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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/03/2024, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4263/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4263/2016
Oggi 1 marzo 2024 ad ore 10.45 innanzi al dott.ssa Giulia Isadora Loi, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO RAFFAELLA oggi sostituita dall'avv. Domenica Parte_1
Todisco
Per l'avv. AB ROBERTO e l'avv. GABOARDI ELISA Controparte_1
oggi sostituiti dall'avv. Eleonora Ferrari
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferrari precisa le conclusioni come in atti rimettendosi al Giudice in ordine alla vendita del lotto 4; chiede la liquidazione delle spese in prededuzione come da nota di precisazione del credito depositata
L'avv. Todisco insiste nella prosecuzione delle vendite sul lotto 4
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio e fissa per la decisione le ore 12
Successivamente alle ore 13.05 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4263/2016 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARCELLESI PIERO Parte_2
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. CIOCCA GIUSEPPE e dell'avv. MATTEO CP_4
NICOLA
Controparte_5
[...]
Controparte_6
[...]
CONVENUTI
PER MEZZO DELLA PROC. SPECIALE Controparte_7 CP_8 rappresentato e difeso dall'avv. GUADALUPI LAPO e dell'avv. AB
[...]
ROBERTO (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRECO RAFFAELLA e dell'avv. DINETTA SIMONA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AB Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO e dell'avv. GABOARDI ELISA
INTERVENUTI
pagina 2 di 8 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato promosso da ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e Parte_2
181 disp. att. c.p.c. al fine di procedere alla divisione e alla vendita degli immobili pignorati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 607/2014, dalla stessa introdotta nei confronti di . Controparte_2
Nello specifico la divisione ha riguardato i seguenti beni siti in ER, frazione Costa
Fornaci:
- un appartamento identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 701;
- una autorimessa sita nel Comune di identificata catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub.
704;
- un terreno, identificato catastalmente al foglio 29, mappale 88;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 89;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 90
- un appartamento identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 702;
- una autorimessa identificata catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 705;
- un appartamento identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 707;
- una autorimessa identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 708;
- un ufficio identificato catastalmente al foglio 29, mappale 34, sub. 701;
- un fabbricato identificato catastalmente al foglio 29, mappale 35, categoria Ente Urbano;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 70, categoria Bosco Misto;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 71 categoria Seminativo;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 12;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 11;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 10;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 112;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 87;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 72.
pagina 3 di 8 La divisione inoltre ha riguardato anche una strada sita nel Comune di Somaglia, frazione San
Martino Pizzolano, identificata catastalmente al foglio 4, mappale 80 e un terreno sito nel
Comune di Somaglia, frazione San Martino Pizzolano, identificato catastalmente al foglio 4, mappale 139.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante CTU all'esito della quale, attesa la non comoda divisibilità dei beni, con sentenza n. 703/2017 pubblicata il
30.10.2017 è stato dichiarato lo scioglimento della comunione e, con ordinanza emessa in pari data, è stata disposta la vendita dei beni (fatti confluire dal CTU in 8 lotti), per le cui operazioni è stata nominata l'avv. Paola Mizzi (già custode nell'ambito della procedura esecutiva n.
607/2014).
