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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1118/2025 R.G.A.C., promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Pietro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Nobile n. 39; ricorrente
Contro
Controparte_1
[...]
convenuti
OGGETTO: ricorso ex art. 19 ter d. lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.7.2025, Parte_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], ha impugnato il C.F._1 provvedimento del Questore di Campobasso, emesso il 24.9.2022 (notificato in data
23.7.2025) Prot. 32 . /Cat. A.12/Imm/2022 – Sez. 2^, di rigetto dell'istanza Pt_2 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo: in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito, il riconoscimento della protezione speciale con conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
La parte ricorrente ha evidenziato che: il ricorrente è in Italia dal 2016, ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal maggio 2021, presso un'azienda agricola di NN (CB), che sostiene di aver perso in ragione della mancanza del titolo legittimante il soggiorno in Italia;
conduce in locazione un immobile sito in NO (CB) (come da contratto di locazione ad uso abitativo del 12.1.2024, regolarmente registrato, in atti) ed è in procinto di acquistarlo (come da preliminare di compravendita del 14.12.2024, in atti); è in Italia la sua famiglia, composta dal coniuge (come da certificato di matrimonio albanese e certificato di stato di famiglia albanese, entrambi tradotti e apostillati, in atti), attualmente in stato di gravidanza (come da certificato medico del 26.5.2025, in atti), dalla figlia di quest'ultima (come da certificato di stato di famiglia, in atti) e dai fratelli, con i rispettivi nuclei familiari.
Con provvedimento inaudita altera parte del 4.8.2025, è stata accolta l'istanza di sospensione.
L'amministrazione convenuta, ritualmente evocata in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente si duole del provvedimento del Questore di Campobasso che ha rigettato la domanda, presentata in data 21.3.2022 (come si evince dal decreto di rigetto emesso dalla Questura, in atti) volta ad ottenere la protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del D.lgs. 286/98.
pagina 2 di 10 Emerge dagli atti che il ricorrente: è cittadino albanese, ha vissuto e lavorato in
Italia dal 2000 al 2003 (come da estratto conto previdenziale, in atti), per poi fare rientro in Albania;
è tornato stabilmente in Italia nel 2016, iniziando sin da subito a svolgere diverse attività lavorative (come da estratto conto previdenziale, in atti); riferisce di aver ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal maggio 2021 presso un'azienda agricola di NN (CB), impiego che avrebbe successivamente perso a causa della mancanza di un valido titolo di soggiorno;
conduce in locazione un immobile sito in NO (CB) (come da contratto di locazione ad uso abitativo del 12.1.2024, in atti, regolarmente registrato) ed è in procinto di acquistarlo (come da preliminare di compravendita del
14.12.2024, in atti); è in Italia la sua famiglia, composta dal coniuge (come da certificato di matrimonio albanese e certificato di stato di famiglia albanese, tradotti e apostillati, in atti), attualmente in stato di gravidanza (come da certificato medico del 26.5.2025, in atti), dalla figlia di quest'ultima (come da certificato di stato di famiglia, in atti ) e dai fratelli, con i rispettivi nuclei familiari.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre
2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della
Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora
pagina 3 di 10 esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.
Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del
D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo
2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
pagina 4 di 10 Sotto il profilo del diritto intertemporale si evince che la domanda di protezione speciale è stata presentata al Questore in data 21.3.2022 (come si evince dal decreto di rigetto emesso dalla Questura, in atti), dunque prima dell'entrata in vigore del cd. decreto Cutro, di tal che deve pacificamente applicarsi la disciplina previgente.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale debba trovare accoglimento.
Alla luce di quanto ricostruito, si evince che i motivi prospettati nel ricorso appaiono riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo. 286/98.
Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
Occorre evidenziare che la protezione del tipo che occupa è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità
(cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo pagina 5 di 10 soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ed invero, «occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. SU n. 24413/2021).
Viene, quindi, riconosciuta la centralità dell'art. 8 CEDU ritenuto un valore di riferimento anche in relazione al principio di non respingimento, tale da consentire una “comparazione attenuata” volta ad assegnare al rischio di vulnerabilità derivante dal rimpatrio una rilevanza proporzionalmente minore in favore dell'avvenuto raggiungimento dell'integrazione, «desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento»: in presenza di tali dimostrati elementi dunque, saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.
Ai fini del riconoscimento della protezione invocata occorre, in sintesi, valutare i seguenti elementi:
1. il collegamento familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi quindi in una relazione intensa (rapporto di coniugio, convivenza, legame di sangue);
pagina 6 di 10 2. il collegamento sociale, che si traduce nella necessità di un inserimento richiesto nella sua dimensione di effettività (rapporto di lavoro, di locazione, relazioni sociali), capacità linguistica;
3. la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale: elemento concorrente, non autonomo, di valenza presuntiva.
