, la resistente ha evidenziato come un eventuale mutamento abitativo si rivelerebbe pregiudizievole per la figlia, posto che, secondo i sanitari, “l'attuale condizione di estrema fragilità sconsiglia l'esposizione a situazioni di ordine traumatico ed a cambiamenti che possano alimentare il disagio della paziente”.
Tanto premesso, la domanda attorea di revoca si appalesa fondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno evidenziare come, seppur tale profilo non sia stato allegato dalla resistente, non ricorrano, nel caso di specie, i requisiti applicativi dell'art. 337- septies c.c. che prevede l'estensione ai figli maggiorenni portatori di condizione di disabilità grave delle disposizioni dettate in favore dei figli minori.
La norma citata dev'essere letta in combinato disposto con l'art. 37bis disp. att. cc, secondo cui
“i figli maggiorenni portatori di condizione di disabilità grave previsti dall'art. 337 septies secondo comma del codice civile sono coloro i quali siano portatori di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
Tale ultima condizione ricorre, in base al testo normativo dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, quando la minorazione o compromissione “singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” sì da determinare “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Orbene, la documentazione sanitaria prodotta dalla resistente, e segnatamente le due relazioni di cui ai docc. 6 e 7, pur dando atto di una condizione di “estrema fragilità” della figlia che Per_1 presenta uno stato qualificabile come “episodio depressivo maggiore” in relazione al quale è impostata una terapia antidepressiva (cfr. doc. 6; cfr. doc. 7 ove è riportato: “il test Gad7 effettuato in primo colloquio (26/3/2025) evidenzia uno stato ansioso di livello moderato (pt. 14); il test PHQ riporta la presenza di uno stato depressivo moderatamente severo (pt 19)”), non è tuttavia sufficiente a far ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 che presuppone la sussistenza -nel caso di specie, non attestata- di una condizione tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sì da determinare priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La stessa resistente, del resto, non ha mai invocato l'applicazione del regime previsto dal citato art. 337 septies co. 2 cc, prospettando piuttosto come lo stato di salute della figlia sia rilevante ai fini di escludere una colpevole inerzia della ragazza nel mancato conseguimento dell'autosufficienza economica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, difettano, dunque, le condizioni affinché
[...] possa essere considerata alla stregua di un minore con la conseguente sottoposizione al regime Per_4 normativo previsto in favore della prole minorenne.
Ciò chiarito, è necessario esaminare se ricorrano, invece, i presupposti per il perdurante riconoscimento in favore della figlia del diritto al mantenimento da parte del genitore ricorrente. Per_1
A tale interrogativo il Collegio, in considerazione delle acquisizioni processuali, ritiene di dover fornire risposta negativa, con conseguente accoglimento della domanda proposta dal sig. Pt_1
pagina 6 di 10 Se, infatti, è pacifico l'attuale stato di salute di per come documentato in Persona_4 giudizio, vanno però considerati i principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne.
Segnatamente, costituisce orientamento costante quello secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni, che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale e tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro in base alle reali ed attuali condizioni del mercato (così, ex multis, Cass. n. 2259/2024).
Più volte la Suprema Corte ha precisato che “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)” (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. 12121/2025).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (cfr. ex multis Cass. Civ. 19696/2019).
Alla stregua di queste coordinate ermeneutiche, si rileva come abbia fatto Persona_4 ingresso nel mondo del lavoro già in epoca anteriore al primo riscontro documentale della patologia psichiatrica da cui è affetta. Ed invero, dalle risultanze probatorie acquisite si evince che:
i. ella non ha proseguito gli studi dopo il conseguimento (con due anni di ritardo) della licenza media;
ii. dal 01.07.2016 fino al 13.11.2016 ha lavorato presso in regime di Controparte_3 somministrazione a tempo determinato (cfr. estratto conto previdenziale sub doc. 4 di parte resistente nonché proroga contratto sub doc. 20 di parte ricorrente); CP_3
iii. in data 30.11.2016 è stata assunta da Res Nova s.p.a. con la qualifica di operaia e mansioni di addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato fino al 28.02.2017, poi prorogato fino al 30.06.2017 (cfr. doc. 21 di parte ricorrente); iv. a seguito della scadenza di tale rapporto di lavoro, ha percepito la AS dal 25.07.2017 Per_1 al 04.11.2017 (cfr. doc. 22 di parte ricorrente);
v. nel 2018 non ha prestato attività lavorativa (cfr. memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c. di parte resistente;
il punto è pacifico e si evince, comunque, dall'estratto conto previdenziale di cui al doc. 4 di parte resistente);
pagina 7 di 10 vi. dal 01.02.2019 fino al 31.01.2020 ha lavorato a tempo determinato con orario part time alle dipendenze di (cfr. C.U. 2020 sub doc. 24 e cfr. C.U. 2021 sub Controparte_4 CP_4 CP_4 doc. 25 di parte ricorrente); vii. successivamente, dal 27.03.2020 al 09.06.2020 ha percepito la AS (cfr. C.U. CP_5 parimenti sub doc. 25 di parte ricorrente).