1.1 Dagli atti di causa, e in particolare dalle relazioni depositate dal professionista delegato, si evince quanto segue:
- in data 18.5.2018 si è tenuto un primo esperimento di vendita che è andato deserto;
- in data 12.10.2018 si è tenuto un secondo esperimento di vendita che è andato deserto;
- in data 8.2.2019 si è tenuto il terzo esperimento di vendita, all'esito del quale è stato aggiudicato il lotto 6 per € 12.234,50;
- con provvedimento del 16.4.2019 è stata autorizzata la fissazione di nuovi esperimenti di vendita per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8;
- in data 20.9.2019 si sarebbe dovuto tenere il quarto esperimento di vendita, al quale tuttavia non si è proceduto non essendo state effettuate le pubblicità a causa del mancato versamento del fondo spese;
- il successivo esperimento di vendita, fissato per il giorno 6.3.2020, non si è tenuto a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19;
- in data 6.11.2020 è stato effettuato un ulteriore esperimento di vendita dei lotti rimanenti, all'esito del quale sono stati aggiudicati il lotto 4 per € 57.000,00, il lotto 5 per €
45.000,00 e il lotto 7 per € 30.000,00;
- a seguito del mancato versamento del saldo prezzo con riferimento ai lotti 4 e 5, è stata dichiarata, con ordinanza del 19.3.2021, la decadenza degli aggiudicatari ed è stata autorizzata la fissazione di un nuovo esperimento di vendita;
pagina 4 di 8 - con provvedimento del 9.5.2021 è stato autorizzato un nuovo esperimento di vendita per i lotti 1, 2, 3 e 8;
- in data 27.10.2021 si è tenuto un nuovo esperimento di vendita, all'esito del quale è stato aggiudicato il lotto 8 per € 35.000,00;
- con provvedimento del 25.5.2022 è stata invitata parte attrice a manifestare le sue determinazioni in ordine alla fissazione di un nuovo esperimento di vendita, tenuto conto del numero degli esperimenti già eseguiti e delle spese sostenute, quantificate in €
16.000,00 dal professionista delegato con la relazione del 18.5.2022;
- con provvedimento del 22.9.2022 è stata autorizzata la fissazione di nuova asta per i beni di cui ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5;
- in data 18.1.2023 si è tenuto un ulteriore esperimento di vendita dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 a seguito del quale sono stati aggiudicati il lotto 1 per € 73.000,00, il lotto 2 per €
49,200,00, il lotto 3 per € 43.200,00 e il lotto 5 per € 33.750,00;
- a seguito del mancato versamento del saldo prezzo con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, è stata dichiarata, con ordinanza del 13.6.2023, la decadenza dell'aggiudicatario e, contestualmente, è stata autorizzata la fissazione di nuova asta per i lotti 1, 2, 3 e 4;
- in data 11.10.2023 si è tenuto un settimo esperimento di vendita per i lotti 1, 2, 3 e 4 a seguito del quale sono stati aggiudicati il lotto 1 per € 54.000,00, il lotto 2 per €
54,000,00, il lotto 3 per € 40.000,00;
- il professionista delegato, con relazione del 5.1.2024, ha rimesso il fascicolo a questo
Giudice al fine di decidere in ordine alla fissazione di un nuovo esperimento di vendita per il lotto 4, unico lotto rimasto invenduto, “costituito da un ufficio commerciale di circa
200 mq sito in una zona molto periferica posto a confine con l'abitazione del debitore”;
- con provvedimento del 15.1.2024 è stata disposta la comparizione delle parti, al fine di decidere in ordine alla proseguibilità delle operazioni di vendita in relazione al lotto 4;
- all'udienza del 30.1.2024 il procuratore di – cessionaria del credito di Controparte_1
– si è rimesso alle determinazioni del Giudice, mentre il procuratore del Parte_2
creditore fondiario intervenuto, ha insistito per la fissazione di un Controparte_9
nuovo esperimento di vendita.
pagina 5 di 8 2. Così brevemente esposti i fatti di causa occorre verificare se permangano i presupposti per procedere, su domanda delle creditrici e allo scioglimento CP_1 Controparte_9
della comunione relativamente al bene immobile sito in ER (Lodi) frazione Costa
Fornaci, identificato catastalmente al foglio 29, mappale 34, sub. 701 (lotto 4 dell'elaborato peritale).
2.1 Giova premettere in diritto che il giudizio di scioglimento della comunione instaurato ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., pur costituendo una parentesi di cognizione oggettivamente distinta dall'espropriazione forzata, è ad essa funzionalmente correlato, in quanto finalizzato a far cessare lo stato di comunione per consentire di procedere, nel giudizio esecutivo, sulla parte del compendio staggito e assegnata in natura in via esclusiva al debitore o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro (Cass. civ. n. 6072/2012).