Ed ancora, la Suprema Corte ha osservato che:
- “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del
2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese
d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). (Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del
15/12/2022);
- “In tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del
15/03/2022);
- “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una
pagina 7 di 10 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022);
- “La frequentazione certificata dei corsi di lingua italiana oppure la presenza di un contratto di lavoro, seppur a tempo determinato, sono indice di una seria intenzione di integrazione da tenere in debita considerazione quando si tratta di decidere se concedere o meno un permesso di soggiorno ad un migrante che non abbia diritto alla protezione internazionale” (Cass. n. 26089 del 5.09.2022; Cass.
24413/2021; 7396/2021; 16369/2022).
Recentemente, inoltre, si riscontra un ulteriore sviluppo interpretativo declinato con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 19 D. lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020 che, attraverso le precisazioni “in negativo” (“non sono ammessi il respingimento e l'espulsione”) ha, nella sostanza, tracciato una strada ermeneutica di ulteriore apertura, ricollocando, al centro delle valutazioni del giudice,
l'integrazione raggiunta dal richiedente, ed escludendo che nei casi in cui essa sia
“piena” e cioè fondata su un obiettivo radicamento del migrante, non sia più necessario procedere al giudizio di comparazione.
L'approdo interpretativo della recente Cass. n.18455/22 afferma, infatti, che «In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n.
173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre
2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa»:
pagina 8 di 10 tale arresto, seguito da altre pronunce orientate nello stesso senso (Cfr. Cass.
32275/2022 e Cass. 36789/2022), consente di affermare che possa ritenersi superata la necessità del giudizio di comparazione in tutti i casi in cui possa attribuirsi all'integrazione un rilievo diretto, in ragione della sua piena consistenza derivante dalla natura e dall'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Ebbene, ritiene il Collegio, in adesione ai richiamati principi, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione speciale a favore del ricorrente, nella valutazione comparativa tra il suo livello di integrazione in Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al
Paese di origine, di doversi pronunciare positivamente, alla luce della ricostruzione sopra operata e del livello di integrazione raggiunto in Italia a fronte della documentazione in atti.
Applicando la normativa citata, infatti, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorrente, ottemperando al proprio onere probatorio, abbia fornito sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per casi speciali.
Emerge quindi che il richiedente, presente sul territorio nazionale insieme a tutta la sua famiglia, sia integrato sufficientemente nel nostro Paese e che riesca a sostenersi economicamente, laddove il rientro nel Paese di origine comporterebbe sicure difficoltà di reinserimento.
Egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli pagina 9 di 10 orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 ed accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. Lvo. n. 25/2008 e dell'art. 19.1.1. d. lgs. n. 286/1998, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Campobasso, 4 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1118/2025 R.G.A.C., promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Pietro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Nobile n. 39; ricorrente
Contro
Controparte_1
[...]
convenuti
OGGETTO: ricorso ex art. 19 ter d. lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 23.7.2025, Parte_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], ha impugnato il C.F._1 provvedimento del Questore di Campobasso, emesso il 24.9.2022 (notificato in data
23.7.2025) Prot. 32 . /Cat. A.12/Imm/2022 – Sez. 2^, di rigetto dell'istanza Pt_2 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo: in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito, il riconoscimento della protezione speciale con conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
La parte ricorrente ha evidenziato che: il ricorrente è in Italia dal 2016, ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal maggio 2021, presso un'azienda agricola di NN (CB), che sostiene di aver perso in ragione della mancanza del titolo legittimante il soggiorno in Italia;
conduce in locazione un immobile sito in NO (CB) (come da contratto di locazione ad uso abitativo del 12.1.2024, regolarmente registrato, in atti) ed è in procinto di acquistarlo (come da preliminare di compravendita del 14.12.2024, in atti); è in Italia la sua famiglia, composta dal coniuge (come da certificato di matrimonio albanese e certificato di stato di famiglia albanese, entrambi tradotti e apostillati, in atti), attualmente in stato di gravidanza (come da certificato medico del 26.5.2025, in atti), dalla figlia di quest'ultima (come da certificato di stato di famiglia, in atti) e dai fratelli, con i rispettivi nuclei familiari.
Con provvedimento inaudita altera parte del 4.8.2025, è stata accolta l'istanza di sospensione.
L'amministrazione convenuta, ritualmente evocata in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente si duole del provvedimento del Questore di Campobasso che ha rigettato la domanda, presentata in data 21.3.2022 (come si evince dal decreto di rigetto emesso dalla Questura, in atti) volta ad ottenere la protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del D.lgs. 286/98.
pagina 2 di 10 Emerge dagli atti che il ricorrente: è cittadino albanese, ha vissuto e lavorato in
Italia dal 2000 al 2003 (come da estratto conto previdenziale, in atti), per poi fare rientro in Albania;
è tornato stabilmente in Italia nel 2016, iniziando sin da subito a svolgere diverse attività lavorative (come da estratto conto previdenziale, in atti); riferisce di aver ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal maggio 2021 presso un'azienda agricola di NN (CB), impiego che avrebbe successivamente perso a causa della mancanza di un valido titolo di soggiorno;
conduce in locazione un immobile sito in NO (CB) (come da contratto di locazione ad uso abitativo del 12.1.2024, in atti, regolarmente registrato) ed è in procinto di acquistarlo (come da preliminare di compravendita del
14.12.2024, in atti); è in Italia la sua famiglia, composta dal coniuge (come da certificato di matrimonio albanese e certificato di stato di famiglia albanese, tradotti e apostillati, in atti), attualmente in stato di gravidanza (come da certificato medico del 26.5.2025, in atti), dalla figlia di quest'ultima (come da certificato di stato di famiglia, in atti ) e dai fratelli, con i rispettivi nuclei familiari.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre
2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della
Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora
pagina 3 di 10 esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.
Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del
D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo
2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
pagina 4 di 10 Sotto il profilo del diritto intertemporale si evince che la domanda di protezione speciale è stata presentata al Questore in data 21.3.2022 (come si evince dal decreto di rigetto emesso dalla Questura, in atti), dunque prima dell'entrata in vigore del cd. decreto Cutro, di tal che deve pacificamente applicarsi la disciplina previgente.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale debba trovare accoglimento.
Alla luce di quanto ricostruito, si evince che i motivi prospettati nel ricorso appaiono riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo. 286/98.
Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
Occorre evidenziare che la protezione del tipo che occupa è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità
(cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo pagina 5 di 10 soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ed invero, «occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. SU n. 24413/2021).
Viene, quindi, riconosciuta la centralità dell'art. 8 CEDU ritenuto un valore di riferimento anche in relazione al principio di non respingimento, tale da consentire una “comparazione attenuata” volta ad assegnare al rischio di vulnerabilità derivante dal rimpatrio una rilevanza proporzionalmente minore in favore dell'avvenuto raggiungimento dell'integrazione, «desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento»: in presenza di tali dimostrati elementi dunque, saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.
Ai fini del riconoscimento della protezione invocata occorre, in sintesi, valutare i seguenti elementi:
1. il collegamento familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi quindi in una relazione intensa (rapporto di coniugio, convivenza, legame di sangue);
pagina 6 di 10 2. il collegamento sociale, che si traduce nella necessità di un inserimento richiesto nella sua dimensione di effettività (rapporto di lavoro, di locazione, relazioni sociali), capacità linguistica;
3. la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale: elemento concorrente, non autonomo, di valenza presuntiva.
Ed ancora, la Suprema Corte ha osservato che:
- “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del
2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese
d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). (Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del
15/12/2022);
- “In tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del
15/03/2022);
- “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una
pagina 7 di 10 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022);
- “La frequentazione certificata dei corsi di lingua italiana oppure la presenza di un contratto di lavoro, seppur a tempo determinato, sono indice di una seria intenzione di integrazione da tenere in debita considerazione quando si tratta di decidere se concedere o meno un permesso di soggiorno ad un migrante che non abbia diritto alla protezione internazionale” (Cass. n. 26089 del 5.09.2022; Cass.
24413/2021; 7396/2021; 16369/2022).
Recentemente, inoltre, si riscontra un ulteriore sviluppo interpretativo declinato con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 19 D. lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020 che, attraverso le precisazioni “in negativo” (“non sono ammessi il respingimento e l'espulsione”) ha, nella sostanza, tracciato una strada ermeneutica di ulteriore apertura, ricollocando, al centro delle valutazioni del giudice,
l'integrazione raggiunta dal richiedente, ed escludendo che nei casi in cui essa sia
“piena” e cioè fondata su un obiettivo radicamento del migrante, non sia più necessario procedere al giudizio di comparazione.
L'approdo interpretativo della recente Cass. n.18455/22 afferma, infatti, che «In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n.
173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre
2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa»:
pagina 8 di 10 tale arresto, seguito da altre pronunce orientate nello stesso senso (Cfr. Cass.
32275/2022 e Cass. 36789/2022), consente di affermare che possa ritenersi superata la necessità del giudizio di comparazione in tutti i casi in cui possa attribuirsi all'integrazione un rilievo diretto, in ragione della sua piena consistenza derivante dalla natura e dall'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Ebbene, ritiene il Collegio, in adesione ai richiamati principi, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione speciale a favore del ricorrente, nella valutazione comparativa tra il suo livello di integrazione in Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al
Paese di origine, di doversi pronunciare positivamente, alla luce della ricostruzione sopra operata e del livello di integrazione raggiunto in Italia a fronte della documentazione in atti.
Applicando la normativa citata, infatti, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorrente, ottemperando al proprio onere probatorio, abbia fornito sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per casi speciali.
Emerge quindi che il richiedente, presente sul territorio nazionale insieme a tutta la sua famiglia, sia integrato sufficientemente nel nostro Paese e che riesca a sostenersi economicamente, laddove il rientro nel Paese di origine comporterebbe sicure difficoltà di reinserimento.
Egli ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli pagina 9 di 10 orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 ed accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. Lvo. n. 25/2008 e dell'art. 19.1.1. d. lgs. n. 286/1998, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Campobasso, 4 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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