Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2024, proposto da
Società Arimondo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Finale Ligure, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 162 del 9 luglio 2024, avente ad oggetto “Ordinanza di rimessa in pristino per la realizzazione di una media struttura di vendita in assenza di titolo edilizio, presso l’esercizio commerciale all’insegna “Supermercato Pam” sito a Finale Ligure in Via Torino n. 10, piano terra, censito a catasto al foglio 39, mapp. 122, subalterni 1, 19, 26, 27”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Finale Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. NG VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Società Arimondo s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Finale ligure n. 162 del 9 luglio 2024, avente ad oggetto “rimessa in pristino per la realizzazione di una media struttura di vendita in assenza di titolo edilizio, presso l’esercizio commerciale all’insegna “Supermercato Pam” sito a Finale Ligure in Via Torino n. 10, piano terra, censito a catasto al foglio 39, mapp. 122, subalterni 1, 19, 26, 27”.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Finale Ligure, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 10.10.2024, n. 243 la sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, onde pervenire all’udienza di discussione del ricorso re adhuc integra .
In vista dell’udienza pubblica del 19 novembre 2025, in cui il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione, la società ricorrente ha rappresentato di aver depositato presso il Comune istanze di sanatoria, il cui procedimento è andato a buon fine, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso, che pertanto dev’essere dichiarato improcedibile.
Stante l’accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di giudizio possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente
NG VI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG VI | UC LI |
IL SEGRETARIO