Il collegamento funzionale del giudizio di c.d. divisione endoesecutiva con il processo esecutivo è sottolineato dalla previsione dell'art. 181 disp. att. c.p.c., secondo cui tale giudizio, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione in funzione di giudice istruttore civile (Cass. civ. n. 20817/2018).
Dalla stretta correlazione di cui si è detto derivano rilevanti conseguenze in punto di legittimazione attiva e di interesse alla istaurazione del giudizio di divisione.
Sotto il primo profilo si è già osservato in giurisprudenza che l'ordinamento riconosce al creditore procedente, ovvero al creditore intervenuto che sia munito di titolo esecutivo, una
“eccezionale legittimazione” a provocare lo scioglimento della comunione, la quale si aggiunge alla legittimazione ordinaria spettante unicamente a ciascun comproprietario nell'esercizio del diritto potestativo sancito dall'art. 1111 c.c. (così Cass.20817/2018).
Dalla preordinazione del giudizio di cui all'art. 181 disp. att. c.p.c. alla espropriazione nei confronti del comproprietario esecutato deriva l'ulteriore corollario per cui l'interesse ad agire del creditore sotteso alla introduzione del giudizio di divisione debba essere ravvisato nel medesimo interesse che legittima il creditore alla istaurazione del giudizio di esecuzione forzata ossia l'interesse – purché, come si dirà nel prosieguo, giuridicamente apprezzabile – ad ottenere il soddisfacimento coattivo del credito azionato mediante l'espropriazione di beni del debitore (che nel caso specifico è titolare di una quota indivisa).
pagina 6 di 8 CI
O'
E
m es so
D
a:
A
R
Ebbene, deve ritenersi che anche nel giudizio di divisione promosso ex art. 181 disp. att. c.p.c. U
B
A debba essere valutata la persistenza, nel corso del procedimento, dell'interesse ad agire tenuto P
E conto delle recenti modifiche legislative che hanno introdotto, quale condizione di procedibilità C
S. dell'esecuzione, la possibilità di “conseguire [dall'espropriazione del bene] un ragionevole P.
A.
N soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la G
C prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumile valore di A
3
S realizzo” (cfr. art. 164 bis disp. att. c.p.c.). eri al
La norma in esame costituisce il portato del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l'interesse
#:
1c del creditore ad agire per il soddisfacimento di un credito di natura patrimoniale e l'interesse a 8ff
2c
93 non impegnare la giurisdizione, “risorsa statuale limitata”, in un'attività non suscettibile di cc b2 soddisfare in modo apprezzabile tale interesse (Cass. civ. n. 4228/2015) in ragione del modesto 72
01
59 valore economico del bene pignorato (ovvero dello stesso credito) e tenuto conto dei costi 61 df correlati alla attuazione coattiva del credito, oltre che della necessità di contenere la durata del e9
92 processo esecutivo entro termini ragionevoli. 23
50
0 - Ne deriva che, al pari di quanto accade nel giudizio esecutivo, la inidoneità del ricavato della Fir
m vendita del bene a consentire il ragionevole soddisfacimento del credito azionato comporta at o
l'improcedibilità del giudizio di divisione preordinato alla esecuzione per sopravvenuta carenza D
a:
C di interesse in capo al creditore. HI
E
2.2 Svolte tali premesse giova rilevare che nel caso di specie è stata pignorata la quota di F
F proprietà di dell'immobile sito in ER (Lodi), frazione Costa
O Controparte_2 ID
A
Fornaci; il bene, ufficio di circa 201 mq non divisibile in natura, è stato stimato dal perito in € M
A
RI 178.000 circa e all'ultima asta, andata deserta, il prezzo base era di € 43.000,00 con possibilità di A
E presentare offerte valide al prezzo di € 32.250,00. m es
Il professionista delegato, sentito al riguardo all'udienza del 30.1.2024, ha riferito che “sono stati so
D
a: esperiti 9 esperimenti di vendita in relazione al lotto 4 e che per le caratteristiche del bene, IN
F ufficio posto in zona periferica, c'è stato solo un interessamento da parte della società che ha O
C rilevato l'attività del debitore, che però poi non ha versato il saldo prezzo”. E
R
T 2.3 Le circostanze suesposte (tipologia del bene pignorato e pressoché totale mancanza di FI
R richieste di visita) inducono a far ritenere che l'immobile non possa, allo stato, trovare alcuna M
A
Q utile collocazione sul mercato: pur essendo stato posto in vendita a prezzo esiguo, con adeguata U
A
LI
FI
C
A pagina 7 di 8 T
A
2
S eri al pubblicità commerciale, con la nomina di un custode giudiziario (a disposizione per informazioni e visite), si deve desumere che siano proprio le condizioni del bene a renderlo del tutto inappetibile ad un mercato immobiliare che presenta un'offerta di immobili di gran lunga superiore alla domanda.
Nel caso di aggiudicazione, poi, il ricavato – tenuto conto delle spese del presente giudizio e di quelle sostenute dal creditore procedente, ivi compresi i compensi legali, e considerato l'importo che andrebbe liquidato alla comproprietaria non esecutato, – non consentirebbe il CP_6
ragionevole soddisfacimento del credito di (cessionaria di ), Controparte_1 Parte_2
pari a circa € 280.000,00 in linea capitale, oltre che dei crediti del creditore intervenuto fondiario pari a oltre € 850.000,00, e , Controparte_9 Controparte_10 pari ad € 418.000,00.
2.4 Ne consegue la chiusura anticipata del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e, quindi, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio limitatamente al bene sito in
ER (Lodi) frazione Costa Fornaci, identificato al foglio 29, mappale 34, sub. 701
(cfr. anche Tribunale di Milano sent. n. 10480/2018).
3. In considerazione della natura del giudizio e della contumacia della comproprietaria non esecutata, , le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile il presente giudizio limitatamente al bene immobile sito in
ER (Lodi) frazione Costa Fornaci, identificato al foglio 29, mappale 34, sub.
701;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Lodi, 1 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4263/2016
Oggi 1 marzo 2024 ad ore 10.45 innanzi al dott.ssa Giulia Isadora Loi, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO RAFFAELLA oggi sostituita dall'avv. Domenica Parte_1
Todisco
Per l'avv. AB ROBERTO e l'avv. GABOARDI ELISA Controparte_1
oggi sostituiti dall'avv. Eleonora Ferrari
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ferrari precisa le conclusioni come in atti rimettendosi al Giudice in ordine alla vendita del lotto 4; chiede la liquidazione delle spese in prededuzione come da nota di precisazione del credito depositata
L'avv. Todisco insiste nella prosecuzione delle vendite sul lotto 4
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio e fissa per la decisione le ore 12
Successivamente alle ore 13.05 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4263/2016 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARCELLESI PIERO Parte_2
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. CIOCCA GIUSEPPE e dell'avv. MATTEO CP_4
NICOLA
Controparte_5
[...]
Controparte_6
[...]
CONVENUTI
PER MEZZO DELLA PROC. SPECIALE Controparte_7 CP_8 rappresentato e difeso dall'avv. GUADALUPI LAPO e dell'avv. AB
[...]
ROBERTO (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GRECO RAFFAELLA e dell'avv. DINETTA SIMONA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. AB Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO e dell'avv. GABOARDI ELISA
INTERVENUTI
pagina 2 di 8 Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato promosso da ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e Parte_2
181 disp. att. c.p.c. al fine di procedere alla divisione e alla vendita degli immobili pignorati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 607/2014, dalla stessa introdotta nei confronti di . Controparte_2
Nello specifico la divisione ha riguardato i seguenti beni siti in ER, frazione Costa
Fornaci:
- un appartamento identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 701;
- una autorimessa sita nel Comune di identificata catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub.
704;
- un terreno, identificato catastalmente al foglio 29, mappale 88;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 89;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 90
- un appartamento identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 702;
- una autorimessa identificata catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 705;
- un appartamento identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 707;
- una autorimessa identificato catastalmente al foglio 29, mappale 83, sub. 708;
- un ufficio identificato catastalmente al foglio 29, mappale 34, sub. 701;
- un fabbricato identificato catastalmente al foglio 29, mappale 35, categoria Ente Urbano;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 70, categoria Bosco Misto;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 71 categoria Seminativo;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 12;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 11;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 10;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 112;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 87;
- un terreno identificato catastalmente al foglio 29, mappale 72.
pagina 3 di 8 La divisione inoltre ha riguardato anche una strada sita nel Comune di Somaglia, frazione San
Martino Pizzolano, identificata catastalmente al foglio 4, mappale 80 e un terreno sito nel
Comune di Somaglia, frazione San Martino Pizzolano, identificato catastalmente al foglio 4, mappale 139.
Istaurato regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante CTU all'esito della quale, attesa la non comoda divisibilità dei beni, con sentenza n. 703/2017 pubblicata il
30.10.2017 è stato dichiarato lo scioglimento della comunione e, con ordinanza emessa in pari data, è stata disposta la vendita dei beni (fatti confluire dal CTU in 8 lotti), per le cui operazioni è stata nominata l'avv. Paola Mizzi (già custode nell'ambito della procedura esecutiva n.
607/2014).
1.1 Dagli atti di causa, e in particolare dalle relazioni depositate dal professionista delegato, si evince quanto segue:
- in data 18.5.2018 si è tenuto un primo esperimento di vendita che è andato deserto;
- in data 12.10.2018 si è tenuto un secondo esperimento di vendita che è andato deserto;
- in data 8.2.2019 si è tenuto il terzo esperimento di vendita, all'esito del quale è stato aggiudicato il lotto 6 per € 12.234,50;
- con provvedimento del 16.4.2019 è stata autorizzata la fissazione di nuovi esperimenti di vendita per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8;
- in data 20.9.2019 si sarebbe dovuto tenere il quarto esperimento di vendita, al quale tuttavia non si è proceduto non essendo state effettuate le pubblicità a causa del mancato versamento del fondo spese;
- il successivo esperimento di vendita, fissato per il giorno 6.3.2020, non si è tenuto a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19;
- in data 6.11.2020 è stato effettuato un ulteriore esperimento di vendita dei lotti rimanenti, all'esito del quale sono stati aggiudicati il lotto 4 per € 57.000,00, il lotto 5 per €
45.000,00 e il lotto 7 per € 30.000,00;
- a seguito del mancato versamento del saldo prezzo con riferimento ai lotti 4 e 5, è stata dichiarata, con ordinanza del 19.3.2021, la decadenza degli aggiudicatari ed è stata autorizzata la fissazione di un nuovo esperimento di vendita;
pagina 4 di 8 - con provvedimento del 9.5.2021 è stato autorizzato un nuovo esperimento di vendita per i lotti 1, 2, 3 e 8;
- in data 27.10.2021 si è tenuto un nuovo esperimento di vendita, all'esito del quale è stato aggiudicato il lotto 8 per € 35.000,00;
- con provvedimento del 25.5.2022 è stata invitata parte attrice a manifestare le sue determinazioni in ordine alla fissazione di un nuovo esperimento di vendita, tenuto conto del numero degli esperimenti già eseguiti e delle spese sostenute, quantificate in €
16.000,00 dal professionista delegato con la relazione del 18.5.2022;
- con provvedimento del 22.9.2022 è stata autorizzata la fissazione di nuova asta per i beni di cui ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5;
- in data 18.1.2023 si è tenuto un ulteriore esperimento di vendita dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 a seguito del quale sono stati aggiudicati il lotto 1 per € 73.000,00, il lotto 2 per €
49,200,00, il lotto 3 per € 43.200,00 e il lotto 5 per € 33.750,00;
- a seguito del mancato versamento del saldo prezzo con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, è stata dichiarata, con ordinanza del 13.6.2023, la decadenza dell'aggiudicatario e, contestualmente, è stata autorizzata la fissazione di nuova asta per i lotti 1, 2, 3 e 4;
- in data 11.10.2023 si è tenuto un settimo esperimento di vendita per i lotti 1, 2, 3 e 4 a seguito del quale sono stati aggiudicati il lotto 1 per € 54.000,00, il lotto 2 per €
54,000,00, il lotto 3 per € 40.000,00;
- il professionista delegato, con relazione del 5.1.2024, ha rimesso il fascicolo a questo
Giudice al fine di decidere in ordine alla fissazione di un nuovo esperimento di vendita per il lotto 4, unico lotto rimasto invenduto, “costituito da un ufficio commerciale di circa
200 mq sito in una zona molto periferica posto a confine con l'abitazione del debitore”;
- con provvedimento del 15.1.2024 è stata disposta la comparizione delle parti, al fine di decidere in ordine alla proseguibilità delle operazioni di vendita in relazione al lotto 4;
- all'udienza del 30.1.2024 il procuratore di – cessionaria del credito di Controparte_1
– si è rimesso alle determinazioni del Giudice, mentre il procuratore del Parte_2
creditore fondiario intervenuto, ha insistito per la fissazione di un Controparte_9
nuovo esperimento di vendita.
pagina 5 di 8 2. Così brevemente esposti i fatti di causa occorre verificare se permangano i presupposti per procedere, su domanda delle creditrici e allo scioglimento CP_1 Controparte_9
della comunione relativamente al bene immobile sito in ER (Lodi) frazione Costa
Fornaci, identificato catastalmente al foglio 29, mappale 34, sub. 701 (lotto 4 dell'elaborato peritale).
2.1 Giova premettere in diritto che il giudizio di scioglimento della comunione instaurato ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., pur costituendo una parentesi di cognizione oggettivamente distinta dall'espropriazione forzata, è ad essa funzionalmente correlato, in quanto finalizzato a far cessare lo stato di comunione per consentire di procedere, nel giudizio esecutivo, sulla parte del compendio staggito e assegnata in natura in via esclusiva al debitore o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro (Cass. civ. n. 6072/2012).
Il collegamento funzionale del giudizio di c.d. divisione endoesecutiva con il processo esecutivo è sottolineato dalla previsione dell'art. 181 disp. att. c.p.c., secondo cui tale giudizio, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione in funzione di giudice istruttore civile (Cass. civ. n. 20817/2018).
Dalla stretta correlazione di cui si è detto derivano rilevanti conseguenze in punto di legittimazione attiva e di interesse alla istaurazione del giudizio di divisione.
Sotto il primo profilo si è già osservato in giurisprudenza che l'ordinamento riconosce al creditore procedente, ovvero al creditore intervenuto che sia munito di titolo esecutivo, una
“eccezionale legittimazione” a provocare lo scioglimento della comunione, la quale si aggiunge alla legittimazione ordinaria spettante unicamente a ciascun comproprietario nell'esercizio del diritto potestativo sancito dall'art. 1111 c.c. (così Cass.20817/2018).
Dalla preordinazione del giudizio di cui all'art. 181 disp. att. c.p.c. alla espropriazione nei confronti del comproprietario esecutato deriva l'ulteriore corollario per cui l'interesse ad agire del creditore sotteso alla introduzione del giudizio di divisione debba essere ravvisato nel medesimo interesse che legittima il creditore alla istaurazione del giudizio di esecuzione forzata ossia l'interesse – purché, come si dirà nel prosieguo, giuridicamente apprezzabile – ad ottenere il soddisfacimento coattivo del credito azionato mediante l'espropriazione di beni del debitore (che nel caso specifico è titolare di una quota indivisa).
