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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia di lavoro promossa da
Parte_1
con l'avv. URSELLI MASSIMO
ricorrente contro
, Controparte_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
convenuta
Oggetto: risarcimento danni
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14/09/2022, il ricorrente chiedeva condannarsi il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni subiti per aver contratto per colpa del datore di lavoro una malattia professionale (placche pleuriche).
Il resisteva. CP_1
Escussi i testi addotti dalle parti alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente deduce di aver contratto malattia professionale (placche pleriche) nel corso dell'attività lavorativa svolta presso di Taranto alle dipendenze Parte_2
della convenuta, ove ha svolto le mansioni di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettronici dal 1982 al 2019, venendo costantemente esposto a fibre di amianto in mancanza di idonei dpi.
Orbene la presenza di amianto nel luogo di lavoro ha trovato riscontro sia nell'istruttoria testimoniale che nella documentazione allegata agli atti . L'occasione lavorativa di contatto tra materiale contenente amianto e mansioni affidate risulta in particolare dalle dichiarazioni del teste ,collega di lavoro del Tes_1
de cuius e particolarmente attendibile in quanto non più dipendente della convenuta, il quale nello specifico ha riferito che il ricorrente è stato a contatto con polveri di amianto atteso che l'amianto era presente ovunque nelle navi della Marina militare e soprattutto negli impianti elettrici di vecchia generazione nei tubi di scarico e nelle paratie. Ha poi precisato che non state fornite loro mascherine e che gli ambienti erano privi di impianti di areazione. Conferma indiretta della presenza di amianto deriva altresì dal riconoscimento in favore del ricorrente per opera dell del CP_2
beneficio contributivo per esposizione ad amianto. Pertanto la esposizione ad amianto
è certamente provata.
Espletata ctu, il consulente ha chiarito che vi è certamente una etiologia professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente evidente nesso causale con esposizione ad amianto.
Circa la riconducibilità a comportamento colposo del convenuto CP_1
nell'insorgenza della patologia a carico del ricorrente, va detto che non è emerso l'utilizzo di strumenti atti a eliminare o comunque ridurre significativamente l'esposizione ad amianto ed alle altre sostanze nocive e le sue conseguenze. Non può dunque dirsi provato che la convenuta abbia posto in essere tutte le misure che
“secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica … dei prestatori di lavoro” (art. 2087 c.c.).
In effetti, alla luce di quelle che erano le conoscenze scientifiche in ordine alla pericolosità dell'amianto sia nell'insorgenza di patologie di una certa gravità quale silicosi ed asbestosi che nell'insorgenza di patologie tumorali il datore di lavoro avrebbe dovuto evitare l'utilizzazione del materiale in questione o predisporre un sistema di cautele effettivamente idonee ad evitare ovvero quantomeno a ridurre seriamente il rischio di inalare fibre di amianto. Va considerato che la specifica pericolosità dell'amianto era stata riconosciuta anche dalla legislazione, pur precedente al 1956: il R.D. 442/09 (regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli) all'art. 29, tabella B n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916 n.1136, art. 36, tabella B, n.13. Ancora il R.D. 7 agosto 1936 n.1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, e prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli solo subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 530/27 (artt. 10, 16 e 17) conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile). Ulteriori riferimenti alle lavorazioni implicanti l'uso dell'amianto ed alla loro esplicitata pericolosità si ricavano anche dal regolamento 21 luglio 1960 n.1169, che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare rischio per la salute. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. La disciplina in questione anche ad avviso della Corte di Cassazione consente di ritenere che anche negli anni '60 e '70 “era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.” (Cass., 4721/98; in senso analogo anche Cass., 644/05). Con riferimento alla specifica responsabilità del convenuto, che non era CP_1
datore di lavoro del de cuius, ma committente dei lavori della e nella Parte_3
disponibilità del sito, Arsenale militare, ove il Lecce ha svolto per numerosi anni la propria attività professionale, va brevemente detto quanto segue, oltre a valere ovviamente tutte le considerazioni sino ad ora espresse con riferimento al datore di lavoro.