A far tempo dal 2016, dunque, e in termini maggiormente continuativi dal febbraio 2017, Per_1 ha avuto un inserimento effettivo nel mondo del lavoro, seppur caratterizzato dall'instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro e dal percepimento, nei periodi di disoccupazione, degli ammortizzatori sociali.
Vero è che negli anni successivi al 2020 non risulta aver più lavorato, ma non è in alcun Per_1 modo provato che l'assenza di un'occupazione lavorativa -quantomeno sino agli inizi del corrente anno 2025- sia stata dovuta a motivi di salute della ragazza.
Alcun cenno a problematiche di salute di è fatto nella sentenza di divorzio pronunciata il Per_1 6.3.2020 (cfr. doc. 3 attoreo).
Dalla certificazione sanitaria prodotta dalla resistente sub docc. 6 e 7 emerge, poi, che Per_1 abbia avuto un primo contatto con il CSM nel 2019, cui si era rivolta per una sintomatologia ansioso- depressiva trattata con terapia farmacologica ed un successivo contatto nel 2022, in cui pure era emersa una sintomatologia ansioso-depressiva ed era stata, per la seconda volta, indirizzata verso un Per_1 percorso di sostegno psicologico (cfr. doc. 6 parte resistente).
Detta documentazione, tuttavia, non comprova che, negli anni antecedenti al mese di febbraio 2025, abbia avuto, per motivi di salute, una capacità lavorativa, totalmente o anche solo Per_1 parzialmente, compromessa. E tantomeno è possibile desumere da detta documentazione - contrariamente all'assunto difensivo di parte resistente- una correlazione causale tra l'attuale stato di sofferenza psichica di e le condotte paterne (benchè meno con quelle accertate in sede penale in Per_1 danno della coniuge risalenti ad oltre un ventennio fa, cfr. doc. 2 parte resistente). Né tale CP_1 prova -lo si evidenzia- sarebbe stata possibile acquisirla per il tramite di una CTU, in quanto accertamento del tutto esplorativo.
Quindi, le allegazioni della resistente e la documentazione prodotta in giudizio non consentono di ritenere provato che , oggi ventottenne, abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria Per_1 preparazione professionale e tecnica e si sia attivata, con altrettanto impegno, nella ricerca di un lavoro e nel conseguimento di una propria autosufficienza economica, considerato che la stessa ha abbandonato gli studi circa 10 anni fa (dopo il conseguimento della licenza media), ha fatto ingresso nel mondo del lavoro nel 2016 per rimanervi inserita in via pressochè continuativa sino a giugno 2020 (salvi i periodi in cui ha fruito della Naspi) e la patologia psichiatrica da cui è affetta si è manifestata nella sua gravità, per quanto documentato in atti, solo nel corrente anno.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la suddetta patologia – clinicamente riscontrata come
“depressione maggiore” nel 2025 (cfr. rel. CSM Collegno sub doc. 6 di parte resistente) – se può giustificare, oggi, il mancato reperimento di un'occupazione lavorativa da parte di , non lo Per_1 giustifica in relazione agli anni precedenti al 2025, posto che la stessa, dopo aver fatto ingresso nel mondo del lavoro nel 2016 fino a giugno 2020, è rimasta poi priva, negli anni a seguire (per circa un quadriennio), di un'attività lavorativa idonea ad assicurarle un'autosufficienza economica, senza che sia stata fornita prova né dell'impegno profuso dalla ragazza nella ricerca di un lavoro né dell'impossibilità a reperirlo a causa di una concreta ed effettiva compromissione della capacità lavorativa.
pagina 8 di 10 Alla situazione attuale della ragazza non può dunque farsi fronte -ad avviso del Tribunale- protraendo l'obbligo genitoriale di mantenimento della prole, altri dovendo essere gli strumenti attivabili, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell' individuo bisognoso”. E ancora la Suprema Corte ha precisato che “tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento. In tale fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, ben può richiedersi, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l'azione per il riconoscimento degli alimenti […]” (cfr. ex multis Cass. Civ. 23133/2023; conf. Cass. Civ. 12123/2024, Cass. Civ. 2259/2024, Cass. Civ. 27818/2024).
A tal riguardo si precisa che, quanto agli ausili sociali, non risulta che essi siano stati attivati dalla figlia. La resistente in udienza, non ha saputo, ad esempio, motivare le ragioni per le CP_1 quali la ragazza non abbia presentato domanda per il reddito di inclusione né è provato che abbia fatto domanda, con esito negativo, per altre forme di sostegno al reddito o sussidi previdenziali (cfr. verbale d'udienza 29.10.2025).
Quanto alla domanda di alimenti, si evidenzia che essa non è stata proposta nel presente giudizio ma ben potrà la ragazza azionarla nei confronti dei familiari obbligati (artt. 433 ss. cc) ove ne ricorrano le condizioni ed al fine di sopperire ad ogni più essenziale esigenza di vita.