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Ebbene, deve ritenersi che anche nel giudizio di divisione promosso ex art. 181 disp. att. c.p.c. U
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A debba essere valutata la persistenza, nel corso del procedimento, dell'interesse ad agire tenuto P
E conto delle recenti modifiche legislative che hanno introdotto, quale condizione di procedibilità C
S. dell'esecuzione, la possibilità di “conseguire [dall'espropriazione del bene] un ragionevole P.
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N soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la G
C prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumile valore di A
3
S realizzo” (cfr. art. 164 bis disp. att. c.p.c.). eri al
La norma in esame costituisce il portato del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l'interesse
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1c del creditore ad agire per il soddisfacimento di un credito di natura patrimoniale e l'interesse a 8ff
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93 non impegnare la giurisdizione, “risorsa statuale limitata”, in un'attività non suscettibile di cc b2 soddisfare in modo apprezzabile tale interesse (Cass. civ. n. 4228/2015) in ragione del modesto 72
01
59 valore economico del bene pignorato (ovvero dello stesso credito) e tenuto conto dei costi 61 df correlati alla attuazione coattiva del credito, oltre che della necessità di contenere la durata del e9
92 processo esecutivo entro termini ragionevoli. 23
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0 - Ne deriva che, al pari di quanto accade nel giudizio esecutivo, la inidoneità del ricavato della Fir
m vendita del bene a consentire il ragionevole soddisfacimento del credito azionato comporta at o
l'improcedibilità del giudizio di divisione preordinato alla esecuzione per sopravvenuta carenza D
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C di interesse in capo al creditore. HI
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2.2 Svolte tali premesse giova rilevare che nel caso di specie è stata pignorata la quota di F
F proprietà di dell'immobile sito in ER (Lodi), frazione Costa
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Fornaci; il bene, ufficio di circa 201 mq non divisibile in natura, è stato stimato dal perito in € M
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RI 178.000 circa e all'ultima asta, andata deserta, il prezzo base era di € 43.000,00 con possibilità di A
E presentare offerte valide al prezzo di € 32.250,00. m es
Il professionista delegato, sentito al riguardo all'udienza del 30.1.2024, ha riferito che “sono stati so
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a: esperiti 9 esperimenti di vendita in relazione al lotto 4 e che per le caratteristiche del bene, IN
F ufficio posto in zona periferica, c'è stato solo un interessamento da parte della società che ha O
C rilevato l'attività del debitore, che però poi non ha versato il saldo prezzo”. E
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T 2.3 Le circostanze suesposte (tipologia del bene pignorato e pressoché totale mancanza di FI
R richieste di visita) inducono a far ritenere che l'immobile non possa, allo stato, trovare alcuna M
A
Q utile collocazione sul mercato: pur essendo stato posto in vendita a prezzo esiguo, con adeguata U
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S eri al pubblicità commerciale, con la nomina di un custode giudiziario (a disposizione per informazioni e visite), si deve desumere che siano proprio le condizioni del bene a renderlo del tutto inappetibile ad un mercato immobiliare che presenta un'offerta di immobili di gran lunga superiore alla domanda.
Nel caso di aggiudicazione, poi, il ricavato – tenuto conto delle spese del presente giudizio e di quelle sostenute dal creditore procedente, ivi compresi i compensi legali, e considerato l'importo che andrebbe liquidato alla comproprietaria non esecutato, – non consentirebbe il CP_6
ragionevole soddisfacimento del credito di (cessionaria di ), Controparte_1 Parte_2
pari a circa € 280.000,00 in linea capitale, oltre che dei crediti del creditore intervenuto fondiario pari a oltre € 850.000,00, e , Controparte_9 Controparte_10 pari ad € 418.000,00.
2.4 Ne consegue la chiusura anticipata del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e, quindi, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio limitatamente al bene sito in
ER (Lodi) frazione Costa Fornaci, identificato al foglio 29, mappale 34, sub. 701
(cfr. anche Tribunale di Milano sent. n. 10480/2018).
3. In considerazione della natura del giudizio e della contumacia della comproprietaria non esecutata, , le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile il presente giudizio limitatamente al bene immobile sito in
ER (Lodi) frazione Costa Fornaci, identificato al foglio 29, mappale 34, sub.
701;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Lodi, 1 marzo 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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