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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/09/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3291 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3291/24 r.g. promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, V.le Parte_1 C.F._1
America, 111 ( ) presso lo Studio dell'Avv. Valentina Email_1
Paiella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Fusco con CP_1 C.F._2 studio in Latina Via Quarto 41 e domiciliata presso il suo studio,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c. tenuta il giorno 09.09.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meritevole di accoglimento. Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti indicati dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio.
Risulta documentalmente che la sentenza di separazione è stata pronunciata il 31 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal deposito documentale in atti.
Le allegazioni delle parti, nonché quanto riferito personalmente da ambedue in sede di comparizione in udienza, inducono a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per l'istruzione delle domande ulteriori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Priverno (LT), il
13/09/1997, trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Priverno (LT) nell'anno 1997, atto n. 92, parte II, serie A,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune indicato per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 11.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3291/24 r.g. promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Roma, V.le Parte_1 C.F._1
America, 111 ( ) presso lo Studio dell'Avv. Valentina Email_1
Paiella che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Fusco con CP_1 C.F._2 studio in Latina Via Quarto 41 e domiciliata presso il suo studio,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c. tenuta il giorno 09.09.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meritevole di accoglimento. Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti indicati dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio.
Risulta documentalmente che la sentenza di separazione è stata pronunciata il 31 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal deposito documentale in atti.
Le allegazioni delle parti, nonché quanto riferito personalmente da ambedue in sede di comparizione in udienza, inducono a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per l'istruzione delle domande ulteriori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Priverno (LT), il
13/09/1997, trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Priverno (LT) nell'anno 1997, atto n. 92, parte II, serie A,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune indicato per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 11.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino