Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 14 aprile 2025, iscritta al n. 952 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 61, presso lo studio dell'Avv. Norberto Manenti che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 7 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_3
ricorso per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio ci- vile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 22 agosto 2024 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Blera (VT), parte I, n. 3); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi;
hanno concordato le seguenti condizioni inerenti ai loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1) La casa familiare ubicata in Blera (VT) loc. Riguzzano snc di proprietà del Sig.
viene assegnata allo stesso e la Sig.r si allonta- Parte_1 Parte_4
nerà dalla stessa portando con sé i suoi effetti personali e i beni mobili di sua pro- prietà;
2) i ricorrenti essendo indipendenti provvederanno ciascuno al proprio manteni- mento e dichiarano di non vantare nessuna pretesa nei confronti dell'altro né pre- sente né futura;
3) e per l'effetto ordinare al Comune di Blera di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (pro- cedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c. pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Blera
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3