Versione
15 gennaio 1976
15 gennaio 1976
Art. 10. Segreteria
Presso il Consiglio e' istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unita' da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Presso il Consiglio e' istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unita' da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.