La Cassazione ha chiarito che “In tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs
19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso”.(Cass. Sez lav 21694/11)
Nel caso di specie è provato che il non abbia informato i lavoratori dei CP_1
rischi connessi all'utilizzo di amianto e che non abbia vigilato sull'utilizzo di dispositivi idonei di protezione individuale. Pertanto vi è certamente una responsabilità ex art.2087 cc del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, si pone un problema ulteriore relativo alla quantificazione del danno stesso quale danno differenziale atteso che, come risulta dagli atti del giudizio, il ricorrente ha proposto domanda di malattia professionale all ma non vi è stata la liquidazione di alcunchè alla stessa da parte CP_2
dell'istituto previdenziale non avendo raggiunto la patologia la soglia indennizzabile.
L'espletata CTU, a seguito di incarico conferito al Dott. ha consentito di Per_1
accertare, che il ricorrente è attualmente affetto da “insufficienza respiratoria lieve con un danno biologico stimato all'8% (otto percento). A tale voce di danno relativa alla funzione polmonare, si deve aggiungere la componente fibrotica pleurica che è quantificabile al 5%.”. Il ricorrente è da considerarsi affetto da patologia correlata all'attività lavorativa tenuto conto della positività del nesso causale tra patologia ed amianto, con presenza di un danno percentuale che, in base alle tabelle, è pari al
12%.
Orbene, le analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. nominato nella presente causa
(che questo giudice condivide, essendo fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici), in quanto anche suffragate alla stregua delle espletate prove e della documentazione acquisita, consentono di affermare che la patologia di cui il ricorrente attualmente soffre (e quindi il danno biologico da essa derivante) si trova in rapporto eziologico diretto con la condotta del datore di lavoro.
Peraltro appare provato anche il danno non patrimoniale, diverso dal mero danno biologico.
Nel caso di specie, infatti, è evidente che la accertata commissione dell'illecito, nei termini sopra descritti, abbia determinato – come è ragionevolmente presumibile a causa delle lesioni subite e delle menomazioni permanenti derivatene – quel transeunte turbamento dello stato d'animo in cui si sostanzia il danno morale subiettivo, che, dunque, deve essere risarcito. Quanto alla prova del relativo danno la Cassazione ha di recente chiarito in maniera inequivocabile come la stessa possa essere fornita anche per presunzioni.
La Suprema Corte, infatti, con sentenza n.7844/11 ha affermato che “il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.. A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina,
l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di
“danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n.
21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1/7/2009, n. 15405). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Il giudice, si è in argomento precisato, attraverso il ricorso alle presunzioni (nonché
l'esplicazione, se del caso, dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.) può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione,, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454)” .
Ed ancora “Le presunzioni valgono invero a sostanzialmente facilitare
l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice o hominis si caratterizza perché il fatto che la fonda va provato in giudizio, mentre nella presunzione legale è stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto;
mentre, quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546. E già Cass., 16 marzo 1979, n. 1564; Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291.
Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n. 1564).A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il
“fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546).Anche nella giurisprudenza di legittimità si è con riferimento alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546).Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso
v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n.
12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass.,
13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n.
5082). In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez.
Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643)” (Cass 7844/11).
Sicchè, dovendosi ritenere provato il verificarsi di un danno non patrimoniale, ulteriore rispetto al danno biologico, la liquidazione complessiva dello stesso dovrà ovviamente tenerne conto.
Venendo, ora, alla quantificazione del danno non patrimoniale c.d. differenziale, occorrerà in primo luogo calcolare il danno non patrimoniale secondo i criteri civilistici, per poi scomputare quanto avrebbe dovuto percepire dall a titolo di CP_2
indennizzo. In particolare la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata mediante applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Lecce. Tanto appare opportuno alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 (successivamente confermata dalla sentenza n. 14402/11) che questo giudice ritiene pienamente di condividere. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.
-, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
Peraltro sempre di recente la Suprema Corte ha affermato, in tema di liquidazione del danno morale con riferimento proprio alla applicazione delle Tabelle milanesi, che
“In tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base
a motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva liquidato congiuntamente il danno biologico ed il danno morale secondo le tabelle "milanesi" antecedenti all'arresto delle Sezioni unite civili del 2008; la stessa S.C. ha, altresì, rilevato che le successive tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale - non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale").(Cass civ n. 18641/11)
Pertanto il complessivo danno non patrimoniale patito dalla parte ricorrente può essere liquidato, facendo applicazione delle Tabelle di Milano, in €_30.444,00, corrispondente ad un danno del 12% in un soggetto di anni 62 (età del ricorrente al momento dell'evento).