L'insussistenza “a monte” del diritto della figlia al mantenimento da parte del genitore Per_1 rende superflua la disamina delle condizioni reddituali delle parti.
In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda attorea di revoca del contributo al mantenimento della figlia è fondata e, come tale, va accolta. Per_1
L'obbligo di mantenimento di è revocato con decorrenza dalla data della domanda Per_1 giudiziale per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo alla revoca dell'obbligo di mantenimento del fratello e alle quali si rinvia. Per_2
Sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare che il ricorrente ha proposto allegando come tale immobile – nel quale, ad oggi, convivono la resistente e la figlia , avendo l'altro figlio reperito una sistemazione abitativa autonoma – sia di sua Per_1 Per_2 proprietà esclusiva (circostanza incontestata).
L'accertato venir meno del diritto di -al pari del fratello al mantenimento da Per_1 Per_2 parte del genitore elide il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente ex art. 337-sexies c.c., giustificandone la revoca (cfr., per tutte, Cass. n. 32151/2023). CP_1
Quanto, poi, alla condanna al rilascio della casa coniugale, invocata dal sig. ritiene il Pt_1 Collegio che tale richiesta possa considerarsi assorbita nell'accoglimento della domanda di revoca. Ciò in quanto -come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- “la natura speciale del diritto di
pagina 9 di 10 abitazione della casa familiare, che non esiste senza l'allontanamento dalla casa di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell'attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca o con la scadenza, determina una situazione uguale o contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al “decisum”, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato” (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 1367/2012).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura (necessaria) della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite si dichiarano compensate per 1/3 in ragione dell'omessa opposizione della resistente alla domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio , mentre i restanti 2/3 sono posti a carico della Per_2 resistente, soccombente sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento per la figlia e di Per_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Le suddette spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della causa, dell'omesso espletamento di attività di assunzione probatoria e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti ed in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1468/2020 emessa dal Tribunale di Torino, così provvede:
REVOCA l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli Pt_1 maggiorenni, e , a far tempo dalla data della domanda giudiziale;
Per_1 Per_2
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente;
CP_1
DICHIARA le spese di lite compensate nella misura di 1/3;
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la resistente a rifondere a favore del ricorrente CP_1 i restanti 2/3 delle spese di lite, due terzi che si liquidano in complessivi E.
2.538 per Pt_1 compensi professionali, oltre ad E. 65 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 05.12.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE TA ER MO
Minuta del provvedimento redatta in collaborazione con il Controparte_6
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. ER MO PRESIDENTE
Dr.ssa IE TA GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3070/2025 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da col patrocinio dell'Avv. Maria D'Elicio, che lo rappresenta e difende per procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro
, col patrocinio degli avv.ti Carmina Malaspina e Maria Paola Controparte_1 Gibilisco, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso):
“NEL MERITO:
- REVOCARE l'assegno di mantenimento, disposto a favore dei figli e per i Per_1 Persona_2 motivi di cui in premessa;
- REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla signora e disporre che Controparte_1 la medesima rilasci l'immobile libero e sgombro da persone e cose e nella piena disponibilità del ricorrente nel fissando termine, ritenuto congruo dal Giudicante e, comunque, entro tre mesi dal pronunciando provvedimento.
Con il favore delle spese del presente giudizio, CPA, IVA ed accessori di legge compresi”.
pagina 1 di 10 Per parte resistente (come da comparsa di costituzione, anche in via istruttoria):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso:
In via principale
- confermare l'importo, aggiornato all'indice ISTAT, pari ad €.206,44 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, da Per_1 corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e CP_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra;
- confermare l'assegnazione della casa familiare di Piossasco, via Botta n. 2/b alla sig.ra CP_1 che vi abiterà unitamente alla figlia , per i motivi esposti;
Per_1
In via istruttoria ammettersi l'escussione dei testi in materia diretta e contraria sui seguenti capi di prova, espunti da valutazioni e/o qualificazioni, tutti preceduti dalla locuzione 'Vero è che':
1) “Sin dalla separazione dei coniugi, nel 2006, il sig. si è rifiutato di contribuire alle spese Pt_1 straordinarie, alle quali ha dovuto sempre sopperire la sig.ra ” CP_1
2) “Sin dalla separazione, nel 2006, le spese mediche o per il conseguimento della patente di guida da parte di entrambi i figli, sono state interamente sostenute dalla sig.ra ” CP_1
3) “Il sig. dalla data di separazione, nel 2006, ha sempre trascorso le vacanze estive da solo?” Pt_1
4) “In un'unica occasione, nel mese di agosto 2009, ha portato il figlio a Castelvetrano ove lo Per_2 ha lasciato da solo a casa dei nonni paterni e lui ha trascorso le vacanze altrove?”
5) “Al ritorno a casa da Castelvetrano, , narrava di aver visto il padre solo in due occasioni: Per_2 quando è arrivato e il giorno in cui sono ripartiti?”
6) “Il giorno del diciottesimo compleanno di , il sig. si è recato sotto casa della figlia, Per_1 Pt_1 dopo un'assenza di oltre quattro anni, e rivolgendosi alla stessa ha detto: “fallita”?
7) “Quando frequentava le scuole medie, nel 2008, in più occasioni, il sig. rivolgeva alla Per_1 Pt_1 figlia adolescente i seguenti commenti: “sei brutta, sei grassa, non capisci niente, non combinerai mai niente nella vita”?”
8) A far data dal 2008, ha iniziato ad evitare il cibo, a saltare i pasti, a rimanere chiusa nella Per_1 sua stanza per intere giornate e ad evitare di parlare con i chiunque?”
9) “ è affetta da depressione maggiore con compromissione del funzionamento globale?” Per_1
10) “Il quadro clinico della ragazza, inizialmente di tipo reattivo a una condizione familiare fortemente disfunzionale, si è progressivamente aggravato, fino a determinare un marcato ritiro sociale e relazionale, vissuti di inadeguatezza e colpa, umore depresso quotidiano e, in più occasioni, idee ricorrenti di morte?”
11) “Nel 2019, si era rivolta ai servizi territoriali per una sintomatologia ansioso-depressiva, Per_1 ricollegata a eventi di vita particolarmente stressanti, tra cui i comportamenti paterni aggressivi sia verbalmente che fisicamente?”
12) “Già dal 2009, a causa delle condotte aggressive e denigratorie del padre, veniva richiesto l'intervento della neuropsichiatria infantile sia per che per il fratello ?” Per_1 Per_2
13) “Sintomatologia analoga a quella anzi descritta era emersa anche in occasione della valutazione psichiatrica disposta dal Tribunale nel 2022, a seguito della denuncia per maltrattamenti sporta dal fratello?”
pagina 2 di 10 14) “Nel febbraio dell'anno corrente, la ragazza si è rivolta al CSM di Orbassano, riferendo idee di morte costanti ed esprimendo vissuti di inadeguatezza e solitudine”
15) “È stata impostata una nuova terapia farmacologica ed è attualmente in corso un percorso di supporto psicoterapico con la dott.ssa con la quale ha già avviato le prime Controparte_2 Per_1 sedute?”
16) “Nell'aprile di quest'anno si è recata presso l'Ambulatorio di Psicologia delle Cure Per_1 Primarie di Rivoli ove ha tenuto un colloquio con la psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa
[...]
?” Per_3
17) “Nel corso del colloquio clinico con la dott.ssa , la paziente ha mostrato sintomi Per_3 compatibili con un quadro depressivo di rilievo?”
18) “Nel corso del medesimo colloquio è emerso che soffre di una marcata ansia sociale e senso Per_1 di inadeguatezza tali da impedirle di portare avanti i suoi compiti di sviluppo, tra cui lo studio, socialità e lavoro nei quali risulta completamente bloccata ad oggi”
19) “ ha manifestato e continua a manifestare atteggiamenti autodistruttivi, episodi a contenuto Per_1 anticonservativo, disturbi del sonno, inappetenza e sbalzi d'umore significativi?”
20) “In data 19.09.2025, durante il colloquio con la dott.ssa è emersa una forte angoscia da CP_2 parte di correlata all'eventualità di dover lasciare la casa familiare?” Per_1
21) “Durante il colloquio di cui al capo che precede, è emerso il ricordo dell'aggressività verbale e fisica del padre e che la dott.ssa chiede a di smettere di evocare perché sta CP_2 Per_1 disregolando?”
22) “In un'ottica di tutela di , è consigliabile evitare l'esposizione a situazioni di ordine Per_1 traumatico ed a cambiamenti che possano alimentare il disagio della ragazza, quali l'allontanamento dalla casa in cui ha sempre vissuto e che considera un nido sicuro?”
23) “ ha acquistato l'auto grazie a una somma pari a €.11.700,00, messa a disposizione dalla Per_2 madre a titolo di prestito personale, che il figlio si è impegnato a restituire progressivamente, compatibilmente con le proprie possibilità economiche?”
24) “La sig.ra dal mese di agosto 2025 è andata in pensione?” CP_1
--altresì, il sottoscritto procuratore di parte resistente sin d'ora si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso avanzate, chiedendo nella denegata ipotesi di un loro accoglimento, di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata, diretta ed indiretta, sui medesimi capi e con i medesimi testi da questi indicati oltre che con i propri;
--in caso di contestazione circa la reale condizione psichica di , si chiede sin d'ora disporsi Per_1 apposita CTU medico-legale, al fine di determinare le reali condizioni psicologiche della giovane.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con richiesta di applicazione dell'aumento fino al 30% previsto dal co 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, contenendo il presente atto collegamenti ipertestuali idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti”.
Per il P.M.
“Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2025, il sig. ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 coniuge , chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite Controparte_1 pagina 3 di 10 dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 1468/2020, pubblicata il 28.04.2020 e prodotta quale doc. 3 di parte ricorrente. Ha domandato, segnatamente, la revoca del contributo al mantenimento dei figli,
(nata il [...]) e (nato il [...]), in allora fissato in complessivi E. Per_1 Per_2 350,00 (e, cioè, E. 175,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì di revocare l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, a favore della ex moglie con condanna della medesima al rilascio nel termine fissato dal Tribunale o, comunque, in quello di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Con comparsa di risposta depositata il 29.09.2025, si è costituita in giudizio la resistente
[...]
allegando di non opporsi alla richiesta avversaria di revoca del contributo al mantenimento del CP_1 figlio ma instando, per il resto, nel rigetto delle domande di controparte. Per_2
La trattazione della causa è stata svolta con lo scambio delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 29.10.2025 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice Relatore.
È stata tentata la conciliazione della lita ma con esito negativo, avendo la resistente rifiutato la proposta conciliativa formulata dalla controparte.
All'esito le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e, dopo discussione orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Sulle istanze istruttorie
In via preliminare, ritiene il Collegio che la causa non necessiti dell'espletamento di attività istruttoria e possa, pertanto, essere in questa sede definita.
Quanto alle istanze di prova orale dedotte dal ricorrente nel ricorso e nella memoria ex art. 473- bis.17, comma 1, c.p.c., esse sono inammissibili, vertendo i capi di prova su circostanze documentali nonché generiche ed irrilevanti ai fini del decidere.
Quanto alle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate dal ricorrente nella memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc, esse vanno respinte, avendo ad oggetto documentazione non necessaria ai fini del decidere. Per la stessa ragione va respinta l'istanza di indagini tributarie formulata dal ricorrente.
Parimenti, sono inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla resistente nella comparsa di risposta, vertendo i capi di prova su circostanze documentali (capp. 9-11, 13-19, 22, 24), generiche, valutative e/o irrilevanti (i restanti capi).
Va respinta, altresì, l'istanza di CTU avanzata dalla resistente -e formulata nei seguenti termini:
“in caso di contestazione circa la reale condizione psichica di , si chiede sin d'ora disporsi Per_1 apposita CTU medico-legale, al fine di determinare le reali condizioni psicologiche della giovane”- risultando tale accertamento del tutto superfluo alla luce delle produzioni documentali effettuate dalla resistente (in specie, docc. 6-7) che già attestano lo stato di salute della ragazza e della non contestazione delle relative risultanze da parte del ricorrente.
Alla reiezione delle istanze di prova orale diretta dedotte dalle parti consegue il rigetto di quelle in prova contraria.
Sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
Venendo al merito della causa, è opportuno prendere le mosse dalla domanda di revoca delle statuizioni economiche in favore del figlio maggiorenne (nato il [...] e, dunque, ad oggi Per_2 ventiseienne).
pagina 4 di 10 Ritiene il Collegio che tale domanda sia fondata.
Invero, il sig. ha allegato e provato documentalmente come (i) abbia lasciato la Pt_1 Per_2 casa familiare, trasferendosi a vivere a RU (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) e (ii) risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (come si evince dal certificato del Centro per l'Impiego di Rivoli sub doc. 29 di parte ricorrente).
Che il giovane abbia ormai conseguito l'autosufficienza economica è circostanza incontestata, essendo stata, anzi, esplicitamente ammessa dalla resistente (cfr. comparsa di risposta, p. 7: “…si rappresenta che l'attuale situazione lavorativa del medesimo consente effettivamente il venir meno delle condizioni che giustificavano l'obbligo di mantenimento, motivo per cui la resistente non si oppone alla richiesta di revoca del relativo contributo”).
Ne segue che, in accoglimento dell'azione spiegata dal ricorrente, il contributo al mantenimento a carico del ricorrente per il figlio dev'essere revocato. Per_2
Quanto al dies a quo della decorrenza della revoca, esso coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), in virtù del principio generale secondo cui un diritto non può venir pregiudicato dal tempo occorrente per il suo accertamento in giudizio e considerato, altresì, che già al tempo dell'instaurazione del presente giudizio i presupposti del diritto al mantenimento del figlio erano venuti meno.
Non appare pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dalla resistente alle pronunce della Cassazione 13609/16 e 14691/24 poiché esse sono relative al profilo della ripetibilità delle somme già corrisposte dall'obbligato a titolo di mantenimento/alimenti, ma trattasi di profilo distinto da quello attinente all'individuazione del dies a quo della decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento.
Sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Da quanto prima rilevato discende che la materia del contendere può dirsi circoscritta alla sussistenza dei presupposti del contributo al mantenimento e dell'assegnazione della casa familiare in relazione alla figlia maggiorenne misure, queste, delle quali il ricorrente ha domandato Persona_4 la revoca.
