Art. 10. Segreteria
Presso il Consiglio e' istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unita' da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Presso il Consiglio e' istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unita' da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.