Orbene da tale somma va scomputato quanto astrattamente percepibile a titolo di indennizzo per menomazioni del tipo di quelle per cui è causa (v. tabella CP_2
indennizzo danno biologico grado, 12% , anni 62/maschio= € 14612,15) per le CP_2
ragioni di seguito esposte.
Il diritto del lavoratore all'integrale ristoro del danno, in caso di reità datoriale, è sdoppiato ex lege, consistendo nel diritto ad ottenere dall l'indennizzo e dal CP_2
datore l'eventuale “eccedenza” quantitativa a titolo risarcitorio.
Le due posizioni giuridiche non sono sovrapponibili o unificabili, ma sono radicalmente scisse ed autonome, risultando differenziate nella natura
(previdenziale/contrattuale), nell'oggetto (indennizzo/eccedenza risarcitoria), nei presupposti (l'occasione di lavoro/la responsabilità penale), nel soggetto debitore
(l'INAIL/il datore) e nel regime complessivo (es. termini prescrizionali).
Ne deriva che il danneggiato può chiedere a ciascuno dei due debitori solo la singola prestazione su ognuno di essi gravante. La scissione tra le due pretese inerenti i distinti rimedi riparatori, pur concorrenti ad una finalità unitaria, induce a configurare le obbligazioni de quibus come obbligazioni separate e divisibili.
La suesposta ricostruzione, oltre a fondarsi su un'interpretazione sistematica delle norme in materia, trova autorevoli riscontri nel pensiero della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 134/1971, pone l'accento sullo sdoppiamento necessario ex lege dell'azione comune di responsabilità civile in due distinte e parallele pretese, per ragioni essenziali di tutela dell'assicurato. In altra pronuncia (Corte cost. 27 dicembre
1991 n. 485), la Corte medesima ha ribadito il criterio ora esposto, precisando che “al fine di evitare che per un unico danno il lavoratore infortunato venga a lucrare un doppio (ed ingiustificato) indennizzo.. non e' quindi il regresso dell' che CP_2
limita il risarcimento spettante all'infortunato, ma e' quest'ultimo che e' possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni previdenziali”.
Del resto, aggiunge il Giudice delle Leggi, il sofisticato meccanismo dell'art. 10 va accuratamente rispettato, posto che “il nostro sistema previdenziale-assicurativo in materia di infortuni sul lavoro è fondato su equilibri di interessi, di diritti, di prestazioni (Corte cost. 18 luglio 1991 n. 356).
Anche la corte di Cassazione (Cass. 8325/92 Cass. 9 luglio 1974 n. 2016) ha chiarito che, in caso di responsabilità penale, “il lavoratore ha diritto al risarcimento dello intero danno secondo le regole ordinarie ma può richiedere al datore di lavoro solo le somme eccedenti le indennità erogate dall' ”, non potendo lo stesso CP_2
pretendere di essere risarcito dall'imprenditore per i danni derivatigli dalla mancata percezione dell'indennizzo: peraltro, ove, dopo l'integrale risarcimento del danno, il lavoratore ottenesse l'indennizzo , si perverrebbe a quel risultato di ingiusta CP_2
locupletazione e di duplicazione di ristori che l'art. 10 mira a scongiurare.
Sul piano teorico-sistematico, va, dunque, affermata l' autonomia e separatezza delle posizioni creditorie del lavoratore danneggiato, rispettivamente verso l e CP_2
verso il datore di lavoro: il diritto al bene della vita finale, costituito dalla riparazione integrale della lesione, è scisso dall'art. 10 in due posizioni completamente diversificate, che non si condizionano direttamente a vicenda.
La prospettata interpretazione sistematica (dal risarcimento civilistico gravante sul datore di lavoro va detratto l'indennizzo anche solo virtualmente liquidabile dall argomento in base alla regola del parziale esonero, su cui si fonda il cd CP_2
compromesso infortunistico) non pare trovare un ostacolo insormontabile nel tenore letterale del cit. art. 10, nella parte in cui prevede che “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto”.
La fraseologia legislativa appare, ad un'attenta lettura, compatibile anche con l'ipotesi in cui difetti la corresponsione dell'indennizzo.