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha allegato quanto segue: (i) che la figlia Per_1 non ha proseguito gli studi dopo il conseguimento della licenza media;
(ii) che già dal 2016 e fino al 2020 ella ha prestato attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, percependo altresì la AS in relazione ad alcuni periodi di disoccupazione;
(iv) che attualmente è priva di un'occupazione Per_1 lavorativa e ha rifiutato l'aiuto offertole dal padre per reperirne una;
(iii) che ella è titolare di un conto corrente bancario e di una carta Bancomat, oltre che di un investimento in criptovalute. Ha da ciò desunto una colpevole inerzia della figlia nel mancato conseguimento dell'autosufficienza economica, sì da legittimare la richiesta di revoca del contributo al suo mantenimento.
Per contro, la resistente non ha contestato il fatto che, allo stato, non abbia un lavoro né lo Per_1 ricerchi ma ha negato che l'ingresso nella realtà professionale della figlia potesse dirsi consolidato, in ragione del carattere precario dei rapporti lavorativi di volta in volta instaurati ed, inoltre, ha allegato che la ragazza, “finché le sue condizioni psico-emotive glielo hanno consentito, si è attivamente adoperata per inserirsi nel mondo del lavoro”, ma “il progressivo aggravarsi del suo stato psico-fisico le ha oggi reso impossibile anche solo tentare un inserimento stabile nel mondo del lavoro” (cfr. comparsa di risposta, p. 5). Ha evidenziato, a questo proposito, che risulta seguita dal CSM di Per_1 OL (cui già si era rivolta nel 2019 e nel 2022), presso il quale lo psichiatra curante le ha diagnosticato “un episodio di disturbo depressivo maggiore con compromissione del funzionamento globale”, con una sintomatologia contrassegnata da “marcata ansia sociale e senso di inadeguatezza tali da impedirle di portare avanti i suoi compiti di sviluppo tra cui lo studio, socialità e lavoro nei
pagina 5 di 10 quali risulta completamente bloccata ad oggi” (cfr. docc. 6 e 7). Le cause di una simile condizione patologica sarebbero, secondo la resistente, da rinvenire nelle condotte aggressive e violente intra- familiari poste in essere dal accertate anche in sede penale. Con specifico riguardo, infine, alla Pt_1 domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa familiare, la resistente ha evidenziato come un eventuale mutamento abitativo si rivelerebbe pregiudizievole per la figlia, posto che, secondo i sanitari, “l'attuale condizione di estrema fragilità sconsiglia l'esposizione a situazioni di ordine traumatico ed a cambiamenti che possano alimentare il disagio della paziente”.
Tanto premesso, la domanda attorea di revoca si appalesa fondata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno evidenziare come, seppur tale profilo non sia stato allegato dalla resistente, non ricorrano, nel caso di specie, i requisiti applicativi dell'art. 337- septies c.c. che prevede l'estensione ai figli maggiorenni portatori di condizione di disabilità grave delle disposizioni dettate in favore dei figli minori.
La norma citata dev'essere letta in combinato disposto con l'art. 37bis disp. att. cc, secondo cui
“i figli maggiorenni portatori di condizione di disabilità grave previsti dall'art. 337 septies secondo comma del codice civile sono coloro i quali siano portatori di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”.
Tale ultima condizione ricorre, in base al testo normativo dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, quando la minorazione o compromissione “singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” sì da determinare “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Orbene, la documentazione sanitaria prodotta dalla resistente, e segnatamente le due relazioni di cui ai docc. 6 e 7, pur dando atto di una condizione di “estrema fragilità” della figlia che Per_1 presenta uno stato qualificabile come “episodio depressivo maggiore” in relazione al quale è impostata una terapia antidepressiva (cfr. doc. 6; cfr. doc. 7 ove è riportato: “il test Gad7 effettuato in primo colloquio (26/3/2025) evidenzia uno stato ansioso di livello moderato (pt. 14); il test PHQ riporta la presenza di uno stato depressivo moderatamente severo (pt 19)”), non è tuttavia sufficiente a far ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 che presuppone la sussistenza -nel caso di specie, non attestata- di una condizione tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sì da determinare priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La stessa resistente, del resto, non ha mai invocato l'applicazione del regime previsto dal citato art. 337 septies co. 2 cc, prospettando piuttosto come lo stato di salute della figlia sia rilevante ai fini di escludere una colpevole inerzia della ragazza nel mancato conseguimento dell'autosufficienza economica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, difettano, dunque, le condizioni affinché
[...] possa essere considerata alla stregua di un minore con la conseguente sottoposizione al regime Per_4 normativo previsto in favore della prole minorenne.
Ciò chiarito, è necessario esaminare se ricorrano, invece, i presupposti per il perdurante riconoscimento in favore della figlia del diritto al mantenimento da parte del genitore ricorrente. Per_1
A tale interrogativo il Collegio, in considerazione delle acquisizioni processuali, ritiene di dover fornire risposta negativa, con conseguente accoglimento della domanda proposta dal sig. Pt_1
pagina 6 di 10 Se, infatti, è pacifico l'attuale stato di salute di per come documentato in Persona_4 giudizio, vanno però considerati i principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne.
Segnatamente, costituisce orientamento costante quello secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni, che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale e tecnica e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro in base alle reali ed attuali condizioni del mercato (così, ex multis, Cass. n. 2259/2024).
Più volte la Suprema Corte ha precisato che “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)” (cfr. ex multis, più di recente, Cass. Civ. 12121/2025).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (cfr. ex multis Cass. Civ. 19696/2019).
Alla stregua di queste coordinate ermeneutiche, si rileva come abbia fatto Persona_4 ingresso nel mondo del lavoro già in epoca anteriore al primo riscontro documentale della patologia psichiatrica da cui è affetta. Ed invero, dalle risultanze probatorie acquisite si evince che:
i. ella non ha proseguito gli studi dopo il conseguimento (con due anni di ritardo) della licenza media;
ii. dal 01.07.2016 fino al 13.11.2016 ha lavorato presso in regime di Controparte_3 somministrazione a tempo determinato (cfr. estratto conto previdenziale sub doc. 4 di parte resistente nonché proroga contratto sub doc. 20 di parte ricorrente); CP_3
iii. in data 30.11.2016 è stata assunta da Res Nova s.p.a. con la qualifica di operaia e mansioni di addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato fino al 28.02.2017, poi prorogato fino al 30.06.2017 (cfr. doc. 21 di parte ricorrente); iv. a seguito della scadenza di tale rapporto di lavoro, ha percepito la AS dal 25.07.2017 Per_1 al 04.11.2017 (cfr. doc. 22 di parte ricorrente);
v. nel 2018 non ha prestato attività lavorativa (cfr. memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c. di parte resistente;
il punto è pacifico e si evince, comunque, dall'estratto conto previdenziale di cui al doc. 4 di parte resistente);
pagina 7 di 10 vi. dal 01.02.2019 fino al 31.01.2020 ha lavorato a tempo determinato con orario part time alle dipendenze di (cfr. C.U. 2020 sub doc. 24 e cfr. C.U. 2021 sub Controparte_4 CP_4 CP_4 doc. 25 di parte ricorrente); vii. successivamente, dal 27.03.2020 al 09.06.2020 ha percepito la AS (cfr. C.U. CP_5 parimenti sub doc. 25 di parte ricorrente).
A far tempo dal 2016, dunque, e in termini maggiormente continuativi dal febbraio 2017, Per_1 ha avuto un inserimento effettivo nel mondo del lavoro, seppur caratterizzato dall'instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro e dal percepimento, nei periodi di disoccupazione, degli ammortizzatori sociali.
Vero è che negli anni successivi al 2020 non risulta aver più lavorato, ma non è in alcun Per_1 modo provato che l'assenza di un'occupazione lavorativa -quantomeno sino agli inizi del corrente anno 2025- sia stata dovuta a motivi di salute della ragazza.
Alcun cenno a problematiche di salute di è fatto nella sentenza di divorzio pronunciata il Per_1 6.3.2020 (cfr. doc. 3 attoreo).
Dalla certificazione sanitaria prodotta dalla resistente sub docc. 6 e 7 emerge, poi, che Per_1 abbia avuto un primo contatto con il CSM nel 2019, cui si era rivolta per una sintomatologia ansioso- depressiva trattata con terapia farmacologica ed un successivo contatto nel 2022, in cui pure era emersa una sintomatologia ansioso-depressiva ed era stata, per la seconda volta, indirizzata verso un Per_1 percorso di sostegno psicologico (cfr. doc. 6 parte resistente).
Detta documentazione, tuttavia, non comprova che, negli anni antecedenti al mese di febbraio 2025, abbia avuto, per motivi di salute, una capacità lavorativa, totalmente o anche solo Per_1 parzialmente, compromessa. E tantomeno è possibile desumere da detta documentazione - contrariamente all'assunto difensivo di parte resistente- una correlazione causale tra l'attuale stato di sofferenza psichica di e le condotte paterne (benchè meno con quelle accertate in sede penale in Per_1 danno della coniuge risalenti ad oltre un ventennio fa, cfr. doc. 2 parte resistente). Né tale CP_1 prova -lo si evidenzia- sarebbe stata possibile acquisirla per il tramite di una CTU, in quanto accertamento del tutto esplorativo.
Quindi, le allegazioni della resistente e la documentazione prodotta in giudizio non consentono di ritenere provato che , oggi ventottenne, abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria Per_1 preparazione professionale e tecnica e si sia attivata, con altrettanto impegno, nella ricerca di un lavoro e nel conseguimento di una propria autosufficienza economica, considerato che la stessa ha abbandonato gli studi circa 10 anni fa (dopo il conseguimento della licenza media), ha fatto ingresso nel mondo del lavoro nel 2016 per rimanervi inserita in via pressochè continuativa sino a giugno 2020 (salvi i periodi in cui ha fruito della Naspi) e la patologia psichiatrica da cui è affetta si è manifestata nella sua gravità, per quanto documentato in atti, solo nel corrente anno.