Infatti, i commi 6, 7 ed 8 si esprimono nei termini di indennità o rendita “liquidata a norma” del decreto. Dunque non affermano “che (l'indennità) è stata liquidata”, né
“pagata”, ma parlano di mera “liquidazione”, riferendosi ad un'astratta operazione contabile che qualsiasi interprete può eseguire ai fini che gli interessano.
Si noti, di contro, come, in materia di regresso, l'art. 11 usi la ben diversa espressione
“somme pagate”, locuzione, che certamente presuppone il reale ed effettivo pagamento degli importi.
L'indennizzo sociale può, dunque, essere anche un termine di raffronto solo virtuale, cioè astrattamente determinato. Il giudice del differenziale, perciò, in difetto di altri dati, può ben procedere all'accertamento incidentale del quantum indennitario, senza effetto di giudicato ed al solo fine di acquisire la posta contabile necessaria per la comparazione finale.
Qualora il lavoratore non coltivi le sue ragioni presso l (ad esempio adendo il CP_2
giudice per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo negato in fase amministrativa), il giudice dovrà limitarsi a riconoscere la quota di danno che, per differenza, eventualmente, risulta tra l'intero ammontare del danno civilistico e l'indennizzo, che spetterebbe o sarebbe spettato all'interessato, secondo un puro criterio tabellare, come espressamente riconosce l'art. 10.
Alla luce delle considerazioni che precedono il risarcimento civilistico spettante al ricorrente va, quindi, limitato a € 15.831,85 (€ 30.444,00- € 14612,15= € 15831,85).
Non spetta nulla a titolo di risarcimento per inabilità temporanea assoluta atteso che anche questa voce rientra nella copertura assicurativa , esulando invece la sola CP_2
inabilità temporanea parziale.
Le spese, incluse quelle di CTU, seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente per le causali di cui in motivazione della somma di € 15831,85, oltre accessori di legge;
2) condanna altresì l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2540,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv.
Urselli;
3) pone definitivamente a carico della resistente le spese, già liquidate, delle espletate CTU.
Così deciso all'udienza del 16.1.25.
Il Tribunale – Giudice del lavoro
(dott.ssa Maria LEONE)
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia di lavoro promossa da
Parte_1
con l'avv. URSELLI MASSIMO
ricorrente contro
, Controparte_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE
convenuta
Oggetto: risarcimento danni
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14/09/2022, il ricorrente chiedeva condannarsi il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni subiti per aver contratto per colpa del datore di lavoro una malattia professionale (placche pleuriche).
Il resisteva. CP_1
Escussi i testi addotti dalle parti alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente deduce di aver contratto malattia professionale (placche pleriche) nel corso dell'attività lavorativa svolta presso di Taranto alle dipendenze Parte_2
della convenuta, ove ha svolto le mansioni di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettronici dal 1982 al 2019, venendo costantemente esposto a fibre di amianto in mancanza di idonei dpi.
Orbene la presenza di amianto nel luogo di lavoro ha trovato riscontro sia nell'istruttoria testimoniale che nella documentazione allegata agli atti . L'occasione lavorativa di contatto tra materiale contenente amianto e mansioni affidate risulta in particolare dalle dichiarazioni del teste ,collega di lavoro del Tes_1
de cuius e particolarmente attendibile in quanto non più dipendente della convenuta, il quale nello specifico ha riferito che il ricorrente è stato a contatto con polveri di amianto atteso che l'amianto era presente ovunque nelle navi della Marina militare e soprattutto negli impianti elettrici di vecchia generazione nei tubi di scarico e nelle paratie. Ha poi precisato che non state fornite loro mascherine e che gli ambienti erano privi di impianti di areazione. Conferma indiretta della presenza di amianto deriva altresì dal riconoscimento in favore del ricorrente per opera dell del CP_2
beneficio contributivo per esposizione ad amianto. Pertanto la esposizione ad amianto
è certamente provata.
Espletata ctu, il consulente ha chiarito che vi è certamente una etiologia professionale della patologia da cui è affetto il ricorrente evidente nesso causale con esposizione ad amianto.
Circa la riconducibilità a comportamento colposo del convenuto CP_1
nell'insorgenza della patologia a carico del ricorrente, va detto che non è emerso l'utilizzo di strumenti atti a eliminare o comunque ridurre significativamente l'esposizione ad amianto ed alle altre sostanze nocive e le sue conseguenze. Non può dunque dirsi provato che la convenuta abbia posto in essere tutte le misure che
“secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica … dei prestatori di lavoro” (art. 2087 c.c.).
In effetti, alla luce di quelle che erano le conoscenze scientifiche in ordine alla pericolosità dell'amianto sia nell'insorgenza di patologie di una certa gravità quale silicosi ed asbestosi che nell'insorgenza di patologie tumorali il datore di lavoro avrebbe dovuto evitare l'utilizzazione del materiale in questione o predisporre un sistema di cautele effettivamente idonee ad evitare ovvero quantomeno a ridurre seriamente il rischio di inalare fibre di amianto. Va considerato che la specifica pericolosità dell'amianto era stata riconosciuta anche dalla legislazione, pur precedente al 1956: il R.D. 442/09 (regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli) all'art. 29, tabella B n.12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo;
norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916 n.1136, art. 36, tabella B, n.13. Ancora il R.D. 7 agosto 1936 n.1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, e prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli solo subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 530/27 (artt. 10, 16 e 17) conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile). Ulteriori riferimenti alle lavorazioni implicanti l'uso dell'amianto ed alla loro esplicitata pericolosità si ricavano anche dal regolamento 21 luglio 1960 n.1169, che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare rischio per la salute. Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. La disciplina in questione anche ad avviso della Corte di Cassazione consente di ritenere che anche negli anni '60 e '70 “era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.” (Cass., 4721/98; in senso analogo anche Cass., 644/05). Con riferimento alla specifica responsabilità del convenuto, che non era CP_1
datore di lavoro del de cuius, ma committente dei lavori della e nella Parte_3
disponibilità del sito, Arsenale militare, ove il Lecce ha svolto per numerosi anni la propria attività professionale, va brevemente detto quanto segue, oltre a valere ovviamente tutte le considerazioni sino ad ora espresse con riferimento al datore di lavoro.
La Cassazione ha chiarito che “In tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs
19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare
l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso”.(Cass. Sez lav 21694/11)
Nel caso di specie è provato che il non abbia informato i lavoratori dei CP_1
rischi connessi all'utilizzo di amianto e che non abbia vigilato sull'utilizzo di dispositivi idonei di protezione individuale. Pertanto vi è certamente una responsabilità ex art.2087 cc del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, si pone un problema ulteriore relativo alla quantificazione del danno stesso quale danno differenziale atteso che, come risulta dagli atti del giudizio, il ricorrente ha proposto domanda di malattia professionale all ma non vi è stata la liquidazione di alcunchè alla stessa da parte CP_2
dell'istituto previdenziale non avendo raggiunto la patologia la soglia indennizzabile.
L'espletata CTU, a seguito di incarico conferito al Dott. ha consentito di Per_1
accertare, che il ricorrente è attualmente affetto da “insufficienza respiratoria lieve con un danno biologico stimato all'8% (otto percento). A tale voce di danno relativa alla funzione polmonare, si deve aggiungere la componente fibrotica pleurica che è quantificabile al 5%.”. Il ricorrente è da considerarsi affetto da patologia correlata all'attività lavorativa tenuto conto della positività del nesso causale tra patologia ed amianto, con presenza di un danno percentuale che, in base alle tabelle, è pari al
12%.
Orbene, le analitiche osservazioni esposte dal C.T.U. nominato nella presente causa
(che questo giudice condivide, essendo fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici), in quanto anche suffragate alla stregua delle espletate prove e della documentazione acquisita, consentono di affermare che la patologia di cui il ricorrente attualmente soffre (e quindi il danno biologico da essa derivante) si trova in rapporto eziologico diretto con la condotta del datore di lavoro.
Peraltro appare provato anche il danno non patrimoniale, diverso dal mero danno biologico.
Nel caso di specie, infatti, è evidente che la accertata commissione dell'illecito, nei termini sopra descritti, abbia determinato – come è ragionevolmente presumibile a causa delle lesioni subite e delle menomazioni permanenti derivatene – quel transeunte turbamento dello stato d'animo in cui si sostanzia il danno morale subiettivo, che, dunque, deve essere risarcito. Quanto alla prova del relativo danno la Cassazione ha di recente chiarito in maniera inequivocabile come la stessa possa essere fornita anche per presunzioni.
La Suprema Corte, infatti, con sentenza n.7844/11 ha affermato che “il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c.. A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina,
l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di
“danno-conseguenza”, tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n.
21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1/7/2009, n. 15405). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Il giudice, si è in argomento precisato, attraverso il ricorso alle presunzioni (nonché
l'esplicazione, se del caso, dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.) può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione,, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454)” .
Ed ancora “Le presunzioni valgono invero a sostanzialmente facilitare
l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice o hominis si caratterizza perché il fatto che la fonda va provato in giudizio, mentre nella presunzione legale è stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto;
mentre, quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546. E già Cass., 16 marzo 1979, n. 1564; Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291.
Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n. 1564).A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il
“fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n.
13546).Anche nella giurisprudenza di legittimità si è con riferimento alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546).Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso
v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n.
12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass.,
13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n.
5082). In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez.
Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643)” (Cass 7844/11).
Sicchè, dovendosi ritenere provato il verificarsi di un danno non patrimoniale, ulteriore rispetto al danno biologico, la liquidazione complessiva dello stesso dovrà ovviamente tenerne conto.
Venendo, ora, alla quantificazione del danno non patrimoniale c.d. differenziale, occorrerà in primo luogo calcolare il danno non patrimoniale secondo i criteri civilistici, per poi scomputare quanto avrebbe dovuto percepire dall a titolo di CP_2
indennizzo. In particolare la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata mediante applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Lecce. Tanto appare opportuno alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 (successivamente confermata dalla sentenza n. 14402/11) che questo giudice ritiene pienamente di condividere. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.
-, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne
l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
Peraltro sempre di recente la Suprema Corte ha affermato, in tema di liquidazione del danno morale con riferimento proprio alla applicazione delle Tabelle milanesi, che
“In tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base
a motivazione esente da vizi logici e giuridici, aveva liquidato congiuntamente il danno biologico ed il danno morale secondo le tabelle "milanesi" antecedenti all'arresto delle Sezioni unite civili del 2008; la stessa S.C. ha, altresì, rilevato che le successive tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009 - e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale - non hanno "cancellato" il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale").(Cass civ n. 18641/11)
Pertanto il complessivo danno non patrimoniale patito dalla parte ricorrente può essere liquidato, facendo applicazione delle Tabelle di Milano, in €_30.444,00, corrispondente ad un danno del 12% in un soggetto di anni 62 (età del ricorrente al momento dell'evento).
Orbene da tale somma va scomputato quanto astrattamente percepibile a titolo di indennizzo per menomazioni del tipo di quelle per cui è causa (v. tabella CP_2
indennizzo danno biologico grado, 12% , anni 62/maschio= € 14612,15) per le CP_2
ragioni di seguito esposte.
Il diritto del lavoratore all'integrale ristoro del danno, in caso di reità datoriale, è sdoppiato ex lege, consistendo nel diritto ad ottenere dall l'indennizzo e dal CP_2
datore l'eventuale “eccedenza” quantitativa a titolo risarcitorio.
Le due posizioni giuridiche non sono sovrapponibili o unificabili, ma sono radicalmente scisse ed autonome, risultando differenziate nella natura
(previdenziale/contrattuale), nell'oggetto (indennizzo/eccedenza risarcitoria), nei presupposti (l'occasione di lavoro/la responsabilità penale), nel soggetto debitore
(l'INAIL/il datore) e nel regime complessivo (es. termini prescrizionali).
Ne deriva che il danneggiato può chiedere a ciascuno dei due debitori solo la singola prestazione su ognuno di essi gravante. La scissione tra le due pretese inerenti i distinti rimedi riparatori, pur concorrenti ad una finalità unitaria, induce a configurare le obbligazioni de quibus come obbligazioni separate e divisibili.
La suesposta ricostruzione, oltre a fondarsi su un'interpretazione sistematica delle norme in materia, trova autorevoli riscontri nel pensiero della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 134/1971, pone l'accento sullo sdoppiamento necessario ex lege dell'azione comune di responsabilità civile in due distinte e parallele pretese, per ragioni essenziali di tutela dell'assicurato. In altra pronuncia (Corte cost. 27 dicembre
1991 n. 485), la Corte medesima ha ribadito il criterio ora esposto, precisando che “al fine di evitare che per un unico danno il lavoratore infortunato venga a lucrare un doppio (ed ingiustificato) indennizzo.. non e' quindi il regresso dell' che CP_2
limita il risarcimento spettante all'infortunato, ma e' quest'ultimo che e' possibile solo per la parte in cui eccede le prestazioni previdenziali”.