In definitiva, ritiene il Tribunale che la suddetta patologia – clinicamente riscontrata come
“depressione maggiore” nel 2025 (cfr. rel. CSM Collegno sub doc. 6 di parte resistente) – se può giustificare, oggi, il mancato reperimento di un'occupazione lavorativa da parte di , non lo Per_1 giustifica in relazione agli anni precedenti al 2025, posto che la stessa, dopo aver fatto ingresso nel mondo del lavoro nel 2016 fino a giugno 2020, è rimasta poi priva, negli anni a seguire (per circa un quadriennio), di un'attività lavorativa idonea ad assicurarle un'autosufficienza economica, senza che sia stata fornita prova né dell'impegno profuso dalla ragazza nella ricerca di un lavoro né dell'impossibilità a reperirlo a causa di una concreta ed effettiva compromissione della capacità lavorativa.
pagina 8 di 10 Alla situazione attuale della ragazza non può dunque farsi fronte -ad avviso del Tribunale- protraendo l'obbligo genitoriale di mantenimento della prole, altri dovendo essere gli strumenti attivabili, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell' individuo bisognoso”. E ancora la Suprema Corte ha precisato che “tale principio non soffre eccezioni ove il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento. In tale fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio maggiorenne non autosufficiente, ben può richiedersi, ove sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure può proporsi l'azione per il riconoscimento degli alimenti […]” (cfr. ex multis Cass. Civ. 23133/2023; conf. Cass. Civ. 12123/2024, Cass. Civ. 2259/2024, Cass. Civ. 27818/2024).
A tal riguardo si precisa che, quanto agli ausili sociali, non risulta che essi siano stati attivati dalla figlia. La resistente in udienza, non ha saputo, ad esempio, motivare le ragioni per le CP_1 quali la ragazza non abbia presentato domanda per il reddito di inclusione né è provato che abbia fatto domanda, con esito negativo, per altre forme di sostegno al reddito o sussidi previdenziali (cfr. verbale d'udienza 29.10.2025).
Quanto alla domanda di alimenti, si evidenzia che essa non è stata proposta nel presente giudizio ma ben potrà la ragazza azionarla nei confronti dei familiari obbligati (artt. 433 ss. cc) ove ne ricorrano le condizioni ed al fine di sopperire ad ogni più essenziale esigenza di vita.
L'insussistenza “a monte” del diritto della figlia al mantenimento da parte del genitore Per_1 rende superflua la disamina delle condizioni reddituali delle parti.
In conclusione, per le ragioni esposte, la domanda attorea di revoca del contributo al mantenimento della figlia è fondata e, come tale, va accolta. Per_1
L'obbligo di mantenimento di è revocato con decorrenza dalla data della domanda Per_1 giudiziale per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo alla revoca dell'obbligo di mantenimento del fratello e alle quali si rinvia. Per_2
Sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare che il ricorrente ha proposto allegando come tale immobile – nel quale, ad oggi, convivono la resistente e la figlia , avendo l'altro figlio reperito una sistemazione abitativa autonoma – sia di sua Per_1 Per_2 proprietà esclusiva (circostanza incontestata).
L'accertato venir meno del diritto di -al pari del fratello al mantenimento da Per_1 Per_2 parte del genitore elide il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente ex art. 337-sexies c.c., giustificandone la revoca (cfr., per tutte, Cass. n. 32151/2023). CP_1
Quanto, poi, alla condanna al rilascio della casa coniugale, invocata dal sig. ritiene il Pt_1 Collegio che tale richiesta possa considerarsi assorbita nell'accoglimento della domanda di revoca. Ciò in quanto -come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- “la natura speciale del diritto di
pagina 9 di 10 abitazione della casa familiare, che non esiste senza l'allontanamento dalla casa di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell'attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca o con la scadenza, determina una situazione uguale o contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al “decisum”, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato” (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 1367/2012).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura (necessaria) della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite si dichiarano compensate per 1/3 in ragione dell'omessa opposizione della resistente alla domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio , mentre i restanti 2/3 sono posti a carico della Per_2 resistente, soccombente sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento per la figlia e di Per_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Le suddette spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della causa, dell'omesso espletamento di attività di assunzione probatoria e dell'assenza di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti ed in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1468/2020 emessa dal Tribunale di Torino, così provvede:
REVOCA l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli Pt_1 maggiorenni, e , a far tempo dalla data della domanda giudiziale;
Per_1 Per_2
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente;
CP_1
DICHIARA le spese di lite compensate nella misura di 1/3;
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la resistente a rifondere a favore del ricorrente CP_1 i restanti 2/3 delle spese di lite, due terzi che si liquidano in complessivi E.
2.538 per Pt_1 compensi professionali, oltre ad E. 65 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 05.12.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE TA ER MO
Minuta del provvedimento redatta in collaborazione con il Controparte_6
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
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