Del resto, aggiunge il Giudice delle Leggi, il sofisticato meccanismo dell'art. 10 va accuratamente rispettato, posto che “il nostro sistema previdenziale-assicurativo in materia di infortuni sul lavoro è fondato su equilibri di interessi, di diritti, di prestazioni (Corte cost. 18 luglio 1991 n. 356).
Anche la corte di Cassazione (Cass. 8325/92 Cass. 9 luglio 1974 n. 2016) ha chiarito che, in caso di responsabilità penale, “il lavoratore ha diritto al risarcimento dello intero danno secondo le regole ordinarie ma può richiedere al datore di lavoro solo le somme eccedenti le indennità erogate dall' ”, non potendo lo stesso CP_2
pretendere di essere risarcito dall'imprenditore per i danni derivatigli dalla mancata percezione dell'indennizzo: peraltro, ove, dopo l'integrale risarcimento del danno, il lavoratore ottenesse l'indennizzo , si perverrebbe a quel risultato di ingiusta CP_2
locupletazione e di duplicazione di ristori che l'art. 10 mira a scongiurare.
Sul piano teorico-sistematico, va, dunque, affermata l' autonomia e separatezza delle posizioni creditorie del lavoratore danneggiato, rispettivamente verso l e CP_2
verso il datore di lavoro: il diritto al bene della vita finale, costituito dalla riparazione integrale della lesione, è scisso dall'art. 10 in due posizioni completamente diversificate, che non si condizionano direttamente a vicenda.
La prospettata interpretazione sistematica (dal risarcimento civilistico gravante sul datore di lavoro va detratto l'indennizzo anche solo virtualmente liquidabile dall argomento in base alla regola del parziale esonero, su cui si fonda il cd CP_2
compromesso infortunistico) non pare trovare un ostacolo insormontabile nel tenore letterale del cit. art. 10, nella parte in cui prevede che “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto”.
La fraseologia legislativa appare, ad un'attenta lettura, compatibile anche con l'ipotesi in cui difetti la corresponsione dell'indennizzo.
Infatti, i commi 6, 7 ed 8 si esprimono nei termini di indennità o rendita “liquidata a norma” del decreto. Dunque non affermano “che (l'indennità) è stata liquidata”, né
“pagata”, ma parlano di mera “liquidazione”, riferendosi ad un'astratta operazione contabile che qualsiasi interprete può eseguire ai fini che gli interessano.
Si noti, di contro, come, in materia di regresso, l'art. 11 usi la ben diversa espressione
“somme pagate”, locuzione, che certamente presuppone il reale ed effettivo pagamento degli importi.
L'indennizzo sociale può, dunque, essere anche un termine di raffronto solo virtuale, cioè astrattamente determinato. Il giudice del differenziale, perciò, in difetto di altri dati, può ben procedere all'accertamento incidentale del quantum indennitario, senza effetto di giudicato ed al solo fine di acquisire la posta contabile necessaria per la comparazione finale.
Qualora il lavoratore non coltivi le sue ragioni presso l (ad esempio adendo il CP_2
giudice per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo negato in fase amministrativa), il giudice dovrà limitarsi a riconoscere la quota di danno che, per differenza, eventualmente, risulta tra l'intero ammontare del danno civilistico e l'indennizzo, che spetterebbe o sarebbe spettato all'interessato, secondo un puro criterio tabellare, come espressamente riconosce l'art. 10.
Alla luce delle considerazioni che precedono il risarcimento civilistico spettante al ricorrente va, quindi, limitato a € 15.831,85 (€ 30.444,00- € 14612,15= € 15831,85).
Non spetta nulla a titolo di risarcimento per inabilità temporanea assoluta atteso che anche questa voce rientra nella copertura assicurativa , esulando invece la sola CP_2
inabilità temporanea parziale.
Le spese, incluse quelle di CTU, seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente per le causali di cui in motivazione della somma di € 15831,85, oltre accessori di legge;
2) condanna altresì l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2540,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv.
Urselli;
3) pone definitivamente a carico della resistente le spese, già liquidate, delle espletate CTU.
Così deciso all'udienza del 16.1.25.
Il Tribunale – Giudice del lavoro
(dott.ssa Maria LEONE)